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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/09/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/09/2025 alle ore 10,27 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 632/2025 promossa da c.f. (avv.ti Federico Ricci ed Enrico Parte_1 C.F._1
Montobbio) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti: l'avv. Fabrizio Ricciardi in sost. avv. Montobbio e l'avv. Arena in sost. avv. Sanguineti.
L'avv. Ricciardi chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e distrazione a favore dei difensori antistatari;
l'avv. Arena conclude come in atti, con compensazione delle spese.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 12.6.2025 ha opposto l'ordinanza Parte_1 ingiunzione OI-00056097 con la quale l gli aveva applicato la sanzione CP_1 amministrativa di € 10.258,92 per l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 bis DL 463/83 per aver omesso, in qualità di legale rappresentante della il CP_2 versamento di ritenute assistenziali e previdenziali.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito la prescrizione, la tardività perché i fatti risalivano a sette anni prima, l'incompetenza funzionale della sede dell che CP_1 ha emesso l'ordinanza ingiunzione, la violazione del principio ne bis in idem per esservi già stata sanzione penale, l'inesigibilità della condotta (in quanto la
[...]
[...] si trovava in situazione prefallimentare e i versamenti avrebbero violato la Pt_2 par condicio creditorum).
1.1. L , costituendosi, ha dato atto che l'ordinanza ingiunzione era stata CP_1 annullata in autotutela perché dal riesame degli atti era emerso che l era CP_1 incorso nella decadenza di cui all'art. 14 legge 689/81 in quanto i fatti risalivano al 2017 e la contestazione era stata mossa soltanto nel 2022.
2. A seguito dell'annullamento in autotutela, la materia del contendere è cessata, come le parti hanno concordemente riconosciuto.
3. L , che ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento opposto dopo CP_1
l'instaurazione della lite, è virtualmente soccombente.
In particolare, va osservato che il ricorrente scriveva nel proprio ricorso che il verbale di accertamento non poteva essere stato notificato oltre il 14.2.2019, “a meno che non se ne voglia dedurre la nullità dell'intero procedimento per violazione dei termini di notifica”.
4. L'atteggiamento collaborativo dell giustifica la compensazione delle CP_1 spese nella misura della metà.
La restante metà, liquidata come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della procedura) segue la soccombenza virtuale dell , con la CP_1 chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese per metà; condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 al ricorrente la restante metà che liquida, già in frazione, in € 21,50 per esborsi,
€ 932,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Enrico Montobbio e Federico Ricci.
Il giudice
Marco Viani
2
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/09/2025 alle ore 10,27 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 632/2025 promossa da c.f. (avv.ti Federico Ricci ed Enrico Parte_1 C.F._1
Montobbio) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti: l'avv. Fabrizio Ricciardi in sost. avv. Montobbio e l'avv. Arena in sost. avv. Sanguineti.
L'avv. Ricciardi chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e distrazione a favore dei difensori antistatari;
l'avv. Arena conclude come in atti, con compensazione delle spese.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 12.6.2025 ha opposto l'ordinanza Parte_1 ingiunzione OI-00056097 con la quale l gli aveva applicato la sanzione CP_1 amministrativa di € 10.258,92 per l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 bis DL 463/83 per aver omesso, in qualità di legale rappresentante della il CP_2 versamento di ritenute assistenziali e previdenziali.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito la prescrizione, la tardività perché i fatti risalivano a sette anni prima, l'incompetenza funzionale della sede dell che CP_1 ha emesso l'ordinanza ingiunzione, la violazione del principio ne bis in idem per esservi già stata sanzione penale, l'inesigibilità della condotta (in quanto la
[...]
[...] si trovava in situazione prefallimentare e i versamenti avrebbero violato la Pt_2 par condicio creditorum).
1.1. L , costituendosi, ha dato atto che l'ordinanza ingiunzione era stata CP_1 annullata in autotutela perché dal riesame degli atti era emerso che l era CP_1 incorso nella decadenza di cui all'art. 14 legge 689/81 in quanto i fatti risalivano al 2017 e la contestazione era stata mossa soltanto nel 2022.
2. A seguito dell'annullamento in autotutela, la materia del contendere è cessata, come le parti hanno concordemente riconosciuto.
3. L , che ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento opposto dopo CP_1
l'instaurazione della lite, è virtualmente soccombente.
In particolare, va osservato che il ricorrente scriveva nel proprio ricorso che il verbale di accertamento non poteva essere stato notificato oltre il 14.2.2019, “a meno che non se ne voglia dedurre la nullità dell'intero procedimento per violazione dei termini di notifica”.
4. L'atteggiamento collaborativo dell giustifica la compensazione delle CP_1 spese nella misura della metà.
La restante metà, liquidata come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della procedura) segue la soccombenza virtuale dell , con la CP_1 chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese per metà; condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 al ricorrente la restante metà che liquida, già in frazione, in € 21,50 per esborsi,
€ 932,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Enrico Montobbio e Federico Ricci.
Il giudice
Marco Viani
2