Sentenza 18 luglio 1980
Massime • 2
Le informazioni che possono richiedersi ex art 213 cod proc civ devono riguardare Atti e fatti propri della pubblica amministrazione che non potrebbero provarsi altrimenti e non gia avvenimenti di cui la pubblica amministrazione sia stata semplicemente testimone, alla pari di altri privati, e che possono essere provati con i mezzi normali previsti dal codice di rito.*
L'art 213 cod proc civ che disciplina la richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione si riferisce ad autorita italiane e non anche a quelle estere che non hanno alcun Obbligo di rispondere e di fornire le chieste informazioni e la cui eventuale omissione di risposta non e in alcun modo sanzionabile o coercibile.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/1980, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 18 luglio 1980 |
Testo completo
L'art 213 cod proc civ che disciplina la richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione si riferisce ad autorita italiane e non anche a quelle estere che non hanno alcun Obbligo di rispondere e di fornire le chieste informazioni e la cui eventuale omissione di risposta non e in alcun modo sanzionabile o coercibile.*