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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 41862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41862 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. AR NO, nato a [...] il giorno 30/8/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. Samuele De Santis - di fiducia 2. ST RI, nato a [...] il giorno 15/6/1975 rappresentato ed assistito dall'avv. Samuele De Santis - di fiducia 3. ST NI, nato a [...] il giorno 26/6/1981 rappresentato ed assistito dall'avv. Samuele De Santis - di fiducia 4. RÒ MA LI, nato a [...] il giorno 11/11/1993 rappresentato ed assistito dall'avv. Samuele De Santis - di fiducia 5. IC ST, nato a [...] il giorno 18/10/1956 rappresentato ed assistito dall'avv. Samuele De Santis - di fiducia 6. US UI AT, nato a [...] il giorno 25/9/1974 rappresentato ed assistito dall'avv. Samuele De Santis - di fiducia 7. UD XA LE, nata in [...] il giorno 27/7/1991 rappresentata ed assistita dall'avv. Samuele De Santis - di fiducia avverso l'ordinanza/decreto n. 1568/2020 in data 10/7/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni Penale Sent. Sez. 2 Num. 41862 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 10/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letti i motivi aggiunti di ricorso nell'interesse di tutti gli indagati trasmessi dal loro difensore per via telematica in data 25/9/2024; udita la relazione svolta dal consigliere MA Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi se difetta la presentazione di procura speciale in allegato agli stessi, in subordine l'annullamento senza rinvio per le statuizioni ex art. 240-bis cod. pen. e rigetto dei ricorsi nel resto;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. De Santis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza/decreto in data 10 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, per la parte che in questa sede interessa, ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro per importi differenti - e per quanto riguarda l'indagato MA LI RÒ anche di un deposito commerciale di prodotti energetici sito in Terni, loc. Maratta Alta, via Casanova n. 14 - nei confronti di: - NO AR in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi 2-40 della rubrica delle imputazioni); - RI ST in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 648-bis cod. pen. (capo 44 e 45); - NI ST in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo 43); - MA LI RÒ in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-ter cod. pen. (capo 42); - ST IC in relazione ai reati di cui agli artt. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi da 2 a 40), 81 cpv. 648-ter.1 cod. pen. (capo 41), 4 d.lgs. n. 74/2000 (capi 51, 52 e 53) e 5 d.lgs. n. 74/2000 (capi 49, 50 e 54); - UI AT US in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi 2-40); - XA LE UD in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo 46). 2. Ricorre direttamente per cassazione avverso il predetto provvedimento di sequestro preventivo, con atto unico, il difensore degli indagati, deducendo 2 violazione di legge per totale assenza di motivazione e comunque per motivazione apparente in merito al periculum in mora, presupposto necessario per l'adozione del provvedimento cautelare reale de quo oltretutto se si tiene conto della risalenza nel tempo (2018) dei fatti-reato in contestazione. 3. Con motivi aggiunti ex art. 311 cod. proc. pen. trasmessi in data 25 settembre 2024 il difensore di tutti gli indagati ha riportato il testo di una decisione del Tribunale del riesame di Terni che in un caso coevo ed analogo ha annullato il provvedimento genetico ravvisando il medesimo vizio oggetto del ricorso. 4. In via preliminare ed assorbente rileva la Corte che non è stata indicata e/o allegata al ricorso e non risulta comunque presente in atti la procura speciale al difensore, rilasciata da tutti i ricorrenti e richiesta per la proposizione del ricorso per cassazione. Né il difensore dei ricorrenti, sollecitato espressamente in udienza dal Collegio, ha provveduto alla produzione della predetta procura od a fornire indicazioni idonee per la reperibilità della stessa all'interno del fascicolo processuale: procura speciale, in ogni caso, non rinvenuta in atti;
5. Per i rilievi or ora esposti, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024.
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letti i motivi aggiunti di ricorso nell'interesse di tutti gli indagati trasmessi dal loro difensore per via telematica in data 25/9/2024; udita la relazione svolta dal consigliere MA Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi se difetta la presentazione di procura speciale in allegato agli stessi, in subordine l'annullamento senza rinvio per le statuizioni ex art. 240-bis cod. pen. e rigetto dei ricorsi nel resto;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. De Santis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza/decreto in data 10 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, per la parte che in questa sede interessa, ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro per importi differenti - e per quanto riguarda l'indagato MA LI RÒ anche di un deposito commerciale di prodotti energetici sito in Terni, loc. Maratta Alta, via Casanova n. 14 - nei confronti di: - NO AR in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi 2-40 della rubrica delle imputazioni); - RI ST in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 648-bis cod. pen. (capo 44 e 45); - NI ST in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo 43); - MA LI RÒ in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-ter cod. pen. (capo 42); - ST IC in relazione ai reati di cui agli artt. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi da 2 a 40), 81 cpv. 648-ter.1 cod. pen. (capo 41), 4 d.lgs. n. 74/2000 (capi 51, 52 e 53) e 5 d.lgs. n. 74/2000 (capi 49, 50 e 54); - UI AT US in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi 2-40); - XA LE UD in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo 46). 2. Ricorre direttamente per cassazione avverso il predetto provvedimento di sequestro preventivo, con atto unico, il difensore degli indagati, deducendo 2 violazione di legge per totale assenza di motivazione e comunque per motivazione apparente in merito al periculum in mora, presupposto necessario per l'adozione del provvedimento cautelare reale de quo oltretutto se si tiene conto della risalenza nel tempo (2018) dei fatti-reato in contestazione. 3. Con motivi aggiunti ex art. 311 cod. proc. pen. trasmessi in data 25 settembre 2024 il difensore di tutti gli indagati ha riportato il testo di una decisione del Tribunale del riesame di Terni che in un caso coevo ed analogo ha annullato il provvedimento genetico ravvisando il medesimo vizio oggetto del ricorso. 4. In via preliminare ed assorbente rileva la Corte che non è stata indicata e/o allegata al ricorso e non risulta comunque presente in atti la procura speciale al difensore, rilasciata da tutti i ricorrenti e richiesta per la proposizione del ricorso per cassazione. Né il difensore dei ricorrenti, sollecitato espressamente in udienza dal Collegio, ha provveduto alla produzione della predetta procura od a fornire indicazioni idonee per la reperibilità della stessa all'interno del fascicolo processuale: procura speciale, in ogni caso, non rinvenuta in atti;
5. Per i rilievi or ora esposti, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024.