Art. 4.
L' articolo 84 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , quale risulta modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermita' per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermita' puo' avere la durata massima di due anni.
Per giustificati motivi di famiglia puo' essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo pari al doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.
I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.
Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermita' per il periodo massimo di 18 mesi.
Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla meta' dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.
Puo' essere, altresi', consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti la aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.
Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non puo' essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermita', computato a norma dell'art. 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute.
Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.
Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell' articolo 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , quale risulta sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 , la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, su conforme deliberazione del consiglio d'amministrazione del lotto".
L' articolo 84 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , quale risulta modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermita' per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermita' puo' avere la durata massima di due anni.
Per giustificati motivi di famiglia puo' essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo pari al doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.
I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.
Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermita' per il periodo massimo di 18 mesi.
Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla meta' dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.
Puo' essere, altresi', consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti la aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.
Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non puo' essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermita', computato a norma dell'art. 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute.
Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.
Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell' articolo 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , quale risulta sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 , la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, su conforme deliberazione del consiglio d'amministrazione del lotto".