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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di ME
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1400/25 R.G..
È comparso, per il ricorrente, l'avv. Maurizio Igor GERMANÀ il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, insistendo in domanda.
Sono presenti, ai fini della pratica forense, i dott. e Persona_1 [...]
. Per_2
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il ricorrente discute oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di ME
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ME Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1400 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in S.P. 33, Km. 3,0, Parte_1
Fraz. Molino, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina, via C.F._1
S. Sebastiano, n. 14, presso lo studio dell'avv. Maurizio Igor GERMANÀ che lo rappresenta e difende RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di esatto adempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la condanna del
[...] Controparte_1 resistente all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal contratto stipulato dalle parti in data 26.03.2020.
Il ha premesso che tra le parti era stato stipulato un atto pubblico di Pt_1
compravendita in Notar con il quale il ricorrente aveva venduto al resistente, Persona_3
2 TRIBUNALE di ME AN Giovanni, la piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito nel
Comune di Messina, via Vallone Castellaccio, 19, censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Messina al foglio 113, particella 167, subalterno 4, salita Castellaccio s.n.c., piano T, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 7, vani 3,5, superficie catastale metri quadrati 68, rendita catastale € 54,23.
A parziale pagamento del prezzo dell'immobile, come specificato all'articolo 3, punto a 2), del sopra richiamato contratto, l'acquirente si era accollato, per sé e/o aventi causa in via solidale, il saldo del debito di € 15.383,34, gravante sul ricorrente con
[...]
costituente la quota residua del mutuo fondiario Controparte_2 Controparte_3
(distinto agli atti della con il n. 055-000-7420476-000) di originari € 41.800,00 CP_2
concesso al , giusto atto pubblico ricevuto dal notaio . Pt_1 Persona_4
Con nota del 03.07.2020 il aveva comunicato alla Pt_1 [...] di aver trasferito l'immobile all' che quest'ultimo Controparte_4 CP_1
si era accollato la parte di mutuo residuo gravante sull'immobile; la Controparte_2
riscontrando la suddetta nota, con comunicazione del 09.07.2020 Controparte_3
aveva risposto che l' sebbene invitato a recarsi in filiale, non si era presentato CP_1 per l'accollo del mutuo.
Il ricorrente ha evidenziato che il resistente non si era, dunque, conformato a quanto concordato con l'atto di compravendita, non avendo proceduto all'accollo del mutuo con l'istituto di credito sopra indicato e non avendo corrisposto alcuna delle rate a scadere, il che lo aveva costretto ad instaurare il presente giudizio per l'accertamento del mancato adempimento dell' ll'obbligo contrattuale di accollarsi la quota di mutuo residua CP_1
pari ad € 15.383,34 gravante sul ricorrente.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio talché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda di condanna del resistente all'esatto adempimento avanzata dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
Premessi i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. 3373/10; Cass. 15677/09; Cass. 9439/08; Cass. S.U.
3 TRIBUNALE di ME 13533/01), è compito del Giudice verificare la sussistenza dell'allegato altrui inadempimento.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del suo diritto depositando in giudizio il contratto di compravendita del 26.03.2020 e allegando l'inadempimento del resistente concretizzatosi nel non aver proceduto ad accollarsi il mutuo in favore dell'istituto di credito presso il quale il ricorrente lo aveva acceso ed il cui debito residuo ammontava, alla data di stipula del rogito di vendita, ad € 15.383,34.
Per contro il resistente, rimasto contumace, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo assunto in sede contrattuale o che, comunque, l'inadempimento era imputabile a caso fortuito o forza maggiore.
In punto di diritto la fattispecie a cui le parti hanno dato vita è l'accollo semplice, ovvero l'accordo con il quale, ai sensi dell'art. 1273 c.c., il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito gravante sul primo;
ove il creditore aderisca alla convenzione, la stipulazione a suo favore diviene irrevocabile.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
4 TRIBUNALE di ME Nel caso in esame il creditore, ovvero l'istituto mutuante, non ha aderito all'accordo, il che significa che l'accollo c.d. interno esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale stipulato dalle parti, senza che il creditore mutuante assuma alcun diritto di credito nei confronti del terzo accollante.
Questo è, appunto, quanto pattuito dalle parti al punto a2) dell'art. 3 del rogito allorché l' si è obbligato nei confronti del a corrispondere CP_1 Pt_1
all'istituto mutuante la somma di € 15.383,34, accollandosi l'obbligo, gravante sul
, di estinguere il mutuo di cui residuava, appunto, la somma di € 15.383,34. Pt_1
Questo accollo aveva, nelle intenzioni delle parti, una duplice funzione solutoria;
dal lato del debitore , avrebbe costituito una modalità di adempimento, posta in Pt_1
essere dal terzo, dell'obbligo di estinguere il mutuo residuo gravante sull'immobile mentre, dal lato dell'acquirente ed accollante avrebbe rappresentato una modalità di CP_1 pagamento del corrispettivo residuo della vendita in favore del venditore . Pt_1
Il mancato accollo formale da parte dell' el debito del nei CP_1 Pt_1 confronti dell'Istituto mutuante – che non ha azione diretta per l'adempimento se non nei confronti del “suo” debitore diretto – costituisce inadempimento contrattuale Pt_1 dell' nei confronti del venditore al quale, allo stato, non è stato CP_1 Pt_1
corrisposto il prezzo residuo di € 15.383,34 né tramite pagamento diretto in suo favore, né appunto tramite accollo del suo debito in favore dell'Istituto mutuante, in palese violazione degli accordi contrattuali.
A quanto sopra esposto consegue l'accoglimento della domanda di esatto adempimento.
Il resistente va, dunque, condannato all'esatto adempimento di Controparte_1 quanto concordato dalle parti al punto a2) dell'art. 3 del rogito in Notar del 30.08.2018, e cioè ad accollarsi formalmente in favore della Controparte_4
– o di eventuali società cessionarie del credito vantato dalla nel frattempo Controparte_2 intervenute – il pagamento delle rate a scadere, pari ad € 15.383,34, relative al mutuo fondiario (di originarie € 41.800,00) concesso a giusto atto ricevuto Parte_1 dal notaio in data 31.03.2010. Persona_4
5 TRIBUNALE di ME Accolta la domanda principale, le domande subordinate di condanna al pagamento di tutti i danni patrimoniali quantificabili nella somma di € 15.383,34, corrispondente al saldo del prezzo convenuto nell'atto di compravendita stipulato in data 26 marzo 2020, o non patrimoniali, devono ritenersi assorbite.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico del resistente e liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 4.977,70 di cui € 277,70 per spese vive ed € 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda principale formulata da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
2) conseguentemente, condanna all'esatto adempimento di Controparte_1
quanto concordato dalle parti al punto a2) dell'art. 3 del rogito in Notar del 30.08.2018, e cioè ad accollarsi formalmente in favore della Controparte_4
– o di eventuali società cessionarie del credito vantato dalla nel frattempo Controparte_2
intervenute – il pagamento delle rate a scadere, pari ad € 15.383,34, relative al mutuo fondiario (di originarie € 41.800,00) concesso a giusto atto ricevuto Parte_1
dal notaio in data 31.03.2010; Persona_4
3) dichiara assorbite le domande subordinate;
4) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1
di che liquida in complessivi € 4.977,70 di cui € 277,70 per spese Parte_1 vive ed € 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 6 TRIBUNALE di ME Così deciso in Messina, lì 24.10.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
7
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1400/25 R.G..
È comparso, per il ricorrente, l'avv. Maurizio Igor GERMANÀ il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, insistendo in domanda.
Sono presenti, ai fini della pratica forense, i dott. e Persona_1 [...]
. Per_2
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il ricorrente discute oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di ME
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ME Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1400 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in S.P. 33, Km. 3,0, Parte_1
Fraz. Molino, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina, via C.F._1
S. Sebastiano, n. 14, presso lo studio dell'avv. Maurizio Igor GERMANÀ che lo rappresenta e difende RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di esatto adempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la condanna del
[...] Controparte_1 resistente all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal contratto stipulato dalle parti in data 26.03.2020.
Il ha premesso che tra le parti era stato stipulato un atto pubblico di Pt_1
compravendita in Notar con il quale il ricorrente aveva venduto al resistente, Persona_3
2 TRIBUNALE di ME AN Giovanni, la piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito nel
Comune di Messina, via Vallone Castellaccio, 19, censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Messina al foglio 113, particella 167, subalterno 4, salita Castellaccio s.n.c., piano T, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 7, vani 3,5, superficie catastale metri quadrati 68, rendita catastale € 54,23.
A parziale pagamento del prezzo dell'immobile, come specificato all'articolo 3, punto a 2), del sopra richiamato contratto, l'acquirente si era accollato, per sé e/o aventi causa in via solidale, il saldo del debito di € 15.383,34, gravante sul ricorrente con
[...]
costituente la quota residua del mutuo fondiario Controparte_2 Controparte_3
(distinto agli atti della con il n. 055-000-7420476-000) di originari € 41.800,00 CP_2
concesso al , giusto atto pubblico ricevuto dal notaio . Pt_1 Persona_4
Con nota del 03.07.2020 il aveva comunicato alla Pt_1 [...] di aver trasferito l'immobile all' che quest'ultimo Controparte_4 CP_1
si era accollato la parte di mutuo residuo gravante sull'immobile; la Controparte_2
riscontrando la suddetta nota, con comunicazione del 09.07.2020 Controparte_3
aveva risposto che l' sebbene invitato a recarsi in filiale, non si era presentato CP_1 per l'accollo del mutuo.
Il ricorrente ha evidenziato che il resistente non si era, dunque, conformato a quanto concordato con l'atto di compravendita, non avendo proceduto all'accollo del mutuo con l'istituto di credito sopra indicato e non avendo corrisposto alcuna delle rate a scadere, il che lo aveva costretto ad instaurare il presente giudizio per l'accertamento del mancato adempimento dell' ll'obbligo contrattuale di accollarsi la quota di mutuo residua CP_1
pari ad € 15.383,34 gravante sul ricorrente.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio talché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda di condanna del resistente all'esatto adempimento avanzata dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
Premessi i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. 3373/10; Cass. 15677/09; Cass. 9439/08; Cass. S.U.
3 TRIBUNALE di ME 13533/01), è compito del Giudice verificare la sussistenza dell'allegato altrui inadempimento.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del suo diritto depositando in giudizio il contratto di compravendita del 26.03.2020 e allegando l'inadempimento del resistente concretizzatosi nel non aver proceduto ad accollarsi il mutuo in favore dell'istituto di credito presso il quale il ricorrente lo aveva acceso ed il cui debito residuo ammontava, alla data di stipula del rogito di vendita, ad € 15.383,34.
Per contro il resistente, rimasto contumace, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo assunto in sede contrattuale o che, comunque, l'inadempimento era imputabile a caso fortuito o forza maggiore.
In punto di diritto la fattispecie a cui le parti hanno dato vita è l'accollo semplice, ovvero l'accordo con il quale, ai sensi dell'art. 1273 c.c., il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito gravante sul primo;
ove il creditore aderisca alla convenzione, la stipulazione a suo favore diviene irrevocabile.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
4 TRIBUNALE di ME Nel caso in esame il creditore, ovvero l'istituto mutuante, non ha aderito all'accordo, il che significa che l'accollo c.d. interno esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale stipulato dalle parti, senza che il creditore mutuante assuma alcun diritto di credito nei confronti del terzo accollante.
Questo è, appunto, quanto pattuito dalle parti al punto a2) dell'art. 3 del rogito allorché l' si è obbligato nei confronti del a corrispondere CP_1 Pt_1
all'istituto mutuante la somma di € 15.383,34, accollandosi l'obbligo, gravante sul
, di estinguere il mutuo di cui residuava, appunto, la somma di € 15.383,34. Pt_1
Questo accollo aveva, nelle intenzioni delle parti, una duplice funzione solutoria;
dal lato del debitore , avrebbe costituito una modalità di adempimento, posta in Pt_1
essere dal terzo, dell'obbligo di estinguere il mutuo residuo gravante sull'immobile mentre, dal lato dell'acquirente ed accollante avrebbe rappresentato una modalità di CP_1 pagamento del corrispettivo residuo della vendita in favore del venditore . Pt_1
Il mancato accollo formale da parte dell' el debito del nei CP_1 Pt_1 confronti dell'Istituto mutuante – che non ha azione diretta per l'adempimento se non nei confronti del “suo” debitore diretto – costituisce inadempimento contrattuale Pt_1 dell' nei confronti del venditore al quale, allo stato, non è stato CP_1 Pt_1
corrisposto il prezzo residuo di € 15.383,34 né tramite pagamento diretto in suo favore, né appunto tramite accollo del suo debito in favore dell'Istituto mutuante, in palese violazione degli accordi contrattuali.
A quanto sopra esposto consegue l'accoglimento della domanda di esatto adempimento.
Il resistente va, dunque, condannato all'esatto adempimento di Controparte_1 quanto concordato dalle parti al punto a2) dell'art. 3 del rogito in Notar del 30.08.2018, e cioè ad accollarsi formalmente in favore della Controparte_4
– o di eventuali società cessionarie del credito vantato dalla nel frattempo Controparte_2 intervenute – il pagamento delle rate a scadere, pari ad € 15.383,34, relative al mutuo fondiario (di originarie € 41.800,00) concesso a giusto atto ricevuto Parte_1 dal notaio in data 31.03.2010. Persona_4
5 TRIBUNALE di ME Accolta la domanda principale, le domande subordinate di condanna al pagamento di tutti i danni patrimoniali quantificabili nella somma di € 15.383,34, corrispondente al saldo del prezzo convenuto nell'atto di compravendita stipulato in data 26 marzo 2020, o non patrimoniali, devono ritenersi assorbite.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico del resistente e liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 4.977,70 di cui € 277,70 per spese vive ed € 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda principale formulata da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
2) conseguentemente, condanna all'esatto adempimento di Controparte_1
quanto concordato dalle parti al punto a2) dell'art. 3 del rogito in Notar del 30.08.2018, e cioè ad accollarsi formalmente in favore della Controparte_4
– o di eventuali società cessionarie del credito vantato dalla nel frattempo Controparte_2
intervenute – il pagamento delle rate a scadere, pari ad € 15.383,34, relative al mutuo fondiario (di originarie € 41.800,00) concesso a giusto atto ricevuto Parte_1
dal notaio in data 31.03.2010; Persona_4
3) dichiara assorbite le domande subordinate;
4) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1
di che liquida in complessivi € 4.977,70 di cui € 277,70 per spese Parte_1 vive ed € 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 6 TRIBUNALE di ME Così deciso in Messina, lì 24.10.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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