Ordinanza cautelare 16 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01547/2025REG.PROV.COLL.
N. 06777/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6777 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Beretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefetto di Reggio Emilia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna, sezione staccata di AR (Sezione Prima) n. 158/2023, resa tra le parti, relativa al rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 D.L. n. 34/2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di AR, il ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento dello S.U.I. della Prefettura di Reggio Emilia del 19 novembre 2021, notificato all’interessato in data 3 dicembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, presentata in suo favore dal datore di lavoro sig. -OMISSIS- in data 10 giugno 2020.
Quest’ultimo, in data 8 agosto 2020, aveva inoltrato una seconda domanda di emersione, nella forma dell’impegno all’assunzione, in favore del sig. -OMISSIS-
In data 3 aprile 2021, lo stesso datore di lavoro sig. -OMISSIS- ha assunto, ex art. 103, comma 2, del d.l. n. 34/2020, il sig. -OMISSIS-.
1.1 - Con preavviso di diniego del giorno 8 ottobre 2021 lo S.U.I. ha rappresentato l’insufficienza reddituale del sig. -OMISSIS-per l’assunzione di due dipendenti, tenuto pure conto che aveva già assunto un dipendente il 3 aprile 2021.
1.2 - Con memoria ex art. 10 bis della L. 241/90 il ricorrente ha precisato che:
- il reddito relativo all’anno 2019 del datore di lavoro era pari ad € 31.857,00 e non pari ad € 20.000,00 come ritenuto dall’amministrazione; nell’anno 2020 il reddito era pari ad € 26.335 e non pari ad € 7.915,00 come indicato nel preavviso di diniego;
- il rapporto di lavoro con il sig. -OMISSIS-, stipulato il 4/3/2021, era stato risolto il 30 giugno 2021;
- l’art. 9 del decreto attuativo del 27 maggio 2020 prevede l’applicazione del principio cronologico per la valutazione della pluralità di domande presentate dallo stesso datore di lavoro in caso di reddito insufficiente;
- tanto premesso, si sarebbe dovuta accogliere la propria domanda di emersione, presentata per prima in data 10 giugno 2020.
2. - Con il provvedimento impugnato la domanda di emersione è stata respinta con la seguente motivazione : “La richiesta di n. 3 collaboratori familiari (n. 2 ex art. 103 comma 1 e n. 1 ex art. 103 comma 2, D.L. n. 34/2020) appare spropositata sia rispetto al reddito 2019 che supera di poco i 20.000, ma ancor meno rispetto al reddito prodotto del 2020 che ammonta a complessivi € 7.915 e che quindi lascia parecchi dubbi sulla possibilità di sostenere anche solo n. 1 assunzione. Ad ogni buon conto si fa poi rilevare che nonostante tutto il richiedente in questione ha già in forza 1 dipendente, il sig. -OMISSIS-, assunto con la qualifica di collaboratore familiare a far data dal 04/03/2021”.
3. - Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi:
1) Violazione di legge in relazione agli artt. 103, comma 6, D.L. n. 34/20, convertito in L. n. 17/2020, e 9 del Decreto del Ministero dell’Interno in data 27/5/20;
2) Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e segnatamente per difetto di istruttoria, insufficienza ed erroneità della motivazione;
3) Eccesso di potere per illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del requisito reddituale.
In sintesi, nel ricorso di primo grado il ricorrente ha insistito nel sostenere l’erroneità del reddito del datore di lavoro preso in considerazione in sede istruttoria; ha aggiunto che il rapporto di lavoro intercorso con il cittadino straniero -OMISSIS-, assunto il 4/3/21, era cessato il 30/6/2021: pertanto alla data di adozione del provvedimento impugnato (19/11/2021) il sig. -OMISSIS- non aveva alcun dipendente a carico eccetto lui. Infine ha ribadito l’obbligo per l’amministrazione di applicare il principio cronologico in caso di pluralità di domande in presenza di un reddito insufficiente.
3.1 - Con ordinanza n. 121/2022 il TAR ha respinto l’istanza cautelare ribadendo quanto aveva dedotto l’amministrazione nel provvedimento impugnato.
3.2 - Con ordinanza n. -OMISSIS-/2022 questa Sezione ha riformato la decisione del TAR accogliendo la domanda cautelare.
4. - Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il datore di lavoro ha presentato due domande di emersione e in aggiunta ha pure assunto un dipendente il 4 marzo 2021 “con rapporto asseritamente terminato in data 30 giugno 2020”;
- il datore di lavoro non disponeva di un reddito sufficiente avendo un reddito adeguato per l’assunzione di un solo lavoratore;
- non poteva rilevare, nel caso di specie, l’art. 9 del D.M. del 27/5/2020 (relativo al criterio cronologico), in quanto alla data di decisione sull’istanza (19/11/2021), il sig. -OMISSIS-aveva già un dipendente a carico;
- la cessazione del rapporto in questione sarebbe stata denunziata solo il 28/10/2021, 8 giorni dopo la notifica del preavviso di diniego;
- la domanda del ricorrente era stata correttamente giudicata non accoglibile.
5. - Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma.
5.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizi con atto di mera forma.
6. - All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. – L’appello è fondato e va, quindi, accolto.
8. – L’appellante ha denunciato, innanzitutto l’errore di fatto nel quale sarebbe incorso il primo giudice per aver dichiarato che “al momento dell’esame della domanda di emersione presentata dal signor -OMISSIS-a favore dell’odierno ricorrente risultava che il datore di lavoro avesse in essere un ulteriore rapporto di lavoro”.
8.1 - Il Collegio ritiene tale doglianza fondata .
In punto di fatto risulta che:
- in data 10/6/2020 il datore di lavoro sig. --OMISSIS- ha presentato la prima istanza di emersione è in favore del ricorrente sig. -OMISSIS-;
- in data 8/8/2020 lo stesso datore di lavoro ha presentato una seconda domanda di emersione in favore del sig. -OMISSIS-;
- nel periodo 3/4/21 – 30/6/21 il datore di lavoro ha assunto, per un breve periodo, un terzo cittadino straniero, il sig. Abouelfadl; la cessazione del rapporto di lavoro è stata formalizzata mediante il modello UNILAV il 28 ottobre 2021 dopo la ricezione del preavviso di diniego dell’istanza di emersione in favore del ricorrente datata 8 ottobre 2021;
- la decisione del procedimento relativa al ricorrente è intervenuta con decreto del 19 novembre 2022.
In sede istruttoria lo S.U.I. ha recepito quanto indicato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui il 3 aprile 2021 il datore di lavoro aveva già assunto un dipendente, ed erano pendenti altre due domande di emersione; il reddito del 2020 era pari a circa € 20.000 bastevole per un solo lavoratore e quello dell’anno successivo era ancora più basso.
Come già rilevato, con la memoria ex art. 10 bis della L. 241/90, l’appellante aveva precisato che, il rapporto di lavoro con il lavoratore assunto il 3 aprile 2021 era cessato il 30 giugno 2021; ciò era provato dalla allegata dichiarazione UNILAV attestante la cessazione del rapporto di lavoro comunicata il 28 ottobre 2021; alla data di adozione del provvedimento di definizione del procedimento di emersione dell’appellante (e cioè in data 19/11/2021) il datore non aveva alcun dipendente a carico, essendo cessato il rapporto di lavoro stipulato il 3 aprile 2021; tale circostanza era stata regolarmente comunicata in sede amministrativa e quindi avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini della decisione.
8.2 - L’appellante – a dimostrazione del vizio istruttorio – ha poi sottolineato che lo S.U.I., su parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in data 11 marzo 2022, ha accolto la seconda istanza di emersione (quella presentata in data 8 agosto 2020 in favore del sig. -OMISSIS-) essendosi accorto che il sig. -OMISSIS-non aveva alcun dipendente a carico, essendo stato interrotto il rapporto di lavoro relativo al periodo 3/4/2021- 30/6/2021 in favore del sig. Abouelfadl, ed essendo stata, nel frattempo, rigettata la richiesta di emersione in favore dell’appellante.
8.3 - Da quanto premesso, risulta, però, che il datore di lavoro non aveva alcun dipendente a carico anche al momento della decisione della domanda dell’appellante (19/11/2021), poiché dal 28 ottobre 2021 era stata formalizzata la cessazione del suddetto rapporto di lavoro e l’Amministrazione avrebbe dovuto decidere sull’istanza dell’appellante sulla base della corretta situazione di fatto.
9. - Ne consegue che il vizio istruttorio ha comportato il rigetto della domanda presentata in suo favore dal datore di lavoro e l’accoglimento della domanda successivamente presentata in favore del sig. -OMISSIS-, in violazione del principio cronologico previsto dall’art. 9 del D.M. 27/5/2020.
10. - L’appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e va quindi annullato il provvedimento con esso impugnato.
11. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00 (per il primo e secondo grado) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO