Articolo 4 della Legge 1 aprile 1949, n. 118
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 aprile 1949
Art. 4.
All'inizio di ogni esposizione sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre revisori dei conti designati, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e dal comune di Milano. Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal comune di Milano.
I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili concernenti la gestione dell'ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'ente e dei documenti relativi, la regolarita' della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta all'anno, verifiche di cassa.
I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione. Essi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e, ove lo reputino necessario, a quelle della Giunta esecutiva.
Entrata in vigore il 26 aprile 1949