Art. 4. 1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell' articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 , ovvero trasferite nella contabilita' speciale delle autorita' di bacino. Le autorita' di bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, gia' in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , e nell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 .
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all' articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , recante "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 recita:
"8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attivita' intraprese".
- Il testo dell' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionali, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all' art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 , non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali.
A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 .
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate al sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento".
2. Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , e nell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 .
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all' articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , recante "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 recita:
"8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attivita' intraprese".
- Il testo dell' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionali, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all' art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 , non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali.
A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 .
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate al sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento".