Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02492/2025REG.PROV.COLL.
N. 05245/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5245 del 2023, proposto dalla società cooperativa edilizia Sant'Ilario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Cerami e Silvia Cazzaniga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Borgognona n. 47, presso lo studio dell'avvocato Carlo Cerami;
contro
il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Polibio n. 15, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Lepore;
nei confronti
della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via di Monte Fiore n. 22, presso lo studio Stefano Gattamelata;
della Città metropolitana di Milano, del Comune di Pero e di Euromilano s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, Sez. IV, 9 dicembre 2022, n. 2717, per l'annullamento del permesso di costruire n. 229 del 2 dicembre 2016 del Comune di Milano, per la nuova edificazione dell'edificio R5.02.a destinato a edilizia residenziale convenzionata ordinaria e con requisiti soggettivi in via Daimler n. 10, limitatamente alla parte in cui dispone l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 43, co. 2- bis , l.r.12/2005, nonché per la condanna dell'amministrazione alla restituzione degli indebiti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Premesso che:
- la società appellante ha domandato la riforma della sentenza, indicata in epigrafe, nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimità dell'applicazione della maggiorazione del contributo di costruzione, prevista dall'art. 43, co. 2- bis , l.r. Lombardia 12/2005 per le nuove costruzioni che sottraggono superfici agricole, al permesso di costruire n. 229/2016, rilasciato alla società ricorrente dal Comune di Milano;
- nelle more del giudizio, con provvedimento del 14 gennaio 2025, il Comune di Milano ha annullato il permesso di costruire di cui sopra, nella parte in cui prevedeva la corresponsione della maggiorazione ex art. 43, co. 2- bis , l.r. 12/2005, e ha assunto l'impegno di restituire le somme a tale titolo versate dall'appellante;
- con atto depositato in giudizio il 30 gennaio 2025, l'appellante ha domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, in ragione della sopravvenuta soddisfazione della propria pretesa, a spese compensate;
- la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 13 marzo 2025;
Rilevato che il sopravvenuto intervento in autotutela della pubblica amministrazione ha conferito piena soddisfazione alla pretesa fatta valere nel giudizio d'appello dalla società ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando le spese del secondo grado di giudizio in ragione della richiesta della stessa parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. 5245/2023), come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese del secondo grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO