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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9564 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Cagliari, via PALOMBA n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni A. Fara , che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in atti;
ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, nello studio dell'avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
17.4.2029 prot. n.2288/2019.
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “voglia pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in argomento, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pula nell'anno 2007, atto n. 30, parte II, serie A, disponendo per le conseguenti annotazioni nei registri R.G. n.9564/2018 G.I.: Dott. Mario Farina Udienza del 12.07.2021 dello stato civile e per l'effetto: a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore b) Persona_1
stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia per tre pomeriggi la settimana -da individuarsi di comune accordo tra i coniugi tenuto conto dei turni di lavoro del che sarà tenuto a Pt_1
comunicare alla all'inizio di ciascun mese il prospetto dei turni- dall'uscita di scuola fino Parte_2
alle 20,30 (dalle ore 10,00 le ore 21,00 nel periodo estivo) e, a settimane alterne, dal sabato mattina all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 9,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 20,30 della domenica sera (ore 21 nel periodo estivo). La minore, Inoltre, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni nel periodo delle vacanze estive e, durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; c) stabilire un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, a carico del signor da versarsi Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora
, dell'importo di € 400,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese Parte_3 straordinarie concordate. La somma predetta verrà aggiornata annualmente ed automaticamente sulla base della variazione in aumento accertata dall'istat dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente;
d) non stabilire alcun assegno divorzile a favore della signora difettandone totalmente i presupposti;
e) con vittoria di spese.” Parte_3
Nell'interesse della parte resistente: “ Piaccia all'Illustrissimo Tribunale: 1) Confermare
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
2) Confermare i tempi e le modalità per l'esercizio del diritto di diritto in favore del così come disposto nella Pt_1
sentenza di separazione e successivamente confermato con ordinanza presidenziale del 14/10/2019
del procedimento de quo;
3) Determinare a carico del un assegno divorzile in favore della Pt_1
non inferiore ad € 300 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
4) Determinare a Parte_2
carico del n assegno di mantenimento per la figlia minore non inferiore ad € 600 mensili da Pt_1
corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre alla condivisione delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche) sostenute in favore di nella misura del 50%; Per_1
5) Confermare l'assegnazione della casa familiare alla perché vi abiti unitamente alla Parte_2
figlia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
****
In data 14 novembre 2018, il sig. ha depositato ricorso dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cagliari chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
21 luglio 2007 a Pula, dal quale è nata la figlia , il 23 aprile 2007. Nel ricorso ha domandato la Per_1
conferma dell'affido condiviso della minore, la regolamentazione del diritto di visita e la determinazione di un contributo al mantenimento pari a euro 400,00 mensili, oltre all'integrale partecipazione alle spese straordinarie previamente concordate.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente ha dedotto che la separazione personale tra le parti è
stata pronunciata con sentenza n. 2056/2017 del Tribunale di Cagliari, la quale ha disposto l'affidamento condiviso di , attribuendo alla madre la casa coniugale e prevedendo che il padre Per_1 potesse trascorrere tre pomeriggi alla settimana con la minore, da concordarsi tra i genitori. La
sentenza ha inoltre stabilito un contributo economico a suo carico per il mantenimento della resistente di euro 300,00 ed euro 500,00 per il mantenimento della minore. ha precisato infine che la separazione non si è mai interrotta e la convivenza non è stata ripresa.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla richiesta di divorzio né alla conferma dell'affido condiviso. Ha tuttavia chiesto che fosse previsto un assegno divorzile in suo favore pari a euro 500,00 mensili e ulteriori euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia.
La resistente ha allegato di essere priva di occupazione e di non essere riuscita, nonostante vari tentativi, a reperire un lavoro stabile. Ha precisato di essere rimasta esclusa dal mercato del lavoro nel corso del matrimonio, essendosi dedicata integralmente alla cura della casa e della figlia,
secondo un modello familiare imposto dal ricorrente. Mentre la sua condizione reddituale del ricorrente sarebbe migliorata, anche in ragione di una nuova convivenza e di un tenore di vita superiore a quello dichiarato. Per tali ragioni ha chiesto di accertare la reale consistenza reddituale dell'ex coniuge.
*****
All'udienza del 2 ottobre 2019 le parti sono comparse personalmente.
Il sig. ha confermato che in sede di separazione era stato stabilito l'affido condiviso con Pt_1
collocamento della minore presso la madre, nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà. Ha
riferito di svolgere ancora attività lavorativa presso i rimorchiatori del gruppo nel porto di Pt_4
Cagliari, percependo un reddito mensile di circa euro 2.500,00, senza variazioni rispetto alla separazione. Ha dichiarato di vedere regolarmente la figlia e ha lamentato che la resistente assumerebbe decisioni relative alla minore in modo unilaterale. Ha infine precisato di vivere in un appartamento in locazione a Capoterra, con un canone di euro 450,00 mensili. La resistente, nel corso dell'udienza, ha invece sostenuto che la situazione economica dell'ex marito
è significativamente migliorata. Ha dichiarato che egli convive con una nuova compagna e che insieme avrebbero avviato diverse attività economiche, tra cui un negozio di articoli sportivi, una scuola guida — nella quale il ricorrente si occuperebbe delle patenti nautiche — nonché un'attività
estiva per minori. Ha aggiunto che la compagna gestirebbe altresì una onlus dedicata a giovani con difficoltà. Secondo la resistente, tali elementi dimostrerebbero un reddito e un tenore di vita ben superiori a quanto dichiarato dal ricorrente. Ha dichiarato di non lavorare e di aver provato dopo la separazione a lavorare presso una onlus dei padri comaschi e di fare ogni tanto del trucco quale visagista per fare qualche soldo ma ora non più e di dover iniziare un corso regionale finalizzato alla costituzione di un'impresa turistica .
*****
Con ordinanza del 10.05.2019, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, ritenendo che non sussistessero modificazioni sostanziali tali da giustificarne la revisione.
Nel corso del giudizio, il ricorrente, con memoria integrativa, ha ribadito integralmente le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo, contestando le deduzioni della resistente in ordine a un presunto miglioramento delle proprie condizioni economiche, ritenute infondate e prive di adeguato riscontro documentale. Egli ha evidenziato di sostenere regolarmente un canone di locazione di euro 450,00 mensili per l'immobile di residenza e di continuare a pagare la rata del mutuo, superiore a euro 800,00 mensili, relativa all'abitazione assegnata alla resistente.
Ha inoltre precisato che la compagna convivente percepisce un reddito modesto derivante dall'attività presso una cooperativa sociale e che la stessa è tenuta al pagamento di un mutuo mensile di euro 562,00. Il ricorrente ha aggiunto che le due figlie minori della compagna, affette da una patologia ematologica cronica, necessitano di cure continue e della presenza costante della madre, con conseguente riduzione della capacità lavorativa di quest'ultima.
Ha, altresì, dichiarato di non trarre alcun beneficio economico dalle attività della compagna, né di svolgere con regolarità l'attività di istruttore nautico, se non in via occasionale e senza compenso.
Ha sottolineato di farsi carico di ulteriori spese, tra cui una polizza vita del valore di euro 150,00
mensili a favore della figlia, e di non percepire più gli assegni familiari, confluiti nel contributo stabilito in sede di separazione. Ha infine rappresentato che la figlia minore trascorre periodi di permanenza sempre più lunghi presso di lui, con conseguente incremento delle spese di mantenimento a suo carico.
Il ricorrente ha poi osservato che la resistente, pur deducendo un peggioramento della propria condizione economica, non avrebbe dimostrato di essersi concretamente attivata per reperire un'occupazione, nonostante la sua capacità lavorativa, insistendo pertanto per il rigetto della domanda di assegno divorzile o del suo incremento.
*****
Nel prosieguo del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1006 del 14.04.2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 21 settembre 2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., e con provvedimento del 16 marzo 2021 il Giudice
ha ammesso le prove per interpello e per testi richieste da entrambe le parti, escludendo i capitoli 4),
5) e 7) proposti dalla resistente, ritenuti irrilevanti o riferiti a fatti anteriori alla separazione.
Con ordinanza del 13 giugno 2024, il Giudice ha disposto la produzione della documentazione reddituale aggiornata di entrambe le parti e, per quanto riguarda la resistente, della scheda anagrafico-professionale e del cassetto contributivo. All'udienza del 10 settembre 2024 è stato inoltre richiesto alla resistente di precisare se percepisse pensioni o indennità correlate alla patologia dichiarata, con obbligo di deposito della relativa documentazione entro il 26 settembre
2024.
******
All'udienza del 27 febbraio 2025, esaminate le note scritte e la documentazione prodotta, il Giudice
ha trattenuto la causa in decisione, riservando al Collegio la valutazione sull'ammissibilità dei documenti depositati dalla resistente in sede di istanza di rimessione in termini.
***
Richiamata la sentenza n. 1006 del 14 aprile 2020, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, deve preliminarmente accogliersi l'istanza di rimessione in termini formulata dalla resistente per il deposito del verbale di invalidità e del cedolino della pensione, non prodotti nei termini originariamente fissati.
Sebbene la parte non abbia articolato specifiche argomentazioni a sostegno della richiesta, il
Collegio ritiene che la produzione debba essere ammessa, poiché la documentazione risulta rilevante ai fini della completa valutazione della situazione economica e personale della resistente.
In particolare, la tardiva produzione appare giustificata dal fatto che la corresponsione della pensione è intervenuta solo successivamente alla scadenza del termine originario per il deposito,
circostanza che ha reso oggettivamente impossibile un tempestivo adempimento.
Deve rilevarsi altresì, che nelle more del giudizio la figlia delle parti è divenuta maggiorenne, Per_1
con conseguente venir meno della necessità di statuire in ordine all'affido e alle modalità di frequentazione con il padre. Per quanto riguarda i provvedimenti di carattere economico, deve ritenersi pacifico che la figlia, pur avendo raggiunto la maggiore età, non abbia ancora conseguito l'autosufficienza economica e che le sue condizioni di vita delle parti non abbiano subito sostanziali modificazioni. Pertanto, permane l'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori.
Ai fini della determinazione del contributo materno e paterno al mantenimento della figlia, si applicano i criteri di cui all'art. 337-ter c.c., tenendo conto dell'età della ragazza, degli impegni di studio e di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
Dall'esame della documentazione acquisita risulta che il sig. ontinua a svolgere l'attività di Pt_1
comandante della divisione rimorchiatori presso la società Moby S.p.A., percependo redditi in progressivo incremento negli ultimi anni. In particolare, i redditi imponibili dichiarati ammontano a euro 42.303,00 per l'anno 2020, euro 45.606,00 per l'anno 2021 ed euro 58.942,00 per l'anno 2022,
con ulteriore incremento per l'anno 2023, circostanza che denota un miglioramento della capacità
reddituale rispetto al periodo della separazione.
Le spese sostenute dal ricorrente — segnatamente il pagamento della rata di mutuo relativa all'abitazione assegnata alla resistente e del canone di locazione dell'immobile in cui egli risiede,
pari a euro 450,00 mensili — risultano sostanzialmente invariate rispetto a quelle già considerate in sede di separazione, non incidendo in misura tale da modificare l'equilibrio economico fra le parti.
Deve inoltre ritenersi verosimile, alla luce delle testimonianze acquisite, che il sig. svolga Pt_1
un'ulteriore attività retribuita di istruttore per i corsi di patente nautica presso la scuola guida
“L'Autoscuola di DR IO” di Sestu. Tale collaborazione è stata confermata dal titolare dell'autoscuola, sig. DR IO, nonché da testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, e costituisce un elemento idoneo a ritenere la sussistenza di ulteriori, seppur non quantificati, introiti. Per quanto riguarda la resistente, la stessa non risulta titolare di un'occupazione stabile. All'udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere in modo saltuario attività di visagista, percependo compensi di modesta entità. Con note depositate in data 26 settembre 2024, ha inoltre prodotto il verbale di riconoscimento della condizione di invalidità del 19 giugno 2024, dal quale risulta affetta da una totale e permanente inabilità lavorativa a seguito di intervento chirurgico mutilante. In conseguenza di tale condizione, alla resistente è stata riconosciuta un'indennità mensile pari a euro 458,13, come documentato dal relativo cedolino pensionistico.
In considerazione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, del miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e della sopravvenuta condizione di invalidità della resistente, nonché delle accresciute esigenze della figlia, che non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, il Collegio ritiene equo confermare il contributo di euro
500,00 mensili a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia.
*****
Sulla domanda di assegno divorzile
In via preliminare, occorre richiamare i principi ormai consolidati in materia di assegno divorzile,
come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287 del 2018 e n. 32198 del 2021.
Secondo tali orientamenti, l'assegno divorzile assolve una duplice funzione: assistenziale e perequativo-compensativa.
Esso mira, da un lato, a garantire al coniuge economicamente più debole un sostegno adeguato a fronte della cessazione del vincolo matrimoniale, e, dall'altro, a riconoscere e valorizzare il contributo fornito dal medesimo alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, in attuazione del principio di solidarietà post-coniugale. La determinazione dell'assegno richiede, dunque, una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, tenendo conto della durata del matrimonio, delle scelte condivise durante la convivenza coniugale e del ruolo assunto da ciascun coniuge nella gestione familiare e nella cura dei figli.
Nel caso in esame, è emerso che la resistente, nel corso del matrimonio, non ha svolto attività
lavorativa stabile, dedicandosi prevalentemente alla cura della casa e della famiglia. Tale
circostanza appare del tutto verosimile, tenuto conto della professione svolta dal ricorrente —
comandante della divisione rimorchiatori presso la società Moby S.p.A. — che comporta lunghi periodi di assenza dal domicilio familiare e, conseguentemente, un limitato apporto alle incombenze domestiche e alla gestione quotidiana della prole.
Deve pertanto ritenersi che la scelta di concentrare l'impegno familiare in capo alla moglie sia stata assunta di comune accordo tra i coniugi e nell'interesse della famiglia, con l'effetto di determinare una naturale rinuncia, da parte della resistente, alla costruzione di un'autonoma posizione lavorativa e previdenziale.
Allo stato, la resistente, oggi cinquantanovenne, versa in condizioni di invalidità totale e permanente, come attestato dal verbale del 19 giugno 2024, a seguito di intervento chirurgico mutilante. Le è stato riconosciuto un trattamento economico di modesta entità, pari a euro 458,13
mensili, a titolo di indennità di invalidità, importo che, di per sé, non è idoneo a garantirle un tenore di vita dignitoso né a far fronte alle rilevanti spese mediche che la stessa è costretta a sostenere con continuità.
In tale contesto, deve rilevarsi che la resistente non dispone di mezzi adeguati e non possiede concrete possibilità di procurarseli attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, attesa la sua età, la condizione di salute e la totale inabilità certificata. Pertanto, tenuto conto della durata del matrimonio, del contributo personale e familiare offerto dalla resistente, dell'attuale squilibrio economico tra le parti e dell'impossibilità per la medesima di reinserirsi nel mercato del lavoro, sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile avente funzione perequativo-compensativa e assistenziale dell'importo di euro
300,00 mensili , volto a riequilibrare le rispettive posizioni economiche e a garantirle mezzi adeguati in rapporto alle proprie condizioni personali e patrimoniali.
****
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, e avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza delle parti, appare equo disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%,
ponendo il residuo 50% a carico del ricorrente, quale parte parzialmente soccombente in relazione all'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
Le spese così poste a carico del ricorrente vengono liquidate come da dispositivo, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 1006 del 14.04.2020 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge, sig.ra Parte_1 Parte_3
un assegno divorzile pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili, con decorrenza dalla data
[...]
del passaggio in giudicato della presente sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- conferma in euro 500,00 (cinquecento/00) mensili il contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da corrispondersi entro il 5 di ogni Per_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in suo favore e rivalutazione secondo gli indici Istat;
- pone le spese di lite nella misura del 50% a carico del ricorrente, liquidandole in complessivi euro
2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, e compensa la residua metà tra le parti;
somma in favore dell'RI essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9564 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Cagliari, via PALOMBA n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni A. Fara , che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in atti;
ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, nello studio dell'avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
17.4.2029 prot. n.2288/2019.
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “voglia pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in argomento, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pula nell'anno 2007, atto n. 30, parte II, serie A, disponendo per le conseguenti annotazioni nei registri R.G. n.9564/2018 G.I.: Dott. Mario Farina Udienza del 12.07.2021 dello stato civile e per l'effetto: a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore b) Persona_1
stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia per tre pomeriggi la settimana -da individuarsi di comune accordo tra i coniugi tenuto conto dei turni di lavoro del che sarà tenuto a Pt_1
comunicare alla all'inizio di ciascun mese il prospetto dei turni- dall'uscita di scuola fino Parte_2
alle 20,30 (dalle ore 10,00 le ore 21,00 nel periodo estivo) e, a settimane alterne, dal sabato mattina all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 9,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 20,30 della domenica sera (ore 21 nel periodo estivo). La minore, Inoltre, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni nel periodo delle vacanze estive e, durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; c) stabilire un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, a carico del signor da versarsi Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora
, dell'importo di € 400,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese Parte_3 straordinarie concordate. La somma predetta verrà aggiornata annualmente ed automaticamente sulla base della variazione in aumento accertata dall'istat dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente;
d) non stabilire alcun assegno divorzile a favore della signora difettandone totalmente i presupposti;
e) con vittoria di spese.” Parte_3
Nell'interesse della parte resistente: “ Piaccia all'Illustrissimo Tribunale: 1) Confermare
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
2) Confermare i tempi e le modalità per l'esercizio del diritto di diritto in favore del così come disposto nella Pt_1
sentenza di separazione e successivamente confermato con ordinanza presidenziale del 14/10/2019
del procedimento de quo;
3) Determinare a carico del un assegno divorzile in favore della Pt_1
non inferiore ad € 300 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
4) Determinare a Parte_2
carico del n assegno di mantenimento per la figlia minore non inferiore ad € 600 mensili da Pt_1
corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre alla condivisione delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche) sostenute in favore di nella misura del 50%; Per_1
5) Confermare l'assegnazione della casa familiare alla perché vi abiti unitamente alla Parte_2
figlia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
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In data 14 novembre 2018, il sig. ha depositato ricorso dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cagliari chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
21 luglio 2007 a Pula, dal quale è nata la figlia , il 23 aprile 2007. Nel ricorso ha domandato la Per_1
conferma dell'affido condiviso della minore, la regolamentazione del diritto di visita e la determinazione di un contributo al mantenimento pari a euro 400,00 mensili, oltre all'integrale partecipazione alle spese straordinarie previamente concordate.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente ha dedotto che la separazione personale tra le parti è
stata pronunciata con sentenza n. 2056/2017 del Tribunale di Cagliari, la quale ha disposto l'affidamento condiviso di , attribuendo alla madre la casa coniugale e prevedendo che il padre Per_1 potesse trascorrere tre pomeriggi alla settimana con la minore, da concordarsi tra i genitori. La
sentenza ha inoltre stabilito un contributo economico a suo carico per il mantenimento della resistente di euro 300,00 ed euro 500,00 per il mantenimento della minore. ha precisato infine che la separazione non si è mai interrotta e la convivenza non è stata ripresa.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla richiesta di divorzio né alla conferma dell'affido condiviso. Ha tuttavia chiesto che fosse previsto un assegno divorzile in suo favore pari a euro 500,00 mensili e ulteriori euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia.
La resistente ha allegato di essere priva di occupazione e di non essere riuscita, nonostante vari tentativi, a reperire un lavoro stabile. Ha precisato di essere rimasta esclusa dal mercato del lavoro nel corso del matrimonio, essendosi dedicata integralmente alla cura della casa e della figlia,
secondo un modello familiare imposto dal ricorrente. Mentre la sua condizione reddituale del ricorrente sarebbe migliorata, anche in ragione di una nuova convivenza e di un tenore di vita superiore a quello dichiarato. Per tali ragioni ha chiesto di accertare la reale consistenza reddituale dell'ex coniuge.
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All'udienza del 2 ottobre 2019 le parti sono comparse personalmente.
Il sig. ha confermato che in sede di separazione era stato stabilito l'affido condiviso con Pt_1
collocamento della minore presso la madre, nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà. Ha
riferito di svolgere ancora attività lavorativa presso i rimorchiatori del gruppo nel porto di Pt_4
Cagliari, percependo un reddito mensile di circa euro 2.500,00, senza variazioni rispetto alla separazione. Ha dichiarato di vedere regolarmente la figlia e ha lamentato che la resistente assumerebbe decisioni relative alla minore in modo unilaterale. Ha infine precisato di vivere in un appartamento in locazione a Capoterra, con un canone di euro 450,00 mensili. La resistente, nel corso dell'udienza, ha invece sostenuto che la situazione economica dell'ex marito
è significativamente migliorata. Ha dichiarato che egli convive con una nuova compagna e che insieme avrebbero avviato diverse attività economiche, tra cui un negozio di articoli sportivi, una scuola guida — nella quale il ricorrente si occuperebbe delle patenti nautiche — nonché un'attività
estiva per minori. Ha aggiunto che la compagna gestirebbe altresì una onlus dedicata a giovani con difficoltà. Secondo la resistente, tali elementi dimostrerebbero un reddito e un tenore di vita ben superiori a quanto dichiarato dal ricorrente. Ha dichiarato di non lavorare e di aver provato dopo la separazione a lavorare presso una onlus dei padri comaschi e di fare ogni tanto del trucco quale visagista per fare qualche soldo ma ora non più e di dover iniziare un corso regionale finalizzato alla costituzione di un'impresa turistica .
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Con ordinanza del 10.05.2019, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, ritenendo che non sussistessero modificazioni sostanziali tali da giustificarne la revisione.
Nel corso del giudizio, il ricorrente, con memoria integrativa, ha ribadito integralmente le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo, contestando le deduzioni della resistente in ordine a un presunto miglioramento delle proprie condizioni economiche, ritenute infondate e prive di adeguato riscontro documentale. Egli ha evidenziato di sostenere regolarmente un canone di locazione di euro 450,00 mensili per l'immobile di residenza e di continuare a pagare la rata del mutuo, superiore a euro 800,00 mensili, relativa all'abitazione assegnata alla resistente.
Ha inoltre precisato che la compagna convivente percepisce un reddito modesto derivante dall'attività presso una cooperativa sociale e che la stessa è tenuta al pagamento di un mutuo mensile di euro 562,00. Il ricorrente ha aggiunto che le due figlie minori della compagna, affette da una patologia ematologica cronica, necessitano di cure continue e della presenza costante della madre, con conseguente riduzione della capacità lavorativa di quest'ultima.
Ha, altresì, dichiarato di non trarre alcun beneficio economico dalle attività della compagna, né di svolgere con regolarità l'attività di istruttore nautico, se non in via occasionale e senza compenso.
Ha sottolineato di farsi carico di ulteriori spese, tra cui una polizza vita del valore di euro 150,00
mensili a favore della figlia, e di non percepire più gli assegni familiari, confluiti nel contributo stabilito in sede di separazione. Ha infine rappresentato che la figlia minore trascorre periodi di permanenza sempre più lunghi presso di lui, con conseguente incremento delle spese di mantenimento a suo carico.
Il ricorrente ha poi osservato che la resistente, pur deducendo un peggioramento della propria condizione economica, non avrebbe dimostrato di essersi concretamente attivata per reperire un'occupazione, nonostante la sua capacità lavorativa, insistendo pertanto per il rigetto della domanda di assegno divorzile o del suo incremento.
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Nel prosieguo del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1006 del 14.04.2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 21 settembre 2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., e con provvedimento del 16 marzo 2021 il Giudice
ha ammesso le prove per interpello e per testi richieste da entrambe le parti, escludendo i capitoli 4),
5) e 7) proposti dalla resistente, ritenuti irrilevanti o riferiti a fatti anteriori alla separazione.
Con ordinanza del 13 giugno 2024, il Giudice ha disposto la produzione della documentazione reddituale aggiornata di entrambe le parti e, per quanto riguarda la resistente, della scheda anagrafico-professionale e del cassetto contributivo. All'udienza del 10 settembre 2024 è stato inoltre richiesto alla resistente di precisare se percepisse pensioni o indennità correlate alla patologia dichiarata, con obbligo di deposito della relativa documentazione entro il 26 settembre
2024.
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All'udienza del 27 febbraio 2025, esaminate le note scritte e la documentazione prodotta, il Giudice
ha trattenuto la causa in decisione, riservando al Collegio la valutazione sull'ammissibilità dei documenti depositati dalla resistente in sede di istanza di rimessione in termini.
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Richiamata la sentenza n. 1006 del 14 aprile 2020, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, deve preliminarmente accogliersi l'istanza di rimessione in termini formulata dalla resistente per il deposito del verbale di invalidità e del cedolino della pensione, non prodotti nei termini originariamente fissati.
Sebbene la parte non abbia articolato specifiche argomentazioni a sostegno della richiesta, il
Collegio ritiene che la produzione debba essere ammessa, poiché la documentazione risulta rilevante ai fini della completa valutazione della situazione economica e personale della resistente.
In particolare, la tardiva produzione appare giustificata dal fatto che la corresponsione della pensione è intervenuta solo successivamente alla scadenza del termine originario per il deposito,
circostanza che ha reso oggettivamente impossibile un tempestivo adempimento.
Deve rilevarsi altresì, che nelle more del giudizio la figlia delle parti è divenuta maggiorenne, Per_1
con conseguente venir meno della necessità di statuire in ordine all'affido e alle modalità di frequentazione con il padre. Per quanto riguarda i provvedimenti di carattere economico, deve ritenersi pacifico che la figlia, pur avendo raggiunto la maggiore età, non abbia ancora conseguito l'autosufficienza economica e che le sue condizioni di vita delle parti non abbiano subito sostanziali modificazioni. Pertanto, permane l'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori.
Ai fini della determinazione del contributo materno e paterno al mantenimento della figlia, si applicano i criteri di cui all'art. 337-ter c.c., tenendo conto dell'età della ragazza, degli impegni di studio e di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
Dall'esame della documentazione acquisita risulta che il sig. ontinua a svolgere l'attività di Pt_1
comandante della divisione rimorchiatori presso la società Moby S.p.A., percependo redditi in progressivo incremento negli ultimi anni. In particolare, i redditi imponibili dichiarati ammontano a euro 42.303,00 per l'anno 2020, euro 45.606,00 per l'anno 2021 ed euro 58.942,00 per l'anno 2022,
con ulteriore incremento per l'anno 2023, circostanza che denota un miglioramento della capacità
reddituale rispetto al periodo della separazione.
Le spese sostenute dal ricorrente — segnatamente il pagamento della rata di mutuo relativa all'abitazione assegnata alla resistente e del canone di locazione dell'immobile in cui egli risiede,
pari a euro 450,00 mensili — risultano sostanzialmente invariate rispetto a quelle già considerate in sede di separazione, non incidendo in misura tale da modificare l'equilibrio economico fra le parti.
Deve inoltre ritenersi verosimile, alla luce delle testimonianze acquisite, che il sig. svolga Pt_1
un'ulteriore attività retribuita di istruttore per i corsi di patente nautica presso la scuola guida
“L'Autoscuola di DR IO” di Sestu. Tale collaborazione è stata confermata dal titolare dell'autoscuola, sig. DR IO, nonché da testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, e costituisce un elemento idoneo a ritenere la sussistenza di ulteriori, seppur non quantificati, introiti. Per quanto riguarda la resistente, la stessa non risulta titolare di un'occupazione stabile. All'udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere in modo saltuario attività di visagista, percependo compensi di modesta entità. Con note depositate in data 26 settembre 2024, ha inoltre prodotto il verbale di riconoscimento della condizione di invalidità del 19 giugno 2024, dal quale risulta affetta da una totale e permanente inabilità lavorativa a seguito di intervento chirurgico mutilante. In conseguenza di tale condizione, alla resistente è stata riconosciuta un'indennità mensile pari a euro 458,13, come documentato dal relativo cedolino pensionistico.
In considerazione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, del miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e della sopravvenuta condizione di invalidità della resistente, nonché delle accresciute esigenze della figlia, che non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, il Collegio ritiene equo confermare il contributo di euro
500,00 mensili a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia.
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Sulla domanda di assegno divorzile
In via preliminare, occorre richiamare i principi ormai consolidati in materia di assegno divorzile,
come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287 del 2018 e n. 32198 del 2021.
Secondo tali orientamenti, l'assegno divorzile assolve una duplice funzione: assistenziale e perequativo-compensativa.
Esso mira, da un lato, a garantire al coniuge economicamente più debole un sostegno adeguato a fronte della cessazione del vincolo matrimoniale, e, dall'altro, a riconoscere e valorizzare il contributo fornito dal medesimo alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, in attuazione del principio di solidarietà post-coniugale. La determinazione dell'assegno richiede, dunque, una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, tenendo conto della durata del matrimonio, delle scelte condivise durante la convivenza coniugale e del ruolo assunto da ciascun coniuge nella gestione familiare e nella cura dei figli.
Nel caso in esame, è emerso che la resistente, nel corso del matrimonio, non ha svolto attività
lavorativa stabile, dedicandosi prevalentemente alla cura della casa e della famiglia. Tale
circostanza appare del tutto verosimile, tenuto conto della professione svolta dal ricorrente —
comandante della divisione rimorchiatori presso la società Moby S.p.A. — che comporta lunghi periodi di assenza dal domicilio familiare e, conseguentemente, un limitato apporto alle incombenze domestiche e alla gestione quotidiana della prole.
Deve pertanto ritenersi che la scelta di concentrare l'impegno familiare in capo alla moglie sia stata assunta di comune accordo tra i coniugi e nell'interesse della famiglia, con l'effetto di determinare una naturale rinuncia, da parte della resistente, alla costruzione di un'autonoma posizione lavorativa e previdenziale.
Allo stato, la resistente, oggi cinquantanovenne, versa in condizioni di invalidità totale e permanente, come attestato dal verbale del 19 giugno 2024, a seguito di intervento chirurgico mutilante. Le è stato riconosciuto un trattamento economico di modesta entità, pari a euro 458,13
mensili, a titolo di indennità di invalidità, importo che, di per sé, non è idoneo a garantirle un tenore di vita dignitoso né a far fronte alle rilevanti spese mediche che la stessa è costretta a sostenere con continuità.
In tale contesto, deve rilevarsi che la resistente non dispone di mezzi adeguati e non possiede concrete possibilità di procurarseli attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, attesa la sua età, la condizione di salute e la totale inabilità certificata. Pertanto, tenuto conto della durata del matrimonio, del contributo personale e familiare offerto dalla resistente, dell'attuale squilibrio economico tra le parti e dell'impossibilità per la medesima di reinserirsi nel mercato del lavoro, sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile avente funzione perequativo-compensativa e assistenziale dell'importo di euro
300,00 mensili , volto a riequilibrare le rispettive posizioni economiche e a garantirle mezzi adeguati in rapporto alle proprie condizioni personali e patrimoniali.
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In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, e avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza delle parti, appare equo disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%,
ponendo il residuo 50% a carico del ricorrente, quale parte parzialmente soccombente in relazione all'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
Le spese così poste a carico del ricorrente vengono liquidate come da dispositivo, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 1006 del 14.04.2020 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge, sig.ra Parte_1 Parte_3
un assegno divorzile pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili, con decorrenza dalla data
[...]
del passaggio in giudicato della presente sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- conferma in euro 500,00 (cinquecento/00) mensili il contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da corrispondersi entro il 5 di ogni Per_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in suo favore e rivalutazione secondo gli indici Istat;
- pone le spese di lite nella misura del 50% a carico del ricorrente, liquidandole in complessivi euro
2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, e compensa la residua metà tra le parti;
somma in favore dell'RI essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti