Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE -
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maria Rosita Carusello presso la medesima elettivamente domiciliata in
Fondi ( Latina) Via Roma 72 per procura a margine in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
: in persona del Sindaco pro-tempore (P. IVA Parte_2 P.IVA_1
) con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Ferraro dell'Avvocatura Comunale con la medesima elettivamente domiciliata presso la sede comunale in Fondi LT Piazza
Municipio n. 1 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE CONVENUTA
NONCHE':
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serenella Pancali ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Latina, Via Ulpiano n. 2 in virtù di procura generale alle liti in atti
- PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI EX ARTT. 2051 E 2043 CC
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024, i procuratori
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 5 agosto 2019, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il al fine di Parte_2
sentirlo condannare, dichiaratane l'esclusiva responsabilità ex artt. 2051 e 2043 cc nella causazione del sinistro avvenuto in data 17 maggio 2016 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura di € 5.098,98 oltre danno morale- esistenziale e spese mediche o somma diversa ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda si assumeva che, nell'occasione, l'attrice in data
17/05/2016, verso le ore 17.30, in Fondi, via Gioberti, all'altezza del civico 4, nei pressi del Seven Bar, cadeva rovinosamente a terra riportando danni psicofisici
(“Trauma contusivo cranio con flc cuoio capelluto;
lieve escoriazione gomito sinistro, contusione cavo popliteo sx, Cervicalgia post-traumatica”) a causa della presenza di una buca posta al margine delle “strisce blu”, presenti sulla suddetta via
Gioberti, nelle quali il marito dell'attrice, sig. aveva parcheggiato la Parte_3
sua autovettura;
in particolare si deduceva che l'attrice, nello scendere dall'auto
(lato passeggero) finiva con il piede nella sopradetta buca e, pertanto, perso l'equilibrio, cadeva rovinosamente a terra, urtando violentemente la testa nell'area occipitale e riportando le lesioni sopra riferite.
In conseguenza si deduceva che la presenza non segnalata della suddetta buca sul manto stradale, per la sua ubicazione e per le sue caratteristiche, era invisibile ed imprevedibile così da costituire vera e propria insidia e/o trabocchetto, determinata dalla mancata manutenzione della strada da parte del convenuto. Pt_2
Parte attrice così concludeva:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità del Parte_2 ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti
e subendi dall'attrice, sig.ra , nella misura di € 5.098,98 Parte_1
(di cui € 2.207,98 quale danno biologico, € 686,00 per ITT ed € 2.205,00 per ITP) oltre al danno morale-esistenziale ed alle spese mediche, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata e di giustizia. Con gli interessi legali ed il danno per svalutazione monetaria dal dì del sinistro (17/05/2016). Il tutto sino alla concorrenza di € 5.200/00; - in subordine, in ipotesi che la CP_2
2 non ravvisi nella fattispecie in esame i presupposti della responsabilità ex art. 2051
c.c., accertare e dichiarare, comunque, la responsabilità del ex Parte_2 art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti
e subendi dall'attrice, sig.ra , nella misura di € 5.098,98 Parte_1
(di cui € 2.207,98 quale danno biologico, € 686,00 per ITT ed € 2.205,00 per ITP) oltre al danno morale-esistenziale ed alle spese mediche, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata e di giustizia. Con gli interessi legali ed il danno per svalutazione monetaria dal dì del sinistro (17/05/2016). Il tutto sino alla concorrenza di € 5.200/00.”
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice ed in Pt_2
via subordinata dichiarare il concorso del fatto colposo del danneggiato;
veniva richiesta la chiamata in causa di al fine di manlevare il CP_1 CP_1 Pt_2
convenuto da ogni somma che lo stesso fosse condannato a pagare in favore dell'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva ed eccependo che Controparte_1
il danno lamentato dovesse imputarsi al comportamento imprudente dell'attrice e che l'eventuale irregolarità (di un minimo tratto) posto al di sotto del marciapiede e quindi non destinato ai pedoni, costituiva un caso di prevedibilità da parte di un utente dotato della minimale diligenza integrante l'ipotesi del caso fortuito determinato dalla condotta del danneggiato
Assunte le prove orali ammesse nonché espletata CTU medico legale, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 12 settembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di pieno accoglimento.
E' risultato infatti pienamente comprovato in giudizio che il sinistro per cui è causa sia avvenuto per diretta derivazione causale dallo stato dei luoghi insidioso e privo di adeguata strutturazione idonea ad evitare pericolo di danno agli utenti della strada comunale in cui si è verificato l'evento dannoso. Parte attrice ha comprovato che, nell'occorso, nello scendere quale passeggero da veicolo parcheggiato sul lato destro della strada, nel mettere il piede destro a terra, la signora cadeva Parte_1
sulla buca posta sul margine stradale a lato del marciapiede, battendo la testa e procurandosi le lesioni accertate dai sanitari della struttura sanitaria cui accedette.
Sulla base delle testimonianze assunte in giudizio, risulta comprovato il fatto storico della caduta da parte della signora ed è risultata comprovata anche la Parte_1
3 dedotta conformazione del luogo dell'infortunio, come risultante dai rilievi fotografici in atti dai quali risulta la presenza sul margine della strada a lato del marciapiede di una buca longitudinale al margine stesso, sulla linea di distacco tra asfalto e la cunetta di raccolta delle acque meteoriche
I testimoni oculari indotti da parte attrice hanno confermato sia le circostanze della caduta che le caratteristiche della strada risultanti dai rilievi fotografici, sottolineando tutti l'effettivo stato insidioso dei luoghi .
Ne consegue il completo e totale raggiungimento di prova certa in ordine alla responsabilità in capo al convenuto in quanto custode della struttura viaria Pt_2
sulla quale il fatto lesivo è avvenuto, in diretto collegamento causale con la violazione del fondamentale obbligo di assicurare che il luogo accessorio fosse idoneo alla fruizione in sicurezza da parte della clientela.
Per principio pacifico ( da ultimo Cass. Cass. 10 giugno 2020 n. 11096), custodi sono tutti i soggetti, pubblici privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
. Custodi sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita. In caso di sinistro come nella specie avvenuto all'interno o nell'ambito della cosa in custodia dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico sì liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto . Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno .
Come da ultimo riaffermato ( Cass. 16 dicembre 2022 n. 36901), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto
4 causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'articolo 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta
– ancorche' non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'articolo 2051 c.c., bensi' ai sensi dell'articolo 1227
5 c.c. (operante, ex articolo 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Deve dunque ritenersi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'articolo
2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 1227
c.c., commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento.
In ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza alla stregua non solo di specifiche disposizioni normative ma già in base alle clausole generali di diligenza e buona fede o correttezza in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto, nonché in ossequio al principio di c.d, vicinanza alla prova, in caso di danno derivato dalla cosa il custode è allora tenuto a dimostrare che esso si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso .
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto.
Il danneggiato non è invece tenuto a provare anche la sussistenza dell'insidia o trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode . Dell'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa", nella giurisprudenza - anche di legittimità - si era invero giunti ad addossare la prova al danneggiato.
6 Si è ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il medesimo, quale titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata rimasta lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto.
A tale stregua, in quanto elemento estraneo alle relative regole sia di "struttura' che funzionali, si è precisato in giurisprudenza che l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo ai fini della prova da fornirsi del danneggiante di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che la cosa in custodia prospetti per i terzi una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, altresì sottolineandosi, con specifico riguardo alla regola di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c., che è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia e il trabocchetto possono se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri l'inevitabilità non superabile con l'adeguata diligenza del caso ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari.
Ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa.
Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
D'altro canto il comportamento mantenuto dall'odierna attrice, privo di qualsivoglia carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, non può invero certamente dirsi
7 interruttiva del nesso di causalità ed a tale stregua, in particolare, il Pt_2
convenuto non ha dimostrato, alla luce di quanto sopra rilevato ed esposto, che l'evento dannoso presentasse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solamente con l'impiego di mezzi straordinari né che l'infortunata abbia fatto un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile.
Quanto all'eccepita ascrivibilità del sinistro alla condotta negligente della parte danneggiata ovvero il suo concorso di colpa, si ha ben presente che i più recenti approdi in relazione all'obbligo di custodia, hanno affermato ( Cass. 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione.
Si afferma in conseguenza che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, tale esclusiva efficienza causale deve escludersi come anche il concorso del fatto colposo della danneggiata in relazione alle circostanze del sinistro come acquisite in giudizio.
Ritenuto pertanto assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in relazione al fatto storico ed al nesso di causalità tra il sinistro e lo stato dei luoghi, poiché parte convenuta di converso non ha fornito la prova del fortuito ovvero dell'uso anomalo della cosa, deve dichiararsi sussistente la responsabilità ex art. 2051 cc del Pt_2
8 convenuto con conseguente diritto della signora al risarcimento dei Parte_1
danni derivati.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dei danni spettante all'attrice, la CTU redatta dal Dott. frutto di accertamento esaustivo e congruo Persona_1
adeguatamente motivato, ha accertato che le lesioni subite dall'attrice, 58 anni al momento dell'incidente, sono consistite in un trauma contusivo-distorsivo- escoriativo, esplicantesi in un trauma cranico contusivo, una distrazione del rachide cervicale ed un'escoriazione del gomito sinistro, trattato con riposo funzionale e terapia medica. In ordine alla durata della inabilità temporanea assoluta e relativa, il CTU ha evidenziato che in considerazione dell'evento traumatico descritto, la
SI.ra veniva sottoposta a successivi controlli medici in Parte_1
cui venivano consigliati periodi di riposo funzionale, nonché terapia medica che permettono di ritenere congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 7 (sette), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20
(venti) e una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 (venti). Inoltre il Dott. ha ritenuto che sussistono in danno dell'attrice, in conseguenza del trauma Per_1
in oggetto, postumi permanenti di una distrazione del rachide cervicale, nonché quelli di un esito cicatriziale che, per caratteristiche morfologiche e sede di localizzazione, determina un pregiudizio estetico di tipo lievissimo. Secondo il
CTU, i postumi invalidanti rilevati determinano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica – danno biologico – della la cui Parte_1
entità può essere considerabile pari al 1,5% del totale.
A fini della quantificazione del diritto al risarcimento del danno spettante a parte attrice, deve dunque procedersi alla liquidazione ex art. 1223 c.c. della perdita subita dal danneggiato che non si identifica col diritto leso, ma costituisce la conseguenza della lesione. Il "danno risarcibile" è dunque la perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto. Se dunque il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno patrimoniale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, quando la perdita incida su beni oggettivamente diversi anche non patrimoniali deve procedersi ad una liquidazione separata dei pregiudizi.
Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo la pronuncia delle Sezioni unite (sentenze nn. 11/11/26972-26975/08) e sino ad oggi, è quello secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di
9 specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( Cass. 18 giugno 2015 n. 12594; Cass., 23 settembre 2013, n. 21716). Deve pertanto procedersi alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali deve tenersi conto alla luce delle risultanze istruttorie.
In conseguenza di tanto deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante all'attrice, alla stregua dei criteri tabellari in uso presso il
Tribunale di Milano atteso che per giurisprudenza ormai pacifica (cfr. da ultimo
Cass. 23 gennaio 2014 n. 1361) le Tabelle di Milano sono ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si afferma, infatti, ( Cass. 5 settembre 2023 n. 25922) che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma.
Sulla base di tali risultanze, il danno risarcibile in favore dell'attrice, in considerazione dell'età di 58 anni al momento del sinistro, deve valutarsi nei seguenti termini economici, così determinati:
Danno biologico 1,5 % € 1.556,50
Invalidità temporanea totale gg. 7 € 805,00
Invalidità temporanea parziale al 50% gg. 20 € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% gg. 20 € 575,00
Con un totale pari a € 4.086,50.
Su tali importi liquidati al valore attuale della moneta devono riconoscersi gli interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.
La liquidazione alla stregua dei parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori idonei in concreto a
10 giustificare l'esigenza di tener conto di conseguenze ulteriori rispetto all'incidenza standard del sinistro e della riconosciuta invalidità sulla qualità di vita della persona, circostanze di cui non si è avuta allegazione specifica e comunque prova alcuna nel caso di specie. Poiché inoltre la parte danneggiata si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni omettendo tuttavia di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, non può procedersi al riconoscimento del danno derivante dalla sofferenza soggettiva causata dal fatto lesivo in mancanza di elementi anche presuntivi dai quali possa essere desunto in mancanza di specifica allegazione e qualsiasi prova sul punto, in ragione della lesione subita e tenuto conto degli approdi giurisprudenziali recenti secondo i quali va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato mentre la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo.
Spetta inoltre al ricorrente il rimborso delle spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal CTU per € 36,05 oltre interessi dai singoli esborsi al saldo.
Il totale pertanto complessivo da riconoscersi all'attrice risulta pari a € 4.122,55.
In accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto, Pt_2
deve essere condannata a tenere indenne il Controparte_1 Parte_2
dal pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tra le parti originarie con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa;
Pt_2
b) Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento Parte_2
a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice Parte_1
11 della somma di € 4.122,55 oltre interessi legali come in motivazione nonché al rimborso delle spese di CTU come da decreto di liquidazione;
c) Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore a rimborsare le Parte_2
spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'attrice Parte_1
con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.
[...]
Maria Rosita Carusello nella somma di € 125,00 per spese e di € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;
d) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a Controparte_1
tenere indenne il di quanto lo stessi sia stato condannato a pagare Controparte_3
in favore di parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Latina, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
12