Art. 13. Riscossioni di capitali con reimpiego
Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata, sono considerate, agli effetti delle leggi sul debito pubblico, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego.
Sono all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal Codice civile .
Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile , nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore.
Nei casi di cui ai precedenti commi il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stese designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.
Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata, sono considerate, agli effetti delle leggi sul debito pubblico, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego.
Sono all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal Codice civile .
Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile , nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore.
Nei casi di cui ai precedenti commi il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stese designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.