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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 19/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1601/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
1 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 21122416395937692 000000 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1200/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti: Appellante: In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Appellato: si chiede che l'On. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia rigetti integralmente l'Appello principale proposto da Agenzia Entrate e, accogliendo integralmente le istanze del contribuente così come originariamente proposte e precisate anche nel ricorso introduttivo e da intendersi qui testualmente riprodotte e trascritte, condanni l'Agenzia delle Entrate: - - al riconoscimento e pagamento al contribuente del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni bis “contributo perequativo” di cui all'art. 1, commi da 16 a 27 del DL 73/2021 per l'importo di Euro 6.320; al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso ricevuta di scarto emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo relativamente a contributo perequativo per l'anno 2021.
La vertenza concerne il rigetto della domanda presentata dal contribuente di irrogazione del "contributo perequativo" introdotto dal D.L. 73/2021 in conseguenza dell'emergenza Covid, in quanto al momento della presentazione della richiesta di contributo la partita IVA del contribuente non era più attiva.
In sede di ricorso il contribuente deduceva che la propria partita IVA era attiva al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, a nulla rilevando la successiva cessazione dell'attività, dovuta proprio alle conseguenze negative della pandemia.
La Commissione adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese, riconoscendo il diritto al contributo, in quanto la partita IVA del ricorrente risultava attiva alla data del 26 maggio 2021, sebbene cessata al momento di presentazione della domanda, il 24 dicembre 2021. Il primo giudice rilevava che l'art. 1 DL
73/2021 (“Decreto Sostegni bis”) nell'introdurre il contributo statale volto a compensare parzialmente i danni derivanti dall'effetto pandemico dovuto al Covid 19, al comma 17 escludeva dalla fruizione del contributo i soggetti la cui partita IVA fosse risultata cessata alla data di entrata in vigore del decreto legge (il 26 maggio
2021). Disposizione specifica che esclude l'applicazione analogica dell'art. 25 comma 2 DL 34/2000, che assume come parametro la data di presentazione dell'istanza ma riferita a diverso contributo a fondo perduto.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo premettendo che il contribuente ha cessato la partita IVA il 30.09.2021. Osserva che il DL 73/2021 dispone solo per il caso dei soggetti che hanno cessato la partita IVA prima della presentazione della domanda di contributo a fondo perduto, ma non regolamenta il csao di cessazione dopo l'entrata in vigore della norma. Ipotesi peraltro prevista dal precedente DL 34/2020 - che in tale eventualità escludeva il diritto al contributo - da applicarsi per analogia.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese.
Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il contribuente richiamando il dettato del comma 17 dell'art. 1 DL 73/2021, secondo il quale Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva il 26.05.2021, data di entrata in vigore della norma. Ribadisce che a tale data la propria partita IVA era regolarmente attiva e di conseguenza spetta il contributo di Euro 6.320,00. Ritiene non condivisibile l'impostazione dell'Ufficio basata su un'interpretazione analogica in malam partem, che non trova alcun avallo nel "Decreto Sostegni Bis". Nel merito rileva di avere prodotto tutta la documentazione a supporto del rispetto dei requisiti per l'assegnazione del contributo e in relazione ai quali, salvo il requisito della presenza di partita Iva attiva,
l'Agenzia delle Entrate non ha formulato contestazioni. Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza inviata il 24.12.2021, il contribuente ha chiesto il riconoscimento del contributo a fondo perduto
Decreto Sostegni bis - "contributo perequativo" di cui all'art. 1 commi da 16 a 27 DL 73/2021.
L'art. 1 DL 73/2021, entrato in vigore il 26.05.2021, dispone al comma 16 che “Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”. Il comma successivo dispone che “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”. Il comma 23 prevede inoltre che al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti “definiti dai commi da 16 a 20” (quali l'avere ricavi inferiori a dieci milioni di Euro ed avere al 31 dicembre 2020 un peggioramento del risultato economico rispetto all'esercizio 2019). La norma non richiede invece quale ulteriore presupposto che l'attività non risulti cessata al momento della presentazione dell'istanza.
Dall'istanza per il riconoscimento del contributo presentato dalla parte – e dalla stessa prodotto nel giudizio di primo grado – emerge che risultano sussistere i requisiti richiesti dalla norma di riferimento, circostanza del resto nemmeno contestata dall'Ufficio. L'Agenzia appellante ritiene pacificamente che il contribuente abbia cessato la partita IVA il 30.09.2021 (e dunque che la stessa non fosse cessata al 26.05.2021), né obietta alcunchè circa l'ammontare dei ricavi dichiarati dalla parte e l'effettivo peggioramento del risultato economico tra gli anni 2019 e 2020.
Il rigetto della domanda è motivata dall'Amministrazione Finanziaria esclusivamente in considerazione del fatto che la partita IVA del contribuente non fosse ancora aperta al momento della proposizione dell'istanza.
Si tratta peraltro di requisito che l'art. 1 comma 16 e seguenti DL 73/2021 non richiede per il riconoscimento del contributo. Né nella fattispecie è applicabile analogicamente quanto disposto dall'art. 25 DL 34/2020, dato che il DL 73/2021 contiene una specifica regolamentazione circa gli elementi necessari per il rilascio del contributo. In tale ambito, il citato comma 23 dell'art. 1 costituisce norma di chiusura, laddove chiede l'indicazione dell'istanza dei requisiti “definiti dai commi da 16 a 20” e non altri. Qualora il legislatore avesse voluto introdurre requisiti ulteriori avrebbe dovuto prevederlo espressamente, così come del resto è accaduto con il citato art. 25 DL 34/2020.
Per tutti tali motivi, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto.
Alla soccombenza segue ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992 la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che, in considerazione della modesta entità della controversia, si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio. Condanna, altresì, l'Ufficio alla rifusione delle spese del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA NI LO EL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1601/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
1 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 21122416395937692 000000 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1200/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti: Appellante: In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Appellato: si chiede che l'On. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia rigetti integralmente l'Appello principale proposto da Agenzia Entrate e, accogliendo integralmente le istanze del contribuente così come originariamente proposte e precisate anche nel ricorso introduttivo e da intendersi qui testualmente riprodotte e trascritte, condanni l'Agenzia delle Entrate: - - al riconoscimento e pagamento al contribuente del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni bis “contributo perequativo” di cui all'art. 1, commi da 16 a 27 del DL 73/2021 per l'importo di Euro 6.320; al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso ricevuta di scarto emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo relativamente a contributo perequativo per l'anno 2021.
La vertenza concerne il rigetto della domanda presentata dal contribuente di irrogazione del "contributo perequativo" introdotto dal D.L. 73/2021 in conseguenza dell'emergenza Covid, in quanto al momento della presentazione della richiesta di contributo la partita IVA del contribuente non era più attiva.
In sede di ricorso il contribuente deduceva che la propria partita IVA era attiva al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, a nulla rilevando la successiva cessazione dell'attività, dovuta proprio alle conseguenze negative della pandemia.
La Commissione adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese, riconoscendo il diritto al contributo, in quanto la partita IVA del ricorrente risultava attiva alla data del 26 maggio 2021, sebbene cessata al momento di presentazione della domanda, il 24 dicembre 2021. Il primo giudice rilevava che l'art. 1 DL
73/2021 (“Decreto Sostegni bis”) nell'introdurre il contributo statale volto a compensare parzialmente i danni derivanti dall'effetto pandemico dovuto al Covid 19, al comma 17 escludeva dalla fruizione del contributo i soggetti la cui partita IVA fosse risultata cessata alla data di entrata in vigore del decreto legge (il 26 maggio
2021). Disposizione specifica che esclude l'applicazione analogica dell'art. 25 comma 2 DL 34/2000, che assume come parametro la data di presentazione dell'istanza ma riferita a diverso contributo a fondo perduto.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo premettendo che il contribuente ha cessato la partita IVA il 30.09.2021. Osserva che il DL 73/2021 dispone solo per il caso dei soggetti che hanno cessato la partita IVA prima della presentazione della domanda di contributo a fondo perduto, ma non regolamenta il csao di cessazione dopo l'entrata in vigore della norma. Ipotesi peraltro prevista dal precedente DL 34/2020 - che in tale eventualità escludeva il diritto al contributo - da applicarsi per analogia.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese.
Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il contribuente richiamando il dettato del comma 17 dell'art. 1 DL 73/2021, secondo il quale Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva il 26.05.2021, data di entrata in vigore della norma. Ribadisce che a tale data la propria partita IVA era regolarmente attiva e di conseguenza spetta il contributo di Euro 6.320,00. Ritiene non condivisibile l'impostazione dell'Ufficio basata su un'interpretazione analogica in malam partem, che non trova alcun avallo nel "Decreto Sostegni Bis". Nel merito rileva di avere prodotto tutta la documentazione a supporto del rispetto dei requisiti per l'assegnazione del contributo e in relazione ai quali, salvo il requisito della presenza di partita Iva attiva,
l'Agenzia delle Entrate non ha formulato contestazioni. Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza inviata il 24.12.2021, il contribuente ha chiesto il riconoscimento del contributo a fondo perduto
Decreto Sostegni bis - "contributo perequativo" di cui all'art. 1 commi da 16 a 27 DL 73/2021.
L'art. 1 DL 73/2021, entrato in vigore il 26.05.2021, dispone al comma 16 che “Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”. Il comma successivo dispone che “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”. Il comma 23 prevede inoltre che al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti “definiti dai commi da 16 a 20” (quali l'avere ricavi inferiori a dieci milioni di Euro ed avere al 31 dicembre 2020 un peggioramento del risultato economico rispetto all'esercizio 2019). La norma non richiede invece quale ulteriore presupposto che l'attività non risulti cessata al momento della presentazione dell'istanza.
Dall'istanza per il riconoscimento del contributo presentato dalla parte – e dalla stessa prodotto nel giudizio di primo grado – emerge che risultano sussistere i requisiti richiesti dalla norma di riferimento, circostanza del resto nemmeno contestata dall'Ufficio. L'Agenzia appellante ritiene pacificamente che il contribuente abbia cessato la partita IVA il 30.09.2021 (e dunque che la stessa non fosse cessata al 26.05.2021), né obietta alcunchè circa l'ammontare dei ricavi dichiarati dalla parte e l'effettivo peggioramento del risultato economico tra gli anni 2019 e 2020.
Il rigetto della domanda è motivata dall'Amministrazione Finanziaria esclusivamente in considerazione del fatto che la partita IVA del contribuente non fosse ancora aperta al momento della proposizione dell'istanza.
Si tratta peraltro di requisito che l'art. 1 comma 16 e seguenti DL 73/2021 non richiede per il riconoscimento del contributo. Né nella fattispecie è applicabile analogicamente quanto disposto dall'art. 25 DL 34/2020, dato che il DL 73/2021 contiene una specifica regolamentazione circa gli elementi necessari per il rilascio del contributo. In tale ambito, il citato comma 23 dell'art. 1 costituisce norma di chiusura, laddove chiede l'indicazione dell'istanza dei requisiti “definiti dai commi da 16 a 20” e non altri. Qualora il legislatore avesse voluto introdurre requisiti ulteriori avrebbe dovuto prevederlo espressamente, così come del resto è accaduto con il citato art. 25 DL 34/2020.
Per tutti tali motivi, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto.
Alla soccombenza segue ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992 la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che, in considerazione della modesta entità della controversia, si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio. Condanna, altresì, l'Ufficio alla rifusione delle spese del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA NI LO EL