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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118/2021 R.G. promossa da
(p.iva: Parte_1
in persona del legale rappr. p.t.; ( P.IVA_1 Parte_2 [...]
); ( ); rappresentati C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
e difesi dagli avv.ti Salvatore Corapi e Simone Corapi;
appellanti contro
Controparte_1
(cf: );
[...] P.IVA_2
appellata contumace
cf/pi: ), e per essa la procuratrice cf/pi: Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà P.IVA_4
appellata
All'udienza collegiale del 18 ottobre 2024 i procuratori costituiti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 243/2014 il Tribunale di Siracusa ha intimato a
(in qualità di debitrice principale), nonché a e Parte_1 Controparte_4
(in qualità di fideiussori fino alla concorrenza di €.314.000,00 come Parte_3
da lettera fideiussoria del 15.12.2009), il pagamento, in solido, in favore di
[...]
della somma di €.183.637,44 - oltre Controparte_5
interessi convenzionali di mora e spese - in essa ricompresi: €. 50.134,70 per le otto rate trimestrali scadute al 18.12.2012, e rimaste insolute, relative al contratto di finanziamento stipulato il 18.12.2007 tra la banca e la società garantita;
€. 70.629,58 quale capitale a scadere alla data del 19.12.2012 del succitato finanziamento, dovuto in forza della decadenza dal beneficio del termine;
€. 50.655,15, quale saldo debitorio alla data del 30.9.2012 del rapporto di credito in c/c n. 1249059, intrattenuto dalla società garantita dal 15.12.2009 presso la BAPR, revocato l'8.2.2013; €. 12.218,01, quale saldo debitorio alla data del 30.9.2012 del rapporto di credito in c/c n. 1249060 intrattenuto dalla garantita dal 15.12.2009, pure revocato l'8.2.2013.
Con atto di citazione notificato l'8.4.2014, Parte_1
(già ed i sigg. hanno opposto il suddetto decreto
[...] Parte_1 CP_4
ingiuntivo, eccependo (qui in sintesi): i) la produzione, da parte di BAPR, a corredo del ricorso monitorio, di fotocopie dei contratti di fideiussione, di conto corrente e di finanziamento, nonché la produzione del “saldaconto”, in luogo degli estratti conto, ossia documentazione non conforme all'art. 50 d.lgs. 385/93; ii) l'applicazione al c/c e al mutuo di un “tasso di interesse più elevato di quello legale”, di una “illegittima commissione di massimo scoperto”, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con anatocismo;
iii) l'illegittima ingiunzione di pagamento nei confronti dei fideiussori per le somme relative al finanziamento e al c/c n. 1249060, avendo la fideiussione da essi stipulata ad oggetto solo il contratto di c/c n. 1249059; iv) la violazione, da parte di BAPR, quale banca concessionaria ex l. 488/92, degli obblighi di correttezza e trasparenza con riguardo all'erogazione della terza tranche del contributo ex lege n. 488 del 1992 ottenuto da con DM del Parte_1
23.6.2003, con riguardo ad una sua unità produttiva in Melilli.
2 Gli opponenti, con la comparsa conclusionale, hanno, altresì, eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990, in quanto redatta in attuazione delle norme bancarie uniformi, redatte dall'ABI, dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Nella resistenza della banca intimante e della cessionaria del credito,
[...]
intervenuta, a mezzo della procuratrice ai sensi dell'art. 111 CP_2 CP_3
c.p.c., con sentenza n. 24/2021 dell'11.1.2021, il tribunale ha rigettato l'opposizione.
Ha evidenziato il giudice a sostegno della decisione: i) tutti gli importi addebitati dalla banca sono stati previsti nelle condizioni generali dei contratti di conto corrente e di finanziamento;
non si è, pertanto, concretizzato alcun indebito a favore di parte attrice, né alcuna indeterminatezza di clausole tale da comportarne la nullità; ii) i rapporti di conto corrente sono stati stipulati nel 2009, allorché era già consentita la capitalizzazione per eguale periodo in capo ad entrambe le parti contraenti;
inoltre, non è stata dimostrata l'esistenza di alcuna usura, prospettata dalla difesa di parte attrice senza l'apporto di alcun elemento concreto;
iii) la fideiussione omnibus, sottoscritta il 15.12.2009 dai garanti e comprende Parte_2 Parte_3
tutti i rapporti intercorsi tra la garantita e la banca convenuta, nei Parte_1
limiti dell'importo ivi pattuito;
a nulla rileva il fatto che sia stata prodotta copia fotostatica del contratto in assenza di disconoscimento della conformità all'originale;
è poi infondata la domanda di nullità della fideiussione prospettata in conclusionale, mancando la prova che la banca avesse preso parte alla condotta anticoncorrenziale, ovvero che l'opponente avesse subito alcun pregiudizio, e non essendo stato prodotto il modello ABI, cui la fideiussione si sarebbe ispirata;
iv) non è stato dimostrato alcun inadempimento di BAPR con riguardo alla procedura di erogazione della terza tranche del contributo ex l. n. 488 del 1992 ottenuto dalla la banca Parte_1
convenuta ha dimostrato come abbia tardato ad evadere i solleciti Parte_1
di definizione pratica inoltratile dall'istituto di credito concessionario e come l'importo delle somme spese sia stato inferiore a quanto in origine previsto nella domanda di finanziamento.
3 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con atto notificato il 10.7.2021 all'appellata quale procuratrice di CP_3 CP_2
cessionaria del credito ed interveniente volontaria. Quest'ultima ha resistito al
[...]
gravame. È stata, quindi, in corso di giudizio, disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di BAPR, la quale non si è costituita.
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto che “non si è concretizzato alcun indebito a favore di parte attrice, né alcuna indeterminatezza di clausole tale da comportarne la nullità”. Assumono che tale deduzione deve ritenersi carente di motivazione, atteso che parte appellata ha prodotto in giudizio copie fotostatiche di contratti illeggibili e dalle quali, pertanto, non era possibile verificarne il contenuto;
invero l'opponente aveva richiesto in seno alle memorie 183 c.p.c. la produzione dell'originale dei contratti di finanziamento e di conto corrente, richiesta rigettata in primo grado. Inoltre, la banca non ha depositato tutti gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente per cui è causa, sicchè non ha dato piena prova del suo credito.
Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza laddove ha ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi. Deducono che la banca non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto di cui è causa e pertanto non è possibile verificare l'esattezza delle operazioni di capitalizzazione trimestrale e dedurne la legittimità. Inoltre, la circostanza che i detti rapporti siano stati stipulati nel 2009 non legittima la banca ad applicare la capitalizzazione, salvo nel caso in cui la stessa sia stata specificatamente approvata, circostanza che non risulta provata dalla banca.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver escluso la nullità della fideiussione. Deducono che il modello ABI non conforme è stato prodotto dalla banca in sede di istruttoria;
inoltre, il pregiudizio subito dai fideiussori è ipso iure, atteso che ad oggi rischiano un procedimento esecutivo;
indi ribadiscono che la garanzia è stata prestata solo con riferimento al contratto di c/c n. 1249059.
4 Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza laddove ha ritenuto indimostrato l'inadempimento della banca agli obblighi di correttezza e trasparenza con riguardo alla procedura di erogazione della terza tranche del contributo ex l. n.
488/92. Assumono che il giudice ha errato nell'interpretazione della documentazione prodotta e, pertanto, ha ricostruito i fatti in maniera difforme dalla realtà. Come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado con nota del Parte_1
7.8.2013 inviata al Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'inerzia di nel depositare la relazione finale, nonostante i lavori fossero stati CP_1
ultimati nei termini di legge. La stessa con nota del 5.11.2013 ha CP_1
comunicato il ritardo nella stesura della relazione, ritardo che ha comportato la mancata erogazione della terza tranche del finanziamento. Pertanto, la banca è stata inadempiente nei confronti di , la quale, già con nota del 2007, aveva Parte_1
autorizzato la banca a decurtare dalla terza tranche le somme di cui in causa.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente ritenuta inammissibile la contestazione - effettuata per la prima volta da parte appellante nella conclusionale - della legittimazione di e per essa della procuratrice Controparte_2 [...]
a partecipare al presente giudizio, quale cessionaria del credito. CP_3
Osserva il collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nella specie, intervenuta in primo grado, quale procuratrice di CP_3 [...]
cessionaria del credito litigioso, ex art. 111 c.p.c., nel costituirsi in Controparte_2
giudizio ha documentato (oltre che la procura speciale) la cessione in blocco di crediti operata dalla per azioni in Controparte_1 Controparte_5
favore di con contratto del 10.12.2019, depositando la Gazzetta Controparte_2
Ufficiale n. 147 del 14.12.2019, ove è stata pubblicata tale cessione in blocco.
5 Di contro, gli opponenti non hanno avanzato contestazioni di sorta sulla cessione del credito in capo alla interveniente, né in primo grado, né soprattutto con l'atto di appello (peraltro notificato, originariamente, alla sola cessionaria del credito), né in seno alle note di trattazione scritta del 28.1.2022 (nelle quali si è di contro sostenuto che BAPR non avesse alcun interesse alla causa “in seguito alla cessione del credito”), ovvero in sede di precisazione delle conclusioni, riconoscendone dunque, necessariamente, la titolarità del diritto ad intervenire, sicchè è inammissibile la questione circa la mancata documentazione della cessione del credito avanzata per la prima volta dagli appellanti con la conclusionale (cfr. Cass. n. 20232/2022).
3.) Il primo motivo di appello è inammissibile, avendo in realtà ad oggetto questioni nuove, mai sollevate con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Difatti, gli odierni appellanti - che, come pur evidenziato dal tribunale, non hanno mai contestato l'esistenza dei contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ossia del contratto di finanziamento del 18.12.2007, dei due contratti di conto corrente affidati n. 1249059 e n. 1249060 del 15.12.2009 e della fideiussione di pari data - non hanno mai prospettato, con l'opposizione (ma neppure con le memorie ex art. 183 c.p.c.), l'illeggibilità dei documenti contrattuali prodotti da BAPR a corredo del ricorso monitorio, tale, in tesi, da impedirne la verifica del contenuto (come si assume, invece, solo con l'atto di appello), quanto, piuttosto, la loro natura di “copie fotostatiche”. E tale eccezione è stata disattesa dalla sentenza impugnata (almeno quanto alla fideiussione) sul (corretto) presupposto che la copia fotostatica del contratto ben può costituire prova, in assenza (come nel caso di specie) di disconoscimento della conformità all'originale. Tale principio va qui ribadito, con riferimento a tutti i contratti (dunque anche quelli di c/c e finanziamento), dovendosi rimarcare che la contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale di un documento prodotto in fotocopia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 7775/2014, Cass. n.
7105/16, n. 12730/16, n. 29993/17, n. 27633/18, n. 16557/19, 40750/21).
6 Orbene, solo con l'atto di appello - dunque in violazione delle preclusioni del rito
- gli appellanti eccepiscono, per la prima volta, l'illeggibilità dei documenti allegati, senza, oltretutto, specificare quali clausole sarebbero, in concreto, di contenuto non verificabile.
Al contempo gli odierni appellanti, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, hanno eccepito (pag. 6 e segg.) che “la banca non ha prodotto gli estratti conto bensì dei saldaconto” e che, quindi, avesse chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo
“sulla scorta di documentazione non conforme alla previsione dell'art. 50 del D.Lgs
335/93”; del resto va osservato che la banca in realtà ha prodotto gli estratti conto, per entrambi i rapporti di c/c intrattenuti dalla società (allegati 2 e 3); Parte_1
tant'è che con le memorie 183 gli opponenti non hanno riproposto l'eccezione, opinando, diversamente, che gli estratti conto sarebbero “sprovvisti del benché minimo valore probatorio circa il rapporto sostanziale”.
In sostanza solo con l'atto di appello - dunque anche in tal caso inammissibilmente
- gli appellanti eccepiscono, per la prima volta, l'incompletezza degli estratti conto prodotti dalla banca;
ciò, peraltro, del tutto genericamente, non avendo chiarito in relazione a quali specifici periodi, ovvero specifiche operazioni, quelli allegati in atti non consentirebbero una idonea ricostruzione circa l'andamento del rapporto. A ciò si aggiunga che mai in giudizio la società correntista ha contestato che la banca le avesse comunicato periodicamente gli estratti conto di c/c, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 Tub, sicchè deve ritenersi che essa ne abbia avuto piena contezza e disponibilità, implicitamente approvandoli, in difetto di contestazione nel termine previsto dall'art. 1832 c.c., quale richiamato dall'art. 1857 c.c.; sicchè solo in presenza di una (fondata) contestazione specifica circa la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, sorgerebbe la necessità di una ricostruzione dell'andamento dei rapporti stessi, necessità, come detto, esclusa dal tribunale.
4.) Analoga novità e genericità contraddistingue - così passando all'esame del secondo motivo di appello - la censura concernente la pretesa mancata produzione di
“tutti gli estratti conto” atti a consentire la verifica circa “l'esattezza delle operazioni di capitalizzazione trimestrale”.
7 Va ribadito che anche in tal caso la questione si connota inammissibile, non essendo mai stata prospettata in primo grado.
D'altra parte, una volta affermata, da parte del primo giudice, l'esistenza e la legittimità della previsione contrattuale concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità - con statuizione non oggetto di critica specifica in gravame e dunque passata in giudicato - non v'è necessità alcuna di verificare (in relazione a profili e periodi neppure specificati) “l'esattezza delle operazioni di capitalizzazione trimestrale”, effettuate in conformità al contratto.
5.) Il terzo motivo - concernente le fideiussioni - è manifestamente infondato.
L'assunto di parte appellante, secondo cui la garanzia fideiussoria è stata prestata solo con riferimento al contratto di c/c n. 1249059 non trova riscontro.
In realtà, come già evidenziato dal primo giudice, la fideiussione sottoscritta il
15.12.2009 da e risulta prestata a garanzia di Parte_2 Parte_3
in relazione a tutti i debiti di questa, nei limiti dell'importo ivi Parte_1
indicato di euro 314.000.000 (cd. fideiussione omnibus); in tal senso l'art. 1 del contratto in atti: “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se i moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario”.
Quanto alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, anzitutto, parte appellante non ha specificato esattamente quando (come in assunto) la banca (verosimilmente la BAPR, contumace in questo grado) avrebbe prodotto il cd. “modello ABI”, ossia lo schema dell'intesa contrattuale da questa predisposto, che, in tesi, sarebbe stato riprodotto dalla fideiussione dei sigg. CP_4
tale schema non si rinviene in atti e non risulta indicato tra i documenti prodotti in alcuno degli scritti difensivi di BAPR;
del resto, nelle conclusionali la nuova difesa appellante afferma, piuttosto, che la banca ha prodotto “un contratto di fideiussione conforme al modello ABI”, che è cosa diversa. Inoltre, sarebbe stato necessario produrre - tempestivamente - anche il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la
Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n.
287/90, per il quale non opera il principio iura novit curia (Cass. n. 9679/20).
8 A ciò si aggiunga che l'appello non si confronta con l'affermazione, pure contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l'opponente non ha dato prova di aver subito un pregiudizio dalla sottoscrizione della garanzia. In realtà, il tribunale, all'evidenza, ha inteso riferirsi, non tanto al normale pregiudizio ordinariamente derivante al garante dalla sottoscrizione (frutto di libero esercizio dell'autonomia contrattuale) di qualsivoglia garanzia fideiussoria, quanto allo speciale pregiudizio che gli sarebbe piuttosto derivato dalla sottoscrizione, in tesi, di un contratto frutto di recepimento dell'intesa anti concorrenziale sanzionata dalla banca d'Italia.
Pregiudizio necessariamente legato alla specifica denunzia dell'impossibilità di esercizio di diritti, in ragione delle clausole frutto dell'intesa stessa. Difatti, escluso che la violazione della disciplina antitrust, comporti, di per sé, la nullità totale del contratto di fideiussione (come affermato da SU n. 41994/2021), il tema di indagine relativo alla nullità parziale delle clausole contrattuali in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia potrebbe assumere specifico interesse solo qualora le clausole in questione avessero trovato concreta ed effettiva applicazione;
e quindi solo ove gli opponenti avessero - tempestivamente - formulato, con l'atto introduttivo, ad esempio, eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. n. 14194/22, n. 28943/17, n.
31569/19), ovvero eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Ciò che non è avvenuto.
6.) Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Assume infatti rilievo decisivo ed assorbente la presa d'atto che il tema di indagine relativo alla prospettata violazione, da parte di BAPR, degli obblighi di correttezza e trasparenza sulla stessa gravanti quale banca concessionaria ex l. n. 488/1992, con riguardo all'erogazione della terza tranche del contributo ottenuto da Parte_1
con DM del 23.6.2003, potrebbe assumere specifica rilevanza solo in relazione
[...]
ad una eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità contrattuale, in relazione all'inadempimento dello specifico rapporto in questione, nella specie in realtà mai proposta.
9 Ma non potrebbe giammai comportare l'invalidità dei diversi rapporti bancari di c/c o finanziamento intrattenuti dalla banca con la società medesima, né tantomeno rendere indebita la pretesa dell'istituto di credito al pagamento dei saldi a suo credito.
D'altra parte, deve pur evidenziarsi che l'appello non ha in alcun modo censurato l'ulteriore affermazione posta dal tribunale a fondamento del rigetto del motivo di opposizione - da sola sufficiente ad escludere qualsivoglia compensazione con un eventuale contro credito di carattere risarcitorio - laddove ha evidenziato che
“l'importo delle somme spese sia stato inferiore a quanto in origine previsto nella domanda di finanziamento”.
7.) In definitiva, l'appello va respinto.
Gli appellanti vanno condannati - secondo soccombenza - al rimborso in favore di delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo applicati i CP_3
parametri del DM n. 147/2022.
Nulla per le spese della banca contumace.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di quale procuratrice di CP_3
delle spese del presente grado, che liquida in €.9.991,00, oltre Controparte_2
rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118/2021 R.G. promossa da
(p.iva: Parte_1
in persona del legale rappr. p.t.; ( P.IVA_1 Parte_2 [...]
); ( ); rappresentati C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
e difesi dagli avv.ti Salvatore Corapi e Simone Corapi;
appellanti contro
Controparte_1
(cf: );
[...] P.IVA_2
appellata contumace
cf/pi: ), e per essa la procuratrice cf/pi: Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà P.IVA_4
appellata
All'udienza collegiale del 18 ottobre 2024 i procuratori costituiti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 243/2014 il Tribunale di Siracusa ha intimato a
(in qualità di debitrice principale), nonché a e Parte_1 Controparte_4
(in qualità di fideiussori fino alla concorrenza di €.314.000,00 come Parte_3
da lettera fideiussoria del 15.12.2009), il pagamento, in solido, in favore di
[...]
della somma di €.183.637,44 - oltre Controparte_5
interessi convenzionali di mora e spese - in essa ricompresi: €. 50.134,70 per le otto rate trimestrali scadute al 18.12.2012, e rimaste insolute, relative al contratto di finanziamento stipulato il 18.12.2007 tra la banca e la società garantita;
€. 70.629,58 quale capitale a scadere alla data del 19.12.2012 del succitato finanziamento, dovuto in forza della decadenza dal beneficio del termine;
€. 50.655,15, quale saldo debitorio alla data del 30.9.2012 del rapporto di credito in c/c n. 1249059, intrattenuto dalla società garantita dal 15.12.2009 presso la BAPR, revocato l'8.2.2013; €. 12.218,01, quale saldo debitorio alla data del 30.9.2012 del rapporto di credito in c/c n. 1249060 intrattenuto dalla garantita dal 15.12.2009, pure revocato l'8.2.2013.
Con atto di citazione notificato l'8.4.2014, Parte_1
(già ed i sigg. hanno opposto il suddetto decreto
[...] Parte_1 CP_4
ingiuntivo, eccependo (qui in sintesi): i) la produzione, da parte di BAPR, a corredo del ricorso monitorio, di fotocopie dei contratti di fideiussione, di conto corrente e di finanziamento, nonché la produzione del “saldaconto”, in luogo degli estratti conto, ossia documentazione non conforme all'art. 50 d.lgs. 385/93; ii) l'applicazione al c/c e al mutuo di un “tasso di interesse più elevato di quello legale”, di una “illegittima commissione di massimo scoperto”, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con anatocismo;
iii) l'illegittima ingiunzione di pagamento nei confronti dei fideiussori per le somme relative al finanziamento e al c/c n. 1249060, avendo la fideiussione da essi stipulata ad oggetto solo il contratto di c/c n. 1249059; iv) la violazione, da parte di BAPR, quale banca concessionaria ex l. 488/92, degli obblighi di correttezza e trasparenza con riguardo all'erogazione della terza tranche del contributo ex lege n. 488 del 1992 ottenuto da con DM del Parte_1
23.6.2003, con riguardo ad una sua unità produttiva in Melilli.
2 Gli opponenti, con la comparsa conclusionale, hanno, altresì, eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990, in quanto redatta in attuazione delle norme bancarie uniformi, redatte dall'ABI, dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Nella resistenza della banca intimante e della cessionaria del credito,
[...]
intervenuta, a mezzo della procuratrice ai sensi dell'art. 111 CP_2 CP_3
c.p.c., con sentenza n. 24/2021 dell'11.1.2021, il tribunale ha rigettato l'opposizione.
Ha evidenziato il giudice a sostegno della decisione: i) tutti gli importi addebitati dalla banca sono stati previsti nelle condizioni generali dei contratti di conto corrente e di finanziamento;
non si è, pertanto, concretizzato alcun indebito a favore di parte attrice, né alcuna indeterminatezza di clausole tale da comportarne la nullità; ii) i rapporti di conto corrente sono stati stipulati nel 2009, allorché era già consentita la capitalizzazione per eguale periodo in capo ad entrambe le parti contraenti;
inoltre, non è stata dimostrata l'esistenza di alcuna usura, prospettata dalla difesa di parte attrice senza l'apporto di alcun elemento concreto;
iii) la fideiussione omnibus, sottoscritta il 15.12.2009 dai garanti e comprende Parte_2 Parte_3
tutti i rapporti intercorsi tra la garantita e la banca convenuta, nei Parte_1
limiti dell'importo ivi pattuito;
a nulla rileva il fatto che sia stata prodotta copia fotostatica del contratto in assenza di disconoscimento della conformità all'originale;
è poi infondata la domanda di nullità della fideiussione prospettata in conclusionale, mancando la prova che la banca avesse preso parte alla condotta anticoncorrenziale, ovvero che l'opponente avesse subito alcun pregiudizio, e non essendo stato prodotto il modello ABI, cui la fideiussione si sarebbe ispirata;
iv) non è stato dimostrato alcun inadempimento di BAPR con riguardo alla procedura di erogazione della terza tranche del contributo ex l. n. 488 del 1992 ottenuto dalla la banca Parte_1
convenuta ha dimostrato come abbia tardato ad evadere i solleciti Parte_1
di definizione pratica inoltratile dall'istituto di credito concessionario e come l'importo delle somme spese sia stato inferiore a quanto in origine previsto nella domanda di finanziamento.
3 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con atto notificato il 10.7.2021 all'appellata quale procuratrice di CP_3 CP_2
cessionaria del credito ed interveniente volontaria. Quest'ultima ha resistito al
[...]
gravame. È stata, quindi, in corso di giudizio, disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di BAPR, la quale non si è costituita.
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto che “non si è concretizzato alcun indebito a favore di parte attrice, né alcuna indeterminatezza di clausole tale da comportarne la nullità”. Assumono che tale deduzione deve ritenersi carente di motivazione, atteso che parte appellata ha prodotto in giudizio copie fotostatiche di contratti illeggibili e dalle quali, pertanto, non era possibile verificarne il contenuto;
invero l'opponente aveva richiesto in seno alle memorie 183 c.p.c. la produzione dell'originale dei contratti di finanziamento e di conto corrente, richiesta rigettata in primo grado. Inoltre, la banca non ha depositato tutti gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente per cui è causa, sicchè non ha dato piena prova del suo credito.
Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza laddove ha ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi. Deducono che la banca non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto di cui è causa e pertanto non è possibile verificare l'esattezza delle operazioni di capitalizzazione trimestrale e dedurne la legittimità. Inoltre, la circostanza che i detti rapporti siano stati stipulati nel 2009 non legittima la banca ad applicare la capitalizzazione, salvo nel caso in cui la stessa sia stata specificatamente approvata, circostanza che non risulta provata dalla banca.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver escluso la nullità della fideiussione. Deducono che il modello ABI non conforme è stato prodotto dalla banca in sede di istruttoria;
inoltre, il pregiudizio subito dai fideiussori è ipso iure, atteso che ad oggi rischiano un procedimento esecutivo;
indi ribadiscono che la garanzia è stata prestata solo con riferimento al contratto di c/c n. 1249059.
4 Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza laddove ha ritenuto indimostrato l'inadempimento della banca agli obblighi di correttezza e trasparenza con riguardo alla procedura di erogazione della terza tranche del contributo ex l. n.
488/92. Assumono che il giudice ha errato nell'interpretazione della documentazione prodotta e, pertanto, ha ricostruito i fatti in maniera difforme dalla realtà. Come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado con nota del Parte_1
7.8.2013 inviata al Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'inerzia di nel depositare la relazione finale, nonostante i lavori fossero stati CP_1
ultimati nei termini di legge. La stessa con nota del 5.11.2013 ha CP_1
comunicato il ritardo nella stesura della relazione, ritardo che ha comportato la mancata erogazione della terza tranche del finanziamento. Pertanto, la banca è stata inadempiente nei confronti di , la quale, già con nota del 2007, aveva Parte_1
autorizzato la banca a decurtare dalla terza tranche le somme di cui in causa.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente ritenuta inammissibile la contestazione - effettuata per la prima volta da parte appellante nella conclusionale - della legittimazione di e per essa della procuratrice Controparte_2 [...]
a partecipare al presente giudizio, quale cessionaria del credito. CP_3
Osserva il collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nella specie, intervenuta in primo grado, quale procuratrice di CP_3 [...]
cessionaria del credito litigioso, ex art. 111 c.p.c., nel costituirsi in Controparte_2
giudizio ha documentato (oltre che la procura speciale) la cessione in blocco di crediti operata dalla per azioni in Controparte_1 Controparte_5
favore di con contratto del 10.12.2019, depositando la Gazzetta Controparte_2
Ufficiale n. 147 del 14.12.2019, ove è stata pubblicata tale cessione in blocco.
5 Di contro, gli opponenti non hanno avanzato contestazioni di sorta sulla cessione del credito in capo alla interveniente, né in primo grado, né soprattutto con l'atto di appello (peraltro notificato, originariamente, alla sola cessionaria del credito), né in seno alle note di trattazione scritta del 28.1.2022 (nelle quali si è di contro sostenuto che BAPR non avesse alcun interesse alla causa “in seguito alla cessione del credito”), ovvero in sede di precisazione delle conclusioni, riconoscendone dunque, necessariamente, la titolarità del diritto ad intervenire, sicchè è inammissibile la questione circa la mancata documentazione della cessione del credito avanzata per la prima volta dagli appellanti con la conclusionale (cfr. Cass. n. 20232/2022).
3.) Il primo motivo di appello è inammissibile, avendo in realtà ad oggetto questioni nuove, mai sollevate con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Difatti, gli odierni appellanti - che, come pur evidenziato dal tribunale, non hanno mai contestato l'esistenza dei contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ossia del contratto di finanziamento del 18.12.2007, dei due contratti di conto corrente affidati n. 1249059 e n. 1249060 del 15.12.2009 e della fideiussione di pari data - non hanno mai prospettato, con l'opposizione (ma neppure con le memorie ex art. 183 c.p.c.), l'illeggibilità dei documenti contrattuali prodotti da BAPR a corredo del ricorso monitorio, tale, in tesi, da impedirne la verifica del contenuto (come si assume, invece, solo con l'atto di appello), quanto, piuttosto, la loro natura di “copie fotostatiche”. E tale eccezione è stata disattesa dalla sentenza impugnata (almeno quanto alla fideiussione) sul (corretto) presupposto che la copia fotostatica del contratto ben può costituire prova, in assenza (come nel caso di specie) di disconoscimento della conformità all'originale. Tale principio va qui ribadito, con riferimento a tutti i contratti (dunque anche quelli di c/c e finanziamento), dovendosi rimarcare che la contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale di un documento prodotto in fotocopia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 7775/2014, Cass. n.
7105/16, n. 12730/16, n. 29993/17, n. 27633/18, n. 16557/19, 40750/21).
6 Orbene, solo con l'atto di appello - dunque in violazione delle preclusioni del rito
- gli appellanti eccepiscono, per la prima volta, l'illeggibilità dei documenti allegati, senza, oltretutto, specificare quali clausole sarebbero, in concreto, di contenuto non verificabile.
Al contempo gli odierni appellanti, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, hanno eccepito (pag. 6 e segg.) che “la banca non ha prodotto gli estratti conto bensì dei saldaconto” e che, quindi, avesse chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo
“sulla scorta di documentazione non conforme alla previsione dell'art. 50 del D.Lgs
335/93”; del resto va osservato che la banca in realtà ha prodotto gli estratti conto, per entrambi i rapporti di c/c intrattenuti dalla società (allegati 2 e 3); Parte_1
tant'è che con le memorie 183 gli opponenti non hanno riproposto l'eccezione, opinando, diversamente, che gli estratti conto sarebbero “sprovvisti del benché minimo valore probatorio circa il rapporto sostanziale”.
In sostanza solo con l'atto di appello - dunque anche in tal caso inammissibilmente
- gli appellanti eccepiscono, per la prima volta, l'incompletezza degli estratti conto prodotti dalla banca;
ciò, peraltro, del tutto genericamente, non avendo chiarito in relazione a quali specifici periodi, ovvero specifiche operazioni, quelli allegati in atti non consentirebbero una idonea ricostruzione circa l'andamento del rapporto. A ciò si aggiunga che mai in giudizio la società correntista ha contestato che la banca le avesse comunicato periodicamente gli estratti conto di c/c, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 Tub, sicchè deve ritenersi che essa ne abbia avuto piena contezza e disponibilità, implicitamente approvandoli, in difetto di contestazione nel termine previsto dall'art. 1832 c.c., quale richiamato dall'art. 1857 c.c.; sicchè solo in presenza di una (fondata) contestazione specifica circa la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, sorgerebbe la necessità di una ricostruzione dell'andamento dei rapporti stessi, necessità, come detto, esclusa dal tribunale.
4.) Analoga novità e genericità contraddistingue - così passando all'esame del secondo motivo di appello - la censura concernente la pretesa mancata produzione di
“tutti gli estratti conto” atti a consentire la verifica circa “l'esattezza delle operazioni di capitalizzazione trimestrale”.
7 Va ribadito che anche in tal caso la questione si connota inammissibile, non essendo mai stata prospettata in primo grado.
D'altra parte, una volta affermata, da parte del primo giudice, l'esistenza e la legittimità della previsione contrattuale concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità - con statuizione non oggetto di critica specifica in gravame e dunque passata in giudicato - non v'è necessità alcuna di verificare (in relazione a profili e periodi neppure specificati) “l'esattezza delle operazioni di capitalizzazione trimestrale”, effettuate in conformità al contratto.
5.) Il terzo motivo - concernente le fideiussioni - è manifestamente infondato.
L'assunto di parte appellante, secondo cui la garanzia fideiussoria è stata prestata solo con riferimento al contratto di c/c n. 1249059 non trova riscontro.
In realtà, come già evidenziato dal primo giudice, la fideiussione sottoscritta il
15.12.2009 da e risulta prestata a garanzia di Parte_2 Parte_3
in relazione a tutti i debiti di questa, nei limiti dell'importo ivi Parte_1
indicato di euro 314.000.000 (cd. fideiussione omnibus); in tal senso l'art. 1 del contratto in atti: “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se i moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario”.
Quanto alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, anzitutto, parte appellante non ha specificato esattamente quando (come in assunto) la banca (verosimilmente la BAPR, contumace in questo grado) avrebbe prodotto il cd. “modello ABI”, ossia lo schema dell'intesa contrattuale da questa predisposto, che, in tesi, sarebbe stato riprodotto dalla fideiussione dei sigg. CP_4
tale schema non si rinviene in atti e non risulta indicato tra i documenti prodotti in alcuno degli scritti difensivi di BAPR;
del resto, nelle conclusionali la nuova difesa appellante afferma, piuttosto, che la banca ha prodotto “un contratto di fideiussione conforme al modello ABI”, che è cosa diversa. Inoltre, sarebbe stato necessario produrre - tempestivamente - anche il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la
Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n.
287/90, per il quale non opera il principio iura novit curia (Cass. n. 9679/20).
8 A ciò si aggiunga che l'appello non si confronta con l'affermazione, pure contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l'opponente non ha dato prova di aver subito un pregiudizio dalla sottoscrizione della garanzia. In realtà, il tribunale, all'evidenza, ha inteso riferirsi, non tanto al normale pregiudizio ordinariamente derivante al garante dalla sottoscrizione (frutto di libero esercizio dell'autonomia contrattuale) di qualsivoglia garanzia fideiussoria, quanto allo speciale pregiudizio che gli sarebbe piuttosto derivato dalla sottoscrizione, in tesi, di un contratto frutto di recepimento dell'intesa anti concorrenziale sanzionata dalla banca d'Italia.
Pregiudizio necessariamente legato alla specifica denunzia dell'impossibilità di esercizio di diritti, in ragione delle clausole frutto dell'intesa stessa. Difatti, escluso che la violazione della disciplina antitrust, comporti, di per sé, la nullità totale del contratto di fideiussione (come affermato da SU n. 41994/2021), il tema di indagine relativo alla nullità parziale delle clausole contrattuali in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia potrebbe assumere specifico interesse solo qualora le clausole in questione avessero trovato concreta ed effettiva applicazione;
e quindi solo ove gli opponenti avessero - tempestivamente - formulato, con l'atto introduttivo, ad esempio, eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. n. 14194/22, n. 28943/17, n.
31569/19), ovvero eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Ciò che non è avvenuto.
6.) Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Assume infatti rilievo decisivo ed assorbente la presa d'atto che il tema di indagine relativo alla prospettata violazione, da parte di BAPR, degli obblighi di correttezza e trasparenza sulla stessa gravanti quale banca concessionaria ex l. n. 488/1992, con riguardo all'erogazione della terza tranche del contributo ottenuto da Parte_1
con DM del 23.6.2003, potrebbe assumere specifica rilevanza solo in relazione
[...]
ad una eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità contrattuale, in relazione all'inadempimento dello specifico rapporto in questione, nella specie in realtà mai proposta.
9 Ma non potrebbe giammai comportare l'invalidità dei diversi rapporti bancari di c/c o finanziamento intrattenuti dalla banca con la società medesima, né tantomeno rendere indebita la pretesa dell'istituto di credito al pagamento dei saldi a suo credito.
D'altra parte, deve pur evidenziarsi che l'appello non ha in alcun modo censurato l'ulteriore affermazione posta dal tribunale a fondamento del rigetto del motivo di opposizione - da sola sufficiente ad escludere qualsivoglia compensazione con un eventuale contro credito di carattere risarcitorio - laddove ha evidenziato che
“l'importo delle somme spese sia stato inferiore a quanto in origine previsto nella domanda di finanziamento”.
7.) In definitiva, l'appello va respinto.
Gli appellanti vanno condannati - secondo soccombenza - al rimborso in favore di delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo applicati i CP_3
parametri del DM n. 147/2022.
Nulla per le spese della banca contumace.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di quale procuratrice di CP_3
delle spese del presente grado, che liquida in €.9.991,00, oltre Controparte_2
rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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