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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2023
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 50/2023 R.G.A.C. tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Kristina Gentile;
Parte_1 Parte_2
- attori - E
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Dionesalvi. Controparte_1
- convenuto -
Oggi 18 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per gli attori sono presenti gli avvocati Susanna Cecere e Antonella Falvo in sostituzione dell'avv. Kristina Gentile. Per la parte convenuta è presente l'avv. Salvatore Dionesalvi. Su richiesta del giudice, i difensori delle attrici confermano che il sig. CP_1 ha smesso di versare qualunque somma per l'occupazione dell'immobile a partire da aprile 2023. L'avv. Dionesalvi sul punto dichiara che il proprio assistito, sentito telefonicamente, riferisce di non ricordare se i pagamenti da aprile 2023 sino al rilascio sono stati da lui eseguiti. A questo punto tutti i difensori insistono nelle rispettive pretese, si riportano agli scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentate e difese, in virtù di procura allegata all'atto C.F._2 di citazione, dall'avv. Kristina Gentile ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cosenza, al viale F. e G. Falcone, n. 45; -attrici- CONTRO (c.f.: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Dionesalvi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 166. -convenuto-
Oggetto: restituzione immobile occupato sine titulo.
Causa decisa all'udienza del 18 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti Per le attrici (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto né reale né contrattuale, gravante sull'immobile di proprietà esclusiva delle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
(erede di PO AR originario proprietario) sito in San Fili alla Via Gramsci, identificato in Catasto del Comune di San Fili al foglio 4, p.lla 727 sub.13 mq. 35, in favore del Sig. indi dichiarare l'occupazione dell'immobile, da parte del Controparte_1 convenuto, sine titulo e per l'effetto - accertata e dichiarata l'illegittima detenzione, da parte del convenuto dell'immobile e condannare quest'ultimo alla restituzione Controparte_1 dello stesso libero da persone e cose;
-ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al Par pacifico godimento esclusivo della proprietà delle sigg.re – e la riconsegna Pt_2 dell'immobile magazzino alle Sigg.re previa consegna delle chiavi;
Parte_3
Contestualmente - condannare il convenuto al pagamento dell''indennità per occupazione sine titulo, in favore delle attrici, nella misura dell'originario canone pattuito pari ad € 150,00 al mese e mai corrisposto, per un importo non inferiore ad € 9.100,00 (differenza fra quanto
Pagina 2 di 8 pattuito € 150,00 al mese e quanto corrisposto 50€ mese = 1200,00 annue per anni 7 e mesi 7 ovverosia dall'anno 2015 ad oggi – considerando l'interruzione della prescrizione con atto messa in mora del maggio 2020) In subordine e nel contempo - condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni anche di mancato godimento del bene quantificati o da quantificare, alla stregua dei criteri esposti in parte motiva, nella somma che si riterrà equa di giustizia ex art. 1226 cc., che sin d'ora si invoca, con o senza ausilio di CTU In Ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre ex art. 93 cpc in ogni più ampia accezione”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte conclusive del 21/9/2025): “1) In via preliminare ed assorbente dichiarare la cessata la materia del contendere per intervenuto rilascio dell'immobile per cui è causa in data 03.10.2023, per come provato in corso di causa. 2) Rigettare, nel merito, la domanda ex adverso spiegata, perché infondata in fatto ed in diritto, per come eccepito nella comparsa di costituzione ed alla luce delle risultanze testimoniali di parte Convenuta, per come rese in sede di esame, unitamente a quelle di Parte Attrice, che hanno confermato le ragioni eccepite e sostenute ad rem dal Sig. 3) Con vittoria di spese e competenze ex art. 93 cpc. 4) Controparte_1
In subordine, in caso di accoglimento della richiesta, accertare e dichiarare la cifra, che sino al 3 Ottobre 2023 (data della consegna dell'immobile) è stata versata da Parte Convenuta a parte Attrice, risulta essere congrua per l'indennità di occupazione. Con rigetto delle richieste di ulteriori somme perché illegittime, immotivate e, comunque, non provate. 5) Con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento.”
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di essere proprietarie di un immobile adibito a magazzino sito nel comune di San Fili, alla via Gramsci, identificato catastalmente al foglio 4, p.lla 727, sub 13, di mq. 35, per averlo ricevuto in eredità da che, Persona_1
a sua volta, lo aveva acquistato, unitamente alla moglie, con atto di compravendita per notar del 27/6/2003 (rep. n. 58.582 - racc. n. Persona_2
19.973). Nella prospettiva attorea, i proprietari dell'immobile, nell'anno 2015, concedevano in uso detto locale a per il ricovero della Controparte_1 propria automobile, con l'impegno di sottoscrivere un idoneo contratto di locazione e di custodire tutti i beni ivi presenti. Sennonché, una volta immesso nel possesso del magazzino, il si rifiutava di concludere il contratto CP_1 di affitto, venendo meno agli accordi presi, nonostante i diversi solleciti ricevuti, provvedendo a pagare un canone di € 100,00 a bimestre, anziché quello pattuito di € 150,00, e continuando ad occupare il locale in assenza di un valido titolo giustificativo che ne legittimasse l'uso. Sulla base di tali premesse, le attrici lamentano l'abusiva occupazione dell'immobile da parte di
, in assenza di qualunque titolo, che ha creato loro un Controparte_1 notevole danno per non aver potuto concedere il bene in locazione, privando
Pagina 3 di 8 così esse attrici del godimento e della disponibilità del bene. Hanno aggiunto di aver tentato di ottenere la restituzione dell'immobile tramite formale diffida del 3/6/2020 e di aver incardinato anche il propedeutico procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, per assenza della parte invitata. Hanno dedotto di aver presentato querela contro il , allorquando, CP_1 nel giugno 2020, non hanno rinvenuto all'interno del locale alcuni beni che dovevano essere custoditi, a cui ha fatto seguito l'apertura di un procedimento penale a suo danno per appropriazione indebita, iscritto al n. 3151/2020 R.G.N.R. – 2682/2020 R. GIP del tribunale di Cosenza e per il quale hanno riservato la richiesta di risarcimento dei danni in sede civile. Per tali motivi, hanno agito in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'inesistenza di diritti reali e contrattuali sull'immobile da parte del , con condanna di CP_1 quest'ultimo al rilascio, in loro favore, del locale occupato sine titulo, previa consegna delle chiavi, con condanna al versamento di una indennità di occupazione per il mancato godimento del bene a causa della abusiva detenzione, che hanno quantificato in € 9.100,00 (pari al canone di locazione che sarebbe stato esigibile, decurtato da quanto corrisposto), da calcolare a partire dall'anno 2015 ad oggi. In subordine e nel contempo, hanno chiesto di condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni anche da mancato godimento del bene, da quantificare in via equitativa o per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio. Con comparsa di risposta del 3/4/2023, si è costituito in giudizio CP_1
per chiedere il rigetto della domanda, contestando i fatti di causa
[...] per come narrati, sostenendo che, nel 2009, e la moglie gli Persona_1 avevano concesso l'uso del magazzino per il ricovero della propria autovettura, dietro pagamento di un canone mensile di € 30,00. Ha aggiunto che la mancata sottoscrizione del contratto di locazione era dipesa dal comportamento delle attrici che più volte si rifiutavano di addivenire ad una definizione contrattuale del rapporto e che il canone, a far data dal 2016, era aumentato ad € 50,00. Ha precisato che la data di accesso all'immobile era stata comunemente concordata tra le parti, ma che i proprietari avevano inteso sporgere querela nei suoi confronti per appropriazione indebita in data 3/9/2020, sostenendo di non aver ritrovato al suo interno alcuni beni ivi custoditi, da cui è conseguito decreto penale di condanna n. 775/2020 emesso in data 8/12/2020 che lo condannava alla pena pecuniaria di € 7.200,00, avverso il quale ha proposto opposizione in data 28/12/2020. Ha aggiunto che in quella sede, da parte delle attrici non è stata lamentata alcuna illegittima occupazione e che quanto contestato non corrispondeva al vero, dal momento che i proprietari continuavano ad avere la disponibilità del bene dietro pagamento di canone di locazione, pertanto, egli era stato immesso legittimamente nel possesso del bene. Ha chiesto, infine, di calcolare eventualmente quanto
Pagina 4 di 8 richiesto a titolo di indennità di occupazione sulla scorta del canone corrisposto durante il periodo di affitto. Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, con note scritte depositate in data 20/10/2023, il difensore di parte attrice ha dichiarato di aver ricevuto le chiavi dell'immobile occupato da parte del procuratore del in data 5/10/2023, specificando che dal mese di CP_1 aprile 2023, il convenuto non ha più versato le € 100,00 bimestrali, pertanto, hanno chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, essendo cessata la materia del contendere relativamente alla occupazione abusiva ed alla richiesta di rilascio, in quanto, le somme da quantificare per l'indennità di occupazione risultavano documentalmente provate, rimettendosi in via equitativa per ogni statuizione in tal senso. Con note del 12/10/2023, il convenuto ha pure dato atto dell'intervenuta consegna delle chiavi dell'immobile e ha insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate, in subordine, ha chiesto di accertare la cifra che sino al 3/10/2023 è stata versata, con rigetto delle richieste di ulteriori somme perché illegittime e non provate, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione dei testi indicati dalle parti. All'udienza del 7/3/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto che il rilascio dell'immobile è avvenuto in data 5/10/2023, all'uopo, il convenuto ha esibito il verbale di rilascio chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il difensore di parte attrice si è opposto, osservando che restano da esaminare le ulteriori domande. La causa è stata rinviata all'udienza del 24/10/2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281-sexies con assegnazione alle parti di termine sino al 30/9/2025 per il deposito di scritti conclusivi. L'udienza è stata poi differita alla data del 6/11/2025, tenutasi davanti al g.o.p., per l'assenza del giudice titolare, ed è stata definitivamente rinviata davanti a quest'ultimo all'udienza odierna. Con note conclusive del 21/9/2025, il difensore di parte convenuta, nel riportarsi alle proprie conclusioni, ha dato atto che con sentenza n. 1432/2024 R.G.T. n. 120/2022, il è stato assolto dal reato ad esso ascritto per CP_1 non aver commesso il fatto. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la casa riportandosi alle proprie richieste ed insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di rilascio dell'immobile formulata dalle attrici perché è pacifico che l'unità immobiliare per cui è causa è stata rilasciata dal convenuto in data 5/10/2025 in cui alle attrici sono state restituite le chiavi
Pagina 5 di 8 dell'immobile, per come espressamente dichiarato dalle parti nelle rispettive note conclusive e per come dalle stesse già affermato all'udienza del 7/3/2025.
3. Resta da esaminare la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivati alle attrici dalla occupazione sine titulo dell'immobile. Orbene, parte attrice ha chiesto, nelle proprie conclusioni, il riconoscimento di una indennità di occupazione per € 150,00 al mese, nella misura del canone che sarebbe stato asseritamente pattuito in origine e ciò dal 2015 al 5/10/2023, previa detrazione di quanto versato dal convenuto pari ad € 50,00 al mese dal 2015 ad aprile 2023, allorché il ha smesso di CP_1 corrispondere anche l'importo di € 50,00 al mes uto, invece, ha sostenuto di aver pattuito un canone di locazione per il posto macchina pari ad
€ 30,00 mensili sin dal 2009, anno in cui avrebbe iniziato ad occupare l'immobile e che solo a partire dall'anno 2016 il canone era aumentato ad € 50,00 mensili. La domanda può essere accolta solo parzialmente. Al riguardo occorre, infatti, evidenziare che le attrici non hanno provato, né richiesto di provare che il canone originariamente pattuito era pari ad € 150,00. Una tale circostanza è smentita da quanto dichiarato dalle stesse attrici nella querela sporta ai danni del in data 3/9/2020 in cui si afferma che il CP_1 canone di locazione originariamente pattuito era pari ad € 100,00 e non ad € 150,00. La stessa pattuizione di un canone pari ad € 100,00 non risulta affatto comprovata. Risulta, invece, che le attrici, per come da loro stesse ammesso, hanno percepito dapprima un canone di locazione di € 30,00 (per come affermato dal Democrito e confermato dalle attrici nella querela) e successivamente un canone mensile di € 50,00 fino ad aprile 2023. Va rimarcato che, pur ricevendo una somma a titolo di canone sin dall'anno 2015, solo con nota del 2/5/2020, trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ricevuta dal il 3/6/2020, le attrici hanno formalmente diffidato il a CP_1 CP_1 regolamentare il rapporto mediante la stipula di un contratto di locazione, avvertendolo che in mancanza l'ulteriore occupazione sarebbe stata considerata sine titulo. Per tale ragione, le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice Tes_1 secondo cui le attrici avrebbero ricevuto delle proposte di locazione
[...] zzino negli anni dal 2018 al 2020 sono del tutto irrilevanti, visto che non risulta che in data antecedente al 3/6/2020 le attrici abbiano mai invitato il Democrito al rilascio dell'immobile e/o all'adeguamento del canone di locazione, né tanto meno alla registrazione del contratto cui avrebbero potuto unilateralmente procedere. Non sono idonee a sostenere le ragioni delle attrici nemmeno le dichiarazioni rese dal teste il quale, pur confermando di aver chiesto alle Testimone_2 attrici, nella primavera del 2020, la vendita del magazzino nell'interesse del
Pagina 6 di 8 proprio fratello, ha dichiarato di non ricordare se il magazzino interessato fosse quello occupato dal o l'altro, pure di proprietà delle attrici, CP_1 che il teste ha successivam locazione. Conseguentemente, la domanda delle attrici può accogliersi limitatamente alla somma di € 300,00, corrispondenti al canone di locazione fissato in € 50,00 per mesi sei da aprile a settembre 2023 in cui il ha detenuto CP_1
l'immobile, ma senza documentare, come era suo onere, di aver corrisposto l'importo di € 50,00 alle attrici che queste ultime hanno allegato di non aver ricevuto. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 300,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Nessuna ulteriore voce di danno può riconoscersi alle attrici perché non provata.
4. La sensibile sproporzione fra la somma richiesta dalle attrice e quella effettivamente attribuita giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio. A causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010 nel testo vigente al momento dell'introduzione del procedimento di mediazione. E ciò in quanto la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza alcuna giustificazione fornita dalla parte e senza, come in questo caso, che dagli atti del giudizio appaia l'incontrovertibile evidenza, per motivi di fatto o di diritto, o di entrambi, della inutilità o della impossibilità di riuscita della mediazione, costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di rilascio dell'immobile per avervi il convenuto provveduto in data 5/10/2023;
- condanna al pagamento in favore delle attrici Controparte_1 della som di indennità di occupazione per i mesi da aprile a settembre 2023, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti;
Pagina 7 di 8 - condanna al versamento all'Erario di una Controparte_1 somma c ributo unificato dovuto per il giudizio.
Cosenza, 18 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 50/2023 R.G.A.C. tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Kristina Gentile;
Parte_1 Parte_2
- attori - E
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Dionesalvi. Controparte_1
- convenuto -
Oggi 18 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per gli attori sono presenti gli avvocati Susanna Cecere e Antonella Falvo in sostituzione dell'avv. Kristina Gentile. Per la parte convenuta è presente l'avv. Salvatore Dionesalvi. Su richiesta del giudice, i difensori delle attrici confermano che il sig. CP_1 ha smesso di versare qualunque somma per l'occupazione dell'immobile a partire da aprile 2023. L'avv. Dionesalvi sul punto dichiara che il proprio assistito, sentito telefonicamente, riferisce di non ricordare se i pagamenti da aprile 2023 sino al rilascio sono stati da lui eseguiti. A questo punto tutti i difensori insistono nelle rispettive pretese, si riportano agli scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentate e difese, in virtù di procura allegata all'atto C.F._2 di citazione, dall'avv. Kristina Gentile ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cosenza, al viale F. e G. Falcone, n. 45; -attrici- CONTRO (c.f.: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Dionesalvi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 166. -convenuto-
Oggetto: restituzione immobile occupato sine titulo.
Causa decisa all'udienza del 18 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti Per le attrici (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto né reale né contrattuale, gravante sull'immobile di proprietà esclusiva delle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
(erede di PO AR originario proprietario) sito in San Fili alla Via Gramsci, identificato in Catasto del Comune di San Fili al foglio 4, p.lla 727 sub.13 mq. 35, in favore del Sig. indi dichiarare l'occupazione dell'immobile, da parte del Controparte_1 convenuto, sine titulo e per l'effetto - accertata e dichiarata l'illegittima detenzione, da parte del convenuto dell'immobile e condannare quest'ultimo alla restituzione Controparte_1 dello stesso libero da persone e cose;
-ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al Par pacifico godimento esclusivo della proprietà delle sigg.re – e la riconsegna Pt_2 dell'immobile magazzino alle Sigg.re previa consegna delle chiavi;
Parte_3
Contestualmente - condannare il convenuto al pagamento dell''indennità per occupazione sine titulo, in favore delle attrici, nella misura dell'originario canone pattuito pari ad € 150,00 al mese e mai corrisposto, per un importo non inferiore ad € 9.100,00 (differenza fra quanto
Pagina 2 di 8 pattuito € 150,00 al mese e quanto corrisposto 50€ mese = 1200,00 annue per anni 7 e mesi 7 ovverosia dall'anno 2015 ad oggi – considerando l'interruzione della prescrizione con atto messa in mora del maggio 2020) In subordine e nel contempo - condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni anche di mancato godimento del bene quantificati o da quantificare, alla stregua dei criteri esposti in parte motiva, nella somma che si riterrà equa di giustizia ex art. 1226 cc., che sin d'ora si invoca, con o senza ausilio di CTU In Ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre ex art. 93 cpc in ogni più ampia accezione”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte conclusive del 21/9/2025): “1) In via preliminare ed assorbente dichiarare la cessata la materia del contendere per intervenuto rilascio dell'immobile per cui è causa in data 03.10.2023, per come provato in corso di causa. 2) Rigettare, nel merito, la domanda ex adverso spiegata, perché infondata in fatto ed in diritto, per come eccepito nella comparsa di costituzione ed alla luce delle risultanze testimoniali di parte Convenuta, per come rese in sede di esame, unitamente a quelle di Parte Attrice, che hanno confermato le ragioni eccepite e sostenute ad rem dal Sig. 3) Con vittoria di spese e competenze ex art. 93 cpc. 4) Controparte_1
In subordine, in caso di accoglimento della richiesta, accertare e dichiarare la cifra, che sino al 3 Ottobre 2023 (data della consegna dell'immobile) è stata versata da Parte Convenuta a parte Attrice, risulta essere congrua per l'indennità di occupazione. Con rigetto delle richieste di ulteriori somme perché illegittime, immotivate e, comunque, non provate. 5) Con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento.”
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di essere proprietarie di un immobile adibito a magazzino sito nel comune di San Fili, alla via Gramsci, identificato catastalmente al foglio 4, p.lla 727, sub 13, di mq. 35, per averlo ricevuto in eredità da che, Persona_1
a sua volta, lo aveva acquistato, unitamente alla moglie, con atto di compravendita per notar del 27/6/2003 (rep. n. 58.582 - racc. n. Persona_2
19.973). Nella prospettiva attorea, i proprietari dell'immobile, nell'anno 2015, concedevano in uso detto locale a per il ricovero della Controparte_1 propria automobile, con l'impegno di sottoscrivere un idoneo contratto di locazione e di custodire tutti i beni ivi presenti. Sennonché, una volta immesso nel possesso del magazzino, il si rifiutava di concludere il contratto CP_1 di affitto, venendo meno agli accordi presi, nonostante i diversi solleciti ricevuti, provvedendo a pagare un canone di € 100,00 a bimestre, anziché quello pattuito di € 150,00, e continuando ad occupare il locale in assenza di un valido titolo giustificativo che ne legittimasse l'uso. Sulla base di tali premesse, le attrici lamentano l'abusiva occupazione dell'immobile da parte di
, in assenza di qualunque titolo, che ha creato loro un Controparte_1 notevole danno per non aver potuto concedere il bene in locazione, privando
Pagina 3 di 8 così esse attrici del godimento e della disponibilità del bene. Hanno aggiunto di aver tentato di ottenere la restituzione dell'immobile tramite formale diffida del 3/6/2020 e di aver incardinato anche il propedeutico procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, per assenza della parte invitata. Hanno dedotto di aver presentato querela contro il , allorquando, CP_1 nel giugno 2020, non hanno rinvenuto all'interno del locale alcuni beni che dovevano essere custoditi, a cui ha fatto seguito l'apertura di un procedimento penale a suo danno per appropriazione indebita, iscritto al n. 3151/2020 R.G.N.R. – 2682/2020 R. GIP del tribunale di Cosenza e per il quale hanno riservato la richiesta di risarcimento dei danni in sede civile. Per tali motivi, hanno agito in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'inesistenza di diritti reali e contrattuali sull'immobile da parte del , con condanna di CP_1 quest'ultimo al rilascio, in loro favore, del locale occupato sine titulo, previa consegna delle chiavi, con condanna al versamento di una indennità di occupazione per il mancato godimento del bene a causa della abusiva detenzione, che hanno quantificato in € 9.100,00 (pari al canone di locazione che sarebbe stato esigibile, decurtato da quanto corrisposto), da calcolare a partire dall'anno 2015 ad oggi. In subordine e nel contempo, hanno chiesto di condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni anche da mancato godimento del bene, da quantificare in via equitativa o per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio. Con comparsa di risposta del 3/4/2023, si è costituito in giudizio CP_1
per chiedere il rigetto della domanda, contestando i fatti di causa
[...] per come narrati, sostenendo che, nel 2009, e la moglie gli Persona_1 avevano concesso l'uso del magazzino per il ricovero della propria autovettura, dietro pagamento di un canone mensile di € 30,00. Ha aggiunto che la mancata sottoscrizione del contratto di locazione era dipesa dal comportamento delle attrici che più volte si rifiutavano di addivenire ad una definizione contrattuale del rapporto e che il canone, a far data dal 2016, era aumentato ad € 50,00. Ha precisato che la data di accesso all'immobile era stata comunemente concordata tra le parti, ma che i proprietari avevano inteso sporgere querela nei suoi confronti per appropriazione indebita in data 3/9/2020, sostenendo di non aver ritrovato al suo interno alcuni beni ivi custoditi, da cui è conseguito decreto penale di condanna n. 775/2020 emesso in data 8/12/2020 che lo condannava alla pena pecuniaria di € 7.200,00, avverso il quale ha proposto opposizione in data 28/12/2020. Ha aggiunto che in quella sede, da parte delle attrici non è stata lamentata alcuna illegittima occupazione e che quanto contestato non corrispondeva al vero, dal momento che i proprietari continuavano ad avere la disponibilità del bene dietro pagamento di canone di locazione, pertanto, egli era stato immesso legittimamente nel possesso del bene. Ha chiesto, infine, di calcolare eventualmente quanto
Pagina 4 di 8 richiesto a titolo di indennità di occupazione sulla scorta del canone corrisposto durante il periodo di affitto. Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, con note scritte depositate in data 20/10/2023, il difensore di parte attrice ha dichiarato di aver ricevuto le chiavi dell'immobile occupato da parte del procuratore del in data 5/10/2023, specificando che dal mese di CP_1 aprile 2023, il convenuto non ha più versato le € 100,00 bimestrali, pertanto, hanno chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, essendo cessata la materia del contendere relativamente alla occupazione abusiva ed alla richiesta di rilascio, in quanto, le somme da quantificare per l'indennità di occupazione risultavano documentalmente provate, rimettendosi in via equitativa per ogni statuizione in tal senso. Con note del 12/10/2023, il convenuto ha pure dato atto dell'intervenuta consegna delle chiavi dell'immobile e ha insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate, in subordine, ha chiesto di accertare la cifra che sino al 3/10/2023 è stata versata, con rigetto delle richieste di ulteriori somme perché illegittime e non provate, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione dei testi indicati dalle parti. All'udienza del 7/3/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto che il rilascio dell'immobile è avvenuto in data 5/10/2023, all'uopo, il convenuto ha esibito il verbale di rilascio chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il difensore di parte attrice si è opposto, osservando che restano da esaminare le ulteriori domande. La causa è stata rinviata all'udienza del 24/10/2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281-sexies con assegnazione alle parti di termine sino al 30/9/2025 per il deposito di scritti conclusivi. L'udienza è stata poi differita alla data del 6/11/2025, tenutasi davanti al g.o.p., per l'assenza del giudice titolare, ed è stata definitivamente rinviata davanti a quest'ultimo all'udienza odierna. Con note conclusive del 21/9/2025, il difensore di parte convenuta, nel riportarsi alle proprie conclusioni, ha dato atto che con sentenza n. 1432/2024 R.G.T. n. 120/2022, il è stato assolto dal reato ad esso ascritto per CP_1 non aver commesso il fatto. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la casa riportandosi alle proprie richieste ed insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di rilascio dell'immobile formulata dalle attrici perché è pacifico che l'unità immobiliare per cui è causa è stata rilasciata dal convenuto in data 5/10/2025 in cui alle attrici sono state restituite le chiavi
Pagina 5 di 8 dell'immobile, per come espressamente dichiarato dalle parti nelle rispettive note conclusive e per come dalle stesse già affermato all'udienza del 7/3/2025.
3. Resta da esaminare la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivati alle attrici dalla occupazione sine titulo dell'immobile. Orbene, parte attrice ha chiesto, nelle proprie conclusioni, il riconoscimento di una indennità di occupazione per € 150,00 al mese, nella misura del canone che sarebbe stato asseritamente pattuito in origine e ciò dal 2015 al 5/10/2023, previa detrazione di quanto versato dal convenuto pari ad € 50,00 al mese dal 2015 ad aprile 2023, allorché il ha smesso di CP_1 corrispondere anche l'importo di € 50,00 al mes uto, invece, ha sostenuto di aver pattuito un canone di locazione per il posto macchina pari ad
€ 30,00 mensili sin dal 2009, anno in cui avrebbe iniziato ad occupare l'immobile e che solo a partire dall'anno 2016 il canone era aumentato ad € 50,00 mensili. La domanda può essere accolta solo parzialmente. Al riguardo occorre, infatti, evidenziare che le attrici non hanno provato, né richiesto di provare che il canone originariamente pattuito era pari ad € 150,00. Una tale circostanza è smentita da quanto dichiarato dalle stesse attrici nella querela sporta ai danni del in data 3/9/2020 in cui si afferma che il CP_1 canone di locazione originariamente pattuito era pari ad € 100,00 e non ad € 150,00. La stessa pattuizione di un canone pari ad € 100,00 non risulta affatto comprovata. Risulta, invece, che le attrici, per come da loro stesse ammesso, hanno percepito dapprima un canone di locazione di € 30,00 (per come affermato dal Democrito e confermato dalle attrici nella querela) e successivamente un canone mensile di € 50,00 fino ad aprile 2023. Va rimarcato che, pur ricevendo una somma a titolo di canone sin dall'anno 2015, solo con nota del 2/5/2020, trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ricevuta dal il 3/6/2020, le attrici hanno formalmente diffidato il a CP_1 CP_1 regolamentare il rapporto mediante la stipula di un contratto di locazione, avvertendolo che in mancanza l'ulteriore occupazione sarebbe stata considerata sine titulo. Per tale ragione, le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice Tes_1 secondo cui le attrici avrebbero ricevuto delle proposte di locazione
[...] zzino negli anni dal 2018 al 2020 sono del tutto irrilevanti, visto che non risulta che in data antecedente al 3/6/2020 le attrici abbiano mai invitato il Democrito al rilascio dell'immobile e/o all'adeguamento del canone di locazione, né tanto meno alla registrazione del contratto cui avrebbero potuto unilateralmente procedere. Non sono idonee a sostenere le ragioni delle attrici nemmeno le dichiarazioni rese dal teste il quale, pur confermando di aver chiesto alle Testimone_2 attrici, nella primavera del 2020, la vendita del magazzino nell'interesse del
Pagina 6 di 8 proprio fratello, ha dichiarato di non ricordare se il magazzino interessato fosse quello occupato dal o l'altro, pure di proprietà delle attrici, CP_1 che il teste ha successivam locazione. Conseguentemente, la domanda delle attrici può accogliersi limitatamente alla somma di € 300,00, corrispondenti al canone di locazione fissato in € 50,00 per mesi sei da aprile a settembre 2023 in cui il ha detenuto CP_1
l'immobile, ma senza documentare, come era suo onere, di aver corrisposto l'importo di € 50,00 alle attrici che queste ultime hanno allegato di non aver ricevuto. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 300,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Nessuna ulteriore voce di danno può riconoscersi alle attrici perché non provata.
4. La sensibile sproporzione fra la somma richiesta dalle attrice e quella effettivamente attribuita giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio. A causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010 nel testo vigente al momento dell'introduzione del procedimento di mediazione. E ciò in quanto la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza alcuna giustificazione fornita dalla parte e senza, come in questo caso, che dagli atti del giudizio appaia l'incontrovertibile evidenza, per motivi di fatto o di diritto, o di entrambi, della inutilità o della impossibilità di riuscita della mediazione, costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di rilascio dell'immobile per avervi il convenuto provveduto in data 5/10/2023;
- condanna al pagamento in favore delle attrici Controparte_1 della som di indennità di occupazione per i mesi da aprile a settembre 2023, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti;
Pagina 7 di 8 - condanna al versamento all'Erario di una Controparte_1 somma c ributo unificato dovuto per il giudizio.
Cosenza, 18 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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