Articolo 1 della Legge 13 giugno 1952, n. 684
Articolo 2
Versione
17 luglio 1952
Art. 1.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e alle tramvie extraurbane possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Entrata in vigore il 17 luglio 1952