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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. EL De AR - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.800/2023 promossa in grado di appello
Da
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Biagini . Parte_1
APPELLANTE Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Li Bassi.
APPELLATA
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 19/4/2021 innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo,
[...] premettendo di aver sottoscritto un contratto di somministrazione con la Pt_1 [...]
in seguito al quale aveva prestato attività lavorativa -quale lavoratore CP_2 somministrato a termine- presso la società utilizzatrice filiale di Controparte_1
Palermo, Centro di Via Ugo La Malfa, qualifica di Operaio Liv. D ex art. 27 CCNL
[...]
e mansioni di “ alle attività interne ivi compresa la CP_1 Parte_2 movimentazione di carichi” sulla base di un unico contratto a tempo determinato a decorrere dall'1/2/2020 – di fatto dall'11/2/2020 - successivamente prorogato fino al
31/1/2021 per una durata complessiva di mesi undici e giorni venti, ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto e delle successive proroghe con “…il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore, fin Controparte_1 dalla data dell'11/2/2020 e/o altra data ritenuta di giustizia, in conseguenza della violazione di legge e contrattuale, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 32 comma 1, lett d) - 33 comma 1, lett c) - 34 - 35, comma 4 - 38, comma 2 ex Dlgs 81/2015, in materia di somministrazione illegittima, nonché dell'art. 36 – 37 Dlgs 81/2008 e/o altra normativa applicabile, in conseguenza del mancato adempimento all'obbligo di tutela del lavoratore in materia di salute e sicurezza…” A tal fine il ricorrente ha sostenuto che “…la Società di somministrazione Controparte_2 nonché la Società utilizzatrice non ha fatto corretta applicazione della Controparte_1 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al Testo Unico D. Lgs, 81/2008 e/o altra disciplina applicabile, come espressamente richiamata dal Dlgs 81/2015, in materia di somministrazione di lavoro…”, contestando “l'effettività” e “l'adeguatezza” dell'obbligo di informazione e dell'attività di formazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 20 Dlgs 81/15 in ragione della quale Pt_1 era vitata “…l'assunzione a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, “ L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa.................d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazioni dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”; 6 che il datore di lavoro deve, ex art. 28 e 29 Dlgs 81/08, non solo porre in essere le valutazioni richieste dalle caratteristiche delle lavorazioni, ma tali valutazioni debbono essere aggiornate e conservate in un documento (D.V.R.), che abbia datazione certa;
..”; precisando all'uopo che “… nel caso de quo, come già evidenziato sopra, deve aversi riferimento ad un nuovo rischio afferente la sicurezza, quale l'infezione determinata dal virus Covid-19…” rispetto al quale “…la Società convenuta doveva procedere immediatamente con la comunicazione di cui all'art. 279 e con l'integrazione del documento di valutazione dei rischi, come previsto dall'art. 271, anche comma 5, D.lgs 81/082…”. Ha affermato che la valutazione aggiornata dei rischi connessi “all'agente biologico” richiedeva la verifica della specifica idoneità fisica del lavoratore alle mansioni cui era adibito al fine di evitare che l'attività lavorativa svolta potesse pregiudicarne l'integrità psicofisica, qualora sussistessero particolari fragilità soggettive, e che, invero, non era stato sottoposto a visita medica preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/2008. Sosteneva di aver dovuto “…adempiere alla prestazione lavorativa, privato di qualsiasi informazione, privato dei dispositivi di protezione individuale, minimi, quale mascherina chirurgica, prodotto disinfettante mani e superfici, in locali non areati, in condizioni di assenza di distanziamento dagli altri lavoratori, senza alcuna rilevazione delle temperature corporee degli applicati all'ufficio, senza alcun divieto di presentarsi al servizio, in condizioni di presenza di sintomi da raffreddamento o tosse…” per poi) dedurre che “…di fatto, i dispositivi di protezione individuale, all'epoca dei fatti già comunemente riconosciuti ed individuati come tali non solo dalla pubblica autorità, ma altresì dalla generalità dei consociati, quali mascherine e guanti in lattice (o simili), venivano consegnati ai lavoratori in maniera sporadica;
100. che parte ricorrente ed i suoi colleghi erano costretti a protrarre, per più turni lavorativi, l'utilizzo di detti dispositivi, ben oltre i limiti di funzionalità, efficacia e sicurezza;
101. che le mascherine ed i guanti forniti dalla società erano dispositivi c.d. “usa e getta”, pertanto, idonei alla protezione personale ed alla prevenzione dal contagio dal virus se, e solo se, regolarmente sostituiti a seguito di un utilizzo protratto in maniera continuativa per un tot di ore e, in ogni caso, almeno una volta ogni 24 ore…”. Il ricorrente ha eccepito, inoltre, la violazione dell'art. 19 d.lgs n. 81/2015 quale conseguenza di una condotta di frode ex art. 1344 c.c. stante l'utilizzo dei contratti a termini in spregio al divieto posto dalla norma nel caso in cui le assunzioni siano volte a sopperire esigenze stabili e durevoli per carenza in organico di personale a tempo indeterminato. Ed ancora che quantunque esso ricorrente fosse stato assunto per attività di autista ed attività interne di movimentazione carichi, di fatto era avvenuto che oltre alla mansione formale, egli era stato adibito ad altre attività - magazziniere con movimentazioni interne di carichi e pacchi, anche a mezzo di sponda idraulica;
smistatore/ripartitore; apertura dispacci speciali in sezione di competenza;
movimentazione con transpallet elettrico a pedana e con muletto;
la parte ricorrente era privo di specifico patentino e non era stata formata sull'utilizzo di tali mezzi meccanici;
lavorazione e apertura di dispacci speciali, raccomandate e assicurate;
lavorazione posta e mappatura con utilizzo programma SAP (arrivi e partenze); raccolta informatizzata supporti postali;
smistamento sezione cineseria/stampe; lavorazione e tracciatura con l'utilizzo di palmari nella sezione
– le quali, essendo state svolte in assenza della copertura del contratto CP_3 commerciale di somministrazione , integravano prestazioni espletate in violazione dell'obbligo della forma scritta ex art. 33 lett. e9 D. Lg n. 81/2015. Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande promosse CP_1 deducendone l'infondatezza, sostenendo, all'uopo, la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 2394/2023 del 28/06/2023 il G.L. accertata l'insussistenza, nei casi in esame, delle condizioni in presenza delle quali la normativa vigente nella subiecta materia prevede la nullità del termine apposto ai contratti, ha rigettato le domande promosse dal ricorrente, ritenendo la condotta datoriale conforme alla normativa nazionale nonché manifestamente infondata l'eccepita violazione della disciplina comunitaria “…perché le direttive richiamate ed in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE non limitano tout court l'applicazione dei contratti a termine ai casi di esigenze temporanee, imponendo soltanto l'adozione di misure adeguate per prevenire ed impedire l'abuso dello strumento contrattuale…”, con contestuale condanna alla refusione delle spese processuali in favore di . CP_1
Avverso la superiore pronuncia ha promosso appello riproponendo Parte_1 sotto forma di doglianza le difese di cui al grado precedente chiedendo, a tal fine, la riforma della sentenza impugnata. Ha resistito al giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 17/04/2025, previa discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
***** Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove non ha ritenuto ricorrere nella fattispecie de qua la violazione degli articoli 20, 32, 33, 35 D.lgs n. 81/2015 sul divieto di assunzione a termine per le imprese che non hanno effettuato la “valutazione dei rischi” anche alla luce dell'agente biologico “Covid-19” correlativamente all'adozione e/o all'aggiornamento del DVR ai sensi del D.lgs. 81/2008. In particolare, censura l'iter logico-giuridico seguito dal G.L. che non ha dato rilievo al fatto che non avrebbe adempiuto, correttamente, al proprio obbligo di informazione, CP_1 formazione ed addestramento del lavoratore avuto riguardo all'emergenza sanitaria da Covid-19 anche avuto riguardo dell'eccepita assenza della valutazione del rischio sull'agente biologico nel modulo rilevamento rischi consegnato al lavoratore somministrato. La censura va disattesa. Va premesso che alla particolare struttura contrattuale della somministrazione segue una specifica ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali tra somministratore ed utilizzatore. Per quel quivi rileva in tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l'addestramento del lavoratore sono a carico del somministratore salvo, come nel caso che ci occupa, diversa previsione contrattuale che ponga l'obbligo a carico dell'utilizzatore. Procedendo per gradi, l'art. 20 del D.lgs n. 81/2015 al 1° comma prevede che
“…1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori…”. Concordemente con quanto accertato dal giudice di prima istanza, ha CP_1 dimostrato per il Centro di distruzione di Palermo di Via Ugo La Malfa la sussistenza del
DVR del 18.04.19 ed anche del 10.06.19. Quanto alle conseguenze sul terreno della formazione e della valutazione del rischio dipendente dal propagarsi della pandemia da covid-19, fermo restando che alla data della stipula del contratto individuale (febbraio 2020) non risultavano ancora note le le potenzialità diffusive del contagio, va dato atto che nel marzo 2020 ha CP_1 provveduto alla necessaria integrazione/aggiornamento, per la quale va nondimeno precisato quanto segue. Relativamente all'aggiornamento/integrazione per l'agente biologico Covid-19,
[...]
ha, correttamente, dapprima proceduto ad integrare il DVR avuto riguardo ai CP_1 centri di distribuzione per i quali si era necessario, poiché di competenza dei Comuni qualificati quali “zone rosse” così come specificato nell'aggiornamento DVR del 04.03.2020“…l'elenco dei Comuni in zona rossa è definito attraverso specifico intervento normativo del Governo e/o dei Ministri competenti. Attualmente i comuni appartenenti a tale elenco sono: , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
tutti in provincia di Lodi, ed il comune di Pt_9 Parte_10 Pt_11 Parte_12 Par in provincia di Padova. Dal punto di vista del recapito, i comuni del lodigiano costituenti la zona rossa sono serviti dal Centro di Distribuzione (CD) Standard , ubicato Parte_3 anch'esso in tale zona. Il comune di Vo' (PD), anch'esso appartenente alla zona rossa, è servito invece dal ID , al di fuori di tale zona…” Controparte_4
(doc. all. 7, pag. 3). Successivamente alla proclamata emergenza sanitaria nazionale, ha, altresì, CP_1 provveduto ad aggiornare il DRV con provvedimento del 10.03.2020 valido per “tutti i contesti i contesti di rischio”, ivi compreso il Centro di Via Ugo La Malfa,“…Il presente documento descrive tutte le misure di tutela ed organizzative adottate per i dipendenti che operano nei vari Contesti di Rischio in funzione delle differenti aree di contagio individuate. Esso dunque è un'integrazione agli estratti del Documento di Valutazione dei Rischi di ognuno di tali Contesti di Rischio…”.(doc. all. 9, pag. 3) L'integrazione del DVR del 10.03.2020, valida per tutti i contesti di rischio, appare coerente al precetto normativo in materia, poiché, essendo il virus del Sar Cov 2 veicolo di malattia infettiva trasmessa per via aerea che ha coinvolto l'intero territorio nazionale, i relativi rischi alla salute dei lavoratori connessi al contagio erano eguali per tutti senza alcuna differenziazione in termini di maggiore e/o minore pericolosità relativamente all'ubicazione geografica del singolo centro operativo, al numero degli addetti e/o agli specifici processi di lavoro nei quali venivano svolte le mansioni dei dipendenti. Deve in altri termini disattendersi la tesi di parte appellante atteso che , stante la natura extra-professionale dell'agente biologico, correttamente le sue potenzialità di rischio per la salute sono state ponderate e trattate in maniera omogenea tra le diverse unità produttive Di talché l'aggiornamento del DVR del 10 marzo 2020 è da ritenersi idoneo rispetto al disposto di cui all'art. 20 del D.lgs 81/2015 e le relative eccezioni sul punto ribadite dall'appellante anche all'udienza di discussione vanno respinte. Prive di fondamento sono, altresì, le eccezioni relative alla visita medico aziendale nonché agli ulteriori obblighi in tema di formazione ed informazione sui rischi sul lavoro. È, infatti, documentato che, contrariamente a quanto sostenuto dal , questi è stato Pt_1 sottoposto a visita medica aziendale, in esito alla quale è stato dichiarato idoneo alle mansioni assegnate e che ha ricevuto attività di formazione “generale “nonché “specifica alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori”, pertanto anche le censure sul punto vanno disattese. Né può predicarsi ragionevolmente che vi fosse l'esigenza in sede di visita pre-assuntiva di valutare una supposta fragilità rispetto al rischio di contagio da covid-19 non essendo noti a quel tempo processi patologici rispetto ai quali ponderare le condizioni di resistenza dell'organismo umano. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il G.L. adito non ha ravvisato la violazione dell'art. 19 D.lgs n. 81/2015 in conseguenza di una condotta di frode ex art. 1344 c.c. per avere utilizzato la forma del contratto di CP_1 somministrazione a termine per sopperire esigenze stabili e durevoli date dalla carenza di organico, avuto riguardo anche alla giurisprudenza di legittimità sul punto richiamata anche all'udienza di discussione. La questione è stata già affrontata, in senso sfavorevole al lavoratore, con precedenti decisioni di questa Corte, le cui argomentazioni vanno qui riproposte.
L'appellante ha sottoscritto un contratto di somministrazione con la in Controparte_2 seguito al quale ha prestato attività lavorativa -quale lavoratore somministrato a termine- presso la società utilizzatrice dall'11/02/2020 al 30/4/2020 alle Controparte_1 formali dipendenze di - proroga dal 01/05/2020 al 30/09/2020 alle Controparte_2 formali dipendenze di - proroga dal 01/10/2020 al 31/1/2021. Controparte_2
Orbene, posto che l'art. 19 D.Lgs. 81/2015 nella formulazione vigente al momento della sottoscrizione del contratto tra le parti prevedeva che : 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi – deve convenirsi che la norma in parola non richiedeva alcuna ragione oggettiva o soggettiva legittimante l'apposizione del termine. A parere di questa Corte, invero, la disposizione in esame non viola la clausola di non regresso contenuta nell'accordo quadro. Essa , infatti ha riguardo ad una nozione dell'abuso contrattuale ristretta all'ambito oggettivo di applicazione della clausola medesima, la quale , essendo volta a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il divieto di non discriminazione e a prevenire l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine, esclude da proprio raggio di azione il regime di disciplina del primo contratto a tempo determinato. Sicchè l'aver introdotto il contratto a termine acausale limitatamente al primo rapporto e per la durata massima di 12 mesi, non realizza una riduzione di tutele dei lavoratori a termine in favore della controparte datoriale in sede di attuazione “manutentiva” dell'accordo quadro, rappresentando questo, piuttosto, uno degli strumenti per perseguire finalità di preminente interesse generale nelle quali ricadono anche quelle della forza lavoro a reperire maggiori occasioni di impiego. Venendo alla fattispecie in esame, l'operato di parte datoriale è conforme, altresì, a quanto previsto dall'art. 34 del d. lgs. 81/2015 comma 2 che prevede “…In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 (…) Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore…” Quindi, anche nell'ambito dei rapporti di somministrazione, l'assunzione iniziale a tempo determinato consente che si possa realizzare senza l'indicazione di alcuna causale di ricorso al lavoro temporaneo, così come le successive proroghe, purché venga rispettato il limite temporale della durata complessiva dei 12 mesi così come contemplato dall'art. 19 del D. Lgs cit.. La norma, quindi, per il primo rapporto di durata non superiore a 12 mesi ha escluso dalla causa del contratto a termine la necessità della sussistenza di qualsivoglia ragione organizzativa datoriale, comprese quelle connesse ad eventuali carenze di organico. In altri termini, per tale primo contratto e per non più di 12 mesi, la temporaneità dell'esigenza datoriale non rileva e non è più richiesta: il datore può, senza alcuna giustificazione, utilizzare a termine il lavoratore per ogni propria necessità, in quanto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, con le eccezioni, tuttavia, che la legge stessa ha individuato, compresa quella posta dal comma 1 bis. Se è vera, quindi, la premessa circa la forma comune del contratto a tempo indeterminato - forma che in ogni caso non è da intendersi come esclusiva o tale da elidere la legittimità di modelli diversi, come pare potersi desumere anche dalla lettera del testo previgente che utilizzava la formula “di regola” - è altresì vero che, nei limiti che si sono detti, la legge stessa ha svincolato il primo rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi da ogni giustificazione causale, di fatto liberalizzandolo. In proposito non è conducente la pronuncia della Cassazione, richiamata dall'appellante a sostegno della propria tesi, laddove la Corte censura l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine, per prevenire “…abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da "elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine"; indi, “…Il fatto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il D.Lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
4.18. E' compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c., e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti….” (Cass. n. 29570/2022). Si evince, piuttosto, da detta pronuncia che la condotta “abusiva” ed elusiva dell'art. 1344 c.c. va valutata concretamente -caso per caso- dal giudice di merito in presenza di reiterazione di contratti di lavoro a termine, anche tenuto conto dell'eventuale superamento del limite temporale imposto dal dettato normativo, circostanze queste estranee alla fattispecie concreta in cui il lavoratore ha sottoscritto un unico contratto di lavoro con apposizione del termine, e successive 2 proroghe in esito alle quali non è stata superata la soglia dei 12 mesi (11/02/2020- 31/01/2021). Non pertinente appare, infine, la pronuncia della Cassazione evocata dal procuratore dell'appellante all'udienza di discussione, atteso che trattasi di ipotesi in cui la Corte afferma la necessità di indicare la sussistenza di “esigenze temporanee” qualora il contratto superi il limite temporale dei 12 mesi, circostanza, quest'ultima estranea al caso di specie (Cass. 34538/2024) Indi, nel caso in esame non sussistono i presupposti della pretesa condotta fraudolenta. In ultimo, va disattesa anche l'eccezione dell'appellante relativamente agli ulteriori asseriti vizi del contratto di somministrazione e alla dedotta variazione del prestazione contrattualmente prevista;
questi, infatti, qualora sussistenti, non possono determinare gli effetti sperat non rientrando tra le ipotesi codificate alla cui violazione la legge (art. 20 D.
Lgs n. 81/2015) riconduce l'effetto della conversione del contratto. Va respinto, infine, anche il motivo di gravame relativo al regolamento delle spese processuali, avendo il Tribunale fatto corretto uso del principio della soccombenza e non sussistendo altre gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle fissate dall'art. 92, comma 2 cpc idonee a sorreggere la invocata statuizione di compensazione. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2394/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 28 giugno 2023. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1 nel presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese
[...] generali, iva e cpa in quanto dovute . Palermo 17 aprile 2025
Il Presidente est.
EL De AR