TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6871 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6871 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Roberta Parte_1 C.F._1
Veronesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano in via Enrico Cernuschi n.1;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._2
Valentina Barzaghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB) – viale Brianza n. 125;
RESISTENTE
e
(c.f. ), nata in [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
), nato in [...] il [...], entrambi con gli Avvocati Giorgio Ballabio e Maria C.F._4
Cristina Delfino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, C.so Sempione 5.
TERZI CHIAMATI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI per il ricorrente:
- Revocare l'obbligo di versamento di € 1.100,00= a carico del sig. per concorso al mantenimento Pt_1 dei figli maggiorenni e entrambi economicamente autosufficienti;
CP_2 CP_3
- Revocare l'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra pari ad € 700,00= mensili stante CP_1
l'attività lavorativa stabile e continuativa svolta dalla stessa, nonché la concreta diminuzione delle capacità economiche del ricorrente;
- Condannare la sig.ra al rimborso in favore del sig. della somma pari ad € 8.400,00=, CP_1 Pt_1 consistente in n. 12 mensilità dell'assegno divorzile versato a favore della nonostante CP_1
l'autosufficienza economica e l'attività lavorativa svolta e celata dalla o della minor somma ritenuta CP_1 dal Giudice e/o in quell'importo maggiore o minore che sarò ritenuto di Giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
per la resistente:
- RESPINGERE la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e a CP_2 CP_3 favore della madre sig.ra e a carico del padre formulata da parte ricorrente CP_1 Parte_1
e in ragione della percezione di modesti redditi da parte dei figli, RIDURRE il predetto assegno di mantenimento attualmente pari ad € 1.278,44 (€ 639,22 per ciascun figlio) ad una somma non inferiore a complessivi € 450,00 (pari ad € 300,00 per la figlia ed € 150,00 per il figlio , oltre al 50% CP_2 CP_3
DELLE SPESE STRAORDINARIE da identificare e corrispondere secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 rivalutazione Istat a partire da febbraio 2025 e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
- RESPINGERE la domanda di revoca dell'assegno divorzile a favore della sig.ra e a CP_1 carico del sig. in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la Parte_1 corrispondente statuizione prevista dalla sentenza n. 1908/19 del Tribunale di Monza;
- RESPINGERE la domanda di restituzione della somma di € 8.400,00 pari a n. 12 mensilità dell'assegno divorzile non rivalutato, in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri fiscali.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare capitoli di prova e/o altre istanze istruttorie nonché di ampliare o modificare le conclusioni rassegante ai sensi dell'art. 473 bis. 17 c.p.c..
Per i terzi chiamati:
- Rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli di Euro 1.100,00 formulata dal Sig. per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
2 - rideterminare il contributo del padre al mantenimento dei figli, nella misura di Euro 300,00 mensili a favore di ed Euro 150,00 mensili a favore di oltre rivalutazione ISTAT FOI come per CP_2 CP_3 legge, sino a che gli stessi non abbiano raggiunto una stabile indipendenza economica, tramite versamento alla madre Sig.ra ovvero anche tramite corresponsione diretta ai figli, secondo le modalità CP_1 che il Giudice riterrà più opportune;
- porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese c.d. straordinarie a favore dei figli, così come indicate nel Protocollo in uso avanti codesto Tribunale, a cui si rinvia.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato nei Parte_1 confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1908/2019, CP_1 pubblicata in data 12.8.2019 dal Tribunale di Monza, la quale poneva a proprio carico l'importo di €
1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), da versarsi a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori, con decorrenza dal mese di luglio 2019, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
l'importo di euro 700 a titolo di assegno divorzile;
dichiarava inammissibile la domanda di CP_1
Pt_ di condannare al pagamento del canone di locazione della attuale casa coniugale nella misura di
€900,00 mensili;
rigettava la domanda di di percepire la quota pari al 40% dell'importo di CP_1
TFR percepito dal coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
nel presente giudizio, il ricorrente domandava la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli di euro 1.100,00, la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente di euro 700,00, la condanna della resistente alla restituzione dell' euro 8.400,00 al ricorrente, pari a 12 mensilità di assegno divorzile indebitamente percepito;
a sostegno delle sue domande, esponeva che le parti contraevano matrimonio in data 23.8.1992,; che dall'unione nascevano (8.4.1998) e (29.9.1999); che in data 28.5.2018 veniva pronunciata CP_2 CP_3 dal Tribunale di Monza sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in data
12.08.2019 veniva pubblicata sentenza sulle ulteriori domande;
di aver contratto in data 16.9.2018 nuovo matrimonio e di vivere con la moglie in immobile in comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno;
che CP_2 aveva terminato gli studi e lavorava dal 2016 presso una scuola di danza con reddito mensile di circa
900,00 euro;
che aveva terminato gli studi e lavorata al parco acquatico di Concorezzo con CP_3 reddito mensile di 1.400,00 euro, in periodo estivo, e di 500,00/600,00 mensili, nel periodo invernale,; che volgeva attività lavorativa come impiegata full time e celava la sua reale condizione economica, CP_1
3 non dichiarando quanto percepito mensilmente;
di essere funzionario con reddito mensile di circa
3.700,00/3.900,00; che il proprio reddito era diminuito a far data dal divorzio da euro 141.307,00, oltre ad € 87.620,00 a titolo TFR ad euro 91.730,00; di avere oggi un investimento estero di euro 45.000; che la propria moglie aveva un reddito pari a 4.805,00 lordi annui, derivante da attività occasionale;
di aver dovuto partecipare alle spese sostenute dalla moglie per la ristrutturazione degli immobili da lei ereditati;
di dover rimborsare finanziamento di euro 156 mensili;
che nella propria dichiarazione dei redditi 2018 vi era un errore rispetto alla titolarità di beni in Austria (quadro RW).
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio e disponeva la sua integrazione ex articolo 103 c.p.c. con i figli maggiorenni.
- in data 11.2.2025 si costituiva la resistente domandando il rigetto delle domande, ovvero la riduzione del contributo al mantenimento per i figli ad euro 450,00 (300,00 euro per la figlia e 150,00 per il CP_2 figlio;
esponeva che e ancora non avevano raggiunto la piena indipendenza CP_3 CP_2 CP_3 economica;
che era insegnante di danza con un contratto di collaborazione coordinata e CP_2 continuativa con un emolumento lordo di € 800,00 mensili e contratto, a tempo determinato, in scadenza il 31.05.2025; che ella stava svolgendo un tirocinio di 200 ore per completare la formazione di assistente per l'infanzia sino al febbraio 2025; che si era diplomato come perito agrario ed era assunto da CP_3 novembre 2024 come magazziniere, a tempo determinato, con reddito annuo di euro 23.000; che il ragazzo era affetto da autismo infantile;
che egli aveva lavorato tra il 2023 ed il 2024 come bagnino;
che i figli si recavano dal padre solo una volta alla settimana/ogni 10 giorni per pranzo o cena senza pernottamento;
di vivere con i figli in un immobile in locazione con canone di 1.000,00 euro mensili comprese le spese condominiali;
di svolgere attività lavorativa dal 11.11.2024 part-time di sole 20 ore settimanali con reddito di euro 800,00 mensili;
che il matrimonio era durato 27 anni ed ella aveva dovuto dedicarsi alla cura dei figli, anche a causa della diagnosi che aveva colpito di essere stata a CP_3 propria volta colpita da depressione a seguito del fallimento del matrimonio e di effettuare percorsi di sostegno psicologico;
di non essere proprietaria di immobili, a differenza del ricorrente;
che la moglie del ricorrente, anche in relazione all'età (anni 53) ben avrebbe potuto reperire attività lavorativa full time.
In data 27.2.2025 si costituivano e domandando il rigetto della domanda di revoca CP_2 CP_3 dell'assegno di mantenimento a proprio favore;
che esso venisse rideterminato nella misura di Euro
300,00 mensili a favore di ed Euro 150,00 mensili a favore di e che fosse posto a carico CP_2 CP_3 di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
esponevano di aver sempre vissuto presso la madre;
di non essere in grado di reperire autonoma soluzione abitativa;
confermavano le allegazioni effettuate dalla madre in ordine alla loro situazione lavorativa e reddituale;
che aveva pagato autonomamente CP_2 il proprio tirocinio formativo;
che entrambi sostenevano in autonomia i costi dell'auto. rilevato che alla udienza del 13.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
4 MA RZ: vivo a Monza, in un immobile in comproprietà con mia moglie, non gravato da mutuo, mi sono sposato nel 2018; mia moglie è libero professionista, a marzo 2024 ha aperto partita IVA, prima era insegnante nelle scuole materne, ha un reddito di euro 5600 euro annui lordi, 1.000 in più dell'anno prima, gli immobili che ha in Sardegna sono quelli in cui vivono i suoi famigliari, non sono locati. io guadagno 3.900 euro mensili per 14 mensilità, lavoro lì dal 2017.
NA LI: vivo a Monza, in locazione, con canone mensile di euro 948, oltre a 200 euro annui per rinnovo del contratto. Lavoro presso l'Agenzia Luce in Famiglia, 20 ore settimanali, con reddito mensile di euro 750 euro netti mensili circa, oltre 13ma e 14ma. la titolare della Agenzia è la mia migliore amica, i nostri figli sono cresciuti insieme e abbiamo condiviso tante cose, siamo amiche da 25 anni, da quando mi sono separata è stata il mio supporto;
vado in agenzia spesso e anche prima di iniziare il contratto perché siamo insieme.
: io lavoro presso una scuola di danza, nel pomeriggio e la sera, e mi mancano 4 ore per finire un corso CP_2 come assistente all'infanzia, devo dare un esame e avrò questo attestato, guadagno 800 euro al mese nella scuola di danza fino a maggio 2025. Ho finito le superiori nel 2017 amministrazione finanza e marketing, poi l'anno successivo ho provato ad entrare all'università, ma non sono riuscita e ho lavorato, poi sono entrata ad Economia e ho fatto due anni, poi sono andata un po' in crisi per il Covid, e mi sono iscritta a Scienze dell'organizzazione, ho fatto due anni e qualche esame del terzo, da quando ho 18 anni ho sempre lavorato, ma anche prima assistevo nella scuola di danza. Adesso che finisco il corso non continuerò a lavorare nella scuola di danza, ma vorrei avere un lavoro stabile come assistente all'infanzia.
io lavoro in una azienda logistica, in magazzino, fino a luglio, con reddito mensile di 1350 euro Email_1 netti circa, oltre 13ma e 14ma, non so se mi rinnoveranno il contratto, lo scorso rinnovo mi è stato comunicato una settimana prima;
ho preso il diploma di scuola superiore agraria nel 2018, poi ho fatto un corso di massoterapista di 2 anni, ho provato ad inserirmi nel mondo del lavoro come massoterapista, ma il lavoro era poco e poi ho fatto il bagnino a Concorezzo, per un anno e mezzo circa, e poi ho iniziato questo lavoro.
Le parti hanno poi trovato un accordo provvisorio del seguente tenore. viene stabilito con decorrenza aprile 2025 il versamento di un contributo al mantenimento di nella misura mensile CP_3 di euro 150 oltre rivalutazione ISTAT , oltre al 50% delle spese straordinarie, finché non avrà ottenuto un CP_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Viene stabilito con decorrenza aprile 2025 per che il padre verserà un contributo mensile al mantenimento di euro CP_2
300, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, finchè non avrà raggiunto una CP_2 piena indipendenza economica.
Il contributo al mantenimento di entrambi i figli verrà versato direttamente a CP_1
Le parti insistono nelle rispettive domande e istanze istruttorie sull'assegno divorzile, si rende disponibile ad una CP_1 riduzione dell'assegno divorzile ad euro 500 oltre a rivalutazione, stante la nuova attività lavorativa.
Il ricorrente non accetta.
*******
5 Gli accordi raggiunti dalle parti per la parziale definizione del procedimento meritano accoglimento, in quanto non presentano profili di contrarietà a legge ed appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali di e CP_2 CP_3
Nel resto, il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l. 898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del Pt_ matrimonio, pubblicata in data 12.8.2019, nella quale si prevedeva che avrebbe contribuito al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma mensile di euro 1.100,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e avrebbe versato a titolo di assegno divorzile a favore della moglie euro 700,00 mensili. Pt_ La sentenza n. 1908/2019 accertava che all'epoca delle statuizioni in sede di divorzio aveva cessato la precedente attività lavorativa, percependo un TFR di € 87.620,00 lordo (netto di euro 56.000 circa); era stato assunto con reddito annuo di euro 85.000 e viveva in locazione con canone mensile di euro 850; da giugno 2017 il suo reddito mensile netto era di circa 3.900 se rapportato su 12 mensilità; egli aveva investimenti esteri per circa 150.000 euro e non possedeva cespiti immobiliari, avendo alienato la casa di
Vienna nel 2014 (cfr. sentenza documento 2 e documento 7, Unico 2018 rettificato, ricorrente).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali era di euro 2.550.
Quanto a ella aveva dichiarato di essere priva di occupazione e di essere uscita dal mondo CP_1 del lavoro da diversi anni per essersi dedicata alla cura della famiglia e dei figli;
ella aveva svolto tra il 2012 ed il 2013 attività di assistente alla poltrona in uno studio dentistico con redditi di complessivi 2.500 euro;
all'epoca del divorzio non aveva redditi;
ella era titolare di patrimonio mobiliare di euro 38.000, pari al residuo delle somme versatele dal marito in sede di separazione (euro 73.000); ella non possedeva cespiti immobiliari;
viveva in locazione con canone mensile di euro 900 comprensivo delle spese condominiali e rimborsava finanziamento di euro 229 mensili.
Il suo fabbisogno mensile era dunque di almeno 1.100 euro, per soddisfare gli impegni di spesa.
6 La determinazione di assegno divorzile a suo favore veniva motivata dal Tribunale con la lunga assenza dal mondo del lavoro (dal 2001 alla separazione), le conseguenti difficoltà di reinserimento, la durata del matrimonio (anni 27), e la circostanza che il suo patrimonio mobiliare (costituito unicamente da somme versatele dall'ex coniuge) si stava progressivamente erodendo per far fronte alle spese di mantenimento proprie e dei figli.
L'importo dell'assegno divorzile rivalutato è oggi di euro 820 circa.
Allo stato, dalla dichiarazione dei redditi anno di imposta 2023 risulta che il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente di euro 91.730 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 5.258,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
È comproprietario con la moglie di immobile in Monza, non gravato da mutuo, e di investimenti in
Austria per circa 45.000 (documento 15 Quadro RW).
Rimborsa finanziamento di euro 150 circa per acquisto di moto, sino a novembre 2025 (documento 27 ricorrente).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 4.600 circa.
La moglie del ricorrente (nata nel 1972) ha esposto redditi da lavoro occasionale di euro 4.805,00 euro annui (alla udienza del 13.3.2025 il ricorrente ha dichiarato che ad oggi sono 5.600 lordi annui); è comproprietaria con il marito di immobile a Monza, e titolare al 50% di immobile in Oristano ed immobili in San Vero Milis (OR), che non risultano messi a reddito. dichiara di lavorare a tempo determinato e part time 20 ore con reddito di circa euro 800 da CP_1 novembre 2024; dalla relazione investigativa prodotta in atti dal ricorrente risulta che già a maggio/giugno
2024 ella si recava per 8 ore al girono nell'agenzia nella quale risulta assunta da novembre 2024 appunto
(documento 30 ricorrente).
Gli estratti di conto corrente prodotti non documentano entrate a titolo di emolumenti sino a novembre
2024 (euro 526 e 94 euro per tredicesima), ma nemmeno prelievi di contante, dal che si può desumere che la resistente ne avesse a disposizione per altre vie.
Invero, nel 2023 si registrano versamenti in contanti per 4.100 euro complessivi, e nel 2022 per 2.000 euro;
il saldo del conto corrente è cresciuto di euro 10.000 in 3 anni (da 40.000 a 50.000 euro circa).
La resistente abita, unitamente ai due figli, in un immobile in locazione gravato da un canone di 848,00
(compreso canone box) euro mensili, oltre le spese condominiali di 100,00 euro mensili, per un totale di
948,00 euro mensili, oltre a 200 euro annui (circa 20 euro mensili) di costi di rinnovo.
(nata nel 1998) si è diplomata nel 2017 in amministrazione finanza e marketing, è iscritta a Scienze CP_2 dell'organizzazione; lavora come insegnante di danza con contratto a tempo determinato sino al 31.5.2025
7 e reddito mensile di euro 800 lordi;
sta completando corso di formazione ed è intenzionata a lavorare come assistente all'infanzia dopo la scadenza del contratto con la scuola. ha completato gli studi nel 2018 (diploma di agraria), ha fatto un corso di massoterapista della CP_3 durata di 2 anni;
ha lavorato alcuni anni come bagnino ed attualmente lavora come magazziniere con reddito mensile di euro 1.350 e contratto a tempo determinato sino al 31.7.2025.
Ora, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo
5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre,
a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
8 Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite
n. 18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni
Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass.
n. 11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma
(le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò
9 al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Tale valutazione, con riferimento agli indicatori assistenziali, è supportata dall'esistenza dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'esercizio di tale potere ufficioso incontra il limite di una contestazione specifica effettuata da una parte della situazione economico - patrimoniale delineata dall'altra (cfr. Cass. Sent. n. 9756/1996 In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria è subordinato alla disponibilità delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge.
Cfr. anche Cass. sent. n. 496/1996 Per "contestazione" - prevista dalla norma quale condizione per l'esperimento di
(ulteriori) indagini - si intende la negazione (non in sé, ma) supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza Cass. Sent.
n. 2098/2011 In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre -
d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati)
10 Se l'indagine sulla effettiva sperequazione tra la condizione economico patrimoniale delle parti può dunque giovarsi dei poteri istruttori d'ufficio, nei limiti sopra citati, la valutazione dei parametri perequativi e compensativi non può prescindere, per richiamare le Sezioni Unite, da un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi.
Tale accertamento, si ritiene, deve essere condotto secondo gli ordinari principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio nel 1992, e dall'unione sono nati due figli.
È incontroverso che durante il rapporto coniugale non abbia svolto attività lavorativa CP_1 extradomestica, e si sia dedicata alla crescita dei figli (cfr. anche quanto accertato in sede di divorzio); ella ha tentato il reinserimento lavorativo solo a seguito della separazione, ma per anni non ha versato contributi, utili alla formazione di una posizione pensionistica;
attualmente lavora con reddito dichiarato
(euro 800 mensili circa) inferiore agli oneri abitativi (euro 970 mensili circa per canone di locazione, spese condominiali e di rinnovo contratto).
Ella non è titolare di patrimonio ulteriore, rispetto alle somme di denaro versatele dal coniuge, né di beni immobili. Pt_
di contro, ha una solida posizione occupazionale e reddituale, un patrimonio costituito dall'immobile in cui vive e da risparmi;
è coniugato con soggetto che per età (53 anni) e condizione personale è dotato di piena ed integra capacità lavorative e reddituale e ben può dunque suddividere con lui i principali costi Pt_ di vita;
la moglie di è peraltro titolare di patrimonio immobiliare in Sardegna, sua Regione di origine.
Alla luce di quanto precede, considerato che:
a) sussiste disparità reddituale tra le parti, certamente imputabile anche allo svolgimento da parte della ricorrente nel corso del matrimonio di lavoro casalingo, non retribuito e non produttivo di contributi;
b) la resistente per età, condizione personale (non ha una nuova stabile relazione), assenza di significativa professionalità non potrà godere in futuro di ulteriori fonti di reddito, mentre il resistente (anche ove in futuro collocato in pensione) ben potrà suddividere le spese familiari con la nuova moglie;
c) sussiste rilevante disparità patrimoniale tra le parti;
d) valutati infine tutti i predetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, deve essere accertata l'inadeguatezza dei mezzi di complessivamente intesi e deve essere conseguentemente determinato CP_1 come in dispositivo quanto il resistente le verserà per le causali ivi indicate.
Circa il suo ammontare, occorre anche considerare che esso, in base all'attuale normativa, è fiscalmente deducibile dai redditi di Irzl e che pertanto graverà sull'obbligato con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge.
La modifica avrà effetto dalla domanda, invero, In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali
11 provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. Sent. n.
28/2008).
Non può essere accolta la domanda di ripetizione delle maggiori somme corrisposte: il carattere anche alimentare dell'assegno divorzile riconosciuto a favore di (che all'epoca della pronuncia di divorzio CP_1
e sino a pochi mesi fa non percepiva alcun altro reddito) comporta la non ripetibilità delle prestazioni già eseguite, in analogia al disposto dell'articolo 447 c.c. (Cass. SU sent. n. 32914/2022, cfr. anche Cass. Sent.
n. 9641/1996, Cass. sent. n. 6864/2009).
La natura, l'esito del giudizio, i rapporti tra le parti (il ricorrente ha dovuto assumere investigatore per verificare che la resistente aveva intrapreso attività lavorativa) integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
I. provvede in conformità agli accordi tra le parti;
II. con decorrenza ottobre 2024 determina in euro 500 (oltre a rivalutazione annuale ISTAT, prima Pt_ rivalutazione ottobre 2025) l'importo dell'assegno divorzile dovuto da a favore di CP_1
III. Rigetta le ulteriori domande;
IV.compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
12
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6871 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Roberta Parte_1 C.F._1
Veronesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano in via Enrico Cernuschi n.1;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._2
Valentina Barzaghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB) – viale Brianza n. 125;
RESISTENTE
e
(c.f. ), nata in [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
), nato in [...] il [...], entrambi con gli Avvocati Giorgio Ballabio e Maria C.F._4
Cristina Delfino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, C.so Sempione 5.
TERZI CHIAMATI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI per il ricorrente:
- Revocare l'obbligo di versamento di € 1.100,00= a carico del sig. per concorso al mantenimento Pt_1 dei figli maggiorenni e entrambi economicamente autosufficienti;
CP_2 CP_3
- Revocare l'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra pari ad € 700,00= mensili stante CP_1
l'attività lavorativa stabile e continuativa svolta dalla stessa, nonché la concreta diminuzione delle capacità economiche del ricorrente;
- Condannare la sig.ra al rimborso in favore del sig. della somma pari ad € 8.400,00=, CP_1 Pt_1 consistente in n. 12 mensilità dell'assegno divorzile versato a favore della nonostante CP_1
l'autosufficienza economica e l'attività lavorativa svolta e celata dalla o della minor somma ritenuta CP_1 dal Giudice e/o in quell'importo maggiore o minore che sarò ritenuto di Giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
per la resistente:
- RESPINGERE la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e a CP_2 CP_3 favore della madre sig.ra e a carico del padre formulata da parte ricorrente CP_1 Parte_1
e in ragione della percezione di modesti redditi da parte dei figli, RIDURRE il predetto assegno di mantenimento attualmente pari ad € 1.278,44 (€ 639,22 per ciascun figlio) ad una somma non inferiore a complessivi € 450,00 (pari ad € 300,00 per la figlia ed € 150,00 per il figlio , oltre al 50% CP_2 CP_3
DELLE SPESE STRAORDINARIE da identificare e corrispondere secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 rivalutazione Istat a partire da febbraio 2025 e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
- RESPINGERE la domanda di revoca dell'assegno divorzile a favore della sig.ra e a CP_1 carico del sig. in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la Parte_1 corrispondente statuizione prevista dalla sentenza n. 1908/19 del Tribunale di Monza;
- RESPINGERE la domanda di restituzione della somma di € 8.400,00 pari a n. 12 mensilità dell'assegno divorzile non rivalutato, in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri fiscali.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare capitoli di prova e/o altre istanze istruttorie nonché di ampliare o modificare le conclusioni rassegante ai sensi dell'art. 473 bis. 17 c.p.c..
Per i terzi chiamati:
- Rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli di Euro 1.100,00 formulata dal Sig. per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
2 - rideterminare il contributo del padre al mantenimento dei figli, nella misura di Euro 300,00 mensili a favore di ed Euro 150,00 mensili a favore di oltre rivalutazione ISTAT FOI come per CP_2 CP_3 legge, sino a che gli stessi non abbiano raggiunto una stabile indipendenza economica, tramite versamento alla madre Sig.ra ovvero anche tramite corresponsione diretta ai figli, secondo le modalità CP_1 che il Giudice riterrà più opportune;
- porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese c.d. straordinarie a favore dei figli, così come indicate nel Protocollo in uso avanti codesto Tribunale, a cui si rinvia.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato nei Parte_1 confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1908/2019, CP_1 pubblicata in data 12.8.2019 dal Tribunale di Monza, la quale poneva a proprio carico l'importo di €
1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), da versarsi a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori, con decorrenza dal mese di luglio 2019, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
l'importo di euro 700 a titolo di assegno divorzile;
dichiarava inammissibile la domanda di CP_1
Pt_ di condannare al pagamento del canone di locazione della attuale casa coniugale nella misura di
€900,00 mensili;
rigettava la domanda di di percepire la quota pari al 40% dell'importo di CP_1
TFR percepito dal coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
nel presente giudizio, il ricorrente domandava la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli di euro 1.100,00, la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente di euro 700,00, la condanna della resistente alla restituzione dell' euro 8.400,00 al ricorrente, pari a 12 mensilità di assegno divorzile indebitamente percepito;
a sostegno delle sue domande, esponeva che le parti contraevano matrimonio in data 23.8.1992,; che dall'unione nascevano (8.4.1998) e (29.9.1999); che in data 28.5.2018 veniva pronunciata CP_2 CP_3 dal Tribunale di Monza sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in data
12.08.2019 veniva pubblicata sentenza sulle ulteriori domande;
di aver contratto in data 16.9.2018 nuovo matrimonio e di vivere con la moglie in immobile in comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno;
che CP_2 aveva terminato gli studi e lavorava dal 2016 presso una scuola di danza con reddito mensile di circa
900,00 euro;
che aveva terminato gli studi e lavorata al parco acquatico di Concorezzo con CP_3 reddito mensile di 1.400,00 euro, in periodo estivo, e di 500,00/600,00 mensili, nel periodo invernale,; che volgeva attività lavorativa come impiegata full time e celava la sua reale condizione economica, CP_1
3 non dichiarando quanto percepito mensilmente;
di essere funzionario con reddito mensile di circa
3.700,00/3.900,00; che il proprio reddito era diminuito a far data dal divorzio da euro 141.307,00, oltre ad € 87.620,00 a titolo TFR ad euro 91.730,00; di avere oggi un investimento estero di euro 45.000; che la propria moglie aveva un reddito pari a 4.805,00 lordi annui, derivante da attività occasionale;
di aver dovuto partecipare alle spese sostenute dalla moglie per la ristrutturazione degli immobili da lei ereditati;
di dover rimborsare finanziamento di euro 156 mensili;
che nella propria dichiarazione dei redditi 2018 vi era un errore rispetto alla titolarità di beni in Austria (quadro RW).
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio e disponeva la sua integrazione ex articolo 103 c.p.c. con i figli maggiorenni.
- in data 11.2.2025 si costituiva la resistente domandando il rigetto delle domande, ovvero la riduzione del contributo al mantenimento per i figli ad euro 450,00 (300,00 euro per la figlia e 150,00 per il CP_2 figlio;
esponeva che e ancora non avevano raggiunto la piena indipendenza CP_3 CP_2 CP_3 economica;
che era insegnante di danza con un contratto di collaborazione coordinata e CP_2 continuativa con un emolumento lordo di € 800,00 mensili e contratto, a tempo determinato, in scadenza il 31.05.2025; che ella stava svolgendo un tirocinio di 200 ore per completare la formazione di assistente per l'infanzia sino al febbraio 2025; che si era diplomato come perito agrario ed era assunto da CP_3 novembre 2024 come magazziniere, a tempo determinato, con reddito annuo di euro 23.000; che il ragazzo era affetto da autismo infantile;
che egli aveva lavorato tra il 2023 ed il 2024 come bagnino;
che i figli si recavano dal padre solo una volta alla settimana/ogni 10 giorni per pranzo o cena senza pernottamento;
di vivere con i figli in un immobile in locazione con canone di 1.000,00 euro mensili comprese le spese condominiali;
di svolgere attività lavorativa dal 11.11.2024 part-time di sole 20 ore settimanali con reddito di euro 800,00 mensili;
che il matrimonio era durato 27 anni ed ella aveva dovuto dedicarsi alla cura dei figli, anche a causa della diagnosi che aveva colpito di essere stata a CP_3 propria volta colpita da depressione a seguito del fallimento del matrimonio e di effettuare percorsi di sostegno psicologico;
di non essere proprietaria di immobili, a differenza del ricorrente;
che la moglie del ricorrente, anche in relazione all'età (anni 53) ben avrebbe potuto reperire attività lavorativa full time.
In data 27.2.2025 si costituivano e domandando il rigetto della domanda di revoca CP_2 CP_3 dell'assegno di mantenimento a proprio favore;
che esso venisse rideterminato nella misura di Euro
300,00 mensili a favore di ed Euro 150,00 mensili a favore di e che fosse posto a carico CP_2 CP_3 di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
esponevano di aver sempre vissuto presso la madre;
di non essere in grado di reperire autonoma soluzione abitativa;
confermavano le allegazioni effettuate dalla madre in ordine alla loro situazione lavorativa e reddituale;
che aveva pagato autonomamente CP_2 il proprio tirocinio formativo;
che entrambi sostenevano in autonomia i costi dell'auto. rilevato che alla udienza del 13.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
4 MA RZ: vivo a Monza, in un immobile in comproprietà con mia moglie, non gravato da mutuo, mi sono sposato nel 2018; mia moglie è libero professionista, a marzo 2024 ha aperto partita IVA, prima era insegnante nelle scuole materne, ha un reddito di euro 5600 euro annui lordi, 1.000 in più dell'anno prima, gli immobili che ha in Sardegna sono quelli in cui vivono i suoi famigliari, non sono locati. io guadagno 3.900 euro mensili per 14 mensilità, lavoro lì dal 2017.
NA LI: vivo a Monza, in locazione, con canone mensile di euro 948, oltre a 200 euro annui per rinnovo del contratto. Lavoro presso l'Agenzia Luce in Famiglia, 20 ore settimanali, con reddito mensile di euro 750 euro netti mensili circa, oltre 13ma e 14ma. la titolare della Agenzia è la mia migliore amica, i nostri figli sono cresciuti insieme e abbiamo condiviso tante cose, siamo amiche da 25 anni, da quando mi sono separata è stata il mio supporto;
vado in agenzia spesso e anche prima di iniziare il contratto perché siamo insieme.
: io lavoro presso una scuola di danza, nel pomeriggio e la sera, e mi mancano 4 ore per finire un corso CP_2 come assistente all'infanzia, devo dare un esame e avrò questo attestato, guadagno 800 euro al mese nella scuola di danza fino a maggio 2025. Ho finito le superiori nel 2017 amministrazione finanza e marketing, poi l'anno successivo ho provato ad entrare all'università, ma non sono riuscita e ho lavorato, poi sono entrata ad Economia e ho fatto due anni, poi sono andata un po' in crisi per il Covid, e mi sono iscritta a Scienze dell'organizzazione, ho fatto due anni e qualche esame del terzo, da quando ho 18 anni ho sempre lavorato, ma anche prima assistevo nella scuola di danza. Adesso che finisco il corso non continuerò a lavorare nella scuola di danza, ma vorrei avere un lavoro stabile come assistente all'infanzia.
io lavoro in una azienda logistica, in magazzino, fino a luglio, con reddito mensile di 1350 euro Email_1 netti circa, oltre 13ma e 14ma, non so se mi rinnoveranno il contratto, lo scorso rinnovo mi è stato comunicato una settimana prima;
ho preso il diploma di scuola superiore agraria nel 2018, poi ho fatto un corso di massoterapista di 2 anni, ho provato ad inserirmi nel mondo del lavoro come massoterapista, ma il lavoro era poco e poi ho fatto il bagnino a Concorezzo, per un anno e mezzo circa, e poi ho iniziato questo lavoro.
Le parti hanno poi trovato un accordo provvisorio del seguente tenore. viene stabilito con decorrenza aprile 2025 il versamento di un contributo al mantenimento di nella misura mensile CP_3 di euro 150 oltre rivalutazione ISTAT , oltre al 50% delle spese straordinarie, finché non avrà ottenuto un CP_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Viene stabilito con decorrenza aprile 2025 per che il padre verserà un contributo mensile al mantenimento di euro CP_2
300, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, finchè non avrà raggiunto una CP_2 piena indipendenza economica.
Il contributo al mantenimento di entrambi i figli verrà versato direttamente a CP_1
Le parti insistono nelle rispettive domande e istanze istruttorie sull'assegno divorzile, si rende disponibile ad una CP_1 riduzione dell'assegno divorzile ad euro 500 oltre a rivalutazione, stante la nuova attività lavorativa.
Il ricorrente non accetta.
*******
5 Gli accordi raggiunti dalle parti per la parziale definizione del procedimento meritano accoglimento, in quanto non presentano profili di contrarietà a legge ed appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali di e CP_2 CP_3
Nel resto, il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l. 898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del Pt_ matrimonio, pubblicata in data 12.8.2019, nella quale si prevedeva che avrebbe contribuito al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma mensile di euro 1.100,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e avrebbe versato a titolo di assegno divorzile a favore della moglie euro 700,00 mensili. Pt_ La sentenza n. 1908/2019 accertava che all'epoca delle statuizioni in sede di divorzio aveva cessato la precedente attività lavorativa, percependo un TFR di € 87.620,00 lordo (netto di euro 56.000 circa); era stato assunto con reddito annuo di euro 85.000 e viveva in locazione con canone mensile di euro 850; da giugno 2017 il suo reddito mensile netto era di circa 3.900 se rapportato su 12 mensilità; egli aveva investimenti esteri per circa 150.000 euro e non possedeva cespiti immobiliari, avendo alienato la casa di
Vienna nel 2014 (cfr. sentenza documento 2 e documento 7, Unico 2018 rettificato, ricorrente).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali era di euro 2.550.
Quanto a ella aveva dichiarato di essere priva di occupazione e di essere uscita dal mondo CP_1 del lavoro da diversi anni per essersi dedicata alla cura della famiglia e dei figli;
ella aveva svolto tra il 2012 ed il 2013 attività di assistente alla poltrona in uno studio dentistico con redditi di complessivi 2.500 euro;
all'epoca del divorzio non aveva redditi;
ella era titolare di patrimonio mobiliare di euro 38.000, pari al residuo delle somme versatele dal marito in sede di separazione (euro 73.000); ella non possedeva cespiti immobiliari;
viveva in locazione con canone mensile di euro 900 comprensivo delle spese condominiali e rimborsava finanziamento di euro 229 mensili.
Il suo fabbisogno mensile era dunque di almeno 1.100 euro, per soddisfare gli impegni di spesa.
6 La determinazione di assegno divorzile a suo favore veniva motivata dal Tribunale con la lunga assenza dal mondo del lavoro (dal 2001 alla separazione), le conseguenti difficoltà di reinserimento, la durata del matrimonio (anni 27), e la circostanza che il suo patrimonio mobiliare (costituito unicamente da somme versatele dall'ex coniuge) si stava progressivamente erodendo per far fronte alle spese di mantenimento proprie e dei figli.
L'importo dell'assegno divorzile rivalutato è oggi di euro 820 circa.
Allo stato, dalla dichiarazione dei redditi anno di imposta 2023 risulta che il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente di euro 91.730 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 5.258,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
È comproprietario con la moglie di immobile in Monza, non gravato da mutuo, e di investimenti in
Austria per circa 45.000 (documento 15 Quadro RW).
Rimborsa finanziamento di euro 150 circa per acquisto di moto, sino a novembre 2025 (documento 27 ricorrente).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 4.600 circa.
La moglie del ricorrente (nata nel 1972) ha esposto redditi da lavoro occasionale di euro 4.805,00 euro annui (alla udienza del 13.3.2025 il ricorrente ha dichiarato che ad oggi sono 5.600 lordi annui); è comproprietaria con il marito di immobile a Monza, e titolare al 50% di immobile in Oristano ed immobili in San Vero Milis (OR), che non risultano messi a reddito. dichiara di lavorare a tempo determinato e part time 20 ore con reddito di circa euro 800 da CP_1 novembre 2024; dalla relazione investigativa prodotta in atti dal ricorrente risulta che già a maggio/giugno
2024 ella si recava per 8 ore al girono nell'agenzia nella quale risulta assunta da novembre 2024 appunto
(documento 30 ricorrente).
Gli estratti di conto corrente prodotti non documentano entrate a titolo di emolumenti sino a novembre
2024 (euro 526 e 94 euro per tredicesima), ma nemmeno prelievi di contante, dal che si può desumere che la resistente ne avesse a disposizione per altre vie.
Invero, nel 2023 si registrano versamenti in contanti per 4.100 euro complessivi, e nel 2022 per 2.000 euro;
il saldo del conto corrente è cresciuto di euro 10.000 in 3 anni (da 40.000 a 50.000 euro circa).
La resistente abita, unitamente ai due figli, in un immobile in locazione gravato da un canone di 848,00
(compreso canone box) euro mensili, oltre le spese condominiali di 100,00 euro mensili, per un totale di
948,00 euro mensili, oltre a 200 euro annui (circa 20 euro mensili) di costi di rinnovo.
(nata nel 1998) si è diplomata nel 2017 in amministrazione finanza e marketing, è iscritta a Scienze CP_2 dell'organizzazione; lavora come insegnante di danza con contratto a tempo determinato sino al 31.5.2025
7 e reddito mensile di euro 800 lordi;
sta completando corso di formazione ed è intenzionata a lavorare come assistente all'infanzia dopo la scadenza del contratto con la scuola. ha completato gli studi nel 2018 (diploma di agraria), ha fatto un corso di massoterapista della CP_3 durata di 2 anni;
ha lavorato alcuni anni come bagnino ed attualmente lavora come magazziniere con reddito mensile di euro 1.350 e contratto a tempo determinato sino al 31.7.2025.
Ora, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo
5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre,
a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
8 Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite
n. 18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni
Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass.
n. 11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma
(le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò
9 al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Tale valutazione, con riferimento agli indicatori assistenziali, è supportata dall'esistenza dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'esercizio di tale potere ufficioso incontra il limite di una contestazione specifica effettuata da una parte della situazione economico - patrimoniale delineata dall'altra (cfr. Cass. Sent. n. 9756/1996 In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria è subordinato alla disponibilità delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge.
Cfr. anche Cass. sent. n. 496/1996 Per "contestazione" - prevista dalla norma quale condizione per l'esperimento di
(ulteriori) indagini - si intende la negazione (non in sé, ma) supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza Cass. Sent.
n. 2098/2011 In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre -
d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati)
10 Se l'indagine sulla effettiva sperequazione tra la condizione economico patrimoniale delle parti può dunque giovarsi dei poteri istruttori d'ufficio, nei limiti sopra citati, la valutazione dei parametri perequativi e compensativi non può prescindere, per richiamare le Sezioni Unite, da un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi.
Tale accertamento, si ritiene, deve essere condotto secondo gli ordinari principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio nel 1992, e dall'unione sono nati due figli.
È incontroverso che durante il rapporto coniugale non abbia svolto attività lavorativa CP_1 extradomestica, e si sia dedicata alla crescita dei figli (cfr. anche quanto accertato in sede di divorzio); ella ha tentato il reinserimento lavorativo solo a seguito della separazione, ma per anni non ha versato contributi, utili alla formazione di una posizione pensionistica;
attualmente lavora con reddito dichiarato
(euro 800 mensili circa) inferiore agli oneri abitativi (euro 970 mensili circa per canone di locazione, spese condominiali e di rinnovo contratto).
Ella non è titolare di patrimonio ulteriore, rispetto alle somme di denaro versatele dal coniuge, né di beni immobili. Pt_
di contro, ha una solida posizione occupazionale e reddituale, un patrimonio costituito dall'immobile in cui vive e da risparmi;
è coniugato con soggetto che per età (53 anni) e condizione personale è dotato di piena ed integra capacità lavorative e reddituale e ben può dunque suddividere con lui i principali costi Pt_ di vita;
la moglie di è peraltro titolare di patrimonio immobiliare in Sardegna, sua Regione di origine.
Alla luce di quanto precede, considerato che:
a) sussiste disparità reddituale tra le parti, certamente imputabile anche allo svolgimento da parte della ricorrente nel corso del matrimonio di lavoro casalingo, non retribuito e non produttivo di contributi;
b) la resistente per età, condizione personale (non ha una nuova stabile relazione), assenza di significativa professionalità non potrà godere in futuro di ulteriori fonti di reddito, mentre il resistente (anche ove in futuro collocato in pensione) ben potrà suddividere le spese familiari con la nuova moglie;
c) sussiste rilevante disparità patrimoniale tra le parti;
d) valutati infine tutti i predetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, deve essere accertata l'inadeguatezza dei mezzi di complessivamente intesi e deve essere conseguentemente determinato CP_1 come in dispositivo quanto il resistente le verserà per le causali ivi indicate.
Circa il suo ammontare, occorre anche considerare che esso, in base all'attuale normativa, è fiscalmente deducibile dai redditi di Irzl e che pertanto graverà sull'obbligato con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge.
La modifica avrà effetto dalla domanda, invero, In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali
11 provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. Sent. n.
28/2008).
Non può essere accolta la domanda di ripetizione delle maggiori somme corrisposte: il carattere anche alimentare dell'assegno divorzile riconosciuto a favore di (che all'epoca della pronuncia di divorzio CP_1
e sino a pochi mesi fa non percepiva alcun altro reddito) comporta la non ripetibilità delle prestazioni già eseguite, in analogia al disposto dell'articolo 447 c.c. (Cass. SU sent. n. 32914/2022, cfr. anche Cass. Sent.
n. 9641/1996, Cass. sent. n. 6864/2009).
La natura, l'esito del giudizio, i rapporti tra le parti (il ricorrente ha dovuto assumere investigatore per verificare che la resistente aveva intrapreso attività lavorativa) integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
I. provvede in conformità agli accordi tra le parti;
II. con decorrenza ottobre 2024 determina in euro 500 (oltre a rivalutazione annuale ISTAT, prima Pt_ rivalutazione ottobre 2025) l'importo dell'assegno divorzile dovuto da a favore di CP_1
III. Rigetta le ulteriori domande;
IV.compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
12