TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/09/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8931/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8931/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GRAZIA FINI, Parte_1 giusta procura in atti;
attore contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12
, , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e ;
[...] Controparte_16
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 15.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
pagina 1 di 3 , e , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 quali eredi dei formali titolari del diritto di proprietà sui terreni siti a Cagnano Varano, località “Falcare”, censiti in Catasto al fg. 65, p.lle 75, 77 e 78, esponendo di aver esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre vent'anni, il possesso su di essi, coltivandoli e raccogliendone i frutti, nel disinteresse degli eventuali aventi causa degli originari proprietari.
Ha chiesto, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l'acquisto del diritto di proprietà su tali immobili per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Dichiarata la contumacia dei convenuti (ord. 15.12.2020), la causa è stata istruita mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove testimoniali espletate all'udienza del 5.6.2023; indi è pervenuta all'udienza del 15.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata. Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, i terreni oggetto del presente giudizio sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Difatti, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 5.6.2023 (senza che siano emersi concreti sospetti di inattendibilità, trattandosi di soggetti sostanzialmente indifferenti) hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla occupazione continuativa dei terreni da parte dell'odierno attore nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, ed all'effettuazione da parte sua sugli stessi di opere di coltivazione, raccolta di frutti e pascolo di animali, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Nè, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità, tant'è che gli aventi causa dei formali intestatari dei beni non si sono pagina 2 di 3 costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attore è divenuta pieno proprietario, a titolo di usucapione, dei fondi in oggetto, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. n. 16583/2005 in relazione all'art. 2651
c.c.).
Vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti e l'espressa richiesta di parte attrice, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che , Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), è divenuto C.F._1 pieno proprietario, a titolo di usucapione, dei fondi siti a Cagnano Varano, località “Falcare”, censiti in Catasto al fg. 65, p.lle 75, 77 e 78, avendoli posseduti uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 16.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8931/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GRAZIA FINI, Parte_1 giusta procura in atti;
attore contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12
, , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e ;
[...] Controparte_16
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 15.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
pagina 1 di 3 , e , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 quali eredi dei formali titolari del diritto di proprietà sui terreni siti a Cagnano Varano, località “Falcare”, censiti in Catasto al fg. 65, p.lle 75, 77 e 78, esponendo di aver esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre vent'anni, il possesso su di essi, coltivandoli e raccogliendone i frutti, nel disinteresse degli eventuali aventi causa degli originari proprietari.
Ha chiesto, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l'acquisto del diritto di proprietà su tali immobili per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Dichiarata la contumacia dei convenuti (ord. 15.12.2020), la causa è stata istruita mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove testimoniali espletate all'udienza del 5.6.2023; indi è pervenuta all'udienza del 15.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata. Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, i terreni oggetto del presente giudizio sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Difatti, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 5.6.2023 (senza che siano emersi concreti sospetti di inattendibilità, trattandosi di soggetti sostanzialmente indifferenti) hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla occupazione continuativa dei terreni da parte dell'odierno attore nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, ed all'effettuazione da parte sua sugli stessi di opere di coltivazione, raccolta di frutti e pascolo di animali, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Nè, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità, tant'è che gli aventi causa dei formali intestatari dei beni non si sono pagina 2 di 3 costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attore è divenuta pieno proprietario, a titolo di usucapione, dei fondi in oggetto, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. n. 16583/2005 in relazione all'art. 2651
c.c.).
Vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti e l'espressa richiesta di parte attrice, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che , Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), è divenuto C.F._1 pieno proprietario, a titolo di usucapione, dei fondi siti a Cagnano Varano, località “Falcare”, censiti in Catasto al fg. 65, p.lle 75, 77 e 78, avendoli posseduti uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 16.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 3 di 3