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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 06.03.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3898/2024 del R.G. Previdenza
T R A
, nato il [...] in [...] e residente in [...]di Monte Verna Parte_1
(CE) alla via Loc. Fontana Vaccari, 3, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele D'Arrigo e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Itala de Benedictis e
Luca Cuzzupoli e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l'ente resistente al fine di conseguire la condanna alla corresponsione di ratei dovuti all'esito di riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, a seguito di decreto di omologa emesso da questo Tribunale, in persona del GOP dott.ssa
Politella, con cui veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dal dicembre 2021.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 07.02.2025, si costituiva l' che CP_1 chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento, in favore del ricorrente, della prima rata in data
08.07.2024 e degli arretrati nel settembre 2024.
All'udienza odierna, parte ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento della pretesa azionata, confermando la circostanza dedotta dall'ente che il pagamento sarebbe avvenuto secondo le tempistiche dedotte dall' come da prospetto paga versato in atti in data CP_1
05.03.2025; chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e con attribuzione.
Orbene, l'avvenuto pagamento, da parte dell in favore del ricorrente delle prestazioni CP_1 richieste in ricorso determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.09.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese legali, è giusto compensarle per metà fra le parti, tenuto conto che l' CP_2
previdenziale, sia pure dopo l'esercizio dell'azione giudiziaria, essendo stato il ricorso notificato in data 24.06.2024, ha riconosciuto in autotutela le istanze del cittadino;
per la restante metà, invece, l' deve essere condannato a pagare dette spese, che si liquidano CP_1 nella misura di 900,00, oltre spese generali, IVA, CPA e quant'altro dovuto per legge, e si distraggono in favore del procuratore avv. Emanuele D'Arrigo, dichiaratosi antistatario.
Infatti, il cittadino per ottenere il suo buon diritto è stato pur sempre ingiustamente costretto ad affrontare le spese e le fatiche dell'azione giudiziaria, né eventuali difetti e ritardi dell' possono certamente imputarsi a danno del buon diritto del cittadino. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per ½ le spese processuali, e condanna l' al pagamento in favore della CP_1
parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele D'Arrigo, dichiaratosi antistatario.
S. Maria C.V., 06.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico