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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Pinto Diego Rosario Antonio Presidente
Dott. ssa Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6963 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
VIANELLO LUCA, unitamente all'avv. GATTO PAOLO;
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 - 00186 P.IVA_2
ROMA, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge,
APPELLATA
E
(c.f. ), contumace. Controparte_2 P.IVA_3 altra APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza 7164/2021 Tribunale di Roma 27/04/2021. Conclusioni dell'appellante: “i) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
ii) in ogni caso, accertare e dichiarare che
[...]
, in persona del Commissario Parte_2
Liquidatore, è creditrice nei confronti del
[...]
in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, dell'importo di € 971.675,85, ovvero del diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, e, pertanto, condannare il CP_1
[.. r.g. n. Controparte_4 in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2 in LCA, in persona del Commissario Liquidatore, dell'importo di € di € 971.675,85, ovvero del diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs 231/02 da quando dovuto al saldo. Con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni dell'appellata: “respingere l'appello in quanto inammissibile e infondato;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale, ridurre la somma dovuta, come indicato e precisato in narrativa. Con vittoria di spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1 con la quale il Tribunale Civile di Roma – in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 21224/2014, R.G. 54448/2014-Rep.
13858/2014 emesso in data 10.09.2014 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 971.675,85 – aveva accolto l'opposizione proposta dall'Amministrazione e respinto tutte le pretese della stessa società, così revocando ed annullando “perché il credito non sussiste”, il citato decreto ingiuntivo n. 21224/14 del 10.9.2012 (R.G. 54448/2014 -
Rep. 13858/2014), emesso dallo stesso Tribunale in data 10.09.2014.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
2.La vicenda è stata così riassunta correttamente dal nella CP_1 comparsa di risposta:
“Con atto del 22.11.2021 la società Parte_3
, ha prodotto appello chiedendo la riforma della
[...] sentenza n. 7164, depositata il 27.04.2021 (R.G. 75272/2014), con la quale il Tribunale Civile di Roma – in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 21224/2014, R.G. 54448/2014-Rep. 13858/2014 emesso in data 10.09.2014 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €
971.675,85 – aveva accolto l'opposizione proposta dall'Amministrazione e respinto tutte le pretese della stessa società, così revocando ed annullando
“perché il credito non sussiste”, il citato decreto ingiuntivo n. 21224/14 del
10.9.2012 (R.G. 54448/2014 - Rep. 13858/2014), emesso dallo stesso
Tribunale in data 10.09.2014.
La questione aveva ad oggetto la fornitura di vestiario (calze, sottotute termiche, guanti in pelle con membrana e guanti in pelle sfoderati) per i militari della G. di F., fornitura parzialmente inservibile e non conforme r.g. n. 2 alle specifiche contrattuali e così non accettate dalla G. di F. stessa.
Il Tribunale, esperita apposita consulenza e rilevato che la fornitura di parte dei guanti era stata subappaltata alla – Controparte_2 società chiamata in giudizio dall'Amministrazione in quanto, alla data di Con proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, la aveva proposto azione giudiziaria avanti il medesimo Tribunale di Roma contro l'Amministrazione per ottenere il pagamento dei guanti – ed accertato che i guanti forniti (tra l'altro in misura minore a quelli contrattualmente previsti) erano inutilizzabili, essendo i vizi contestati dalla G. di F. fondati, annullava e revocava come detto il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale dava altresì atto, nella decisione, che la chiamata del terzo
(SIM) in causa era del tutto legittima in quanto solo successivamente interveniva la sentenza del Tribunale n. 8070/2017, che aveva sempre ad oggetto il pagamento dei guanti sfoderati in pelle destinati alla G. di F., essendovi una connessione oggettiva con il giudizio di cui era questione.
Con l'atto di appello, la ha formulato 3 principali Parte_1 motivi, ritenendo che la sentenza di primo grado abbia:
a. disapplicato erroneamente la “Convenzione” (si tratta della
“Convenzione per la fornitura di indumenti da lavoro e accessori per le Pubbliche Amministrazioni”, indetta da Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante - all. 2 alla I Memoria ex art. 183 del 07.10.2015) e, segnatamente, il combinato disposto degli artt. 7) e 10), in tema di accettazione e decorso dei termini di pagamento, affermando la non debenza degli interessi moratori sul corrispettivo per le calze e per le sottotute termiche;
b. respinto la domanda di pagamento del saldo corrispettivo per i guanti:
(1) omettendo di rilevare che “…l'avvenuta accettazione della fornitura dei 40.000 guanti consegnati il 19.02.2010 è accertata con la sentenza del Tribunale di Roma n. 8381/2017 - prodotta dal nel CP_1 presente giudizio con nota di deposito del 4.2.2019 - resa tra le stesse parti del presente giudizio e passata in giudicato omettendo così di rilevare il giudicato esterno pur risultante ex actis…”; (2) disapplicando l'art. 7), comma 7, della Convenzione, in tema di decorso dei termini per la comunicazione dei vizi rilevati dall'Amministrazione;
(3) omettendo di rilevare la tempestivamente denunciata nullità della
CTU per effetto dell'impiego di documenti inutilizzabili in quanto non r.g. n. 3 prodotti in giudizio e, comunque, omettendo di confutare gli specifici e dirimenti rilievi svolti all'elaborato peritale e non confutati dal CTU;
(4) affermando la correttezza dell'applicazione da parte del CP_1
pretese penali, pretermettendo altresì di esaminare le eccezioni
[...] proposte dalla Pt_1
c. omesso di rilevare che il si è riconosciuto debitore di CP_1 per € 26.245,77.” Pt_1
Il Tribunale aveva in particolare osservato: “Sostanzialmente si tratta di un appalto (unitario) conclusosi in Roma, stipulato tra la Pubblica Amministrazione e la Pt_1 avente ad oggetto la fornitura di materiale di vestiario per la GDF.
[...]
Dal primigenio importo economico dell'appalto di fornitura la P.A. aveva defalcato, previ regolari avvisi volti a rendere edotto l'appaltatore dei vizi riscontrati su parte della fornitura, la somma relativa a materiale non conforme nella qualità e quantità e, pertanto, restituito (beni messi a disposizione del fornitore). aveva sub appaltato, in violazione della normativa vigente, alla ditta Parte_1
a produzione di parte dei beni. Controparte_2
La doglianza sugli interessi appare infondata poiché fatture emesse prima del collaudo, non sollecitato dall'appaltatore, cui seguono le regolari liquidazioni entro 90 giorni dal collaudo. Per i guanti i beni erano denunciati come viziati e pertanto correttamente non pagati dalla PA;
la ditta non essendo stata pagata per i Controparte_2 citati vizi, aveva intentato un collaterale diverso processo verso la P.A. per risarcimento danni inerenti il mancato pagamento dei guanti dalla sua sola committente. Pt_1
Il Giudice autorizzava, in questo processo, la chiamata del terzo
[...]
l quale declinava la propria legittimazione passiva. CP_2
La CTU confermava inequivocabilmente, per i guanti, la presenza di evidenti vizi sui beni e la regolarità dei collaudi alla base delle non conformità denunciate già nella fase amministrativa (collaudo del 15.7.2010). Il decreto ingiuntivo, quindi, deve essere annullato poiché le somme non sono dovute sia perché non sussiste colpevole ritardo, sia perché beni (guanti) sono risultati viziati, vieppiù se si considera che avrebbero dovuto costituire il corredo di vestiario di militari ed essere impiegati per anni”.
L'appello è infondato.
3.Quanto al primo motivo, premesso che non residuano corrispettivi delle varie forniture che non siano stati versati (la amministrazione ha dato prova di ciò nel giudizio di opposizione al d.i. in primo grado) la decorrenza del termine di pagamento entro i 90 gg. della fornitura, ai fini della debenza di interessi da ritardo nei pagamenti, va fatta partire dalla accettazione delle varie forniture (pur nell'ambito di un appalto unitario),
r.g. n. 4 con conseguente inutilità a tal fine dell'invio delle varie fatture, prima di tale data, da parte del fornitore, accettazione che era intervenuta, rispettivamente: per le calze il 26 novembre 2009, cui seguiva in effetti il pagamento solo in data 26 aprile 2024, ma ciò in quanto il collaudo del materiale era intervenuto il 22 dicembre 2009, ed il fax di comunicazione di quanto sopra all'appaltatore il 19 febbraio successivo;
per quanto concerneva invece le tute, pure oggetto di fornitura, la accettazione del materiale, dopo la sostituzione di alcuni capi non conformi alle specifiche, avveniva il 26 marzo 2010, ed a seguito della richiesta di pagamento del 26 giugno successivo, la amministrazione erogava la somma il primo luglio 2010.
Va infatti evidenziato che la corresponsione degli interessi su fattura presuppone comunque l'esatto adempimento della prestazione: diversamente opinando si perverrebbe al paradosso per cui la P.A. sarebbe tenuta al pagamento degli interessi moratori anche nell'ipotesi di gravi vizi, come quelli riscontrati nella fattispecie in esame.
Condivisibilmente il Tribunale ha affermato:
“….D) Sulla decadenza nel denunciare i vizi da parte della CP_5
Per ogni singola tipologia merceologica, l'Amministrazione aveva riscontrato i vizi dei beni forniti e richiesto la sostituzione dei materiali palesemente difettati, ai sensi del citato art. 7, comma 5, della
Convenzione.
Si concorda con la difesa erariale sulla dedotta non perentorietà del termine per la richiesta di sostituzione e, tuttavia, la tardività neanche sussiste.
La Guardia di Finanza aveva comunicato la presenza di alcune anomalie nei prodotti ricevuti – con nota n. 210043/09 del 22.6.2009 – ed aveva rappresentato i vizi dei beni.
A seguito della citata nota n. 210043/09 del 22.6.2009 era sorta una corrispondenza tra l'Amministrazione e la Parte_1
Successivamente in data 22.12.2009 vi era stato il collaudo negativo riscontrato nei risultati anche nell'elaborato del CTU il quale aveva accertato vari e gravi difformità relative ai guanti.
Per le ragioni esposte anche le penali esercitate dalla GdiF appaiono correttamente qualificate e congruamente richieste sui complessivi pagamenti.
In merito, occorre ribadire che, nonostante l'ordinativo di fornitura r.g. n. 5 fosse da considerarsi unico, l'Amministrazione, seppur non obbligata, ha comunque ritenuto di effettuare il collaudo diversificato e di avviare le successive procedure per il pagamento dei beni favorevolmente collaudati.
Avrebbe, quindi, potuto legittimamente rigettarli in toto anche in considerazione di quanto successivamente constatato – sui guanti - con la qui disposta CTU.
Occorre poi evidenziare la difficoltà tecnica nel denunciare tempestivamente vizi di prodotti seriali così numerosi, vizi che si sono rilevati anche di non pronta evidenziazione (ad es. taglie errate nella confezione, colore che si versa sulla pelle, irregolarità nelle cuciture non in tutte le confezioni, ed altro per come compiutamente individuato nella
CTU).
E' ben vero che il comma 7 dell'art. 7 della Convenzione dispone che, in caso di vizi, l'Amministrazione ha l'onere di comunicare al fornitore quanto rilevato entro 15 (quindici) giorni dalla data di scoperta del vizio, richiedendo altresì la sostituzione del prodotto.
Tuttavia il “dies a quo” decorre fisiologicamente dalla scoperta del vizio la quale, anche dalla lettura della CTU, non appariva di semplice emergenza.
La clausola del comma 7 dell'art. 7 della Convenzione va ragionevolmente interpretata alla luce del materiale venduto;
se il vizio non appare evidente – come sovente accade in forniture che solo all'apparenza (dalla forma esterna) appaiono perfette – il cessionario deve poter sindacarne la qualità.
L'individuazione della riconoscibilità dei vizi redibitori ex. art. 1495 cod. civ. quale "dies a quo" del termine di decadenza dell'azione di garanzia va effettuata tenendo conto della qualità delle parti (beni destinati all'impiego militare e per anni) e della natura della cosa medesima. Un paio di guanti non deve durare una stagione, anche se indossato quotidianamente dai militari;
il vizio di qualità deve poter essere dedotto non certo nei 10 giorni di cui all'art.7, c. 5, della Convenzione CONSIP (v. prod. 5 fasc. monitorio).
Diversamente opinando, la norma si presterebbe a facili elusioni degli obblighi contrattuali. Peraltro, questo giudice ritiene, anche dalla lettura della CTU, che fosse non banale la scoperta dell'intrinseco vizio dei beni oggetto della commessa, anche – ma non solo - alla luce delle schede tecniche utilizzate.
Il vizio rilevato è stato correttamente e tempestivamente segnalato r.g. n. 6 alla ditta fornitrice. Nessuna decadenza è quindi emersa….
Il materiale – sia le calze, sia le sottotute – era oggetto di fatturazione che avrebbe dovuto essere emessa dall'appaltatore - solo a seguito di verifica di conformità e non prima.
L'art. 1665 Codice Civile recita:
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata(2).
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente. Emerge che l'appaltatore non ha mai formalmente diffidato il fornitore alla verifica ufficiale dei beni. Se lo avesse fatto da quella data sarebbe decorso il termine per la emissione della fattura e il successivo termine dei 90 giorni per gli interessi. In particolare:
1.a) le 63.000 calze;
conformità del 22.12.2009, pagamento avvenuto il 24.3.2010;
1.b) le 13.500 sottotute;
il collaudo si era protratto a causa di elementi mancanti nel numero di capi. Collaudo avvenuto il 26.3.2010 a causa della contestata mancanza di 49 sottotute;
pagamento avvenuto il
25.5.2010.
Il termine dei 90 giorni appare rispettato.
Pertanto gli interessi ex d.lgs. 231\2002 non sono dovuti non per la data di consegna delle fatture, come dedotto dalla comparsa di costituzione della parte opposta, ma perché le fatture furono emesse prima del collaudo: collaudo che non risultava peraltro essere stato mai formalmente sollecitato come disposto dall'art. 1665 c.c. comma 2.
I complessi termini di collaudo di cui ai precedenti punti 1.a e 1.b, cui sono stati sottoposti i numerosi beni, non appaiono peraltro irragionevoli anche alla luce di quanto indicato (vizi) al successivo punto 2.
Un'Amministrazione che acquista beni diversificati e che vede anche sola una partita sospetta di vizi, deve poter porre maggiore attenzione e scrupolo nella effettuazione dei collaudi per tutte le tipologie di merci r.g. n. 7 acquistate
2) Fatture per i 24.000 guanti.
Nel tema guanti non è il collaudo del 15.7.2010 a impedire il decorso del termine dei 90 giorni per gli interessi ma la intrinseca qualità stessa della merce.
Condivisibile la difesa erariale quando afferma che sussiste la piena correttezza dell'operato della Guardia di Finanza, che aveva rifiutato parte della fornitura, data l'inutilizzabilità dei beni. La GdF ha interrotto i pagamenti per la sola parte riferita alle partite di materiale difettoso corrispondendo, di contro e per intero, l'importo riferito alla porzione di materiale utilizzabile.
E emersa dalla CTU la difettosità delle partite di guanti (non pagati) essendo stato accertato – così come del resto già posto in luce dagli organi tecnici della Guardia di Finanza – che i medesimi beni (guanti) appaiono non idonei.
Le operazioni di consulenza si sono svolte in contraddittorio tra le parti attraverso un esame tecnico a campione del materiale accantonato, materiale che la Guardia di Finanza ha avuto modo e cura di custodire e conservare, nonostante fosse chiara e rappresentata al fornitore la inutilizzabilità per gli scopi cui erano stati acquistati: “guanti per uso da divisa militare”.
Nessuna mancata restituzione al fornitore è configurabile per come ventilata;
l'appaltatore può senz'altro andare, a proprie spese, a riprendersi tutto il materiale custodito per come accertato dal CTU. Infatti la consulenza ha avuto modo altresì di accertare la corretta conservazione dei guanti rifiutati, poiché inservibili sin dalla produzione. La conservazione dei beni viziati non ha modificato in alcun modo il prodotto che è rimasto assolutamente integro e a disposizione del fornitore per la ripresa.
La fornitura era, chiaramente, non conforme alle specifiche del capitolato (inadempimento specifico sulle norme tecniche) e agli usi conosciuti dalle parti (inadempimento da colpa generica).
Le problematiche relative all'inservibilità dei guanti sono addebitabili esclusivamente alla fase di produzione dei guanti stessi.
Le eccezioni sull'utilizzo delle schede tecniche da parte del CTU sono prive di pregio in quanto le schede erano a conoscenza del fornitore nella fase dell'appalto, conosciute e/o conoscibili. La Corte di Cassazione (sentenza n. 2671/2020) ha affermato che r.g. n. 8 rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere “aliunde” notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass.
n. 13686/2001; Cass. n. 3105/2004; Cass. n. 13428/2007; Cass. n.
1901/2010; Cass. n. 4644/1989).
Pertanto il CTU ha potuto legittimamente acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente l'incarico affidatogli, anche se risultante da documenti (schede tecniche) non prodotti in giudizio ma facenti parte del contratto.
Peraltro, come detto, leggendo la CTU appare evidente che i vizi sono così rilevanti da emergere anche in assenza di esatto riscontro con la scheda tecnica ma col comune buon senso. Infatti il CTU ha utilizzato dapprima considerazioni personali circa il pregio dei materiali;
solo successivamente (anche) le indicazioni delle schede tecniche.
Complessivamente la CTU ha il merito di aver analizzato ed affrontato la tipologia merceologica dei beni i quali sono risultati di complessiva scarsa qualità ed utilità, soprattutto considerato che essi erano destinati a militari del Corpo della Guardia di Finanza.
Non si tratta unicamente per come dedotto di problematiche di concia, le quali comunque sono comunque gravi e rilevanti;
le osservazioni del CTU analizzano molti altri aspetti che ne fanno “ragionevolmente” un prodotto di bassa qualità non adatto all'uso di militari.
Si ritiene che il rigetto dei beni verso il fornitore formulate dal Corpo fossero ragionevoli e tempestive, nessuna decadenza è riscontrabile nella denuncia dei vizi anche alla luce della già analizzata difficoltà nell'individuare i vizi stessi del prodotto. I vizi riscontrati nella qualità dei guanti sono oggettivi e non immotivati, pretestuosi e/o infondati.
La violazione al divieto di subappalto costituisce ulteriore indizio argomentativo di un prodotto consapevolmente scelto sul mercato, ed offerto alla G di F, tra quelli con prezzi più competitivi.
Appare ragionevole ritenere che il (non autorizzato) subappaltato si sostanziava nella ricerca sul mercato di un prodotto dal minor costo, il quale spesso si accompagna alla minore qualità.
F) Conclusioni.
Il credito asseritamente vantato si fonda sulla scorta delle mere scritture contabili.
La parte degli interessi appare non dovuta poiché fatture emesse r.g. n. 9 senza accettazione formale del materiale;
dalla data del collaudo i pagamenti sono tempestivi.
In relazione ai guanti emerge la non conformità del materiale al capitolato;
trattasi di materiale risultato dalla CTU non conforme (anche ma non solo) alle schede tecniche….”
Osserva conclusivamente la Corte che, sostanzialmente, a fronte di una eccezione di inadempimento, era onere del creditore fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione, prova che non è stata comunque fornita: a ciò vanno aggiunte le risultanze della ctu di segno del tutto contrario.
Del tutto inconferenti sono le doglianze in ordine alle modalità di espletamento della ctu, circa l'utilizzo di documentazione integrativa non prodotta in giudizio, alla stregua del principio affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza 3086/2022.
4. Quanto al secondo motivo, non si ravvisa nel corpo della decisione n.8381/17 del Tribunale di Roma che vi fosse stata accettazione della merce da parte della stazione appaltante già il 19 febbraio 2010, per cui non emerge un accertamento sul punto che possa integrare efficacia di giudicato nella presente controversia (trattasi di “obiter dictum”) e che possa avere rilievo nella presente controversia. Va, infatti, evidenziato che diversa è la
“causa petendi” dei due giudizi, diverso anche il “petitum”, diversi i soggetti attinti dalla statuizione del tribunale
Anche tale motivo deve essere quindi disatteso.
5. Quanto, infine, alla dedotta confessione della amministrazione (in ordine al corretto importo delle sanzioni da applicare al fornitore, rispetto a quello applicato e defalcato dal compenso corrisposto) che sarebbe contenuta nella comparsa di risposta del procedimento instaurato dinanzi al
Tribunale di Genova citato, si rileva che non provenendo dalla parte interessata ma dal suo difensore, non potrebbe la affermazione rivestire tale valore.
Condivisibilmente l'appellata ha richiamato l'art. 11, comma 1, della Convenzione Consip la quale stabilisce che "…oltre il 30° giorno di ritardo l'Amministrazione contraente ha facoltà di applicare al fornitore una penale pari al 20% del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento
(...)".
La richiamata disposizione, al comma 7, stabilisce anche che "…Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegue la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui r.g. n. 10 alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli ordinativi di Fornitura (...).;
Per cui anche tale motivo non può trovare accoglimento,
5.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando a) rigetta l'appello; b) condanna parte appellante al rimborso, in favore della appellata amministrazione, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 15.000,00 a caso per compensi, oltre accessori di legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 28/06/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 11