Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 28/04/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 74/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Composta dai Magistrati:
NI Marco Canu Presidente LE RA CE relatore Walter RU CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30971 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
DI AZ IU, nato a [...] il [...], C.F.: [...], residente a [...].
VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.
VISTO l’atto introduttivo.
LETTI gli atti e i documenti di causa.
UDITI all’udienza del 16.04.2026 il Pubblico Ministero Marcella Tomasi, e omessa la relazione di causa, con il consenso del Pubblico Ministero, per ragioni di contingentamento dei tempi dell’udienza.
AT
Con nota prot. n. 0002919/U del 23.11.2020, acquisita al prot. n. 0008430 –25.11.2020 l’Istituto Comprensivo Statale “L. Einaudi – G. Pascoli” di IL ha trasmesso alla Procura contabile il decreto di depennamento del sig. DI AZ IU dalle graduatorie definitive di istituto di III fascia del personale ATA – profilo collaboratore scolastico, per il triennio 2018/2021, a causa della mancanza di requisiti previsti dalla normativa.
Il Dirigente Scolastico effettuando i controlli ex art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 all’atto del primo rapporto di lavoro, aveva appurato che, nell’istanza per l’inserimento nella graduatoria di III fascia per il conferimento di supplenza del personale ATA prodotta dal DI AZ, lo stesso aveva indicato, quale titolo di studio posseduto, il diploma di qualifica professionale “Operatore dei Servizi Sociali” conseguito presso l’Istituto Paritario “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere nell’anno scolastico 2011/2012.
Tuttavia, a seguito di apposita richiesta, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, con nota prot. n. 20457 del 09.11.2020, aveva comunicato che “la certificazione prodotta dall’interessato non può essere considerata valida in quanto il nominativo dello stesso non compare nell’elenco ufficiale (registro perpetuo) di coloro che hanno conseguito i Diplomi di qualifica professionale di “operatore dei servizi sociali”, rilasciati dalla “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere, negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013”.
La Procura contabile, acquisita ulteriore documentazione, ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono.
In data 27.10.2017, il sig. DI AZ IU presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2017-2019 dichiarando di possedere, quale titolo di accesso, la qualifica di operatore dei servizi sociali acquisita presso la “Schola Albiniani” nell’anno 2011-2012 e allegando il relativo certificato.
A seguito dell’utile posizione in graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico, il sig. DI AZ stipulava una serie di contratti di lavoro per lo svolgimento di attività di supplenza in diversi istituti (elencati a pag. 3 della citazione).
A seguito dei controlli effettuati, con decreto n. 2910/U del 23.11.2020, il Dirigente Scolastico dell’istituto “L. Einaudi” depennava dalle graduatorie l’odierno convenuto.
Nel frattempo, DI AZ, in virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con gli istituti scolastici grazie alle false attestazioni ed alla produzione di documentazione mendace, aveva percepito indebite retribuzioni pari complessivamente ad euro 44.058,73.
Ad avviso della Procura contabile, vi erano molteplici elementi probatori, tali da dimostrare la falsità del titolo di studio prodotto da DI AZ, quali: a) informativa sull’indagine svolta, nell’ambito di diversa istruttoria, dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di RE, per cui sarebbe emersa un’enorme discrepanza fra il numero dei diplomati risultanti dal Registro Rilascio Diplomi tenuto dal MIUR - Ufficio Territoriale di Caserta ed il numero dei diplomati inseriti nell’elenco del Registro Esami di Qualifica agli atti della scuola; b) le risultanze di un’ispezione svolta presso l’Istituto da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ove l’ispettore evidenziava una serie di ingiustificabili anomalie relative alla “Schola Albiniani”; c) il fatto che il nominativo del DI AZ risultasse nel Registro Esami di Qualifica, ma non nella richiesta al MIUR di rilascio delle pergamene attestanti il conseguimento del titolo di studio.
La Procura contabile, ritenuto sussistere danno erariale, ha notificato al sig. DI AZ IU invito a dedurre, contestando la produzione, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di un pregiudizio patrimoniale pari ad euro 44.058,73, corrispondente all’importo complessivo degli emolumenti percepiti, a fronte dei rapporti di lavoro intrattenuti con le istituzioni scolastiche in forza di dichiarazione mendace e produzione di documentazione falsa.
L’invitato non ha depositato memorie difensive e non ha chiesto di essere ascoltato personalmente.
La Procura ha notificato all’odierno convenuto atto di citazione, confermando la richiesta risarcitoria pari ad euro 44.058,73 oltre accessori di legge.
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La causa è stata discussa all’udienza del 16.04.2026.
Il Pubblico Ministero si è riportato agli atti e ha insistito nelle proprie conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione.
DI
Occorre dichiarare la contumacia di DI AZ IU, regolarmente citato e non costituito in giudizio.
La fattispecie in esame riguarda un danno erariale da indebita percezione di trattamento economico connesso allo svolgimento, da parte del sig. IU DI AZ, di prestazioni relative al profilo professionale di collaboratore scolastico.
Secondo la prospettazione accusatoria, tale qualifica di ruolo è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni, ovvero sulla produzione del diploma di “Operatore dei servizi sociali”, formato presso l’Istituto Paritario “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere nell’anno scolastico 2011/2012.
Il suddetto titolo di studio sarebbe falso, in quanto mai conseguito.
Occorre sul punto osservare che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, con nota prot. n. 20457 del 09.11.2020 doc. 9 di parte attrice, all. 9), aveva attestato, a seguito di richiesta proveniente dal Dirigente l’Istituto Comprensivo Statale “L. Einaudi – G. Pascoli” di IL (presso cui DI AZ aveva instaurato rapporto di lavoro) che “la certificazione prodotta dall’interessato non può essere considerata valida in quanto il nominativo dello stesso non compare nell’elenco ufficiale (registro perpetuo) di coloro che hanno conseguito i Diplomi di qualifica professionale di “operatore dei servizi sociali”, rilasciati dalla “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere, negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013”.
Di qui il “decreto di depennamento” n. 2910/U del 23.11.2020 (doc.1 di parte attrice) del sig. DI AZ IU dalle graduatorie definitive di istituto di III fascia del personale ATA – profilo collaboratore scolastico, nel triennio 2018/2021, per mancanza del prescritto titolo di studio.
Inoltre, da indagini svolte dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di RE (doc. 2 di parte attrice, pagg. 11 e ss), era emersa la rilevantissima discrepanza tra il numero dei diplomati risultanti dal Registro Rilascio Diplomi tenuto dal MIUR - Ufficio Territoriale di Caserta ed il numero dei diplomati risultanti dall'elenco del Registro Esami di Qualifica agli atti della scuola: dall’analisi dei Registri Generali degli esami risultava infatti che, nell’a.s. 2011/2012, gli studenti che avevano conseguito il titolo di studio sarebbero stati 396 (doc. 17 di parte attrice) a fronte di una richiesta al MIUR di rilascio di sole 11 pergamene (doc. 15, all. 3 di parte attrice, doc. 17 di parte attrice).
L’anomalia della situazione, con riferimento agli anni 2011/2012 e 2012/2013, era stata stigmatizzata nel rapporto ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, richiamato nella citata Relazione della Guardia di Finanza di RE (“tale situazione è assolutamente sconcertante, atteso che dalla verifica dei documenti presenti in archivio...omissis...non è emersa alcuna evidenza riferibile a tali esami che, giova sottolineare, sarebbe dovuta consistere in numerosi e ingombranti plichi sigillati con migliaia di elaborati scritti e centinaia fra verbali e camicie d'esame...omissis...il legale rappresentante...omissis...non ha saputo rispondere all'obiezione dell'anomala concentrazione di centinaia di candidati in soli due anni scolastici in una scuola che normalmente accoglie poche unità o, al più, poche decine di candidati privatisti”: doc. 2 di parte attrice, pag. 12).
Per quanto specificamente riguarda il convenuto, il nominativo del DI AZ risultava nel Registro Esami di Qualifica (doc. 17 di parte attrice, pag. 18), ma non nella richiesta al MIUR di rilascio delle pergamene attestanti il conseguimento del titolo di studio (doc. 15 di parte attrice, all. 3).
La prospettazione accusatoria, visti gli elementi probatori univocamente risultanti dalla documentazione in atti (elementi qui sinteticamente richiamati), può ritenersi adeguatamente dimostrata.
Occorre quindi affermare la responsabilità amministrativa di DI ST IU per la condotta dolosa descritta in atto di citazione.
Il danno erariale è stato determinato dalla Procura contabile in euro 44.058,73, corrispondente all’importo complessivo degli emolumenti percepiti, a fronte dei rapporti di lavoro con le istituzioni scolastiche, instaurati attraverso la produzione di documentazione falsa.
L’ammontare delle retribuzioni percepite dal convenuto nel corso del rapporto di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione è documentalmente provato (docc. 4, 10, 13 di parte attrice).
Circa il “quantum” del danno risarcibile, ritiene tuttavia il Collegio di aderire alla giurisprudenza di questa Sezione, formatasi su casi del tutto sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio.
Si richiama in particolare Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 19/2025: “… la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che, nell'ipotesi di accesso a posti di lavoro pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, integra una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990). Pertanto, secondo questo indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all'ente pubblico alcuna utilità ex art.1, co. l -bis , n. 20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti hanno corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., ex pluribus , C.conti, sez.Lombardia 7.5.2024 n.76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023). Detto ciò, tuttavia, anche in caso di ritenuta nullità “radicale” del negozio costitutivo del rapporto di lavoro, l'attività prestata dal lavoratore non è, in linea di principio, assolutamente priva di qualsiasi utilità per l'Amministrazione. In questo senso, la giurisprudenza contabile ha affermato che la ponderazione delle utilità acquisite in concreto dall'Amministrazione vadano valutate anche alla luce della professionalità collegata al titolo di studio richiesto per lo svolgimento delle mansioni in concreto svolte ma, di fatto, non possedute dal prestatore d'opera. In questo senso, pur non intendendolo come principio di “generale valenza”, possono essere considerate utilità «quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. Ciò non si verifica, ad esempio, nelle attività esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l'assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludendo nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso” (C. conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 124/2024 che richiama Appello, Sez. 3^, sent. n. 279 del 26.10.2001). Ne consegue che nella fattispecie in esame, ai fini della quantificazione del danno, questo Collegio ritiene che il pregiudizio arrecato all'Amministrazione di appartenenza debba essere quantificato in misura inferiore (più precisamente, nella metà) rispetto a quella indicata dall'Organo richiedente alla luce del fatto che la prestazione lavorativa resa in assenza di titolo valido si è esplicata anche in mansioni di tipo meramente esecutivo come, ad esempio, “la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi …”.
In conclusione, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta e il convenuto condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 22.029,36 (ventiduemilaventinove/36), da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna DI AZ IU al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 22.029,36 (ventiduemilaventinove/36) oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.
Liquida le spese di giudizio in euro 135,75 (centotrentacinque/75) e le pone a carico del convenuto.
Così deciso in IL, nella camera di consiglio del 16.04.2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE RA NI Marco Canu
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 28.04.2026 Il Direttore della Segreteria AT Carvelli
(firmato digitalmente)