TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 13216/2023 tra: con l'avv. Luca Magherini;
Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. Daniela Marcucci;
CP_1 resistente nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, con note autorizzate di precisazione conclusioni depositate il 21.03.2025:
“: “Voglia Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: nel merito - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 17 ottobre 1998 in Piazzola Parte_1 CP_1 del Brenta (PD) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
pagina 1 di 22 all'anno 1998, parte 2, serie A, numero 59, ordinando le conseguenti annotazioni di legge;
- assegnare alla signora – quale genitore prevalentemente collocatario CP_1 della IG minore – la casa familiare, limitatamente all'unità immobiliare Persona_1 posta in Scandicci (FI), località Vigliano, Via di Roncigliano n.17, rappresentata al N.C.U. di detto Comune nel foglio di mappa n.24, particella 40, subalterno 506 e con esclusione dell'ex fienile e dei terreni circostanti oggetto dell'atto di acquisto ai rogiti del Notaio
del 10 giugno 2004 (cfr. doc.7), identificati – quanto al primo – al N.C.U. Persona_2 di detto Comune nel foglio di mappa n.24, particella 40, subalterno 500 – e quanto ai secondi – al N.C.T. di detto Comune nel foglio di mappa n.24, particella 265 (uliveto di mq.2690), 252 (seminativo di mq.1470) e 268 (uliveto di mq.15); - disporre che il comparente provveda al mantenimento della IG minore , come già disposto _1 nell'ordinanza Presidenziale dell'11 luglio 2022 nel corso procedimento di separazione coniugale, poi corretta con la successiva ordinanza del 26 ottobre 2022 e, quindi, con il pagamento della somma mensile di € 1.800,00; - disporre – alla luce delle mutate circostanze sulle reali condizioni patrimoniali, finanziarie e lavorative della resistente – che il comparente sostenga le spese straordinarie della IG , individuate secondo e _1 nei limiti delle “Linee Guida del CNF in materia di Famiglia”, nella misura del 50%; - accerti – alla luce delle mutate circostanze – che nulla deve il comparente a titolo di assegno divorzile. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato del presente giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste, infine, - nella richiesta di esibizione ex art.210 c.p.c. alla “ALD Automotive Italia s.r.l.”, Viale Luca Gaurico n.187 –
Roma e/o alla “Accoppiature Mistral s.r.l.”, Via Magnolia n.13/15 – Castelfranco di Sotto
(PI), del nominativo dell'utilizzatore dell'autovettura Audi Q3 tg.GK 850 ZL;
- nella richiesta di esibizione ex art.210 c.p.c. alla “Accoppiature Mistral s.r.l.” di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro (di natura subordinata o autonoma) instaurati dalla resistente successivamente alla data del licenziamento dalla
“ del 31 marzo 2022, con relative buste paga, fatture ed ogni altra Parte_2 documentazione attestante il pagamento di somme a titolo di corrispettivo dell'attività lavorativa svolta;
- nella richiesta di esibizione ex art.213 c.p.c. all'“Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate” di tutti i rapporti bancari e/o assicurativi intrattenuti negli
pagina 2 di 22 ultimi tre anni dalla signora , con particolare riferimento agli istituti di CP_1 credito esterni ed ai rapporti bancari e/o assicurativi dematerializzati.”
Per la resistente con note autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate il
20.03.2025: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGnori e il Parte_1 CP_1
17.10.1998; 2) confermare l'assegnazione della casa coniugale posta in Scandicci località
Vigliano via di Roncigliano n. 17 con quanto l'arreda alla IG.ra perché vi CP_1 viva con la IG nata il [...]. I dati catastali del complesso immobiliare sono i _1 seguenti: le due unità costituenti casa familiare sono rappresentate in Foglio di Mappa 24, part. 40 sub. 506 e 507, Cat. A/2, mentre i terreni circostanti sempre nel foglio 24 part.
252, 265 e 268; 3) condannare il IG. a versare per il mantenimento Parte_1 della IG la somma mensile di € 4.000,00 entro il 5 di ogni mese, nonché a pagare integralmente le spese straordinarie della stessa, quali risultano dal protocollo elaborato dal CNF;
in modo di garantire anche i costi dell'equitazione come da sempre praticata da
; 4) condannare il IG. a versare alla IG.ra _1 Parte_1 CP_1 quale assegno divorzile l'importo di € 10.000,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese, tenuto conto anche della gravosa incidenza fiscale. Con rivalutazione annuale degli assegni di cui ai nn. 3 e 4. In via istruttoria si insiste per l'ammissione: di prova per testi sui seguenti capitoli già dedotti nella comparsa di costituzione e precisamente: 1) D.C.V. che, nella Vostra qualità di moglie del IG. socio effettivo (mentre il Persona_3 prestanome di questi era il IG. ) al 50% del IG. al Persona_4 Parte_1 momento della costituzione del avete seguito tutte le trattative effettuate Parte_2 nei mesi precedenti l'aprile 1999 per la cessione delle quote appartenenti a Vostro marito;
2) D.C.V. che negli incontri effettuati, avete sentito ripetutamente i IGnori Parte_1
Per_ e affermare che tutte le quote intestate al IG. avrebbero
[...] CP_1 dovuto essere intestate alla moglie, ma che era meglio attendere che la società si consolidasse anche fiscalmente, visto che le ulteriori e precedenti iniziative imprenditoriali del IG. erano finite con la chiusura delle stesse;
A testi sui capp. 1 e 2: IG.ra Pt_1
3) appena costituita nel 1998 la società ha Testimone_1 CP_2 Parte_2 iniziato la sua attività in un piccolo immobile in via delle Fonti a Scandicci, in cui una stanza era stata adibita ad ufficio dove c'erano due scrivanie vecchie e un fax che fungeva
pagina 3 di 22 anche da fotocopiatrice e un'altra stanza da laboratorio dove c'era un banco di lavoro con una sfaccettatrice e una mola diamantata, mentre il lavoro di taglieria era fatto esternamente dalla ditta A testi: IGnori , Pt_3 Testimone_1 Testimone_2
4) D.C.V. che, prima del Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 matrimonio, la IG.ra lavorava presso la De ER RL (con sede in Santa CP_1
Maria di Sala (VE) azienda con 200 dipendenti circa ed era la sig.ra responsabile CP_1 dell'ufficio estero e quindi aveva rapporti anche con le Banche per l'apertura di credito sull'estero. A testi: IGnora . 5) D.C.V. che avete sempre sentito ripetere Testimone_2 dal IG. – durante tutta la vita matrimoniale - e quindi dall'ottobre 1998 alla fine Pt_1 dell'anno 2021 nelle circostanze che voi teste preciserete e quindi sia in incontri di lavoro che in incontri conviviali – che la IG.ra aveva cominciato ad aiutarlo nell'attività CP_1 del già prima del matrimonio, accompagnandolo in Cina e ad Hong Kong Parte_2 per cercare fornitori di pietre preziose, con i quali non solo lei era in grado di parlare in
Inglese, ma anche era in grado di prendere contatti per l'esperienza acquisita nei rapporti con l'estero e in particolar modo con l'Asia per conto della De ER s.r.l. e ancor prima con la ditta MULMIX SPA. A testi: IGnore Testimone_1 Testimone_3
, 6) D.C.V. che è a Vostra conoscenza perché sempre Testimone_2 Testimone_7 affermato dinanzi a Voi dal IG. nelle circostanze che Voi teste vorrete Parte_1 precisare, che le società Pianeta Gemme e Leon ER erano in comproprietà – in pari quote – fra lui e la moglie, dal momento che il marito affermava che quest'ultima ne era stata la co-fondatrice e continuava a gestirla insieme a lui, come risulta anche dai documenti che vi si mostrano sub 23, 24, 25, 26, 26bis. A testi: , Tes_8 Tes_9
, , Testimone_2 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13
, 6bis) D.C.V. che Testimone_14 Testimone_15 Testimone_3 confermate che in azienda eravate solito rivolgervi a quella che il IG. definiva Pt_1 come la contitolare e con la quale avete sempre e solamente trattato dal momento che questa era sempre presente in azienda. A testi: sig. . 7) D.C.V. Testimone_15 che nell'estate del 2009 siete stato per più di un mese quotidianamente presso il Pt_2 in continuo contatto con il sig. per la sistemazione del
[...] Parte_1 magazzino delle pietre e questi vi ripeteva che i risultati economici positivi raggiunti dal erano dovuti congiuntamente a lui e alla zia , anzi che Parte_2 CP_1
pagina 4 di 22 senza di lei non sarebbe arrivato dove era e che la stessa era contitolare in pari quote con lui dell'azienda. A testi: IG. 8) D.C.V. che è a Vostra conoscenza, perché Testimone_10 così riferitovi dal IG.a nelle occasioni che voi teste vorrete precisare, Parte_1 che i denari accumulati a EC erano frutto dei guadagni della Società Pianeta
Gemme. A testi: IG. , Testimone_10 Tes_8 Testimone_5 Testimone_2
9) Testimone_3 Testimone_11 Testimone_14 Tes_12 Testimone_13
D.C.V. che nell'anno 2021 – su incarico del IG. – avete predisposto gli Parte_1 atti che vi si mostrano sub docc. 28, 29 a b c d e f, 30, 31 e 33. A testi: Dott. Tes_16
10) D.C.V. che voi amici della coppia che frequentavate
[...] Parte_4 abitualmente fino al settembre 2021, anche trascorrendo con loro le vacanze estive e/o voi addetti alla casa della coppia avete, nelle occasioni che voi teste vorrete precisare, sentito il IG. parlare della moglie, riferendo che la stessa era molto brava nel lavoro che Pt_1 svolgeva in seno al e che era altrettanto brava come moglie e madre, Parte_2 occupandosi di tutto l'andamento della casa, di fare buoni pranzetti e di seguire la IG in ogni fase della sua vita. A testi: IGnora Testimone_11 Testimone_17 Tes_12
, , ; nonché dei capitoli di prova di cui alla Testimone_13 Tes_18 Testimone_2 memoria 12.2.2024 e precisamente 11) D.C.V. che prima della nascita di e quindi _1 per circa dieci anni i coniugi lavoravano nell'azienda tutti i giorni Pt_1 Parte_2 da mattina a sera, anche la domenica e non facevano ferie, sempre per continuare a lavorare. A testi: signori , Tes_19 Testimone_5 Testimone_14 Tes_20
, . 12) D.C.V. che la IG.ra , dopo la nascita di
[...] Testimone_2 CP_1
, pur lavorando normalmente dalle 8 del mattino fino alla sera nell'azienda _1 Pt_2
si è sempre occupata in via prevalente della IG e delle sue necessità,
[...] accompagnandola lei sempre prima all'asilo e poi a tutte le scuole elementari e superiori, seguendola la sera nei compiti, partecipando alle riunioni con i maestri e/o professori, interessandosi cioè di tutto il suo percorso scolastico;
13) D.C.V. che è stata sempre la
IG.ra ad occuparsi delle malattie di fin dalla sua nascita, portandola dai CP_1 _1 medici (dermatologo, dentista, oculistica, osteopata ecc.), e seguendola nell'assunzione delle medicine;
14) D.C.V. che sempre la madre seguiva la IG nell'equitazione, nella danza e in tutte le attività sportive svolte, tanto che quando andava alle medie, la _1
IG.ra usciva dal lavoro alle 17,30, dopo aver fatto orario continuato e la portava CP_1
pagina 5 di 22 a svolgere le sue attività; 15) D.C.V. che sempre la IG.ra si occupava di CP_1 organizzare le festicciole anche con 70-80 persone per i compleanni della IG;
16)
D.C.V. che sempre la madre ha seguito la IG per il Catechismo, nello studio delle lingue
e in definitiva in tutte le questioni che hanno riguardato , sia garantendole la sua _1 presenza fisica che il suo sostegno piscologico e affettivo;
A testi sui capp. da 12 a 16: i
IGnori: , , Testimone_13 Testimone_20 Testimone_11 Tes_21 [...]
, e sul cap. 13 la Dott.ssa Tes_18 Tes_12 Testimone_17 Testimone_2
17) D.C.V. che anche ora che compie fra due mesi 18 anni, è Testimone_22 _1 sempre la mamma ad occuparsi di tutto ciò che la riguarda, dato che il padre si limita – in quest'ultimo periodo - a riprenderla da scuola per solo un pomeriggio la settimana e a tenerla con sé nei week end alternati;
18) D.C.V. che, abitando la famiglia in zona collinare non servita dai servizi pubblici, è sempre la madre che deve accompagnare e riprendere che ha tutti i giorni impegni di scuola o di allenamento e/o di _1 fisioterapia;
19) D.C.V. che sempre la IG.ra si è occupata anche in via esclusiva CP_1 dell'andamento della casa, dell'ordine della stessa, degli acquisti e dei cambi di stagione per tutta la famiglia: in una parola di tutto quanto è necessario perché una famiglia vada avanti, ancorché aiutata da una domestica anche fissa presente in casa quando era _1 piccola;
A testi sui capp. da 17 a 19: i IGnori , Tes_12 Testimone_13 Tes_20
, e
[...] Tes_21 Testimone_17 Testimone_11 Tes_18 Tes_2
. - Dato poi che il IG. non ha prodotto tutta la documentazione bancaria
[...] Pt_1 che la IG.ra ha indicato nella mail 4 marzo 2025 alla sottoscritta difesa (doc. CP_1
115) si insiste perché il Tribunale voglia: - disporre indagini di P.T. su Parte_1
e sulle società che a lui fanno capo e cioè Leon ER S.r.l., volte Parte_2 ad accertare gli effettivi redditi di dette società nonché del IG. in proprio e le Pt_1 effettive risorse economico-patrimoniali a disposizione di detti soggetti;
- all'esito – occorrendo – ammettere CTU sulle società e sul IG. al fine di determinare la Pt_1 consistenza ed il valore dei loro patrimoni mobiliari ed immobiliari, eventualmente anche attraverso un'analisi capillare della contabilità delle società. In ogni caso con accoglimento e/o con conferma di quanto eventualmente verrà disposto ex art. 473 bis 36
e/o 473 bis 39 c.p.c., secondo la richiesta avanzata dalla Comparente in data 18 marzo
pagina 6 di 22 2025. Con reiezione di tutte le domande anche in via istruttoria ex adverso proposte. Con vittoria delle spese ed onorari e rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 21.11.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 17.10.1998 in Piazzola Sul Brenta
(PD), trascritto nei registri atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 1998, parte 2, serie A, con , dal quale è nata la IG (26.05.2007), ha adito il CP_1 _1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG n. 3647.2022 con sentenza 855/2024 depositata il 13.03.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente, introducendo il presente giudizio, previo deposito della documentazione attestante i redditi degli ultimi tre anni, le visure catastali dei beni immobili e le visure
C.C.I.A.A. delle società di cui è socio, nonché allegazione del piano genitoriale relativo alla IG minore, ha chiesto, oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso della IG minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, e assegnazione alla stessa della ex casa familiare nei termini indicati di seguito, la conferma dell'obbligo a carico del padre di mantenimento ordinario della IG minore come disposto con l'ordinanza _1 presidenziale dell'11.07.2022 (poi corretta con la successiva ordinanza del 26.10.2022) e, quindi, con il pagamento della somma mensile di € 1.800,00, oltre al mantenimento straordinario, la conferma del calendario relativo ai tempi di permanenza della IG con i genitori, inclusi i periodi festivi. Ha contestato l'assegnazione della casa coniugale alla resistente estesa anche all'ex fienile e ai terreni circostanti, ritenendo che tale assegnazione inciderebbe ingiustamente sul mantenimento della moglie, e pertanto ha chiesto al
Tribunale di assegnare la casa familiare alla limitatamente alla sola unità CP_1 immobiliare facente parte di un ex fabbricato colonico sito in Comune di Scandicci, località
Vigliano, Via di Campaiole, rappresentata al Comune di Scandicci al foglio di mappa 24,
M.N. 40 sub. 506, senza gli annessi e i terreni circostanti. Ha evidenziato, poi, che nulla spetterebbe alla resistente a titolo di assegno divorzile dal momento che l'ordinanza pagina 7 di 22 presidenziale, per riconoscerle l'assegno, avrebbe richiamato l'“elevato tenore di vita della coppia”, criterio che in sede di divorzio non avrebbe più rilevanza, riservandosi comunque di contestare in punto di assegno di mantenimento alla moglie, qualora da questa richiesto.
Ha, inoltre, evidenziato che il conflitto familiare avrebbe generato ulteriori contenziosi, per essere entrambi i coniugi soci sia della che della Controparte_3 Parte_2 dove la lavorava come dipendente. La stessa, infatti, avrebbe avviato un CP_1 procedimento giuslavoristico contro la amministrata dal Parte_2 Pt_1 chiedendo il riconoscimento della qualifica dirigenziale e il pagamento della complessiva somma di € 594.000,57 per differenze retributive, omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché danno pensionistico, oltre al risarcimento dei danni, la nullità del licenziamento ritorsivo, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970. Secondo le deduzioni del ricorrente, infatti, l'esito del procedimento giuslavoristica influenzerebbe l'eventuale richiesta di mantenimento della nel procedimento di divorzio. CP_1
2. La resistente si è costituita con comparsa di risposta dichiarandosi remissiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla frequentazione della IG da parte del padre così come richiesta, contestando, invece, le domande del marito in ordine alla richiesta limitazione dell'estensione della casa coniugale a lei già assegnata in sede di separazione (di cui è comproprietaria al 50%), alla mera conferma dell'assegno di mantenimento previsto allo stato in sede di separazione in favore della IG al _1 mancato riconoscimento a lei di un congruo assegno divorzile. Quanto alla casa familiare, Pers la resistente ha rappresentato che l'immobile, come risultante dal rogito Notaio del 10 giugno 2004, includerebbe, oltre al corpo principale, anche il fienile e i terreni circostanti, utilizzati da sempre dalla famiglia per soddisfare tutte le necessità domestiche (lavanderia, stireria, guardaroba, ripostiglio, cantina), e quindi ha ribadito che la casa familiare, costituita nel modo indicato, debba continuare ad essere assegnata nella stessa consistenza alla moglie che vi vive con la IG. Quanto all'assegno dovuto per la IG la _1
ha dedotto che dalle prove espletate in sede di separazione sarebbe emerso che la CP_1 famiglia avrebbe mantenuto un tenore di vita molto elevato, garantito dalle entrate Pt_1 della società che avrebbero, inoltre, consentito risparmi significativi, Parte_2 investimenti (ha rappresentato che nel 2021, il conto a EC sarebbe ammontato ad €
pagina 8 di 22 1.558.406,00) ed accantonamenti. L'assegno per il mantenimento ordinario della IG dell'importo rivalutato di € 1.884,60 mensili, pertanto, non sarebbe sufficiente a garantire a un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e, quindi, la _1 resistente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento della IG ad € 4.000,00 mensili per coprire le spese necessarie. Quanto, infine alla richiesta di assegno divorzile, la resistente ha precisato di aver dato un apporto indispensabile, determinante e significativo, alla costruzione del patrimonio familiare, avendo investito tutta se stessa nell'azienda comune e, per circa 25 anni, anche nella famiglia con il rilevante contributo alla gestione della IG e della casa e di avere quindi diritto a ricevere un assegno divorzile di non meno di € 10.000,00 mensili, somma che, seppur di rilevante entità, non sarebbe comunque idonea a garantire a lei, che avrebbe concorso alle fortune della società in Parte_2 misura pari al marito e dedicato tutta la sua vita alla famiglia, redditi e tenore di vita uguali a quelli che si potrebbe permettere il ricorrente. Ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidare la IG minore _1 nata a Bagno a Ripoli il [...] ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, regolamentare la frequentazione padre IG così come indicato, assegnare la casa coniugale posta in Scandicci località Vigliano via di Roncigliano, 17, con quanto l'arreda alla perché vi viva con la IG, condannare il a versare per il CP_1 Pt_1 mantenimento della IG la somma mensile di € 4.000,00, nonché concorrere al 90% alle spese straordinarie della stessa, quali risultano dal protocollo elaborato dal CNF, in modo da garantire anche i costi dell'equitazione come fino ad oggi praticata da condannare _1 il a versare alla quale assegno divorzile l'importo di € 10.000,00 mensili, Pt_1 CP_1 tenuto conto anche della gravosa incidenza fiscale, con rivalutazione annuale degli assegni, vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria ha chiesto ammettersi prova per interrogatorio e testi su circostanze capitolate, ordine di esibizione al di tutti i conti titoli e degli Pt_1 estratti dei c/c dallo stesso intrattenuti a far data dall'anno 2020, richiesta alla Banca
d'Italia Archivio CO Informatico dell'elenco di tutti i rapporti intrattenuti dal ricorrente negli ultimi tre anni con istituti di credito italiani e stranieri (EC), ordine di esibizione al ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della lista dei movimenti operati negli Pt_1 ultimi cinque anni con le carte di credito, indagini di Polizia Tributaria sul ricorrente e sulle pagina 9 di 22 società a lui facenti capo e all'esito – occorrendo – ammettere CTU al fine di determinare la consistenza ed il valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari delle parti.
3. Occorre dare conto che in data 13.03.2024, nelle more del presente giudizio, è stata depositata la sentenza di separazione relativa al procedimento RG 3647.2022 pendente tra le stesse parti che ha disposto l'addebito della separazione al marito, ha posto a carico di questo il versamento alla moglie a titolo di assegno separatile della somma mensile di €
5.500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ha assegnato la casa coniugale posta in Scandicci località Vigliano via di Roncigliano, 17, con quanto l'arreda alla perché vi abiti con la IG, ha affidato la minore congiuntamente ad CP_1 _1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre disponendo sulla frequentazione padre IG, ha posto a carico del il versamento mensile a Pt_1 [...]
, a titolo di mantenimento della IG della somma di € 2.200,00, oltre CP_1 _1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed ha infine previsto che le spese straordinarie, individuate secondo le Linee guida del CNF in materia di Famiglia, fossero integralmente a carico del padre.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 cpc, le parti con i rispettivi difensori sono comparse all'udienza del 13.03.2024 e, interpellate dalla Giudice, hanno confermato entrambe gli atti. Sentita la minore all'udienza del 10.04.2025 e i difensori Persona_1 delle parti alla successiva udienza del 14.05.2024, la Giudice, con ordinanza istruttoria del
28.05.2024 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, si è pronunciata sulle richieste istruttorie rigettando la richiesta di prova per testi formulata dalla convenuta ed ammettendo l'interrogatorio formale del ricorrente. Ha inoltre disposto nei confronti del ricorrente gli ordini di esibizione chiesti dalla convenuta, ha ordinato alla stessa di produrre la documentazione bancaria a lei riferibile, ha infine chiesto alla Banca d'Italia Archivio
CO Informatico l'elenco di tutti i rapporti bancari e/o assicurativi intrattenuti negli ultimi tre anni da e con istituti di credito italiani ed esteri. Parte_1 CP_1
Il giudizio è quindi proseguito in via istruttoria con il deposito e l'allegazione delle produzioni richieste e con l'espletamento delle prove all'udienza del 10.09.2024 in seno alla quale la Giudice ha disposto procedersi mediante CTU psicologica nominando CTU la dott.ssa (relazione peritale depositata in data 23.12.2024) ed ha disposto Persona_5 una parziale modifica delle condizioni di frequentazione vigenti.
pagina 10 di 22 All'udienza del 06.03.2025, visto l'art. 473 bis.28 c.p.c. la Presidente ha fissato per la remissione della causa al collegio l'udienza del 11.6.2025, sostituendola con udienza a trattazione scritta e, depositate dalle parti note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, oltre a note scritte per l'udienza cartolare del
11.06.2025, ha rimesso la decisione al Tribunale.
5. Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , unione dalla quale il 26.05.2007 è nata la IG
[...] CP_1 _1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
6. In ordine alle richieste istruttorie avanzate il Tribunale osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste risultano irrilevanti. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, sono ritenute sufficienti per la valutazione dei fatti con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione, e delle richieste di ordini di esibizione, risultando pertanto superflue. La causa, quindi, è sufficientemente istruita, risultando superflue le ulteriori produzioni chieste e la CTU con la conseguenza che le richieste istruttorie vanno rigettate, con conferma dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, condivisi dal collegio.
7. Quanto al regime di affidamento della IG, il Tribunale rileva che essendo nata _1 il 26.05.2007, ha da poco raggiunto la maggiore età e, pertanto, non occorre disporre in merito al regime di affidamento ed al regime di frequentazione con il genitore non convivente, spettando esclusivamente alla IG determinare liberamente le modalità e i tempi dei rapporti personali con ciascun genitore. La IG maggiorenne, infatti, seppur non economicamente autosufficiente, acquista piena capacità di autodeterminazione personale,
pagina 11 di 22 spettando unicamente a lei se, come e quando frequentare l'uno o l'altro genitore. Il
Tribunale ritiene, invece, necessario dover decidere sul collocamento abitativo, stante la non autosufficienza economica della IG e la conseguente necessaria permanenza della stessa nel nucleo familiare, e sul contributo al mantenimento in suo favore. Considerato, quindi, che non risulta ancora economicamente autosufficiente, si dispone che la _1 medesima, visto anche l'accordo dei genitori in tal senso, venga collocata presso la madre alla quale dovrà essere assegnata la casa familiare sita in Scandicci, località Vigliano, via di
Roncigliano, 17, con quanto l'arreda (le due unità costituenti casa familiare sono rappresentate al Foglio di Mappa 24, part. 40 sub. 506 e 507, Cat. A/2, mentre i terreni circostanti sempre nel foglio 24 part. 252, 265 e 268), perché vi viva con fino al _1 raggiungimento della sua autosufficienza. La casa familiare deve essere assegnata nella sua interezza, comprensiva dell'unità principale, dell'ex fienile e dei terreni circostanti, in quanto così è sempre stata strutturata e utilizzata dalla famiglia per soddisfare le esigenze abitative, logistiche e funzionali del nucleo familiare. L'ex fienile è stato stabilmente adibito a locali di servizio (lavanderia, stireria, guardaroba, ripostiglio, cantina), in quanto l'abitazione principale non era sufficiente a contenere tutte le funzioni domestiche, i terreni circostanti hanno sempre fatto parte integrante della vita familiare, utilizzati per attività ricreative e di gestione della proprietà e la IG ha sempre vissuto in tale contesto abitativo, che costituisce per lei un riferimento affettivo e funzionale. L'assegnazione della casa familiare, pertanto, deve avvenire tenendo conto dell'interesse prioritario della prole a conservare l'habitat domestico in cui è cresciuta, comprensivo anche delle pertinenze che abbiano avuto stabile funzione a servizio della casa, non potendo l'assegnazione della casa familiare essere limitata a una porzione dell'immobile se ciò comporta una compressione dell'uso effettivo e abituale che ne è stato fatto dalla famiglia.
8. È preliminarmente necessario, al fine di affrontare e decidere le questioni di natura economica relative all'assegno di mantenimento in favore della IG e dell'assegno _1 divorzile, esaminare la situazione patrimoniale e la condizione economica delle parti. detiene nella società una quota di € 294.012,47 su Parte_1 Parte_2 un capitale sociale dichiarato di € 311.512,47, pari a circa 94,38% del capitale sociale. La quota è interamente versata. ricopre altresì la carica di Amministratore CO della Pt_1 società sin dalla costituzione (nomina del 25/06/1998). Per l'anno 2023 l'amministrazione pagina 12 di 22 della che, come andamento economico, ha registrato ricavi dalle Parte_2 vendite per € 2.507.923,00 (quasi raddoppiati rispetto al 2021), gli ha fruttato un compenso di € 250.000,00 lordi, comprensivo di fringe benefit per l'uso dell'autovettura aziendale pari a € 6.514,68. Con verbale di assemblea dei soci del 14.12.2023, inoltre, è stato deliberato un aumento dell'emolumento unico per l'esercizio 2023, già deliberato, da €
250.000,00 a d € 430.000,00 lordi, oltre al rimborso delle diarie e delle spese sostenute in adempimento del mandato. Con successiva delibera dei soci del 29.04.2024 è stato poi deciso di riconoscere al quale Amministratore CO della Pt_1 Parte_2 anche per l'anno 2024, un emolumento complessivo di € 430.000,00, oltre rimborso spese.
Il ricorrente risulta altresì proprietario di una quota nominale di € 740,00 che rappresenta una percentuale di partecipazione dell'1% nella società Leon ER S.r.l., con capitale sociale complessivo di € 74.000,00, interamente versato, nella quale ricopre altresì la carica di Amministratore CO (nominato con atto del 24/03/2015, con durata a tempo indeterminato)con tutti i poteri gestionali e di rappresentanza della società. Attualmente il ricorrente usufruisce di un immobile di proprietà della società Leon ER S.r.l. per esigenze abitative.
è titolare di conti correnti presso RE (Estratto conto al 30.06.2024 indica un Pt_1 saldo di € 91.932,81), con cui intrattiene anche un Portafoglio Titoli (al 17.11.2023 di €
83.055,38 come patrimonio netto), e di un conto a EC (Estratto conto al 30.06.2024 indica un saldo di € 70.320,68) oltre che di un Portafoglio Titoli presso lo stesso istituto monegasco che al 29.09.2023 riporta un patrimonio netto pari ad € 947.928,10 (doc. 21).
Nello specifico degli investimenti esteri, anche con riferimento a periodi anteriori al 2023, dalle produzioni documentali si evince che nel 2020 ha dichiarato investimenti Pt_1 finanziari detenuti all'estero con valore iniziale di € 1.056.568,00 (Quadro RW). I valori evidenziati dimostrano che deteneva attività finanziarie all'estero per un valore Pt_1 complessivo superiore a 1,4 milioni di euro, soggette a monitoraggio fiscale e tassazione
IVAFE. Dalla ulteriore valutazione dettagliata del portafoglio di investimenti a lui intestato presso la banca con sede a EC, aggiornata al 17 marzo 2022, emerge un valore complessivo del portafoglio in termini di patrimonio netto di € 1.499.868,35, ovvero, il soggetto titolare del portafoglio deteneva quasi 1,5 milioni di euro in investimenti esteri,
pagina 13 di 22 con una composizione diversificata tra obbligazioni, fondi e azioni, prevalentemente in euro e con esposizione geografica principalmente in Europa.
Risulta intrattenere rapporti bancari minori anche con IC (saldo al 30.06.2024 €
4.237,42). Quanto alle dichiarazioni dei redditi del sono stati allegati CO 2019 Pt_1 con reddito complessivo di € 398.907,00, CO 2020 con reddito complessivo di €
269.407,00, CO 2021 con reddito complessivo di € 215.545,00, CO 2022 con reddito complessivo di € 208.111,00, CO 2023 con reddito complessivo di € 245.243,00. È proprietario al 100% di 6 terreni e del 50% della casa coniugale sita in Scandicci. Possiede una Porsche Carrera S del 2021. Da tali dati il ricorrente risulta come un soggetto con elevata capacità economica e con la possibilità di beneficiare di cospicue risorse aziendali.
, a seguito del licenziamento da parte della società CP_1 Parte_2 dove ha lavorato per oltre 20 anni fino al 2021, e da cui ha ricevuto un TFR di € 71.645,44, non dispone di redditi propri stabili (ha avviato un contenzioso giuslavoristico per il riconoscimento del proprio ruolo e per il licenziamento subito) ed ha come entrata principale il versamento dell'assegno di mantenimento che le versa il Da report Pt_1 ufficiale delle partecipazioni societarie intestate alla e aggiornato CP_1 all'8.02.2024 risulta socia di minoranza nelle società con una quota di Parte_2 circa 5,6% e Leon ER S.r.l. con una quota di 1%, ma non risulta aver percepito utili.
Risulta intestataria di conto corrente presso RE con estratto conto al 31.12.2023 che indica un saldo di € 74.416,98 e al 31.05.2024 con saldo di € 9.934,09. Risulta altresì intestataria di rapporti bancari con BC NC TI (portafoglio titoli e conto corrente). Il Dettaglio Patrimonio al 31.05.2024 relativo al dossier titoli intestato a
[...]
fornisce un dettaglio del patrimonio finanziario detenuto presso la banca BC CP_1
NC TI, suddiviso tra strumenti finanziari (obbligazioni, fondi) e liquidità che vede un valore complessivo al 31.05.2024 di € 142.795,19, il conto corrente associato indica un saldo disponibile € 48.896,50. In particolare, al 31.05.2024, CP_1 detiene presso NC TI € 93.898,69 in strumenti finanziari (obbligazioni e fondi),
€ 48.896,50 in liquidità per un totale patrimonio di € 142.795,19 (al 28.06.2024 l'estratto conto BC riporta l'importo di € 49.145,24).
pagina 14 di 22 Quanto agli investimenti esteri, il Quadro RW della dichiarazione redditi 2019 reca per il
2018 per la riferimento ad investimenti esteri per un valore iniziale di € 858.043,00 CP_1
e valore finale di € 969.040,00 e ad altri conti o investimenti cointestati, anche con il
(Valore iniziale: € 4.518,00 Valore finale: € 122.875,00), i quali invero Pt_1 risulterebbero riferibili solo al ricorrente. risulta titolare di 5 polizze con la CP_1 compagnia assicurativa Allianz S.p.a. tra cui una polizza vita con capitale assicurato di €
120.000,00. Ha allegato Redditi 2020 pari ad € 78.642,00, Redditi 2021 pari ad €
64.240,00, Redditi 2022 pari ad € 71.317,00, Redditi 2023 pari ad € 58.018,00, Redditi
2024 pari ad €75.863,00. Nel 2024 (23.10.2024) ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale con Accoppiature Mistral S.r.l. (Busta paga ottobre 2024 netto € 224,00 e novembre 2024 netto € 799,00), risultano, infine prestazioni di lavoro occasionale a favore sempre di Accoppiature Mistral S.r.l. (contratto 07.02.2025 per un compenso di € 750,00).
La è proprietaria al 100% di un immobile C6 (box auto o pertinenza) e un CP_1 immobile A2 (Abitazione principale) di vani 4.5 a Curtarolo (PD) e al 50% di tre terreni agricoli situati nel Comune di Scandicci (FI) con rendite catastali basse, il che indica che si tratta di terreni di modesto valore economico, e sempre al 50% della casa familiare a
Scandicci e di altro immobile in via di Marciola, entrambi classificati come abitazioni civili
(A/2) e che si sviluppano su più livelli (seminterrato, terra, primo piano), con rendite catastali che indicano un valore fiscale utile per la determinazione delle imposte. Possiede una JAGUAR XK del 2021.
Sulla base delle situazioni patrimoniali come sopra prospettate ed allegate si desume che presenti una capacità economica nettamente superiore, con redditi elevati, Pt_1 partecipazioni societarie dominanti, investimenti esteri consistenti e disponibilità liquide e patrimoniali molto ampie. , pur avendo un patrimonio immobiliare e finanziario CP_1 non trascurabile, attualmente non dispone di redditi stabili e vive principalmente grazie all'assegno di mantenimento. La sua posizione economica è meno forte e più dipendente di quella del marito.
9. Venendo, quindi, al contributo di mantenimento in favore di maggiorenne ma non _1 economicamente indipendente, valutata la situazione economica dei genitori per come rappresentata, considerate le esigenze di vita della IG ed il tenore di vita familiare goduto e reso possibile dalla capacità economica soprattutto paterna, il collegio ritiene congruo pagina 15 di 22 determinare l'assegno di mantenimento in favore di da porre a carico del padre nella _1 misura di € 2.200 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, condividendosi la quantificazione operata dalla Corte d'Appello con la recente sentenza sopra citata. Le spese straordinarie di individuate secondo le linee guida del CNF _1 graveranno integralmente su Si riconosce, infatti, la possibilità di una Parte_1 ripartizione non paritaria delle spese straordinarie in presenza di una significativa disparità economica tra i genitori. Considerato, quindi, che dispone di una Parte_1 capacità economica ben più ampia di quella della madre, con redditi annui superiori, partecipazioni societarie dominanti, investimenti esteri per oltre € 1,4 milioni e disponibilità liquide e patrimoniali molto elevate, mentre non dispone di CP_1 redditi stabili ed ha come entrata principale l'assegno di mantenimento, che la IG _1 ha diritto a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza dei genitori, come previsto dall'art. 337-ter c.c., il tribunale ritiene che tutte le spese straordinarie relative alla IG, comprese le spese per l'equitazione (da lei da anni praticata), siano integralmente a carico del padre, in quanto unico genitore con una capacità economica tale da poterle sostenere senza pregiudizio per il proprio equilibrio finanziario.
10. Quanto all'assegno divorzile, prima dell'esame nel merito delle risultanze del procedimento, si osserva che, secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, ribaditi anche di recente, “L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita, ovvero assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura: il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.” (Cass.Civ. Sez. I Ord. 15.04.2025 n. 9887).
pagina 16 di 22 L'interpretazione resa dalla Suprema Corte, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di vagliare la domanda di assegno divorzile alla luce delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, avuto riguardo alla pregressa vita coniugale.
Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire dalla ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Merita poi accertare se l'eventuale disparità sia frutto di scelte condivise durante il matrimonio, alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio personale e comune, anche in considerazione della durata del vincolo coniugale.
Quanto alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, la cui verifica costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno, si osserva che il ricorrente Parte_1
è un soggetto con elevata capacità economica, ricopre ruoli di rilievo in diverse
[...] società con possibilità di beneficiare di cospicue risorse aziendali ed ha redditi elevati.
La , sebbene abbia una capacità economica non indifferente (conti correnti, CP_1 portafoglio investimenti, anche esteri, proprietà immobiliari), attualmente risulta non avere redditi stabili da lavoro e la quasi totalità delle attuali entrate proviene dall'assegno di mantenimento versato dal Pt_1
Il Tribunale rileva, quindi, una sensibile sperequazione tra i redditi delle parti.
11. Tanto premesso si osserva, quanto alla funzione assistenziale dell'assegno che il relativo presupposto ricorre quando il coniuge beneficiario non ha mezzi adeguati a mantenere un'esistenza dignitosa autonomamente e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, garantendogli così il necessario supporto economico e mirando a promuovere la solidarietà economica tra gli ex coniugi, il Tribunale osserva quanto segue.
La situazione economica attuale della è rappresentata da disponibilità finanziarie CP_1 liquide che totalmente considerate si aggirano ad un totale al 30.06.2024 di circa €
220.000,00 (Conto CREDEM, Conto BC – NC TI, Dossier titoli BC, Polizza pensionistica Allianz, dal patrimonio immobiliare (100% di due immobili a Curtarolo e quota del 50% della casa familiare a Scandicci) e da redditi da lavoro riferibili alla società
Accoppiature Mistral S.r.l. Ella, pertanto, gode di una solida situazione economica e patrimoniale, ha una posizione professionale attiva e qualificata, anche con prospettive di pagina 17 di 22 miglioramento date le competenze possedute e la rete di contatti cui poter ricorrere, con la conseguenza di non ritenere configurabile il profilo assistenziale dell'assegno divorzile.
12. Quanto al profilo compensativo-perequativo sulla base del quale può essere riconosciuto, il Tribunale osserva che la ha certamente fornito un contributo CP_1 rilevante alle società Pianeta Gemme e Leon ER. In particolare dagli atti emerge che la resistente ha avuto un ruolo significativo nella nascita e sviluppo di ha Parte_2 lasciato un impiego ben retribuito e con prospettive di carriera presso la De ER S.r.l. per affiancare il marito nella neonata attività imprenditoriale, ha messo Parte_1
a disposizione le sue competenze linguistiche e commerciali, accompagnandolo in Cina e
Hong Kong per la ricerca di fornitori, è stata riconosciuta come cofondatrice di Pt_2
come attestato da cataloghi aziendali e dal sito web della società fino al 2021, ha
[...] lavorato per oltre vent'anni nell'azienda, contribuendo alla sua crescita con impegno costante, ha gestito rapporti con clienti, fornitori, dipendenti e banche, ricevendo riconoscimenti pubblici e privati per il suo ruolo, grazie anche al suo contributo Pt_2
è diventato un'azienda di riferimento a livello europeo nel settore delle pietre
[...] preziose e semipreziose ed i guadagni della società hanno permesso l'acquisto di immobili
(tra cui la casa coniugale e altri a Scandicci), la costituzione della Leon ER S.r.l. nel
2014, tramite conferimento di un ramo d'azienda di accantonamenti Parte_2 patrimoniali significativi (gli investimenti a EC), un tenore di vita elevato per tutta la famiglia (viaggi, cavalli, auto di lusso, ecc.). La ha ricevuto riconoscimenti CP_1 formali e informali per il suo lavoro, che sono documentati;
il marito avrebbe più volte riconosciuto verbalmente che le quote delle due società erano da considerarsi in comproprietà al 50% ed era stato predisposto un accordo per il trasferimento delle quote alla , poi non formalizzato a causa dell'inizio del contenzioso coniugale. In CP_1 conclusione, nel successo economico delle società Pianeta Gemme e Leon ER non può disconoscersi un apporto da parte della , che ha permesso alle società di prosperare CP_1
e alla famiglia di godere di un elevato benessere economico. La circostanza che, nel corso del matrimonio, la abbia percepito lo stipendio come dipendente di CP_1 Pt_2
almeno fino al 2021 anno del licenziamento, premi annuali, benefit aziendali, e
[...]
l'intestazione dell'immobile familiare al 50% (nonostante ella detenesse solo il 2,5% delle quote della società) non depone a favore della tesi che ella abbia ricevuto adeguata pagina 18 di 22 compensazione economica per il suo contributo alla società se si compara Parte_2 con i benefici economici ed i guadagni ricevuti dal marito e la esclusione della CP_1 dalla compagine sociale. Il marito attualmente detiene quasi interamente la proprietà della società e dei suoi asset (inclusa la Leon ER), mentre la a fronte di promesse CP_1 senza seguito (erano stati predisposti atti per il trasferimento delle quote alla moglie, ma non sono stati mai formalizzati) è stata estromessa di fatto dalla società. La ricorrente, infatti, è stata licenziata e il marito ha mantenuto il controllo quasi totale (94,38% delle quote del che a sua volta detiene il 98% della Leon ER). Parte_2
Si osserva, poi, che la moglie, pur offrendo un contributo allo sviluppo e alla gestione della società familiare, ha dovuto costantemente conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, assumendo un ruolo centrale nella cura della IG e nella gestione della vita domestica, mentre il marito poteva dedicarsi interamente al lavoro. La relazione della CTU dott.ssa conferma in più punti che la ha svolto un ruolo centrale e Per_5 CP_1 continuativo nella cura della IG sia sul piano affettivo, sia su quello educativo e _1 organizzativo. La sua presenza è stata determinante per garantire stabilità, supporto emotivo e accompagnamento nella crescita della IG, soprattutto in un contesto familiare segnato da alta conflittualità. La CTU ha rilevato che la madre si è occupata prevalentemente e con costanza dell'accompagnamento quotidiano della IG a scuola, alle attività sportive e agli appuntamenti terapeutici, della gestione della routine scolastica e domestica, del supporto emotivo, garantendo una presenza affettuosa e regolativa, anche nei momenti di maggiore fragilità della minore. Tale impegno è stato continuativo nel tempo, anche durante le fasi più critiche della separazione, e ha rappresentato un fattore di stabilità e contenimento emotivo per la minore, come riconosciuto dalla stessa CTU “Si evidenzia il bisogno di una figura che possa accompagnarla e sostenerla nelle attività quotidiane, aspetti di cui attualmente si occupa prevalentemente la madre.” Inoltre, la madre ha assunto su di sé il carico educativo, compensando l'assenza di regole e la discontinuità del padre, come confermato dalla relazione tecnica “La sig.ra è CP_1 tenuta ad assumere una posizione educativa ferma, sicuramente necessaria per compensare la frequente assenza di regole stringenti e il mancato rispetto degli impegni, operati con frequenza dal sig. ” Pt_1
pagina 19 di 22 Alla luce di tali elementi, si può affermare che la madre ha profuso un impegno maggiore, costante e strutturato nella cura della IG, rappresentando il principale punto di riferimento affettivo, educativo e organizzativo nella vita della minore.
Quanto alla figura paterna, invece, la stessa CTU ha evidenziato che il padre è stato meno presente nei momenti cruciali della crescita della IG, anche per motivi lavorativi. Ha esitato ad accompagnarla alle gare di equitazione, anche nei giorni a lui spettanti, adducendo stanchezza o altri impegni, ha assunto comportamenti diseducativi (promesso e poi annullato l'acquisto di un secondo cavallo, fondamentale per il progetto sportivo e professionale della IG, in coincidenza con l'audizione di dal giudice), ha utilizzato _1
l'equitazione come leva conflittuale, generando in un senso di “ricatto” emotivo, ha _1 sminuito l'importanza della scuola e del rispetto degli orari, secondo quanto riferito dalla madre e confermato dalla CTU, che ha valutato come il presenti tratti di personalità Pt_1 narcisistica, con tendenza all'autoreferenzialità e alla negazione delle proprie responsabilità
e come questo funzionamento abbia impattato negativamente sullo sviluppo psichico di generando insicurezze e ansia da prestazione. La CTU ha quindi, concluso, “Il sig. _1 ha mostrato un atteggiamento disimpegnato ed a tratti diseducativo nei confronti Pt_1 della IG. [...] La struttura di personalità del sig. può ascriversi al funzionamento Pt_1 narcisistico che impatta, per forte energia emozionale e per instabilità, sullo sviluppo psichico di .” _1
Premesso ciò, il Tribunale ritiene significativo il contributo della alla vita familiare CP_1 ed alla formazione del patrimonio in termini oltre che di cura della famiglia e della IG, anche di apporto alla nascita, crescita e sviluppo della società fonte di Parte_2 significativi redditi e guadagni. Il Tribunale, pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, ritiene di ravvisare la finalità compensativa-perequativa dell'assegno, al fine di consentire alla resistente di compensare l'apporto fornito nel corso del rapporto coniugale nei termini sopra descritti.
13.Il Tribunale, quindi, alla luce dello squilibrio dei redditi tra le parti, del contributo della alla vita matrimoniale in termini di apporto fornito alla creazione e consolidamento CP_1 del patrimonio familiare, gestione della famiglia e cura della IG, considerando che la ricorrente dispone di mezzi adeguati e che, quindi, non sussistono i presupposti per un assegno divorzile di natura assistenziale, ritiene giustificato il riconoscimento di un assegno pagina 20 di 22 di divorzio a favore della sotto il profilo compensativo - perequativo, necessario CP_1 cioè per garantirle un livello di vita adeguato e per riconoscere il valore del contributo dalla stessa fornito. L'assegno, però, andrà quantificato nella somma ridotta di € 5.000 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in ragione della mancanza degli altri presupposti come sopra evidenziato, dovendosi comunque evidenziare, con riferimento alla quantificazione, che per la determinazione dell'assegno divorzile, diversamente da quanto avviene per l'assegno separativo, non rileva il criterio del tenore di vita matrimoniale, quale reso possibile dalle risorse dell'altro coniuge. Si osserva, infine che la capacità contributiva di consente di sostenere tali obblighi senza compromettere la sua stabilità Pt_1 economica.
14. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività svolta, seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico del Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 17.10.1998 in Piazzola Sul Brenta (PD), trascritto nei registri atti di CP_1 matrimonio dello stesso Comune all'anno 1998, parte II, serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
- dispone che la IG sia domiciliata presso la madre alla quale _1 CP_1 assegna la casa coniugale sita in Scandicci, località Vigliano, via di Roncigliano, 17, con quanto l'arreda (le due unità costituenti casa familiare sono rappresentate al Foglio di
Mappa 24, part. 40 sub. 506 e 507, Cat. A/2, mentre i terreni circostanti sempre nel foglio
24 part. 252, 265 e 268);
- pone a carico di il versamento a entro il giorno 05 di Parte_1 CP_1 ogni mese della somma di € 2.200 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della IG oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle _1 spese straordinarie per la IG, così come individuate dal Protocollo CNF;
-dispone che corrisponda a entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1 mese l'importo di € 5.000,00 mensili, a titolo di un assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
pagina 21 di 22 - condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 19.000, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 13216/2023 tra: con l'avv. Luca Magherini;
Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. Daniela Marcucci;
CP_1 resistente nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, con note autorizzate di precisazione conclusioni depositate il 21.03.2025:
“: “Voglia Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: nel merito - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 17 ottobre 1998 in Piazzola Parte_1 CP_1 del Brenta (PD) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
pagina 1 di 22 all'anno 1998, parte 2, serie A, numero 59, ordinando le conseguenti annotazioni di legge;
- assegnare alla signora – quale genitore prevalentemente collocatario CP_1 della IG minore – la casa familiare, limitatamente all'unità immobiliare Persona_1 posta in Scandicci (FI), località Vigliano, Via di Roncigliano n.17, rappresentata al N.C.U. di detto Comune nel foglio di mappa n.24, particella 40, subalterno 506 e con esclusione dell'ex fienile e dei terreni circostanti oggetto dell'atto di acquisto ai rogiti del Notaio
del 10 giugno 2004 (cfr. doc.7), identificati – quanto al primo – al N.C.U. Persona_2 di detto Comune nel foglio di mappa n.24, particella 40, subalterno 500 – e quanto ai secondi – al N.C.T. di detto Comune nel foglio di mappa n.24, particella 265 (uliveto di mq.2690), 252 (seminativo di mq.1470) e 268 (uliveto di mq.15); - disporre che il comparente provveda al mantenimento della IG minore , come già disposto _1 nell'ordinanza Presidenziale dell'11 luglio 2022 nel corso procedimento di separazione coniugale, poi corretta con la successiva ordinanza del 26 ottobre 2022 e, quindi, con il pagamento della somma mensile di € 1.800,00; - disporre – alla luce delle mutate circostanze sulle reali condizioni patrimoniali, finanziarie e lavorative della resistente – che il comparente sostenga le spese straordinarie della IG , individuate secondo e _1 nei limiti delle “Linee Guida del CNF in materia di Famiglia”, nella misura del 50%; - accerti – alla luce delle mutate circostanze – che nulla deve il comparente a titolo di assegno divorzile. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato del presente giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste, infine, - nella richiesta di esibizione ex art.210 c.p.c. alla “ALD Automotive Italia s.r.l.”, Viale Luca Gaurico n.187 –
Roma e/o alla “Accoppiature Mistral s.r.l.”, Via Magnolia n.13/15 – Castelfranco di Sotto
(PI), del nominativo dell'utilizzatore dell'autovettura Audi Q3 tg.GK 850 ZL;
- nella richiesta di esibizione ex art.210 c.p.c. alla “Accoppiature Mistral s.r.l.” di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro (di natura subordinata o autonoma) instaurati dalla resistente successivamente alla data del licenziamento dalla
“ del 31 marzo 2022, con relative buste paga, fatture ed ogni altra Parte_2 documentazione attestante il pagamento di somme a titolo di corrispettivo dell'attività lavorativa svolta;
- nella richiesta di esibizione ex art.213 c.p.c. all'“Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate” di tutti i rapporti bancari e/o assicurativi intrattenuti negli
pagina 2 di 22 ultimi tre anni dalla signora , con particolare riferimento agli istituti di CP_1 credito esterni ed ai rapporti bancari e/o assicurativi dematerializzati.”
Per la resistente con note autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate il
20.03.2025: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGnori e il Parte_1 CP_1
17.10.1998; 2) confermare l'assegnazione della casa coniugale posta in Scandicci località
Vigliano via di Roncigliano n. 17 con quanto l'arreda alla IG.ra perché vi CP_1 viva con la IG nata il [...]. I dati catastali del complesso immobiliare sono i _1 seguenti: le due unità costituenti casa familiare sono rappresentate in Foglio di Mappa 24, part. 40 sub. 506 e 507, Cat. A/2, mentre i terreni circostanti sempre nel foglio 24 part.
252, 265 e 268; 3) condannare il IG. a versare per il mantenimento Parte_1 della IG la somma mensile di € 4.000,00 entro il 5 di ogni mese, nonché a pagare integralmente le spese straordinarie della stessa, quali risultano dal protocollo elaborato dal CNF;
in modo di garantire anche i costi dell'equitazione come da sempre praticata da
; 4) condannare il IG. a versare alla IG.ra _1 Parte_1 CP_1 quale assegno divorzile l'importo di € 10.000,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese, tenuto conto anche della gravosa incidenza fiscale. Con rivalutazione annuale degli assegni di cui ai nn. 3 e 4. In via istruttoria si insiste per l'ammissione: di prova per testi sui seguenti capitoli già dedotti nella comparsa di costituzione e precisamente: 1) D.C.V. che, nella Vostra qualità di moglie del IG. socio effettivo (mentre il Persona_3 prestanome di questi era il IG. ) al 50% del IG. al Persona_4 Parte_1 momento della costituzione del avete seguito tutte le trattative effettuate Parte_2 nei mesi precedenti l'aprile 1999 per la cessione delle quote appartenenti a Vostro marito;
2) D.C.V. che negli incontri effettuati, avete sentito ripetutamente i IGnori Parte_1
Per_ e affermare che tutte le quote intestate al IG. avrebbero
[...] CP_1 dovuto essere intestate alla moglie, ma che era meglio attendere che la società si consolidasse anche fiscalmente, visto che le ulteriori e precedenti iniziative imprenditoriali del IG. erano finite con la chiusura delle stesse;
A testi sui capp. 1 e 2: IG.ra Pt_1
3) appena costituita nel 1998 la società ha Testimone_1 CP_2 Parte_2 iniziato la sua attività in un piccolo immobile in via delle Fonti a Scandicci, in cui una stanza era stata adibita ad ufficio dove c'erano due scrivanie vecchie e un fax che fungeva
pagina 3 di 22 anche da fotocopiatrice e un'altra stanza da laboratorio dove c'era un banco di lavoro con una sfaccettatrice e una mola diamantata, mentre il lavoro di taglieria era fatto esternamente dalla ditta A testi: IGnori , Pt_3 Testimone_1 Testimone_2
4) D.C.V. che, prima del Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 matrimonio, la IG.ra lavorava presso la De ER RL (con sede in Santa CP_1
Maria di Sala (VE) azienda con 200 dipendenti circa ed era la sig.ra responsabile CP_1 dell'ufficio estero e quindi aveva rapporti anche con le Banche per l'apertura di credito sull'estero. A testi: IGnora . 5) D.C.V. che avete sempre sentito ripetere Testimone_2 dal IG. – durante tutta la vita matrimoniale - e quindi dall'ottobre 1998 alla fine Pt_1 dell'anno 2021 nelle circostanze che voi teste preciserete e quindi sia in incontri di lavoro che in incontri conviviali – che la IG.ra aveva cominciato ad aiutarlo nell'attività CP_1 del già prima del matrimonio, accompagnandolo in Cina e ad Hong Kong Parte_2 per cercare fornitori di pietre preziose, con i quali non solo lei era in grado di parlare in
Inglese, ma anche era in grado di prendere contatti per l'esperienza acquisita nei rapporti con l'estero e in particolar modo con l'Asia per conto della De ER s.r.l. e ancor prima con la ditta MULMIX SPA. A testi: IGnore Testimone_1 Testimone_3
, 6) D.C.V. che è a Vostra conoscenza perché sempre Testimone_2 Testimone_7 affermato dinanzi a Voi dal IG. nelle circostanze che Voi teste vorrete Parte_1 precisare, che le società Pianeta Gemme e Leon ER erano in comproprietà – in pari quote – fra lui e la moglie, dal momento che il marito affermava che quest'ultima ne era stata la co-fondatrice e continuava a gestirla insieme a lui, come risulta anche dai documenti che vi si mostrano sub 23, 24, 25, 26, 26bis. A testi: , Tes_8 Tes_9
, , Testimone_2 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13
, 6bis) D.C.V. che Testimone_14 Testimone_15 Testimone_3 confermate che in azienda eravate solito rivolgervi a quella che il IG. definiva Pt_1 come la contitolare e con la quale avete sempre e solamente trattato dal momento che questa era sempre presente in azienda. A testi: sig. . 7) D.C.V. Testimone_15 che nell'estate del 2009 siete stato per più di un mese quotidianamente presso il Pt_2 in continuo contatto con il sig. per la sistemazione del
[...] Parte_1 magazzino delle pietre e questi vi ripeteva che i risultati economici positivi raggiunti dal erano dovuti congiuntamente a lui e alla zia , anzi che Parte_2 CP_1
pagina 4 di 22 senza di lei non sarebbe arrivato dove era e che la stessa era contitolare in pari quote con lui dell'azienda. A testi: IG. 8) D.C.V. che è a Vostra conoscenza, perché Testimone_10 così riferitovi dal IG.a nelle occasioni che voi teste vorrete precisare, Parte_1 che i denari accumulati a EC erano frutto dei guadagni della Società Pianeta
Gemme. A testi: IG. , Testimone_10 Tes_8 Testimone_5 Testimone_2
9) Testimone_3 Testimone_11 Testimone_14 Tes_12 Testimone_13
D.C.V. che nell'anno 2021 – su incarico del IG. – avete predisposto gli Parte_1 atti che vi si mostrano sub docc. 28, 29 a b c d e f, 30, 31 e 33. A testi: Dott. Tes_16
10) D.C.V. che voi amici della coppia che frequentavate
[...] Parte_4 abitualmente fino al settembre 2021, anche trascorrendo con loro le vacanze estive e/o voi addetti alla casa della coppia avete, nelle occasioni che voi teste vorrete precisare, sentito il IG. parlare della moglie, riferendo che la stessa era molto brava nel lavoro che Pt_1 svolgeva in seno al e che era altrettanto brava come moglie e madre, Parte_2 occupandosi di tutto l'andamento della casa, di fare buoni pranzetti e di seguire la IG in ogni fase della sua vita. A testi: IGnora Testimone_11 Testimone_17 Tes_12
, , ; nonché dei capitoli di prova di cui alla Testimone_13 Tes_18 Testimone_2 memoria 12.2.2024 e precisamente 11) D.C.V. che prima della nascita di e quindi _1 per circa dieci anni i coniugi lavoravano nell'azienda tutti i giorni Pt_1 Parte_2 da mattina a sera, anche la domenica e non facevano ferie, sempre per continuare a lavorare. A testi: signori , Tes_19 Testimone_5 Testimone_14 Tes_20
, . 12) D.C.V. che la IG.ra , dopo la nascita di
[...] Testimone_2 CP_1
, pur lavorando normalmente dalle 8 del mattino fino alla sera nell'azienda _1 Pt_2
si è sempre occupata in via prevalente della IG e delle sue necessità,
[...] accompagnandola lei sempre prima all'asilo e poi a tutte le scuole elementari e superiori, seguendola la sera nei compiti, partecipando alle riunioni con i maestri e/o professori, interessandosi cioè di tutto il suo percorso scolastico;
13) D.C.V. che è stata sempre la
IG.ra ad occuparsi delle malattie di fin dalla sua nascita, portandola dai CP_1 _1 medici (dermatologo, dentista, oculistica, osteopata ecc.), e seguendola nell'assunzione delle medicine;
14) D.C.V. che sempre la madre seguiva la IG nell'equitazione, nella danza e in tutte le attività sportive svolte, tanto che quando andava alle medie, la _1
IG.ra usciva dal lavoro alle 17,30, dopo aver fatto orario continuato e la portava CP_1
pagina 5 di 22 a svolgere le sue attività; 15) D.C.V. che sempre la IG.ra si occupava di CP_1 organizzare le festicciole anche con 70-80 persone per i compleanni della IG;
16)
D.C.V. che sempre la madre ha seguito la IG per il Catechismo, nello studio delle lingue
e in definitiva in tutte le questioni che hanno riguardato , sia garantendole la sua _1 presenza fisica che il suo sostegno piscologico e affettivo;
A testi sui capp. da 12 a 16: i
IGnori: , , Testimone_13 Testimone_20 Testimone_11 Tes_21 [...]
, e sul cap. 13 la Dott.ssa Tes_18 Tes_12 Testimone_17 Testimone_2
17) D.C.V. che anche ora che compie fra due mesi 18 anni, è Testimone_22 _1 sempre la mamma ad occuparsi di tutto ciò che la riguarda, dato che il padre si limita – in quest'ultimo periodo - a riprenderla da scuola per solo un pomeriggio la settimana e a tenerla con sé nei week end alternati;
18) D.C.V. che, abitando la famiglia in zona collinare non servita dai servizi pubblici, è sempre la madre che deve accompagnare e riprendere che ha tutti i giorni impegni di scuola o di allenamento e/o di _1 fisioterapia;
19) D.C.V. che sempre la IG.ra si è occupata anche in via esclusiva CP_1 dell'andamento della casa, dell'ordine della stessa, degli acquisti e dei cambi di stagione per tutta la famiglia: in una parola di tutto quanto è necessario perché una famiglia vada avanti, ancorché aiutata da una domestica anche fissa presente in casa quando era _1 piccola;
A testi sui capp. da 17 a 19: i IGnori , Tes_12 Testimone_13 Tes_20
, e
[...] Tes_21 Testimone_17 Testimone_11 Tes_18 Tes_2
. - Dato poi che il IG. non ha prodotto tutta la documentazione bancaria
[...] Pt_1 che la IG.ra ha indicato nella mail 4 marzo 2025 alla sottoscritta difesa (doc. CP_1
115) si insiste perché il Tribunale voglia: - disporre indagini di P.T. su Parte_1
e sulle società che a lui fanno capo e cioè Leon ER S.r.l., volte Parte_2 ad accertare gli effettivi redditi di dette società nonché del IG. in proprio e le Pt_1 effettive risorse economico-patrimoniali a disposizione di detti soggetti;
- all'esito – occorrendo – ammettere CTU sulle società e sul IG. al fine di determinare la Pt_1 consistenza ed il valore dei loro patrimoni mobiliari ed immobiliari, eventualmente anche attraverso un'analisi capillare della contabilità delle società. In ogni caso con accoglimento e/o con conferma di quanto eventualmente verrà disposto ex art. 473 bis 36
e/o 473 bis 39 c.p.c., secondo la richiesta avanzata dalla Comparente in data 18 marzo
pagina 6 di 22 2025. Con reiezione di tutte le domande anche in via istruttoria ex adverso proposte. Con vittoria delle spese ed onorari e rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 21.11.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 17.10.1998 in Piazzola Sul Brenta
(PD), trascritto nei registri atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 1998, parte 2, serie A, con , dal quale è nata la IG (26.05.2007), ha adito il CP_1 _1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG n. 3647.2022 con sentenza 855/2024 depositata il 13.03.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente, introducendo il presente giudizio, previo deposito della documentazione attestante i redditi degli ultimi tre anni, le visure catastali dei beni immobili e le visure
C.C.I.A.A. delle società di cui è socio, nonché allegazione del piano genitoriale relativo alla IG minore, ha chiesto, oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso della IG minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, e assegnazione alla stessa della ex casa familiare nei termini indicati di seguito, la conferma dell'obbligo a carico del padre di mantenimento ordinario della IG minore come disposto con l'ordinanza _1 presidenziale dell'11.07.2022 (poi corretta con la successiva ordinanza del 26.10.2022) e, quindi, con il pagamento della somma mensile di € 1.800,00, oltre al mantenimento straordinario, la conferma del calendario relativo ai tempi di permanenza della IG con i genitori, inclusi i periodi festivi. Ha contestato l'assegnazione della casa coniugale alla resistente estesa anche all'ex fienile e ai terreni circostanti, ritenendo che tale assegnazione inciderebbe ingiustamente sul mantenimento della moglie, e pertanto ha chiesto al
Tribunale di assegnare la casa familiare alla limitatamente alla sola unità CP_1 immobiliare facente parte di un ex fabbricato colonico sito in Comune di Scandicci, località
Vigliano, Via di Campaiole, rappresentata al Comune di Scandicci al foglio di mappa 24,
M.N. 40 sub. 506, senza gli annessi e i terreni circostanti. Ha evidenziato, poi, che nulla spetterebbe alla resistente a titolo di assegno divorzile dal momento che l'ordinanza pagina 7 di 22 presidenziale, per riconoscerle l'assegno, avrebbe richiamato l'“elevato tenore di vita della coppia”, criterio che in sede di divorzio non avrebbe più rilevanza, riservandosi comunque di contestare in punto di assegno di mantenimento alla moglie, qualora da questa richiesto.
Ha, inoltre, evidenziato che il conflitto familiare avrebbe generato ulteriori contenziosi, per essere entrambi i coniugi soci sia della che della Controparte_3 Parte_2 dove la lavorava come dipendente. La stessa, infatti, avrebbe avviato un CP_1 procedimento giuslavoristico contro la amministrata dal Parte_2 Pt_1 chiedendo il riconoscimento della qualifica dirigenziale e il pagamento della complessiva somma di € 594.000,57 per differenze retributive, omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché danno pensionistico, oltre al risarcimento dei danni, la nullità del licenziamento ritorsivo, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970. Secondo le deduzioni del ricorrente, infatti, l'esito del procedimento giuslavoristica influenzerebbe l'eventuale richiesta di mantenimento della nel procedimento di divorzio. CP_1
2. La resistente si è costituita con comparsa di risposta dichiarandosi remissiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla frequentazione della IG da parte del padre così come richiesta, contestando, invece, le domande del marito in ordine alla richiesta limitazione dell'estensione della casa coniugale a lei già assegnata in sede di separazione (di cui è comproprietaria al 50%), alla mera conferma dell'assegno di mantenimento previsto allo stato in sede di separazione in favore della IG al _1 mancato riconoscimento a lei di un congruo assegno divorzile. Quanto alla casa familiare, Pers la resistente ha rappresentato che l'immobile, come risultante dal rogito Notaio del 10 giugno 2004, includerebbe, oltre al corpo principale, anche il fienile e i terreni circostanti, utilizzati da sempre dalla famiglia per soddisfare tutte le necessità domestiche (lavanderia, stireria, guardaroba, ripostiglio, cantina), e quindi ha ribadito che la casa familiare, costituita nel modo indicato, debba continuare ad essere assegnata nella stessa consistenza alla moglie che vi vive con la IG. Quanto all'assegno dovuto per la IG la _1
ha dedotto che dalle prove espletate in sede di separazione sarebbe emerso che la CP_1 famiglia avrebbe mantenuto un tenore di vita molto elevato, garantito dalle entrate Pt_1 della società che avrebbero, inoltre, consentito risparmi significativi, Parte_2 investimenti (ha rappresentato che nel 2021, il conto a EC sarebbe ammontato ad €
pagina 8 di 22 1.558.406,00) ed accantonamenti. L'assegno per il mantenimento ordinario della IG dell'importo rivalutato di € 1.884,60 mensili, pertanto, non sarebbe sufficiente a garantire a un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e, quindi, la _1 resistente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento della IG ad € 4.000,00 mensili per coprire le spese necessarie. Quanto, infine alla richiesta di assegno divorzile, la resistente ha precisato di aver dato un apporto indispensabile, determinante e significativo, alla costruzione del patrimonio familiare, avendo investito tutta se stessa nell'azienda comune e, per circa 25 anni, anche nella famiglia con il rilevante contributo alla gestione della IG e della casa e di avere quindi diritto a ricevere un assegno divorzile di non meno di € 10.000,00 mensili, somma che, seppur di rilevante entità, non sarebbe comunque idonea a garantire a lei, che avrebbe concorso alle fortune della società in Parte_2 misura pari al marito e dedicato tutta la sua vita alla famiglia, redditi e tenore di vita uguali a quelli che si potrebbe permettere il ricorrente. Ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidare la IG minore _1 nata a Bagno a Ripoli il [...] ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, regolamentare la frequentazione padre IG così come indicato, assegnare la casa coniugale posta in Scandicci località Vigliano via di Roncigliano, 17, con quanto l'arreda alla perché vi viva con la IG, condannare il a versare per il CP_1 Pt_1 mantenimento della IG la somma mensile di € 4.000,00, nonché concorrere al 90% alle spese straordinarie della stessa, quali risultano dal protocollo elaborato dal CNF, in modo da garantire anche i costi dell'equitazione come fino ad oggi praticata da condannare _1 il a versare alla quale assegno divorzile l'importo di € 10.000,00 mensili, Pt_1 CP_1 tenuto conto anche della gravosa incidenza fiscale, con rivalutazione annuale degli assegni, vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria ha chiesto ammettersi prova per interrogatorio e testi su circostanze capitolate, ordine di esibizione al di tutti i conti titoli e degli Pt_1 estratti dei c/c dallo stesso intrattenuti a far data dall'anno 2020, richiesta alla Banca
d'Italia Archivio CO Informatico dell'elenco di tutti i rapporti intrattenuti dal ricorrente negli ultimi tre anni con istituti di credito italiani e stranieri (EC), ordine di esibizione al ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della lista dei movimenti operati negli Pt_1 ultimi cinque anni con le carte di credito, indagini di Polizia Tributaria sul ricorrente e sulle pagina 9 di 22 società a lui facenti capo e all'esito – occorrendo – ammettere CTU al fine di determinare la consistenza ed il valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari delle parti.
3. Occorre dare conto che in data 13.03.2024, nelle more del presente giudizio, è stata depositata la sentenza di separazione relativa al procedimento RG 3647.2022 pendente tra le stesse parti che ha disposto l'addebito della separazione al marito, ha posto a carico di questo il versamento alla moglie a titolo di assegno separatile della somma mensile di €
5.500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ha assegnato la casa coniugale posta in Scandicci località Vigliano via di Roncigliano, 17, con quanto l'arreda alla perché vi abiti con la IG, ha affidato la minore congiuntamente ad CP_1 _1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre disponendo sulla frequentazione padre IG, ha posto a carico del il versamento mensile a Pt_1 [...]
, a titolo di mantenimento della IG della somma di € 2.200,00, oltre CP_1 _1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed ha infine previsto che le spese straordinarie, individuate secondo le Linee guida del CNF in materia di Famiglia, fossero integralmente a carico del padre.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 cpc, le parti con i rispettivi difensori sono comparse all'udienza del 13.03.2024 e, interpellate dalla Giudice, hanno confermato entrambe gli atti. Sentita la minore all'udienza del 10.04.2025 e i difensori Persona_1 delle parti alla successiva udienza del 14.05.2024, la Giudice, con ordinanza istruttoria del
28.05.2024 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, si è pronunciata sulle richieste istruttorie rigettando la richiesta di prova per testi formulata dalla convenuta ed ammettendo l'interrogatorio formale del ricorrente. Ha inoltre disposto nei confronti del ricorrente gli ordini di esibizione chiesti dalla convenuta, ha ordinato alla stessa di produrre la documentazione bancaria a lei riferibile, ha infine chiesto alla Banca d'Italia Archivio
CO Informatico l'elenco di tutti i rapporti bancari e/o assicurativi intrattenuti negli ultimi tre anni da e con istituti di credito italiani ed esteri. Parte_1 CP_1
Il giudizio è quindi proseguito in via istruttoria con il deposito e l'allegazione delle produzioni richieste e con l'espletamento delle prove all'udienza del 10.09.2024 in seno alla quale la Giudice ha disposto procedersi mediante CTU psicologica nominando CTU la dott.ssa (relazione peritale depositata in data 23.12.2024) ed ha disposto Persona_5 una parziale modifica delle condizioni di frequentazione vigenti.
pagina 10 di 22 All'udienza del 06.03.2025, visto l'art. 473 bis.28 c.p.c. la Presidente ha fissato per la remissione della causa al collegio l'udienza del 11.6.2025, sostituendola con udienza a trattazione scritta e, depositate dalle parti note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, oltre a note scritte per l'udienza cartolare del
11.06.2025, ha rimesso la decisione al Tribunale.
5. Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , unione dalla quale il 26.05.2007 è nata la IG
[...] CP_1 _1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
6. In ordine alle richieste istruttorie avanzate il Tribunale osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste risultano irrilevanti. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, sono ritenute sufficienti per la valutazione dei fatti con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione, e delle richieste di ordini di esibizione, risultando pertanto superflue. La causa, quindi, è sufficientemente istruita, risultando superflue le ulteriori produzioni chieste e la CTU con la conseguenza che le richieste istruttorie vanno rigettate, con conferma dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, condivisi dal collegio.
7. Quanto al regime di affidamento della IG, il Tribunale rileva che essendo nata _1 il 26.05.2007, ha da poco raggiunto la maggiore età e, pertanto, non occorre disporre in merito al regime di affidamento ed al regime di frequentazione con il genitore non convivente, spettando esclusivamente alla IG determinare liberamente le modalità e i tempi dei rapporti personali con ciascun genitore. La IG maggiorenne, infatti, seppur non economicamente autosufficiente, acquista piena capacità di autodeterminazione personale,
pagina 11 di 22 spettando unicamente a lei se, come e quando frequentare l'uno o l'altro genitore. Il
Tribunale ritiene, invece, necessario dover decidere sul collocamento abitativo, stante la non autosufficienza economica della IG e la conseguente necessaria permanenza della stessa nel nucleo familiare, e sul contributo al mantenimento in suo favore. Considerato, quindi, che non risulta ancora economicamente autosufficiente, si dispone che la _1 medesima, visto anche l'accordo dei genitori in tal senso, venga collocata presso la madre alla quale dovrà essere assegnata la casa familiare sita in Scandicci, località Vigliano, via di
Roncigliano, 17, con quanto l'arreda (le due unità costituenti casa familiare sono rappresentate al Foglio di Mappa 24, part. 40 sub. 506 e 507, Cat. A/2, mentre i terreni circostanti sempre nel foglio 24 part. 252, 265 e 268), perché vi viva con fino al _1 raggiungimento della sua autosufficienza. La casa familiare deve essere assegnata nella sua interezza, comprensiva dell'unità principale, dell'ex fienile e dei terreni circostanti, in quanto così è sempre stata strutturata e utilizzata dalla famiglia per soddisfare le esigenze abitative, logistiche e funzionali del nucleo familiare. L'ex fienile è stato stabilmente adibito a locali di servizio (lavanderia, stireria, guardaroba, ripostiglio, cantina), in quanto l'abitazione principale non era sufficiente a contenere tutte le funzioni domestiche, i terreni circostanti hanno sempre fatto parte integrante della vita familiare, utilizzati per attività ricreative e di gestione della proprietà e la IG ha sempre vissuto in tale contesto abitativo, che costituisce per lei un riferimento affettivo e funzionale. L'assegnazione della casa familiare, pertanto, deve avvenire tenendo conto dell'interesse prioritario della prole a conservare l'habitat domestico in cui è cresciuta, comprensivo anche delle pertinenze che abbiano avuto stabile funzione a servizio della casa, non potendo l'assegnazione della casa familiare essere limitata a una porzione dell'immobile se ciò comporta una compressione dell'uso effettivo e abituale che ne è stato fatto dalla famiglia.
8. È preliminarmente necessario, al fine di affrontare e decidere le questioni di natura economica relative all'assegno di mantenimento in favore della IG e dell'assegno _1 divorzile, esaminare la situazione patrimoniale e la condizione economica delle parti. detiene nella società una quota di € 294.012,47 su Parte_1 Parte_2 un capitale sociale dichiarato di € 311.512,47, pari a circa 94,38% del capitale sociale. La quota è interamente versata. ricopre altresì la carica di Amministratore CO della Pt_1 società sin dalla costituzione (nomina del 25/06/1998). Per l'anno 2023 l'amministrazione pagina 12 di 22 della che, come andamento economico, ha registrato ricavi dalle Parte_2 vendite per € 2.507.923,00 (quasi raddoppiati rispetto al 2021), gli ha fruttato un compenso di € 250.000,00 lordi, comprensivo di fringe benefit per l'uso dell'autovettura aziendale pari a € 6.514,68. Con verbale di assemblea dei soci del 14.12.2023, inoltre, è stato deliberato un aumento dell'emolumento unico per l'esercizio 2023, già deliberato, da €
250.000,00 a d € 430.000,00 lordi, oltre al rimborso delle diarie e delle spese sostenute in adempimento del mandato. Con successiva delibera dei soci del 29.04.2024 è stato poi deciso di riconoscere al quale Amministratore CO della Pt_1 Parte_2 anche per l'anno 2024, un emolumento complessivo di € 430.000,00, oltre rimborso spese.
Il ricorrente risulta altresì proprietario di una quota nominale di € 740,00 che rappresenta una percentuale di partecipazione dell'1% nella società Leon ER S.r.l., con capitale sociale complessivo di € 74.000,00, interamente versato, nella quale ricopre altresì la carica di Amministratore CO (nominato con atto del 24/03/2015, con durata a tempo indeterminato)con tutti i poteri gestionali e di rappresentanza della società. Attualmente il ricorrente usufruisce di un immobile di proprietà della società Leon ER S.r.l. per esigenze abitative.
è titolare di conti correnti presso RE (Estratto conto al 30.06.2024 indica un Pt_1 saldo di € 91.932,81), con cui intrattiene anche un Portafoglio Titoli (al 17.11.2023 di €
83.055,38 come patrimonio netto), e di un conto a EC (Estratto conto al 30.06.2024 indica un saldo di € 70.320,68) oltre che di un Portafoglio Titoli presso lo stesso istituto monegasco che al 29.09.2023 riporta un patrimonio netto pari ad € 947.928,10 (doc. 21).
Nello specifico degli investimenti esteri, anche con riferimento a periodi anteriori al 2023, dalle produzioni documentali si evince che nel 2020 ha dichiarato investimenti Pt_1 finanziari detenuti all'estero con valore iniziale di € 1.056.568,00 (Quadro RW). I valori evidenziati dimostrano che deteneva attività finanziarie all'estero per un valore Pt_1 complessivo superiore a 1,4 milioni di euro, soggette a monitoraggio fiscale e tassazione
IVAFE. Dalla ulteriore valutazione dettagliata del portafoglio di investimenti a lui intestato presso la banca con sede a EC, aggiornata al 17 marzo 2022, emerge un valore complessivo del portafoglio in termini di patrimonio netto di € 1.499.868,35, ovvero, il soggetto titolare del portafoglio deteneva quasi 1,5 milioni di euro in investimenti esteri,
pagina 13 di 22 con una composizione diversificata tra obbligazioni, fondi e azioni, prevalentemente in euro e con esposizione geografica principalmente in Europa.
Risulta intrattenere rapporti bancari minori anche con IC (saldo al 30.06.2024 €
4.237,42). Quanto alle dichiarazioni dei redditi del sono stati allegati CO 2019 Pt_1 con reddito complessivo di € 398.907,00, CO 2020 con reddito complessivo di €
269.407,00, CO 2021 con reddito complessivo di € 215.545,00, CO 2022 con reddito complessivo di € 208.111,00, CO 2023 con reddito complessivo di € 245.243,00. È proprietario al 100% di 6 terreni e del 50% della casa coniugale sita in Scandicci. Possiede una Porsche Carrera S del 2021. Da tali dati il ricorrente risulta come un soggetto con elevata capacità economica e con la possibilità di beneficiare di cospicue risorse aziendali.
, a seguito del licenziamento da parte della società CP_1 Parte_2 dove ha lavorato per oltre 20 anni fino al 2021, e da cui ha ricevuto un TFR di € 71.645,44, non dispone di redditi propri stabili (ha avviato un contenzioso giuslavoristico per il riconoscimento del proprio ruolo e per il licenziamento subito) ed ha come entrata principale il versamento dell'assegno di mantenimento che le versa il Da report Pt_1 ufficiale delle partecipazioni societarie intestate alla e aggiornato CP_1 all'8.02.2024 risulta socia di minoranza nelle società con una quota di Parte_2 circa 5,6% e Leon ER S.r.l. con una quota di 1%, ma non risulta aver percepito utili.
Risulta intestataria di conto corrente presso RE con estratto conto al 31.12.2023 che indica un saldo di € 74.416,98 e al 31.05.2024 con saldo di € 9.934,09. Risulta altresì intestataria di rapporti bancari con BC NC TI (portafoglio titoli e conto corrente). Il Dettaglio Patrimonio al 31.05.2024 relativo al dossier titoli intestato a
[...]
fornisce un dettaglio del patrimonio finanziario detenuto presso la banca BC CP_1
NC TI, suddiviso tra strumenti finanziari (obbligazioni, fondi) e liquidità che vede un valore complessivo al 31.05.2024 di € 142.795,19, il conto corrente associato indica un saldo disponibile € 48.896,50. In particolare, al 31.05.2024, CP_1 detiene presso NC TI € 93.898,69 in strumenti finanziari (obbligazioni e fondi),
€ 48.896,50 in liquidità per un totale patrimonio di € 142.795,19 (al 28.06.2024 l'estratto conto BC riporta l'importo di € 49.145,24).
pagina 14 di 22 Quanto agli investimenti esteri, il Quadro RW della dichiarazione redditi 2019 reca per il
2018 per la riferimento ad investimenti esteri per un valore iniziale di € 858.043,00 CP_1
e valore finale di € 969.040,00 e ad altri conti o investimenti cointestati, anche con il
(Valore iniziale: € 4.518,00 Valore finale: € 122.875,00), i quali invero Pt_1 risulterebbero riferibili solo al ricorrente. risulta titolare di 5 polizze con la CP_1 compagnia assicurativa Allianz S.p.a. tra cui una polizza vita con capitale assicurato di €
120.000,00. Ha allegato Redditi 2020 pari ad € 78.642,00, Redditi 2021 pari ad €
64.240,00, Redditi 2022 pari ad € 71.317,00, Redditi 2023 pari ad € 58.018,00, Redditi
2024 pari ad €75.863,00. Nel 2024 (23.10.2024) ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale con Accoppiature Mistral S.r.l. (Busta paga ottobre 2024 netto € 224,00 e novembre 2024 netto € 799,00), risultano, infine prestazioni di lavoro occasionale a favore sempre di Accoppiature Mistral S.r.l. (contratto 07.02.2025 per un compenso di € 750,00).
La è proprietaria al 100% di un immobile C6 (box auto o pertinenza) e un CP_1 immobile A2 (Abitazione principale) di vani 4.5 a Curtarolo (PD) e al 50% di tre terreni agricoli situati nel Comune di Scandicci (FI) con rendite catastali basse, il che indica che si tratta di terreni di modesto valore economico, e sempre al 50% della casa familiare a
Scandicci e di altro immobile in via di Marciola, entrambi classificati come abitazioni civili
(A/2) e che si sviluppano su più livelli (seminterrato, terra, primo piano), con rendite catastali che indicano un valore fiscale utile per la determinazione delle imposte. Possiede una JAGUAR XK del 2021.
Sulla base delle situazioni patrimoniali come sopra prospettate ed allegate si desume che presenti una capacità economica nettamente superiore, con redditi elevati, Pt_1 partecipazioni societarie dominanti, investimenti esteri consistenti e disponibilità liquide e patrimoniali molto ampie. , pur avendo un patrimonio immobiliare e finanziario CP_1 non trascurabile, attualmente non dispone di redditi stabili e vive principalmente grazie all'assegno di mantenimento. La sua posizione economica è meno forte e più dipendente di quella del marito.
9. Venendo, quindi, al contributo di mantenimento in favore di maggiorenne ma non _1 economicamente indipendente, valutata la situazione economica dei genitori per come rappresentata, considerate le esigenze di vita della IG ed il tenore di vita familiare goduto e reso possibile dalla capacità economica soprattutto paterna, il collegio ritiene congruo pagina 15 di 22 determinare l'assegno di mantenimento in favore di da porre a carico del padre nella _1 misura di € 2.200 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, condividendosi la quantificazione operata dalla Corte d'Appello con la recente sentenza sopra citata. Le spese straordinarie di individuate secondo le linee guida del CNF _1 graveranno integralmente su Si riconosce, infatti, la possibilità di una Parte_1 ripartizione non paritaria delle spese straordinarie in presenza di una significativa disparità economica tra i genitori. Considerato, quindi, che dispone di una Parte_1 capacità economica ben più ampia di quella della madre, con redditi annui superiori, partecipazioni societarie dominanti, investimenti esteri per oltre € 1,4 milioni e disponibilità liquide e patrimoniali molto elevate, mentre non dispone di CP_1 redditi stabili ed ha come entrata principale l'assegno di mantenimento, che la IG _1 ha diritto a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza dei genitori, come previsto dall'art. 337-ter c.c., il tribunale ritiene che tutte le spese straordinarie relative alla IG, comprese le spese per l'equitazione (da lei da anni praticata), siano integralmente a carico del padre, in quanto unico genitore con una capacità economica tale da poterle sostenere senza pregiudizio per il proprio equilibrio finanziario.
10. Quanto all'assegno divorzile, prima dell'esame nel merito delle risultanze del procedimento, si osserva che, secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, ribaditi anche di recente, “L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita, ovvero assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura: il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.” (Cass.Civ. Sez. I Ord. 15.04.2025 n. 9887).
pagina 16 di 22 L'interpretazione resa dalla Suprema Corte, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di vagliare la domanda di assegno divorzile alla luce delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, avuto riguardo alla pregressa vita coniugale.
Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire dalla ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Merita poi accertare se l'eventuale disparità sia frutto di scelte condivise durante il matrimonio, alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio personale e comune, anche in considerazione della durata del vincolo coniugale.
Quanto alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, la cui verifica costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno, si osserva che il ricorrente Parte_1
è un soggetto con elevata capacità economica, ricopre ruoli di rilievo in diverse
[...] società con possibilità di beneficiare di cospicue risorse aziendali ed ha redditi elevati.
La , sebbene abbia una capacità economica non indifferente (conti correnti, CP_1 portafoglio investimenti, anche esteri, proprietà immobiliari), attualmente risulta non avere redditi stabili da lavoro e la quasi totalità delle attuali entrate proviene dall'assegno di mantenimento versato dal Pt_1
Il Tribunale rileva, quindi, una sensibile sperequazione tra i redditi delle parti.
11. Tanto premesso si osserva, quanto alla funzione assistenziale dell'assegno che il relativo presupposto ricorre quando il coniuge beneficiario non ha mezzi adeguati a mantenere un'esistenza dignitosa autonomamente e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, garantendogli così il necessario supporto economico e mirando a promuovere la solidarietà economica tra gli ex coniugi, il Tribunale osserva quanto segue.
La situazione economica attuale della è rappresentata da disponibilità finanziarie CP_1 liquide che totalmente considerate si aggirano ad un totale al 30.06.2024 di circa €
220.000,00 (Conto CREDEM, Conto BC – NC TI, Dossier titoli BC, Polizza pensionistica Allianz, dal patrimonio immobiliare (100% di due immobili a Curtarolo e quota del 50% della casa familiare a Scandicci) e da redditi da lavoro riferibili alla società
Accoppiature Mistral S.r.l. Ella, pertanto, gode di una solida situazione economica e patrimoniale, ha una posizione professionale attiva e qualificata, anche con prospettive di pagina 17 di 22 miglioramento date le competenze possedute e la rete di contatti cui poter ricorrere, con la conseguenza di non ritenere configurabile il profilo assistenziale dell'assegno divorzile.
12. Quanto al profilo compensativo-perequativo sulla base del quale può essere riconosciuto, il Tribunale osserva che la ha certamente fornito un contributo CP_1 rilevante alle società Pianeta Gemme e Leon ER. In particolare dagli atti emerge che la resistente ha avuto un ruolo significativo nella nascita e sviluppo di ha Parte_2 lasciato un impiego ben retribuito e con prospettive di carriera presso la De ER S.r.l. per affiancare il marito nella neonata attività imprenditoriale, ha messo Parte_1
a disposizione le sue competenze linguistiche e commerciali, accompagnandolo in Cina e
Hong Kong per la ricerca di fornitori, è stata riconosciuta come cofondatrice di Pt_2
come attestato da cataloghi aziendali e dal sito web della società fino al 2021, ha
[...] lavorato per oltre vent'anni nell'azienda, contribuendo alla sua crescita con impegno costante, ha gestito rapporti con clienti, fornitori, dipendenti e banche, ricevendo riconoscimenti pubblici e privati per il suo ruolo, grazie anche al suo contributo Pt_2
è diventato un'azienda di riferimento a livello europeo nel settore delle pietre
[...] preziose e semipreziose ed i guadagni della società hanno permesso l'acquisto di immobili
(tra cui la casa coniugale e altri a Scandicci), la costituzione della Leon ER S.r.l. nel
2014, tramite conferimento di un ramo d'azienda di accantonamenti Parte_2 patrimoniali significativi (gli investimenti a EC), un tenore di vita elevato per tutta la famiglia (viaggi, cavalli, auto di lusso, ecc.). La ha ricevuto riconoscimenti CP_1 formali e informali per il suo lavoro, che sono documentati;
il marito avrebbe più volte riconosciuto verbalmente che le quote delle due società erano da considerarsi in comproprietà al 50% ed era stato predisposto un accordo per il trasferimento delle quote alla , poi non formalizzato a causa dell'inizio del contenzioso coniugale. In CP_1 conclusione, nel successo economico delle società Pianeta Gemme e Leon ER non può disconoscersi un apporto da parte della , che ha permesso alle società di prosperare CP_1
e alla famiglia di godere di un elevato benessere economico. La circostanza che, nel corso del matrimonio, la abbia percepito lo stipendio come dipendente di CP_1 Pt_2
almeno fino al 2021 anno del licenziamento, premi annuali, benefit aziendali, e
[...]
l'intestazione dell'immobile familiare al 50% (nonostante ella detenesse solo il 2,5% delle quote della società) non depone a favore della tesi che ella abbia ricevuto adeguata pagina 18 di 22 compensazione economica per il suo contributo alla società se si compara Parte_2 con i benefici economici ed i guadagni ricevuti dal marito e la esclusione della CP_1 dalla compagine sociale. Il marito attualmente detiene quasi interamente la proprietà della società e dei suoi asset (inclusa la Leon ER), mentre la a fronte di promesse CP_1 senza seguito (erano stati predisposti atti per il trasferimento delle quote alla moglie, ma non sono stati mai formalizzati) è stata estromessa di fatto dalla società. La ricorrente, infatti, è stata licenziata e il marito ha mantenuto il controllo quasi totale (94,38% delle quote del che a sua volta detiene il 98% della Leon ER). Parte_2
Si osserva, poi, che la moglie, pur offrendo un contributo allo sviluppo e alla gestione della società familiare, ha dovuto costantemente conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, assumendo un ruolo centrale nella cura della IG e nella gestione della vita domestica, mentre il marito poteva dedicarsi interamente al lavoro. La relazione della CTU dott.ssa conferma in più punti che la ha svolto un ruolo centrale e Per_5 CP_1 continuativo nella cura della IG sia sul piano affettivo, sia su quello educativo e _1 organizzativo. La sua presenza è stata determinante per garantire stabilità, supporto emotivo e accompagnamento nella crescita della IG, soprattutto in un contesto familiare segnato da alta conflittualità. La CTU ha rilevato che la madre si è occupata prevalentemente e con costanza dell'accompagnamento quotidiano della IG a scuola, alle attività sportive e agli appuntamenti terapeutici, della gestione della routine scolastica e domestica, del supporto emotivo, garantendo una presenza affettuosa e regolativa, anche nei momenti di maggiore fragilità della minore. Tale impegno è stato continuativo nel tempo, anche durante le fasi più critiche della separazione, e ha rappresentato un fattore di stabilità e contenimento emotivo per la minore, come riconosciuto dalla stessa CTU “Si evidenzia il bisogno di una figura che possa accompagnarla e sostenerla nelle attività quotidiane, aspetti di cui attualmente si occupa prevalentemente la madre.” Inoltre, la madre ha assunto su di sé il carico educativo, compensando l'assenza di regole e la discontinuità del padre, come confermato dalla relazione tecnica “La sig.ra è CP_1 tenuta ad assumere una posizione educativa ferma, sicuramente necessaria per compensare la frequente assenza di regole stringenti e il mancato rispetto degli impegni, operati con frequenza dal sig. ” Pt_1
pagina 19 di 22 Alla luce di tali elementi, si può affermare che la madre ha profuso un impegno maggiore, costante e strutturato nella cura della IG, rappresentando il principale punto di riferimento affettivo, educativo e organizzativo nella vita della minore.
Quanto alla figura paterna, invece, la stessa CTU ha evidenziato che il padre è stato meno presente nei momenti cruciali della crescita della IG, anche per motivi lavorativi. Ha esitato ad accompagnarla alle gare di equitazione, anche nei giorni a lui spettanti, adducendo stanchezza o altri impegni, ha assunto comportamenti diseducativi (promesso e poi annullato l'acquisto di un secondo cavallo, fondamentale per il progetto sportivo e professionale della IG, in coincidenza con l'audizione di dal giudice), ha utilizzato _1
l'equitazione come leva conflittuale, generando in un senso di “ricatto” emotivo, ha _1 sminuito l'importanza della scuola e del rispetto degli orari, secondo quanto riferito dalla madre e confermato dalla CTU, che ha valutato come il presenti tratti di personalità Pt_1 narcisistica, con tendenza all'autoreferenzialità e alla negazione delle proprie responsabilità
e come questo funzionamento abbia impattato negativamente sullo sviluppo psichico di generando insicurezze e ansia da prestazione. La CTU ha quindi, concluso, “Il sig. _1 ha mostrato un atteggiamento disimpegnato ed a tratti diseducativo nei confronti Pt_1 della IG. [...] La struttura di personalità del sig. può ascriversi al funzionamento Pt_1 narcisistico che impatta, per forte energia emozionale e per instabilità, sullo sviluppo psichico di .” _1
Premesso ciò, il Tribunale ritiene significativo il contributo della alla vita familiare CP_1 ed alla formazione del patrimonio in termini oltre che di cura della famiglia e della IG, anche di apporto alla nascita, crescita e sviluppo della società fonte di Parte_2 significativi redditi e guadagni. Il Tribunale, pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, ritiene di ravvisare la finalità compensativa-perequativa dell'assegno, al fine di consentire alla resistente di compensare l'apporto fornito nel corso del rapporto coniugale nei termini sopra descritti.
13.Il Tribunale, quindi, alla luce dello squilibrio dei redditi tra le parti, del contributo della alla vita matrimoniale in termini di apporto fornito alla creazione e consolidamento CP_1 del patrimonio familiare, gestione della famiglia e cura della IG, considerando che la ricorrente dispone di mezzi adeguati e che, quindi, non sussistono i presupposti per un assegno divorzile di natura assistenziale, ritiene giustificato il riconoscimento di un assegno pagina 20 di 22 di divorzio a favore della sotto il profilo compensativo - perequativo, necessario CP_1 cioè per garantirle un livello di vita adeguato e per riconoscere il valore del contributo dalla stessa fornito. L'assegno, però, andrà quantificato nella somma ridotta di € 5.000 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in ragione della mancanza degli altri presupposti come sopra evidenziato, dovendosi comunque evidenziare, con riferimento alla quantificazione, che per la determinazione dell'assegno divorzile, diversamente da quanto avviene per l'assegno separativo, non rileva il criterio del tenore di vita matrimoniale, quale reso possibile dalle risorse dell'altro coniuge. Si osserva, infine che la capacità contributiva di consente di sostenere tali obblighi senza compromettere la sua stabilità Pt_1 economica.
14. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività svolta, seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico del Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 17.10.1998 in Piazzola Sul Brenta (PD), trascritto nei registri atti di CP_1 matrimonio dello stesso Comune all'anno 1998, parte II, serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
- dispone che la IG sia domiciliata presso la madre alla quale _1 CP_1 assegna la casa coniugale sita in Scandicci, località Vigliano, via di Roncigliano, 17, con quanto l'arreda (le due unità costituenti casa familiare sono rappresentate al Foglio di
Mappa 24, part. 40 sub. 506 e 507, Cat. A/2, mentre i terreni circostanti sempre nel foglio
24 part. 252, 265 e 268);
- pone a carico di il versamento a entro il giorno 05 di Parte_1 CP_1 ogni mese della somma di € 2.200 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della IG oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle _1 spese straordinarie per la IG, così come individuate dal Protocollo CNF;
-dispone che corrisponda a entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1 mese l'importo di € 5.000,00 mensili, a titolo di un assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
pagina 21 di 22 - condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 19.000, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22