Articolo 850 del Codice civile
Articolo 849Articolo 851
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19 aprile 1942
Art. 850.

(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).

Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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