TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
n. 995/2025 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott.ssa Francesca CAPUTO - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 17.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 995 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Lorenzo, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Rosaria Imbriani, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 15.07.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito civile da e il Parte_1 Controparte_1 24.06.1999 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 15.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini: 1) assegnazione della casa coniugale in favore di riservando il l'utilizzo del vano garage;
2) previsione di un assegno di Controparte_1 Pt_1 mantenimento in favore della moglie ed a carico del marito di € 200,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
- spese del presente procedimento compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 17.9.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott.ssa Francesca CAPUTO - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 17.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 995 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Lorenzo, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Rosaria Imbriani, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 15.07.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito civile da e il Parte_1 Controparte_1 24.06.1999 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 15.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini: 1) assegnazione della casa coniugale in favore di riservando il l'utilizzo del vano garage;
2) previsione di un assegno di Controparte_1 Pt_1 mantenimento in favore della moglie ed a carico del marito di € 200,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
- spese del presente procedimento compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 17.9.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE