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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 32/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VALERIA GRANDIZIO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ENZO Controparte_1
DICEMBRE, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di Locri, , avvocato, conveniva in giudizio Controparte_1
l' per ottenere l'accertamento della illegittimità del provvedimento di iscrizione alla Pt_1
Gestione separata e della corrispondente pretesa contributiva, contestando i presupposti per l'iscrizione ed eccependo in subordine la prescrizione.
Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure, con la sentenza n.336/18, dichiarava Pt_1 insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione separata per l'anno 2010 e, conseguentemente, insussistente l'obbligo del versamento dei contributi richiesti dall' con nota Pt_1 del 22.6.2016; condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello l' chiedendo che la stessa fosse riformata nel Pt_1 senso di accertare la sussistenza dell'obbligo dell'appellato all'iscrizione alla Gestione separata per il periodo indicato e contestato con condanna al versamento della contribuzione corrispondente.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 460/20, rigettava l'appello, ritenendo essere intervenuta la prescrizione del credito contributivo.
L' proponeva, quindi, ricorso per Cassazione denunciando la violazione e l'errata Pt_1 applicazione dell'art.2935 cc e dell'art.421 cpc, in relazione all'art.1 del DPCM 12 maggio 2011, all'art.2, commi 26-31 della l.335/95, dell'art.18, comma 2, del DL 6 luglio 2011 n.98 convertito con modificazioni dalla l.15 luglio 2011 n.111 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM del 15 maggio 2011 aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011, sicchè non poteva dirsi intervenuta la prescrizione.
La Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione civile – L, con ordinanza del 29/09/2022, pubblicata il 29/11/2022, RG N.27460/21, accoglieva il ricorso dell' cassando la sentenza Pt_1
impugnata , con rinvio a questa Corte, in diversa composizione, che, nel dirimere la lite, terrà conto del differimento al 6 luglio 2011 del termine per effettuare il pagamento del saldo dei contributi dell'anno 2010 e fisserà a tale ultima data ( 6.7.2011) il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale”,con rimessione al giudice di rinvio anche della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
L' ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto in primo grado dal Pt_1
nel procedimento RG n. 3691/16. Controparte_1
Si è costituito il chiedendo di limitare la somma dovuta a titolo d'iscrizione alla CP_1 gestione separata per l'anno 2010 all'importo di € 985,43 con esclusione delle sanzioni pretese, alla luce della sentenza n° 104/22 della Corte Costituzionale.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del dictum della Suprema Corte non resta che rigettare il ricorso originario proposto dal atteso che i contributi richiesti si riferivano al reddito professionale conseguito CP_1 nell'anno 2010, il dies a quo del termine prescrizionale deve essere individuato nel momento in cui scadevano i termini per il relativo pagamento, termini che il DPDM 12 maggio 2011 aveva prorogato al 6 luglio 2011 con la conseguenza che la richiesta dei contributi da parte dell' Pt_1
pervenuta in data 1 luglio 2016 aveva interrotto utilmente la prescrizione.
Non può essere accolta la domanda del volta ad accertare l'illegittimità della richiesta CP_1
delle sanzioni alla luce della sentenza n° 104/22 della Corte Costituzionale , in quanto tale domanda, pur proposta in primo grado, non è stata reiterata in appello, nel quale il ha così CP_1 concluso: “A) Rigettare l'appello proposto dall' . ( Pt_1 Controparte_2
) perché totalmente infondato, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare
[...]
l'impugnata sentenza del Tribunale di Locri, con condanna dell'istituto appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio;
B) in via subordinata, accertare l'illegittimità della pretesa dell' per intervenuta Pt_1
prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio interamente compensate attesa la novità della questione, all'epoca delle decisioni impugnate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato dall' contro avente ad Pt_1 Controparte_1
oggetto rinvio da cassazione della sentenza n. 460/20 della Corte d'appello di Reggio Calabria depositata il 26/421 - che, rigettando l'appello proposto da , confermava la sentenza n. Pt_2
336/18 del Tribunale di Locri, - accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originaria domanda di
. Controparte_1
Compensa le spese di lite di tutti i gradio del giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 32/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VALERIA GRANDIZIO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ENZO Controparte_1
DICEMBRE, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di Locri, , avvocato, conveniva in giudizio Controparte_1
l' per ottenere l'accertamento della illegittimità del provvedimento di iscrizione alla Pt_1
Gestione separata e della corrispondente pretesa contributiva, contestando i presupposti per l'iscrizione ed eccependo in subordine la prescrizione.
Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure, con la sentenza n.336/18, dichiarava Pt_1 insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione separata per l'anno 2010 e, conseguentemente, insussistente l'obbligo del versamento dei contributi richiesti dall' con nota Pt_1 del 22.6.2016; condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello l' chiedendo che la stessa fosse riformata nel Pt_1 senso di accertare la sussistenza dell'obbligo dell'appellato all'iscrizione alla Gestione separata per il periodo indicato e contestato con condanna al versamento della contribuzione corrispondente.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 460/20, rigettava l'appello, ritenendo essere intervenuta la prescrizione del credito contributivo.
L' proponeva, quindi, ricorso per Cassazione denunciando la violazione e l'errata Pt_1 applicazione dell'art.2935 cc e dell'art.421 cpc, in relazione all'art.1 del DPCM 12 maggio 2011, all'art.2, commi 26-31 della l.335/95, dell'art.18, comma 2, del DL 6 luglio 2011 n.98 convertito con modificazioni dalla l.15 luglio 2011 n.111 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM del 15 maggio 2011 aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011, sicchè non poteva dirsi intervenuta la prescrizione.
La Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione civile – L, con ordinanza del 29/09/2022, pubblicata il 29/11/2022, RG N.27460/21, accoglieva il ricorso dell' cassando la sentenza Pt_1
impugnata , con rinvio a questa Corte, in diversa composizione, che, nel dirimere la lite, terrà conto del differimento al 6 luglio 2011 del termine per effettuare il pagamento del saldo dei contributi dell'anno 2010 e fisserà a tale ultima data ( 6.7.2011) il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale”,con rimessione al giudice di rinvio anche della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
L' ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto in primo grado dal Pt_1
nel procedimento RG n. 3691/16. Controparte_1
Si è costituito il chiedendo di limitare la somma dovuta a titolo d'iscrizione alla CP_1 gestione separata per l'anno 2010 all'importo di € 985,43 con esclusione delle sanzioni pretese, alla luce della sentenza n° 104/22 della Corte Costituzionale.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del dictum della Suprema Corte non resta che rigettare il ricorso originario proposto dal atteso che i contributi richiesti si riferivano al reddito professionale conseguito CP_1 nell'anno 2010, il dies a quo del termine prescrizionale deve essere individuato nel momento in cui scadevano i termini per il relativo pagamento, termini che il DPDM 12 maggio 2011 aveva prorogato al 6 luglio 2011 con la conseguenza che la richiesta dei contributi da parte dell' Pt_1
pervenuta in data 1 luglio 2016 aveva interrotto utilmente la prescrizione.
Non può essere accolta la domanda del volta ad accertare l'illegittimità della richiesta CP_1
delle sanzioni alla luce della sentenza n° 104/22 della Corte Costituzionale , in quanto tale domanda, pur proposta in primo grado, non è stata reiterata in appello, nel quale il ha così CP_1 concluso: “A) Rigettare l'appello proposto dall' . ( Pt_1 Controparte_2
) perché totalmente infondato, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare
[...]
l'impugnata sentenza del Tribunale di Locri, con condanna dell'istituto appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio;
B) in via subordinata, accertare l'illegittimità della pretesa dell' per intervenuta Pt_1
prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio interamente compensate attesa la novità della questione, all'epoca delle decisioni impugnate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato dall' contro avente ad Pt_1 Controparte_1
oggetto rinvio da cassazione della sentenza n. 460/20 della Corte d'appello di Reggio Calabria depositata il 26/421 - che, rigettando l'appello proposto da , confermava la sentenza n. Pt_2
336/18 del Tribunale di Locri, - accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originaria domanda di
. Controparte_1
Compensa le spese di lite di tutti i gradio del giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)