Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09986/2025REG.PROV.COLL.
N. 09507/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9507 del 2023, proposto dalla dott.ssa CA BA, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121,
contro
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi della Campania IG Vanvitelli, già Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della dott.ssa Giuliana Rammairone, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 2369/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi della Campania IG Vanvitelli, già Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. NN ME e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2369/2023 il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento delibera del Direttore Generale n. 504 del 21 luglio 2022, recante esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di sei posti a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Amministrativo.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi della Campania IG Vanvitelli, già Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025.
2. L’esclusione della ricorrente dalla procedura per cui è causa è stata determinata dal fatto che il periodo di attività prestato presso l’ASL di Caserta non può essere considerato ammissibile in quanto “ trattasi di una collaborazione amministrativa conferita senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza che non può essere equiparata all’attività di servizio presso Enti del SSN inquadrati nelle categorie D o DS che prevedono il vincolo della subordinazione e della dipendenza ”.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso ritenendo che “ Il bando infatti parla espressamente di “servizio effettivo” nella qualifica corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nelle categorie D e DS, ecc. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato, con riferimento all’anzianità richiesta per l’accesso, mediante concorso interno, a qualifiche superiori, che qualora il bando di gara richieda il possesso del requisito di un certo periodo di servizio effettivo in una determinata carriera, detto servizio è sempre univocamente inteso quale servizio effettivamente prestato in detta carriera, ciò in quanto l’espressione “servizio effettivo” rivela una precisa scelta ed una precisa ratio, consistente nel riservare determinate promozioni (o comunque benefici) solo a chi abbia maturato una reale e prolungata esperienza in mansioni in ordine alle quali sussiste nel contempo anche il relativo titolo formale (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 2571/2015). Per servizio effettivo, pertanto, si deve intendere servizio effettivo di ruolo, prestato alle dipendenze dell'amministrazione pubblica. (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 215/2019) ”.
3. L’appellante ha riprodotto i due motivi del ricorso di primo grado.
4. L’Azienda appellata ha riproposto le eccezioni già sollevate in primo grado (fra le quali quella di tardività), e ha dedotto che i motivi di appello non superano le contrarie affermazioni della sentenza (pur senza sollevare formalmente un’eccezione di difetto di specificità degli stessi, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.).
5. Può prescindersi dall’esame delle questioni sollevate in rito in ragione dell’infondatezza, nel merito, del ricorso in appello ad avviso.
Deve essere condiviso l’assorbente rilievo del primo giudice secondo cui, allorché un bando concorsuale richiede quale requisito di partecipazione un certo periodo di “ servizio effettivo ”, tale espressione va intesa come riferita al servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell’amministrazione pubblica, a seguito di selezione concorsuale.
Ciò nel rispetto dell’articolo 97 Cost., secondo cui “ agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge ”, nonché dell’articolo 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che “ L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta (...)”, con conseguente esclusione del servizio prestato sulla base di contratti a termine sottoscritti senza il previo espletamento di una prova selettiva (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2019, n. 215).
6. A fronte di tale dato dirimente, insuperabilmente ostativo rispetto alla pretesa dell’interessata, già rilevato dal primo giudice, nell’appello ci si limita a insistere nel richiamare, quale termine di raffronto asseritamente indicativo dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, il fatto che il periodo di servizio prestato sulla base di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 15- octies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sia stato invece considerato utile nell’ambito delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato.
Non vengono però addotti elementi od argomenti per contraddire o superare le motivazioni con le quali il primo giudice aveva già chiaramente evidenziato la diversità fra tali ultime procedure (intese anche a livello legislativo anche quale possibile deroga eccezionale alla regola costituzionale del concorso) e le procedure concorsuali ordinarie quale è quella per cui è causa.
Il mezzo si risolve dunque in una riproposizione della doglienza già svolta in primo grado, mancando la formulazione di specifici argomenti di critica alla motivazione impugnata su un punto dalla stessa espressamente trattato.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Azienda appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE RE, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
NN ME, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ME | LE RE |
IL SEGRETARIO