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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13093 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 46562 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025
e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Provincie n. Parte_1
21, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Sorze, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso CP_1
l'Avvocatura Comunale, situata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuta OGGETTO: opposizione avverso Determinazione Dirigenziale
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 29 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha agito nei confronti di per l'annullamento della CP_1
Determinazione dirigenziale numero repertorio QC/8/2022, numero protocollo
QC/339/2022 del 4 gennaio 2022 di accesso e sgombero dell'alloggio di proprietà del Comune di Roma sito in Via Guido Vincon n. 36, Pal. A, p.2, int. 9 e per l'effetto disporre l'assegnazione e/o il subentro dell'attrice nell'alloggio de quo.
A sostegno della propria domanda, ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato, in quanto emesso in pendenza di una domanda di subentro e di assegnazione in regolarizzazione;
nonché la sussistenza dello stato di necessità.
si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione in favore del Tar del Lazio. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Quanto al difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in materia di edilizia pubblica occorre distinguere la fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, per cui rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. In base a tale argomentazione, la sentenza Cass. sez. un. 28.12.2011, n. 29095 ha affermato appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali previsto dalla legge della Regione Lazio 6.8.1999, n. 12 per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (cfr. Trib. Roma,
Oddi, sent n 5273/2018 del 13.03.2018).
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr.
12/1999.
In particolare, ai sensi dell'art 12 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, in caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, subentrano nella assegnazione “i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna documentazione idonea a dimostrare che l'attrice facesse parte del nucleo familiare dell' assegnatario Controparte_2 ex art. 11, comma 5, della L.R. Lazio n. 12/1999, secondo il quale sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge”).
Non essendo stato provato che l'attrice fosse stata inserita nel nucleo familiare dichiarato da al momento della assegnazione, e non risultando Controparte_2 successivi provvedimenti di subentro o ampliamento del nucleo familiare, non ricorre pertanto la fattispecie prevista dall'art 11, comma 5, della L.R. 6 agosto 1999,
n. 12.
Occorre tra l'altro sottolineare che i requisiti per il subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non operano automaticamente, posto che l'ente gestore può procedere, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 12 del 1999, ad un'assegnazione a favore dei componenti del nucleo familiare, ancorché ampliato a seguito dell'accertamento dei requisiti generali prescritti dall'art. 11 legge regionale n. 12 del 1999, in quanto l'unico titolo che dà diritto alla locazione è costituito dall'assegnazione da parte dell'ente gestore, che nel caso di specie non è mai stato prodotto.
Inoltre, a nulla rileva la pendenza della domanda in sanatoria ex art 22, comma
140 l.r. 1/2020 proposta dalla attrice.
L'art. 22, comma 140 e ss., l. 1/2020, prevede come “la data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014”.
A fronte di tale previsione normativa, dalla documentazione in atti risulta che l'alloggio in oggetto è stato occupato senza titolo dall'attrice a partire dal 14 aprile
2021, pertanto, oltre la data prevista dalla norma sopracitata (23 maggio 2014) per proporre domanda di assegnazione di regolarizzazione dell'alloggio (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice).
Infine, anche l'eccezione sollevata dalla attrice riguardo la sussistenza dello stato di necessità deve essere rigettata. Sul punto, è sufficiente citare la costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale” (Cass. Sez. 5, Sent. n. 3967 del 13/07/2015).
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, l'opposizione non può essere accolta.
Stante la natura della controversia le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 46562 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025
e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Provincie n. Parte_1
21, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Sorze, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso CP_1
l'Avvocatura Comunale, situata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuta OGGETTO: opposizione avverso Determinazione Dirigenziale
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 29 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha agito nei confronti di per l'annullamento della CP_1
Determinazione dirigenziale numero repertorio QC/8/2022, numero protocollo
QC/339/2022 del 4 gennaio 2022 di accesso e sgombero dell'alloggio di proprietà del Comune di Roma sito in Via Guido Vincon n. 36, Pal. A, p.2, int. 9 e per l'effetto disporre l'assegnazione e/o il subentro dell'attrice nell'alloggio de quo.
A sostegno della propria domanda, ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato, in quanto emesso in pendenza di una domanda di subentro e di assegnazione in regolarizzazione;
nonché la sussistenza dello stato di necessità.
si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione in favore del Tar del Lazio. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Quanto al difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in materia di edilizia pubblica occorre distinguere la fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, per cui rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. In base a tale argomentazione, la sentenza Cass. sez. un. 28.12.2011, n. 29095 ha affermato appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali previsto dalla legge della Regione Lazio 6.8.1999, n. 12 per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (cfr. Trib. Roma,
Oddi, sent n 5273/2018 del 13.03.2018).
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr.
12/1999.
In particolare, ai sensi dell'art 12 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, in caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, subentrano nella assegnazione “i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna documentazione idonea a dimostrare che l'attrice facesse parte del nucleo familiare dell' assegnatario Controparte_2 ex art. 11, comma 5, della L.R. Lazio n. 12/1999, secondo il quale sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge”).
Non essendo stato provato che l'attrice fosse stata inserita nel nucleo familiare dichiarato da al momento della assegnazione, e non risultando Controparte_2 successivi provvedimenti di subentro o ampliamento del nucleo familiare, non ricorre pertanto la fattispecie prevista dall'art 11, comma 5, della L.R. 6 agosto 1999,
n. 12.
Occorre tra l'altro sottolineare che i requisiti per il subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non operano automaticamente, posto che l'ente gestore può procedere, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 12 del 1999, ad un'assegnazione a favore dei componenti del nucleo familiare, ancorché ampliato a seguito dell'accertamento dei requisiti generali prescritti dall'art. 11 legge regionale n. 12 del 1999, in quanto l'unico titolo che dà diritto alla locazione è costituito dall'assegnazione da parte dell'ente gestore, che nel caso di specie non è mai stato prodotto.
Inoltre, a nulla rileva la pendenza della domanda in sanatoria ex art 22, comma
140 l.r. 1/2020 proposta dalla attrice.
L'art. 22, comma 140 e ss., l. 1/2020, prevede come “la data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014”.
A fronte di tale previsione normativa, dalla documentazione in atti risulta che l'alloggio in oggetto è stato occupato senza titolo dall'attrice a partire dal 14 aprile
2021, pertanto, oltre la data prevista dalla norma sopracitata (23 maggio 2014) per proporre domanda di assegnazione di regolarizzazione dell'alloggio (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice).
Infine, anche l'eccezione sollevata dalla attrice riguardo la sussistenza dello stato di necessità deve essere rigettata. Sul punto, è sufficiente citare la costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale” (Cass. Sez. 5, Sent. n. 3967 del 13/07/2015).
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, l'opposizione non può essere accolta.
Stante la natura della controversia le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
Concettina Midili