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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.739/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
R12
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.739/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Andrea DI BIASE, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in San Giovanni Teatino al largo K.
1 Wojtyla n.9, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 1° settembre 2018 in Montenero di Bisaccia (CB), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 23 aprile 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) a margine dell'Atto n.7 – Parte II – Serie A – Anno 2018).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
R12
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.739/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Andrea DI BIASE, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in San Giovanni Teatino al largo K.
1 Wojtyla n.9, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 1° settembre 2018 in Montenero di Bisaccia (CB), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 23 aprile 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) a margine dell'Atto n.7 – Parte II – Serie A – Anno 2018).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2