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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/08/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3375/2021
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale del 9.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3375/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vanda Pula, C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novafeltria (RN), Corso Mazzini, PEC
giusta procura in atti;
Email_1
Attore
Contro
, con sede in Rimini, Viale Principe Controparte_1
Amedeo n. 11, C.F. , in persona del liquidatore Prof.ssa e di P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, con sede in Rimini, Viale Principe Amedeo n. 11, Controparte_3 con C.F. e P.IVA: , in persona del liquidatore Prof.ssa entrambe P.IVA_2 Controparte_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Raffaello Fabbri (C.F. ), PEC: C.F._3
e Rita Di Donna (C.F. PEC: Email_2 C.F._4
elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Raffaello Fabbri sito in Email_3
Milano (20123), Via Ansperto n. 5, giusta procura in atti;
Convenute
pagina 1 di 10 Nonché contro
EREDI O AVENTI CAUSA DELLA SIG.RA , nata a [...] il Controparte_4
14.08.1919;
EREDI O AVENTI CAUSA DEL SIG. , nato a [...] il [...]; Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6 con sede in Ravenna, Via Boccaccio n. 16;
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: acquisto per usucapione di bene immobile.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Il sig. ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza - ritenere e dichiarare il signor proprietario per maturato Parte_1 diritto di usucapione dell'appezzamento di terreno sito a San Leo (RN) località Collina e distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 - 256-268 e 269; con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche della procedura di mediazione”.
Parte attrice ha ricostruito i fatti addotti a fondamento della domanda, affermando di aver posseduto da oltre vent'anni in modo continuo, pacifico e indisturbato il bene immobile sito in San Leo (RN), località
Collina, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245- 256- 268 e 269 di mq
339. L'attore ha precisato che detto terreno confina su tre lati con la via pubblica e su un lato con un'area di pertinenza della sua stessa abitazione e che “da che ha memoria” lo ha sempre utilizzato come orto nonché quale pertinenza esclusiva della sua casa.
Il sig. ha proseguito rappresentando che dalle visure catastali risultano essere intestati agli Pt_1 odierni convenuti le seguenti particelle, in particolare:
- le particelle Fg. 24 n. 268 e 269 sono intestate alla con sede in Controparte_7
Rimini, al sig. e alla sig.ra Controparte_8 Controparte_4
- la particella Fg. 24 mappale 245 è intestata alla con sede in Rimini ed Controparte_3 alla sig.ra Parte_2
- la particella Fg. 24 mappale 256 è corte comune ai mappali Fg. 24 part. 232 sub. 1 e 232 sub. 3
pagina 2 di 10 intestata alla al sig. e alla sig.ra mappale 232 CP_1 Controparte_8 Controparte_4 sub. 2 proprietà CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si sono regolarmente costituiti in giudizio
[...]
, mentre sono rimasti Controparte_1 Controparte_3 contumaci i restanti convenuti regolarmente citati in giudizio.
Preliminarmente parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
Nel merito i convenuti costituiti hanno evidenziato che la domanda di usucapione formulata da parte attrice è infondata in quanto generica e indeterminata, non avendo il sig. indicato a decorre da quale Pt_1 anno avrebbe iniziato a possedere il terreno di cui è causa, né se anche attualmente possiede tale bene.
Secondo le società convenute, infatti, il sig. non ha mai esercitato alcun possesso utile ai fini Pt_1 dell'usucapione sul bene in quanto, in primo luogo, loro ne hanno sempre avuto la piena disponibilità, avendolo anche fatto visionare ad alcuni potenziali acquirenti senza che l'attore ne abbia mai rivendicato il possesso;
in secondo luogo, lo stesso attore ha sempre riconosciuto il diritto di proprietà delle convenute sui terreni in questione, come dimostra l'avere offerto nell'anno 2017 al sig. (che all'epoca Testimone_1 era il legale rappresentante di entrambe le odierne convenute) alcuni pomodori quale corrispettivo per l'utilizzo del bene;
in terzo luogo, le convenute hanno affermato di avere effettuato dei lavori sull'immobile di proprietà di situato, a loro avviso, nell'area controversa (censito al catasto al Foglio 24, CP_1
Particella n. 232, sub nn. 1, 2 e 3) al fine di metterlo in condizioni di sicurezza tra il mese di settembre 2016
e quello di aprile 2017, dando esecuzione all'ordinanza del an Leo n. 47/2016. A tal proposito, Parte_3 nel sostenere che il sig. non ha acquisito per usucapione l'area de quo, hanno esposto che la predetta Pt_1 ordinanza, nonché l'ordinanza n. 2 del 15.02.2019, sono state notificate alla società e non al CP_1 sig. precisando, inoltre, che l'impresa incaricata dei lavori non ha mai incontrato alcuna opposizione Pt_1 da parte dell'odierno attore nell'utilizzare il terreno di cui l'attore rivendica l'usucapione.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 30.03.2022 il Giudice ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti della sig.ra e del sig. Parte_4 Controparte_5
e ha altresì disposto la rinnovazione della notifica nei confronti di di Controparte_3 [...]
e di All'udienza del 28.09.2022, il Controparte_9 Controparte_6
Giudice, su istanza di parte attrice, ha disposto un rinvio per consentire il deposito della documentazione attestante la regolarità della notifica fatta a Alla successiva Controparte_6 udienza del 19.10.2022 il Giudice, dichiarata la contumacia degli eredi e aventi causa della sig.ra
[...]
del sig. e di , ha concesso Parte_4 Controparte_5 Controparte_6 alle parti costituite termine per esperire la procedura di mediazione. All'udienza del 16.03.2023 il Giudice, dato atto dell'esito negativo della mediazione, su istanza congiunta delle parti, ha concesso i termini ex art. pagina 3 di 10 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 13.01.2025 e del 17.03.2025 la difesa di parte convenuta ha contestato l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori e, in seguito, si è dato corso alla prova orale dei testi indicati da parte attrice. All'udienza del 9.04.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
SULL'ACCERTAMENTO DELLA INTERVENUTA CP_10
Parte attrice ha dedotto di avere usucapito l'appezzamento di terreno di mq. 339 sito in San Leo (RN), località Collina, distinto al catasto terreni del predetto comune al Foglio 24, particelle 245, 256, 268 e 269, avendo esercitato per oltre venti anni un possesso continuo, pacifico e indisturbato su tale bene.
Parte convenuta, al contrario, ha dedotto che il sig. non ha mai esercitato sul bene di cui è causa Pt_1 un possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione. A riguardo, le società convenute hanno precisato di aver sempre avuto la piena disponibilità del terreno “facendolo anche vedere e visitare, in più occasioni, a possibili compratori, senza che l'Attore abbia mai rivendicato in tali occasioni il suo (inesistente) possesso” e che lo stesso attore le ha espressamente riconosciute quali legittime proprietarie dell'area (“nel Luglio 2017, allorquando il sig. Pt_1 con tono sommesso e con timore di una possibile reazione, ha offerto al sig. (all'epoca legale rappresentante di Testimone_1 entrambe le convenute e alcuni pomodori quale “corrispettivo” per l'utilizzo del Terreno”). Infine, CP_1 CP_3 le società hanno dedotto di aver effettuato dei lavori sull'immobile censito al catasto al Foglio 24, Particella
n. 232, sub nn. 1, 2 e 3), al fine di metterlo in sicurezza e, in particolare, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Ordinanza del Comune di San Leo n. 47/2016.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n. pagina 4 di 10 10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996), postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975), gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti, con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dal sig. appare fondata, essendo emerso dagli atti e, in Pt_1 particolare, dalle prove orali assunte, la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste , all'udienza del 13 gennaio 2024, ha dichiarato che il sig. ha Testimone_2 Pt_1 personalmente coltivato l'appezzamento di terreno antistante la propria abitazione in San Leo (RN) Strada
Leontina n. 125, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 – 256 - 268 e
269 e, a riguardo, ha precisato che l'utilizzo è avvenuto piantando alberi da frutto (“si confermo che ci sono piante da frutto e orticole”). Il medesimo teste ha altresì riferito che il sig. non si è limitato a svolgere Pt_1 attività legate alla agricoltura sul fondo di cui è causa ma ha altresì eseguito la manutenzione dei muretti in pagina 5 di 10 pietra ubicati lungo la linea di confine (“Ho aiutato nella manutenzione il signor del muro preesistente due anni Pt_1 fa”). In ordine ad eventuali contestazioni del possesso il teste ha così esposto: “Che sappia io non è mai stato contestato l'utilizzo del fondo da nessuno, il nonno già lo coltivava”. Sotto il profilo temporale il sig. ha Tes_2 confermato che il sig. ha utilizzato il bene in questione a partire dal 1980/1981 e ha precisato di Pt_1 saperlo avendo frequentato “le scuole elementari lì vicino”.
Le medesime circostanze sono state ribadite dal sig. , sentito quale teste all'udienza del Testimone_3
17 marzo 2025, il quale ha confermato che il sig. ha personalmente coltivato l'appezzamento di
Pt_1 terreno antistante la propria abitazione in San Leo (RN) Strada Leontina n. 125, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 – 256 - 268 e 269 e ha altresì dichiarato che corrisponde al vero che il sig. abbia piantato degli alberi da frutto e piccoli arbusti, evidenziando di averne
Pt_1 conoscenza perché “passo davanti ai luoghi perché abito lì vicino”. Il sig. ha anche confermato che il sig. Tes_3 ha provveduto alla manutenzione del muro di pietra posto a confine del terreno, avendo lui stesso
Pt_1 portato la sabbia necessaria per la manutenzione. Sotto il profilo temporale anche il teste citato ha ribadito che il sig. ha iniziato a fare uso del terreno a partire dal 1980/1981 (“si confermo anche la data di inizio
Pt_1 del possesso”) e ha riferito che il sig. da oltre 40 anni gode del terreno senza essere disturbato da terzi
Pt_1
(“si, confermo, sono il vicino da oltre quaranta anni”).
Dalle dichiarazioni sopra illustrate emerge quindi che il sig. per un periodo eccedente il Pt_1 ventennio (dal 1980/1981 sino al momento della proposizione della presente domanda) ha esercitato sul terreno antistante la propria abitazione in San Leo (RN) Strada Leontina n. 125, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 – 256 - 268 e 269 un possesso pieno, esclusivo e continuo. Il sig. infatti, in tale lasso di tempo non si è limitato a coltivare ortaggi e piantare alberi da Pt_1 frutto sul bene di cui è causa ma ha altresì provveduto al compimento di opere di gestione ordinaria, quali la manutenzione del muro di confine in pietra.
Destituita di fondamento è la argomentazione di parte convenuta secondo la quale la coltivazione del fondo svolta dal sig. non è sufficiente ai fini della usucapione. A riguardo la giurisprudenza di Pt_1
Cassazione citata dai medesimi convenuti ha affermato che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione civile sez. II, 9 luglio 2021, n. 19568).
Orbene, nel caso in esame l'attività di coltivazione svolta sul terreno di cui è causa dal sig. è stata Pt_1 esercitata uti dominus, avendo l'attore provveduto a piantare degli alberi da frutto, alla manutenzione dei pagina 6 di 10 manufatti ivi presenti e alla installazione di una pompa a immersione con la quale attingere l'acqua per irrigare il terreno. Tutte queste attività confermano l'animus possidendi facente capo all'odierno attore, il quale non si è quindi limitato all'uso del terreno per la coltivazione ma ha altresì provveduto alla riparazione delle strutture ivi presenti e alla installazione di nuovi macchinari (“si tratta di una pompa ad immersione alimentata con la corrente derivata dalla abitazione di ). Pt_1
Prive di riscontro sono state altresì le argomentazioni di parte convenuta relative al compimento da parte loro di atti interruttivi del possesso.
In punto di diritto, giova precisare che l'interruzione dell'usucapione è un istituto giuridico che riguarda quegli eventi in grado di bloccare il decorso del tempo necessario affinché un possessore possa acquisire la proprietà di un bene immobile tramite usucapione. Gli atti utili ad interrompere il decorso del tempo necessario ai fini dell'usucapione sono solo quelli che privano il possessore del potere di fatto sulla cosa, materialmente o giudizialmente. Ci si riferisce al caso in cui il possessore sia stato privato materialmente del possesso del bene per oltre un anno senza aver esercitato l'azione di reintegrazione e recuperato così il possesso, al caso in cui egli abbia riconosciuto in maniera espressa il diritto del proprietario o, infine, al caso in cui quest'ultimo abbia chiesto la materiale consegna dei suoi beni notificando un atto di citazione in giudizio al possessore. Sulla citata questione la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 cod. civ., della continuità del possesso, e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risulti “ex actis” dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica “ultrapetita” in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23.07.2010, n. 17322).
Orbene, nel caso di specie le convenute né hanno dimostrato di avere privato del possesso il sig. Pt_1 del bene de quo per oltre un anno, né hanno dichiarato di avere agito in giudizio per chiedere la riconsegna materiale del bene, ma si sono limitate a dedurre che il sig. ha “sempre espressamente riconosciuto il diritto Pt_1 di proprietà delle Proprietarie sul terreno de quo agitur” e, in particolare, nell'anno 2017 l'attore ha “offerto al sig.
(all'epoca legale rappresentante di entrambe le convenute e alcuni pomodori quale Testimone_1 CP_1 CP_3
“corrispettivo” per l'utilizzo del Terreno”.
In materia costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo il quale “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero pagina 7 di 10 atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 06.10.2021, n. 27105).
La medesima Cassazione ha altresì chiarito che “il riconoscimento del diritto, agli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso, e l'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando è sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria”
(cfr. Cass. n. 20692/2006).
In conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è evidente che quanto esposto sul punto dalle società convenute non solo non è stato suffragato da alcun riscontro probatorio, ma è anche del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento al proprietario del diritto sul bene. Infatti, come ribadito dalla
Corte di Cassazione, il riconoscimento del diritto sulla res oggetto di contestazione da parte del possessore in favore dell'effettivo proprietario richiede una espressa e univoca dichiarazione di volontà in tal senso. È proprio tale aspetto non è stato provato dalle odierne convenute, che si sono limitate a riferire una condotta asseritamente tenuta dal sig. (l'avere offerto dei pomodori al sig. all'epoca Pt_1 Testimone_1 legale rappresentante di entrambe le convenute) che, però, è del tutto inidonea a provare l'avvenuta interruzione nel possesso del bene. Tale atto, infatti, non è di per sé idoneo a esprimere la inequivoca volontà del sig. di attribuire il diritto reale al suo titolare. Pt_1
Parimenti irrilevante, e comunque priva di idoneo supporto probatorio, è l'ulteriore circostanza riferita dalle convenute relativa alla possibilità di disporre liberamente del terreno facendolo visitare, senza alcuna opposizione da parte del sig. a potenziali acquirenti. Nemmeno tale condotta, infatti, è qualificabile Pt_1 quale atto di per sé idoneo ad interrompere il possesso utile all'usucapione, trattandosi inoltre di circostanza che è rimasta priva di riscontro probatorio.
Alla luce di tali elementi, ritiene il presente Giudice che parte convenuta non abbia assolto l'onere su di essa incombente di dimostrare l'intervenuta interruzione del possesso utile all'usucapione. Pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 1142 c.c. deve presumersi che il sig. abbia esercitato un Pt_1 possesso continuo e ininterrotto sulla res di cui è causa.
Da ultimo, debbono essere esaminate le deduzioni di e relative alle ordinanze n. CP_1 CP_3
47 del 2016 e n. 2 del 15 febbraio 2019 del Comune di San Leo, aventi ad oggetto, a detta di parte convenuta, comunicazioni relative all'area controversa, e dalle quali risulterebbe confermata l'assenza dei presupposti utili all'usucapione avendo le società “effettuato dei lavori sull'immobile di proprietà della società CP_1
[... (censito al catasto al Foglio 24, Particella n. 232, sub nn. 1, 2 e 3), al fine di metterlo in sicurezza”.
pagina 8 di 10 A riguardo occorre precisare che con la prima ordinanza il Comune di San Leo ha sollecitato la società
a mettere in sicurezza il fabbricato a uso residenziale sito in San Leo località Collina, distinto CP_1 al catasto urbano al Foglio 24 mappale n. 232; stante l'inottemperanza da parte dell'obbligata ad adempiere al citato obbligo, l'amministrazione comunale si è surrogata alla società commissionando a CP_1 un'impresa l'esecuzione dei lavori necessari a mettere in sicurezza il fabbricato. Con la seconda ordinanza, dunque, il ha ingiunto a tale società il pagamento di quanto dovuto per i lavori eseguiti Controparte_11
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, è necessario evidenziare che la difesa del sig. ha puntualmente contestato tale Pt_1 eccezione, sollevata dalle convenute, sostenendo che “entrambi gli atti si riferiscono al fabbricato pericolante che si trova dall'altro lato della strada, ben separato dal frustolo di terreno da usucapire”, e tale affermazione non è stata, a sua volta, contestata da parte convenuta. Pertanto, si ritiene pacifico che i provvedimenti di cui sopra abbiano avuto ad oggetto solo il fabbricato pericolante individuato dalle citate ordinanze e non il terreno del quale il sig. ha chiesto l'accertamento della usucapione e che costituisce oggetto del presente Pt_1 procedimento.
Alla luce di quanto precede, pertanto, deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte del sig. sul bene per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti di tutti i convenuti, Pt_1 intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
In relazione alle spese relative alla fase stragiudiziale anche queste seguono il principio della soccombenza e debbono essere poste a carico di parte convenuta, facendo in tale caso applicazione dei valori minimi, dandosi atto della circostanza che la procedura è stata esperita in corso di causa.
Da ultimo, si precisa che con riferimento alla posizione dei convenuti contumaci le spese debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte del sig. del diritto proprietà avente ad oggetto i terreni siti in Parte_1
pagina 9 di 10 San Leo (RN), Loc. Collina, censiti rispettivamente al C.T. del predetto Comune al
Foglio 24, Particelle 245, 256, 268 e 269;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Condanna in liquidazione e Controparte_1 Controparte_3
n liquidazione, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite
[...] che liquida in euro 98,00 per spese e euro 2.552,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge e rimborso forfetario (15%), oltre al pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione obbligatoria determinate in euro 638,00, oltre rimborso forfetario (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Rimini, 4 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale del 9.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3375/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vanda Pula, C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novafeltria (RN), Corso Mazzini, PEC
giusta procura in atti;
Email_1
Attore
Contro
, con sede in Rimini, Viale Principe Controparte_1
Amedeo n. 11, C.F. , in persona del liquidatore Prof.ssa e di P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, con sede in Rimini, Viale Principe Amedeo n. 11, Controparte_3 con C.F. e P.IVA: , in persona del liquidatore Prof.ssa entrambe P.IVA_2 Controparte_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Raffaello Fabbri (C.F. ), PEC: C.F._3
e Rita Di Donna (C.F. PEC: Email_2 C.F._4
elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Raffaello Fabbri sito in Email_3
Milano (20123), Via Ansperto n. 5, giusta procura in atti;
Convenute
pagina 1 di 10 Nonché contro
EREDI O AVENTI CAUSA DELLA SIG.RA , nata a [...] il Controparte_4
14.08.1919;
EREDI O AVENTI CAUSA DEL SIG. , nato a [...] il [...]; Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6 con sede in Ravenna, Via Boccaccio n. 16;
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: acquisto per usucapione di bene immobile.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Il sig. ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza - ritenere e dichiarare il signor proprietario per maturato Parte_1 diritto di usucapione dell'appezzamento di terreno sito a San Leo (RN) località Collina e distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 - 256-268 e 269; con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche della procedura di mediazione”.
Parte attrice ha ricostruito i fatti addotti a fondamento della domanda, affermando di aver posseduto da oltre vent'anni in modo continuo, pacifico e indisturbato il bene immobile sito in San Leo (RN), località
Collina, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245- 256- 268 e 269 di mq
339. L'attore ha precisato che detto terreno confina su tre lati con la via pubblica e su un lato con un'area di pertinenza della sua stessa abitazione e che “da che ha memoria” lo ha sempre utilizzato come orto nonché quale pertinenza esclusiva della sua casa.
Il sig. ha proseguito rappresentando che dalle visure catastali risultano essere intestati agli Pt_1 odierni convenuti le seguenti particelle, in particolare:
- le particelle Fg. 24 n. 268 e 269 sono intestate alla con sede in Controparte_7
Rimini, al sig. e alla sig.ra Controparte_8 Controparte_4
- la particella Fg. 24 mappale 245 è intestata alla con sede in Rimini ed Controparte_3 alla sig.ra Parte_2
- la particella Fg. 24 mappale 256 è corte comune ai mappali Fg. 24 part. 232 sub. 1 e 232 sub. 3
pagina 2 di 10 intestata alla al sig. e alla sig.ra mappale 232 CP_1 Controparte_8 Controparte_4 sub. 2 proprietà CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si sono regolarmente costituiti in giudizio
[...]
, mentre sono rimasti Controparte_1 Controparte_3 contumaci i restanti convenuti regolarmente citati in giudizio.
Preliminarmente parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
Nel merito i convenuti costituiti hanno evidenziato che la domanda di usucapione formulata da parte attrice è infondata in quanto generica e indeterminata, non avendo il sig. indicato a decorre da quale Pt_1 anno avrebbe iniziato a possedere il terreno di cui è causa, né se anche attualmente possiede tale bene.
Secondo le società convenute, infatti, il sig. non ha mai esercitato alcun possesso utile ai fini Pt_1 dell'usucapione sul bene in quanto, in primo luogo, loro ne hanno sempre avuto la piena disponibilità, avendolo anche fatto visionare ad alcuni potenziali acquirenti senza che l'attore ne abbia mai rivendicato il possesso;
in secondo luogo, lo stesso attore ha sempre riconosciuto il diritto di proprietà delle convenute sui terreni in questione, come dimostra l'avere offerto nell'anno 2017 al sig. (che all'epoca Testimone_1 era il legale rappresentante di entrambe le odierne convenute) alcuni pomodori quale corrispettivo per l'utilizzo del bene;
in terzo luogo, le convenute hanno affermato di avere effettuato dei lavori sull'immobile di proprietà di situato, a loro avviso, nell'area controversa (censito al catasto al Foglio 24, CP_1
Particella n. 232, sub nn. 1, 2 e 3) al fine di metterlo in condizioni di sicurezza tra il mese di settembre 2016
e quello di aprile 2017, dando esecuzione all'ordinanza del an Leo n. 47/2016. A tal proposito, Parte_3 nel sostenere che il sig. non ha acquisito per usucapione l'area de quo, hanno esposto che la predetta Pt_1 ordinanza, nonché l'ordinanza n. 2 del 15.02.2019, sono state notificate alla società e non al CP_1 sig. precisando, inoltre, che l'impresa incaricata dei lavori non ha mai incontrato alcuna opposizione Pt_1 da parte dell'odierno attore nell'utilizzare il terreno di cui l'attore rivendica l'usucapione.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 30.03.2022 il Giudice ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti della sig.ra e del sig. Parte_4 Controparte_5
e ha altresì disposto la rinnovazione della notifica nei confronti di di Controparte_3 [...]
e di All'udienza del 28.09.2022, il Controparte_9 Controparte_6
Giudice, su istanza di parte attrice, ha disposto un rinvio per consentire il deposito della documentazione attestante la regolarità della notifica fatta a Alla successiva Controparte_6 udienza del 19.10.2022 il Giudice, dichiarata la contumacia degli eredi e aventi causa della sig.ra
[...]
del sig. e di , ha concesso Parte_4 Controparte_5 Controparte_6 alle parti costituite termine per esperire la procedura di mediazione. All'udienza del 16.03.2023 il Giudice, dato atto dell'esito negativo della mediazione, su istanza congiunta delle parti, ha concesso i termini ex art. pagina 3 di 10 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 13.01.2025 e del 17.03.2025 la difesa di parte convenuta ha contestato l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori e, in seguito, si è dato corso alla prova orale dei testi indicati da parte attrice. All'udienza del 9.04.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
SULL'ACCERTAMENTO DELLA INTERVENUTA CP_10
Parte attrice ha dedotto di avere usucapito l'appezzamento di terreno di mq. 339 sito in San Leo (RN), località Collina, distinto al catasto terreni del predetto comune al Foglio 24, particelle 245, 256, 268 e 269, avendo esercitato per oltre venti anni un possesso continuo, pacifico e indisturbato su tale bene.
Parte convenuta, al contrario, ha dedotto che il sig. non ha mai esercitato sul bene di cui è causa Pt_1 un possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione. A riguardo, le società convenute hanno precisato di aver sempre avuto la piena disponibilità del terreno “facendolo anche vedere e visitare, in più occasioni, a possibili compratori, senza che l'Attore abbia mai rivendicato in tali occasioni il suo (inesistente) possesso” e che lo stesso attore le ha espressamente riconosciute quali legittime proprietarie dell'area (“nel Luglio 2017, allorquando il sig. Pt_1 con tono sommesso e con timore di una possibile reazione, ha offerto al sig. (all'epoca legale rappresentante di Testimone_1 entrambe le convenute e alcuni pomodori quale “corrispettivo” per l'utilizzo del Terreno”). Infine, CP_1 CP_3 le società hanno dedotto di aver effettuato dei lavori sull'immobile censito al catasto al Foglio 24, Particella
n. 232, sub nn. 1, 2 e 3), al fine di metterlo in sicurezza e, in particolare, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Ordinanza del Comune di San Leo n. 47/2016.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n. pagina 4 di 10 10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996), postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975), gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti, con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dal sig. appare fondata, essendo emerso dagli atti e, in Pt_1 particolare, dalle prove orali assunte, la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste , all'udienza del 13 gennaio 2024, ha dichiarato che il sig. ha Testimone_2 Pt_1 personalmente coltivato l'appezzamento di terreno antistante la propria abitazione in San Leo (RN) Strada
Leontina n. 125, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 – 256 - 268 e
269 e, a riguardo, ha precisato che l'utilizzo è avvenuto piantando alberi da frutto (“si confermo che ci sono piante da frutto e orticole”). Il medesimo teste ha altresì riferito che il sig. non si è limitato a svolgere Pt_1 attività legate alla agricoltura sul fondo di cui è causa ma ha altresì eseguito la manutenzione dei muretti in pagina 5 di 10 pietra ubicati lungo la linea di confine (“Ho aiutato nella manutenzione il signor del muro preesistente due anni Pt_1 fa”). In ordine ad eventuali contestazioni del possesso il teste ha così esposto: “Che sappia io non è mai stato contestato l'utilizzo del fondo da nessuno, il nonno già lo coltivava”. Sotto il profilo temporale il sig. ha Tes_2 confermato che il sig. ha utilizzato il bene in questione a partire dal 1980/1981 e ha precisato di Pt_1 saperlo avendo frequentato “le scuole elementari lì vicino”.
Le medesime circostanze sono state ribadite dal sig. , sentito quale teste all'udienza del Testimone_3
17 marzo 2025, il quale ha confermato che il sig. ha personalmente coltivato l'appezzamento di
Pt_1 terreno antistante la propria abitazione in San Leo (RN) Strada Leontina n. 125, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 – 256 - 268 e 269 e ha altresì dichiarato che corrisponde al vero che il sig. abbia piantato degli alberi da frutto e piccoli arbusti, evidenziando di averne
Pt_1 conoscenza perché “passo davanti ai luoghi perché abito lì vicino”. Il sig. ha anche confermato che il sig. Tes_3 ha provveduto alla manutenzione del muro di pietra posto a confine del terreno, avendo lui stesso
Pt_1 portato la sabbia necessaria per la manutenzione. Sotto il profilo temporale anche il teste citato ha ribadito che il sig. ha iniziato a fare uso del terreno a partire dal 1980/1981 (“si confermo anche la data di inizio
Pt_1 del possesso”) e ha riferito che il sig. da oltre 40 anni gode del terreno senza essere disturbato da terzi
Pt_1
(“si, confermo, sono il vicino da oltre quaranta anni”).
Dalle dichiarazioni sopra illustrate emerge quindi che il sig. per un periodo eccedente il Pt_1 ventennio (dal 1980/1981 sino al momento della proposizione della presente domanda) ha esercitato sul terreno antistante la propria abitazione in San Leo (RN) Strada Leontina n. 125, distinto al catasto terreni di detto comune al Foglio 24 con le particelle 245 – 256 - 268 e 269 un possesso pieno, esclusivo e continuo. Il sig. infatti, in tale lasso di tempo non si è limitato a coltivare ortaggi e piantare alberi da Pt_1 frutto sul bene di cui è causa ma ha altresì provveduto al compimento di opere di gestione ordinaria, quali la manutenzione del muro di confine in pietra.
Destituita di fondamento è la argomentazione di parte convenuta secondo la quale la coltivazione del fondo svolta dal sig. non è sufficiente ai fini della usucapione. A riguardo la giurisprudenza di Pt_1
Cassazione citata dai medesimi convenuti ha affermato che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione civile sez. II, 9 luglio 2021, n. 19568).
Orbene, nel caso in esame l'attività di coltivazione svolta sul terreno di cui è causa dal sig. è stata Pt_1 esercitata uti dominus, avendo l'attore provveduto a piantare degli alberi da frutto, alla manutenzione dei pagina 6 di 10 manufatti ivi presenti e alla installazione di una pompa a immersione con la quale attingere l'acqua per irrigare il terreno. Tutte queste attività confermano l'animus possidendi facente capo all'odierno attore, il quale non si è quindi limitato all'uso del terreno per la coltivazione ma ha altresì provveduto alla riparazione delle strutture ivi presenti e alla installazione di nuovi macchinari (“si tratta di una pompa ad immersione alimentata con la corrente derivata dalla abitazione di ). Pt_1
Prive di riscontro sono state altresì le argomentazioni di parte convenuta relative al compimento da parte loro di atti interruttivi del possesso.
In punto di diritto, giova precisare che l'interruzione dell'usucapione è un istituto giuridico che riguarda quegli eventi in grado di bloccare il decorso del tempo necessario affinché un possessore possa acquisire la proprietà di un bene immobile tramite usucapione. Gli atti utili ad interrompere il decorso del tempo necessario ai fini dell'usucapione sono solo quelli che privano il possessore del potere di fatto sulla cosa, materialmente o giudizialmente. Ci si riferisce al caso in cui il possessore sia stato privato materialmente del possesso del bene per oltre un anno senza aver esercitato l'azione di reintegrazione e recuperato così il possesso, al caso in cui egli abbia riconosciuto in maniera espressa il diritto del proprietario o, infine, al caso in cui quest'ultimo abbia chiesto la materiale consegna dei suoi beni notificando un atto di citazione in giudizio al possessore. Sulla citata questione la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 cod. civ., della continuità del possesso, e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risulti “ex actis” dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica “ultrapetita” in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23.07.2010, n. 17322).
Orbene, nel caso di specie le convenute né hanno dimostrato di avere privato del possesso il sig. Pt_1 del bene de quo per oltre un anno, né hanno dichiarato di avere agito in giudizio per chiedere la riconsegna materiale del bene, ma si sono limitate a dedurre che il sig. ha “sempre espressamente riconosciuto il diritto Pt_1 di proprietà delle Proprietarie sul terreno de quo agitur” e, in particolare, nell'anno 2017 l'attore ha “offerto al sig.
(all'epoca legale rappresentante di entrambe le convenute e alcuni pomodori quale Testimone_1 CP_1 CP_3
“corrispettivo” per l'utilizzo del Terreno”.
In materia costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo il quale “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero pagina 7 di 10 atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 06.10.2021, n. 27105).
La medesima Cassazione ha altresì chiarito che “il riconoscimento del diritto, agli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso, e l'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando è sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria”
(cfr. Cass. n. 20692/2006).
In conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è evidente che quanto esposto sul punto dalle società convenute non solo non è stato suffragato da alcun riscontro probatorio, ma è anche del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento al proprietario del diritto sul bene. Infatti, come ribadito dalla
Corte di Cassazione, il riconoscimento del diritto sulla res oggetto di contestazione da parte del possessore in favore dell'effettivo proprietario richiede una espressa e univoca dichiarazione di volontà in tal senso. È proprio tale aspetto non è stato provato dalle odierne convenute, che si sono limitate a riferire una condotta asseritamente tenuta dal sig. (l'avere offerto dei pomodori al sig. all'epoca Pt_1 Testimone_1 legale rappresentante di entrambe le convenute) che, però, è del tutto inidonea a provare l'avvenuta interruzione nel possesso del bene. Tale atto, infatti, non è di per sé idoneo a esprimere la inequivoca volontà del sig. di attribuire il diritto reale al suo titolare. Pt_1
Parimenti irrilevante, e comunque priva di idoneo supporto probatorio, è l'ulteriore circostanza riferita dalle convenute relativa alla possibilità di disporre liberamente del terreno facendolo visitare, senza alcuna opposizione da parte del sig. a potenziali acquirenti. Nemmeno tale condotta, infatti, è qualificabile Pt_1 quale atto di per sé idoneo ad interrompere il possesso utile all'usucapione, trattandosi inoltre di circostanza che è rimasta priva di riscontro probatorio.
Alla luce di tali elementi, ritiene il presente Giudice che parte convenuta non abbia assolto l'onere su di essa incombente di dimostrare l'intervenuta interruzione del possesso utile all'usucapione. Pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 1142 c.c. deve presumersi che il sig. abbia esercitato un Pt_1 possesso continuo e ininterrotto sulla res di cui è causa.
Da ultimo, debbono essere esaminate le deduzioni di e relative alle ordinanze n. CP_1 CP_3
47 del 2016 e n. 2 del 15 febbraio 2019 del Comune di San Leo, aventi ad oggetto, a detta di parte convenuta, comunicazioni relative all'area controversa, e dalle quali risulterebbe confermata l'assenza dei presupposti utili all'usucapione avendo le società “effettuato dei lavori sull'immobile di proprietà della società CP_1
[... (censito al catasto al Foglio 24, Particella n. 232, sub nn. 1, 2 e 3), al fine di metterlo in sicurezza”.
pagina 8 di 10 A riguardo occorre precisare che con la prima ordinanza il Comune di San Leo ha sollecitato la società
a mettere in sicurezza il fabbricato a uso residenziale sito in San Leo località Collina, distinto CP_1 al catasto urbano al Foglio 24 mappale n. 232; stante l'inottemperanza da parte dell'obbligata ad adempiere al citato obbligo, l'amministrazione comunale si è surrogata alla società commissionando a CP_1 un'impresa l'esecuzione dei lavori necessari a mettere in sicurezza il fabbricato. Con la seconda ordinanza, dunque, il ha ingiunto a tale società il pagamento di quanto dovuto per i lavori eseguiti Controparte_11
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, è necessario evidenziare che la difesa del sig. ha puntualmente contestato tale Pt_1 eccezione, sollevata dalle convenute, sostenendo che “entrambi gli atti si riferiscono al fabbricato pericolante che si trova dall'altro lato della strada, ben separato dal frustolo di terreno da usucapire”, e tale affermazione non è stata, a sua volta, contestata da parte convenuta. Pertanto, si ritiene pacifico che i provvedimenti di cui sopra abbiano avuto ad oggetto solo il fabbricato pericolante individuato dalle citate ordinanze e non il terreno del quale il sig. ha chiesto l'accertamento della usucapione e che costituisce oggetto del presente Pt_1 procedimento.
Alla luce di quanto precede, pertanto, deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte del sig. sul bene per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti di tutti i convenuti, Pt_1 intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
In relazione alle spese relative alla fase stragiudiziale anche queste seguono il principio della soccombenza e debbono essere poste a carico di parte convenuta, facendo in tale caso applicazione dei valori minimi, dandosi atto della circostanza che la procedura è stata esperita in corso di causa.
Da ultimo, si precisa che con riferimento alla posizione dei convenuti contumaci le spese debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte del sig. del diritto proprietà avente ad oggetto i terreni siti in Parte_1
pagina 9 di 10 San Leo (RN), Loc. Collina, censiti rispettivamente al C.T. del predetto Comune al
Foglio 24, Particelle 245, 256, 268 e 269;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Condanna in liquidazione e Controparte_1 Controparte_3
n liquidazione, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite
[...] che liquida in euro 98,00 per spese e euro 2.552,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge e rimborso forfetario (15%), oltre al pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione obbligatoria determinate in euro 638,00, oltre rimborso forfetario (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Rimini, 4 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 10 di 10