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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 850.
(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).
Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).
Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
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- 1. La tassazione dei conguagli nei consorzi di bonifica costituiti in attuazione di un piano di riordino fondiarioStefano Taddeucci · https://www.filodiritto.com/ · 1 febbraio 2026 · 98.32619
[…] could be considered not subject to taxation based on the provisions contained in Articles 10 of Presidential Decree 633/1972 and 86 paragraph 2 of the TUIR, on the other hand, they could be considered subject on the basis of the provisions contained in Articles 148 paragraph 2, 179 paragraph 4 and 91 paragraph 1 letter D) of the TUIR. L'art. 850 c.c. disciplina i consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria, stabilendo quanto segue: "quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, […]
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Giurisprudenza • 25
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