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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9573 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] n. 3, ed elettivamente domiciliato in Giarre, via Emilia n. 11,
[...] presso lo studio dell'avv. Vanessa Lampuri, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.12.2024, il ricorrente premetteva di godere dall'1.09.2022 di assegno ordinario con revisione a tre CP_ anni;
che in data 15.12.2022 aveva presentato alla competente Commissione Medica domanda amministrativa per il conseguimento della pensione di inabilità ai sensi della Legge 222/84; che con CP_ comunicazione dell'11.04.2023 l lo informava che non erano risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
che in data 11.05.2023 CP_ avverso tale rigetto era stato proposto ricorso amministrativo al TO IA , il quale in data 05.10.2023 ne aveva deliberato il rigetto.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento della pensione d'inabilità.
Il procedimento si chiudeva con il mancato riconoscimento di uno stato invalidante che comportasse una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione della pensione di inabilità ai sensi della Legge 222/84.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Con provvedimento del 28.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 24.02.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva conferito incarico peritale al C.T.U. nominato e la causa rinviata per la decisione all'udienza del 23.06.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 23.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere che le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222), con decorrenza dal mese di
Dicembre 2022, epoca della domanda amministrativa. Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP (tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa) CP_ vanno poste, quindi, a carico dell' rimasto soccombente.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva), essi sono stati determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
567,00) e fase introduttiva (€ 709,00) e del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n.
28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.061,00).
Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento per ATP € 283,50 per la fase di studio, € 354,50 per la fase introduttiva ed € 318,30 per la fase istruttoria. In totale € 956,30.
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70. Dunque, le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in complessivi € 3.319,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Vanessa Lampuri. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' , ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.12.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario ai fini del godimento della pensione d'inabilità a far data dalla domanda amministrativa. CP_
2. Condanna l a rifondere le spese di lite di entrambe le fasi, che liquida complessivamente in
€ 3.319,00, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.
Vanessa Lampuri. CP_
3. Condanna l' a rifondere le spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P. che di quella espletata in questo giudizio, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 23.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9573 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] n. 3, ed elettivamente domiciliato in Giarre, via Emilia n. 11,
[...] presso lo studio dell'avv. Vanessa Lampuri, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.12.2024, il ricorrente premetteva di godere dall'1.09.2022 di assegno ordinario con revisione a tre CP_ anni;
che in data 15.12.2022 aveva presentato alla competente Commissione Medica domanda amministrativa per il conseguimento della pensione di inabilità ai sensi della Legge 222/84; che con CP_ comunicazione dell'11.04.2023 l lo informava che non erano risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
che in data 11.05.2023 CP_ avverso tale rigetto era stato proposto ricorso amministrativo al TO IA , il quale in data 05.10.2023 ne aveva deliberato il rigetto.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento della pensione d'inabilità.
Il procedimento si chiudeva con il mancato riconoscimento di uno stato invalidante che comportasse una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione della pensione di inabilità ai sensi della Legge 222/84.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Con provvedimento del 28.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 24.02.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva conferito incarico peritale al C.T.U. nominato e la causa rinviata per la decisione all'udienza del 23.06.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 23.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere che le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222), con decorrenza dal mese di
Dicembre 2022, epoca della domanda amministrativa. Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP (tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa) CP_ vanno poste, quindi, a carico dell' rimasto soccombente.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva), essi sono stati determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
567,00) e fase introduttiva (€ 709,00) e del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n.
28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.061,00).
Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento per ATP € 283,50 per la fase di studio, € 354,50 per la fase introduttiva ed € 318,30 per la fase istruttoria. In totale € 956,30.
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70. Dunque, le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in complessivi € 3.319,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Vanessa Lampuri. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' , ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.12.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario ai fini del godimento della pensione d'inabilità a far data dalla domanda amministrativa. CP_
2. Condanna l a rifondere le spese di lite di entrambe le fasi, che liquida complessivamente in
€ 3.319,00, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.
Vanessa Lampuri. CP_
3. Condanna l' a rifondere le spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P. che di quella espletata in questo giudizio, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 23.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales