Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 21/04/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Filomena Rapone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia 36/B;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del Provvedimento del Questore della Provincia di Perugia con cui rigettava la istanza di rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino U.E. emesso il -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, invitando il richiedente a lasciare il territorio dello Stato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. SC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento in data-OMISSIS-con cui la Questura di Perugia ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, anzitutto eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2026, con il consenso delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
4. Secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate dall’art. 30 del d.lgs. 286/1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 30 (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 15868/2011-ord.; in tal senso, da ultime, TAR Umbria, n. 375/2025; TAR Toscana, II, n. 770/2025; Lombardia, III, n. 1697/2025; TAR Calabria, RC, n. 618/2025). Non essendovi ragioni per discostarsi da detto orientamento, considerata la persistente applicabilità al giudizio di primo grado del principio di inderogabilità della giurisdizione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con declinatoria della giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 legge 69/2009; art. 11 cod. proc. amm.).
5. L’esito processuale e l’indicazione fuorviante sulla giurisdizione riportata in calce al provvedimento impugnato inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC RI, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.