Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 19/01/2026, n. 120
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del diniego del contributo a fondo perduto

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia erroneamente applicato analogicamente una norma di un precedente decreto legge, poiché il DL 73/2021 contiene una specifica regolamentazione che non richiede la partita IVA attiva al momento della presentazione dell'istanza, ma solo alla data di entrata in vigore del decreto.

  • Accolto
    Diritto al contributo a fondo perduto

    La Corte ha accolto la domanda del contribuente, ritenendo che la sua partita IVA fosse attiva alla data di entrata in vigore del DL 73/2021, requisito fondamentale per l'ottenimento del contributo. La successiva cessazione dell'attività non era ostativa secondo la normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 19/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 120
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo