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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1207/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2909/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036125 BOLLO 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044619683 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170009536228 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201727258384 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028546623 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 7.3.2024, depositato il 5.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 29380202300036125, notificata in data 11.1.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento emesse per bollo auto, anno 2011, 2012, 2013 e 2014, e recupero spese per l'anno 2008 per un ammontare complessivo di €.3.433,91, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, posto che sono state notificati tutti gli atti sottostanti il preavviso, con effetto interruttivo della prescrizione.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di parte ricorrente sono infondate.
L'ADER ha prodotto in giudizio diversi atti finalizzati a provare l'avvenuta notifica di atti che hanno interrotto la prescrizione. Ebbene, tra questi atti, rilevanti ai fini di accertare la fondatezza di tale eccezione, vi sono la copia dell'intimazione di pagamento n.
29320229013100756000, notificata il 5.5.2023, personalmente al destinatario, oggi ricorrente, emessa per il mancato pagamento anche delle cartelle di pagamento n.
29320160044619683, n. 29320170009536228 e n. 29320180028546623, nonché
l'intimazione di pagamento n. 29320229005392369, notificata a mezzo posta diretta il
24.05.2022 mediante consegna al destinatario personalmente, emessa per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 29320170027258384000.Tali intimazione non sono state impugnate per cui tutti i vizi che l'avrebbero resa nulla (omessa notifica delle cartelle, decadenza, prescrizione e altro) sono stati sanati dalla mancata impugnazione e il credito tributario, per il cui recupero sono state emesse, è divenuto definitivo.
Ne consegue che, posto che nel ricorso avverso il preavviso di fermo impugnato non sono stati eccepiti vizi propri, il ricorso va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grad o di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026
Giudice
UN AC
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2909/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036125 BOLLO 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044619683 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170009536228 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201727258384 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028546623 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 7.3.2024, depositato il 5.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 29380202300036125, notificata in data 11.1.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento emesse per bollo auto, anno 2011, 2012, 2013 e 2014, e recupero spese per l'anno 2008 per un ammontare complessivo di €.3.433,91, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, posto che sono state notificati tutti gli atti sottostanti il preavviso, con effetto interruttivo della prescrizione.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di parte ricorrente sono infondate.
L'ADER ha prodotto in giudizio diversi atti finalizzati a provare l'avvenuta notifica di atti che hanno interrotto la prescrizione. Ebbene, tra questi atti, rilevanti ai fini di accertare la fondatezza di tale eccezione, vi sono la copia dell'intimazione di pagamento n.
29320229013100756000, notificata il 5.5.2023, personalmente al destinatario, oggi ricorrente, emessa per il mancato pagamento anche delle cartelle di pagamento n.
29320160044619683, n. 29320170009536228 e n. 29320180028546623, nonché
l'intimazione di pagamento n. 29320229005392369, notificata a mezzo posta diretta il
24.05.2022 mediante consegna al destinatario personalmente, emessa per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 29320170027258384000.Tali intimazione non sono state impugnate per cui tutti i vizi che l'avrebbero resa nulla (omessa notifica delle cartelle, decadenza, prescrizione e altro) sono stati sanati dalla mancata impugnazione e il credito tributario, per il cui recupero sono state emesse, è divenuto definitivo.
Ne consegue che, posto che nel ricorso avverso il preavviso di fermo impugnato non sono stati eccepiti vizi propri, il ricorso va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grad o di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026
Giudice
UN AC