Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1239/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/04/2025 da
[...]
, con avv. FRANCESCA CASTELLETTI, e , con avv. ISABELLA Parte_1 Parte_2
MARCHINI;
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 6.9.2014 in AIELLO DEL FRIULI (UD), in regime di separazione dei beni;
- dall'unione sono nate le figlie: , nata a [...] il [...], e , nata a [...]_2
Trieste il 07/01/2019.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi sentenza di omologa della separazione personale, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) le figlie minori e engono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_3 prevalente presso la madre che rimane ad abitare nella casa familiare sita a Trieste in via Sant'Anastasio n. 18;
3) al fine di arrivare ad un componimento complessivo di ogni questione economico e patrimoniale tra loro ed al fine di prevenire ed evitare ulteriori controversie, le parti si sono accordate affinché alla sig.ra Pt_1
venga riconosciuta la”. piena proprietà della casa familiare sita alla via in via Sant'Anastasio n. 18
[...]
(Trieste).
Pertanto, il sig. si impegna a cedere ½ quota di p.i. della ex casa già coniugale alla sig.ra Pt_2 Pt_1
, che accetta, e che l'acquisterà per il corrispettivo da determinarsi come somma di:
[...]
- Euro 28.830,19 (ventottomilanovecentosei virgola ventisei) pari alla quota di metà (afferente alla OR
) del debito residuo alla data del 01/04/2025 dell'estinguendo mutuo ipotecario N. 850648 5274 Parte_1
pagina 1 di 5
a tale data, a complessivi €uro 57.660,39 in linea capitale residui, all. 3), che la OR si è Parte_1 integralmente accollata a far data dal 01 aprile 2025 e che verrà estinto contestualmente alla stipula del rogito notarile;
- Euro 25.000,00, da versarsi mediante assegno circolare "non trasferibile" al momento della stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà;
- il valore, alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale di Trieste, della quota di metà dei risparmi (afferente alla OR ) accantonati dai coniugi presso Parte_1 CP_1
- Numero contratto tipo po: 0000000000414445/Pic
- Numero contratto tipo: 0000000000414445/Pic
- Numero contratto tipo: 0000009500163319/Pac
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- Numero contratto tipo: 0000009500178052/Pic
- 2.0: Numero polizza: 0002253006 Controparte_2
(pari ad oggi in complessivi €URO 50.500,00), come risultante da apposita documentazione alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi fornita dall'intermediario, quota che verrà, in tale sede, trasferita in piena proprietà al Sig. ; il signor entrerà, pertanto, nella disponibilità dell'intera somma Pt_2 Pt_2 depositata sul predetto conto titoli a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al CP_1 nominando Giudice, con la precisazione che di tale quota la somma di €uro 10.000,00 verrà considerata caparra confirmatoria.
3.1) AL FINE DI ESTINGUERE IL MUTUO RESIDUO E LIQUIDARE AL SIG. LE SOMME DI CUI Pt_2
AL PRECEDENTE P.TO 3 LA IG NA ACCENDERÀ ALTRO MUTUO IPOTECARIO
ESCLUSIVAMENTE A SUO NOME PER LA SOMMA DI COMPLESSIVI 90.000,00
4) il trasferimento dell'immobile di cui sopra – condizionato al buon esito della pratica di erogazione di mutuo in favore della sig.ra - avverrà a mezzo rogito notarile da fissarsi avanti al Notaio Parte_1 Per_4 con studio in via Tor Bandena 1 a Trieste, scelto dalla sig.ra , che si accollerà la
[...] Parte_1 relativa spesa, entro e non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione che recepisca le condizioni del presente ricorso ed essendo il trasferimento dell'immobile ed il conseguente mutuo ipotecario che verrà contratto esclusivamente dalla signora funzionalmente collegato al presente Pt_1 procedimento di separazione dei coniugi dovranno contenere l'esplicito riferimento alla emananda sentenza di separazione, con la conseguente esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e tributo (bollo, registro ipotecaria, catastali, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, della sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile – 10 maggio 1999 n. 154, e delle sentenze della
Cass Civ. 17.2.2016 n. 3110, n. 7493 del 22.5.2002 n. 7493 e n. 6065 del 12.5.2000;
pagina 2 di 5 5) fintantoché le pratiche per l'erogazione del mutuo in favore della sig.ra finalizzate Parte_1 all'acquisto della ½ quota del sig. della p.i. della casa familiare non saranno concluse, la casa resterà Pt_2 assegnata alla sig.ra che pertanto, a partire dal mese di aprile 2025, si accollerà il relativo Parte_1 rateo di mutuo per intero, pari ad oggi ad €uro 360,00 che sino al mese di marzo 2025 i coniugi hanno pagato al 50 %;
6) la signora si impegna inoltre a restituire ai suoceri la somma di €uro 5.000,00 DA QUESTI ULTIMI Pt_1
PRESTATI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CONIUGALE;
DETTA SOMMA VERRÀ VERSATA A
MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE CONTESTUALMENTE AL ROGITO.
7) il sig. dal mese di giugno 2023 vive in altra abitazione sita in via San Marco n. 3 in cui vi ha trasferito Pt_2 la residenza e per cui paga un affitto mensile pari ad Euro 600,00, abitazione che le bambine già conoscono e frequentano da tempo;
8) stante l'età delle minori ed il tempo già trascorso, le bambine hanno già avuto modo di trovare un rapporto di equilibrio con entrambe le figure genitoriali nelle nuove situazioni personali e abitative, le parti si sono pertanto accordate nel suddividere i tempi di visita delle minori e di permanenza presso ciascun genitore in modo equo e pressoché paritario secondo uno schema 3 giorni (coincidenti con il settimana alternati) + 2 giorni
+ 2 giorni, con prelievi ed accompagnamenti a scuola e alle varie attività ricreative e sportive a cura del genitore presso cui sono collocate in quel momento;
quanto alle vacanze estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane anche non consecutive, previa comunicazione delle ferie entro il 31/5 di ogni anno ed in accordo nell'alternanza delle ferie, nonché una settimana durante il periodo delle festività natalizie (alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio), facendo sempre in modo che almeno una festività
(Natale o Capodanno) le bambine la trascorrano in compagnia del genitore a cui non sono affidati in quel momento I genitori garantiranno l'alternanza delle festività natalizie tra di loro di anno in anno e se entrambi presenti entrambi a Trieste si renderanno disponibili nel garantire l'alternanza con l'altro genitore tra Vigilia e
Natale; quanto alle vacanze pasquali, ad anni alterni, i genitori trascorreranno un anno Pasqua ed un anno Pasquetta insieme alle loro figlie, ponti ed altre festività in via alternata.
Le parti danno atto che per il corrente anno (2025) si sono già accordate nei seguenti termini:
- pasqua 2025: 17, 18 e 19 aprile con il padre mentre 20, 21 e 22 con la madre;
- estate 2025: il padre terrà le bambine 2 semane a luglio dal 5 al 19 mentre staranno con la madre 2 settimane non continuative dal 20 al 27 e dal 9 al 17 agosto.
- Vacanze di Natale 2025/26: le figlie resteranno con la madre dal 20 al 24 dicembre successivamente dal 25 al
28 dicembre con il padre quindi dal 29 dicembre all'1 gennaio con la madre ed infine dal 2 al 6 gennaio con il padre.
9) In ogni caso i genitori potranno accordarsi per ulteriori e diverse giornate di permanenza presso ciascuno di loro;
pagina 3 di 5 10) nei periodi di vacanza di cui sopra, ossia quando i bambini saranno liberi da scuola, il prelievo a casa di un genitore avverrà alle ore 08,00 e la riconsegna a casa dell'altro genitore ad ore 19,0013) ogni caso i coniugi si impegnano a dare priorità all'accudimento diretto piuttosto che affidare le figlie a terze persone o ai nonni qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato a tenerli, salvo comunque la salvaguardia del legame con ciascun ramo parentale;
11) quanto al contributo per il mantenimento delle minori ciascun genitore provvederà in via diretta, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste, da intendersi qui richiamato e trascritto;
12) L'assegno unico verrà diviso al 50% a partire dal mese di aprile 2025 con impegno della sig.ra Pt_1
che attualmente lo riceve e trattiene per intero a versare la metà quota al sig. fintantoché la
[...] Pt_2 pratica burocratica con l'INPS non verrà ultimata;
13) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori;
14) le spese di cui alla presente separazione verranno sostenute da entrambi i coniugi in parti uguali”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento. L'ascolto non è necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta in modo compiuto e adeguato le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 4 di 5 5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aiello del Friuli, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al N. 6 parte II serie C – anno 2014).
Così deciso in Trieste, l'11/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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