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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 519/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GIUSEPPE CALABRIA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, CP_1
- appellato in proprio e n.q. di mandatario di rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria CP_2 CP_3
Rosa Fazio;
, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2020 90035449 84/000 notificata in data
06.03.2020,limitatamente all'avviso di addebito n.394 2013 0004163259 000, notificato in data 9 marzo 2014 avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, per i periodi
112006 (sanzioni), 2-3-412010, 2-3- 412011,2-3-412012, deducendo la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra la data di notifica dell'avviso e quella dell'intimazione. Il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto che entrambi gli Enti convenuti erano legittimi contraddittori, accoglieva il ricorso.
Ha interposto appello deducendo la sussistenza di due atti interruttivi della prescrizione, CP_4
in particolare le intimazioni di pagamento n. 09420189003984449000, notificata in data
27.08.2018 e intimazione di pagamento nr. 09420199007346075000, notificata in data 13.08.2019, di cui chiedeva l'acquisizione.
L pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
CP_ costituendosi ha chiesto l'accoglimento dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ha fornito prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazione di pagamento CP_4
09420189003984449000, notificata in data 27.08.2018 che ha utilmente interrotto i termini prescrizionali che viene acquisite secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile
l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro
"influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
Nel caso di specie appare evidente l'indispensabilità della produzione documentale di , CP_4
dalla quale è dipeso l'esito della controversia.
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22 Parte_2
Spese del presente grado compensate atteso che la produzione documentale è stata effettuata solo in appello.
Spese di lite compensate nei rapporti tra e vista l'identità della posizione CP_4 CP_2
sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
CP_ contro , e avverso la sentenza n. 55/2022 del Giudice del lavoro di CP_1 CP_3
Reggio Calabria, pubblicata in data 14/01/2022, in accoglimento dell'appello rigetta il ricorso originario proposto da CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in €4.200,1 oltre accessori.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1
CP_1
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 519/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GIUSEPPE CALABRIA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, CP_1
- appellato in proprio e n.q. di mandatario di rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria CP_2 CP_3
Rosa Fazio;
, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2020 90035449 84/000 notificata in data
06.03.2020,limitatamente all'avviso di addebito n.394 2013 0004163259 000, notificato in data 9 marzo 2014 avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, per i periodi
112006 (sanzioni), 2-3-412010, 2-3- 412011,2-3-412012, deducendo la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra la data di notifica dell'avviso e quella dell'intimazione. Il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto che entrambi gli Enti convenuti erano legittimi contraddittori, accoglieva il ricorso.
Ha interposto appello deducendo la sussistenza di due atti interruttivi della prescrizione, CP_4
in particolare le intimazioni di pagamento n. 09420189003984449000, notificata in data
27.08.2018 e intimazione di pagamento nr. 09420199007346075000, notificata in data 13.08.2019, di cui chiedeva l'acquisizione.
L pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
CP_ costituendosi ha chiesto l'accoglimento dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ha fornito prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazione di pagamento CP_4
09420189003984449000, notificata in data 27.08.2018 che ha utilmente interrotto i termini prescrizionali che viene acquisite secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile
l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro
"influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
Nel caso di specie appare evidente l'indispensabilità della produzione documentale di , CP_4
dalla quale è dipeso l'esito della controversia.
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22 Parte_2
Spese del presente grado compensate atteso che la produzione documentale è stata effettuata solo in appello.
Spese di lite compensate nei rapporti tra e vista l'identità della posizione CP_4 CP_2
sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
CP_ contro , e avverso la sentenza n. 55/2022 del Giudice del lavoro di CP_1 CP_3
Reggio Calabria, pubblicata in data 14/01/2022, in accoglimento dell'appello rigetta il ricorso originario proposto da CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in €4.200,1 oltre accessori.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1
CP_1
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)