TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. PUSCEDDU LORETTA (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA CIMA 8 09170 ORISTANO
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. PUSCEDDU LORETTA (c.f.
), con studio in VIA CIMA 8 09170 ORI- C.F._2
STANO
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 2048/2024 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e hanno contratto matrimo- Parte_1 Parte_2 nio il 23 agosto 2003. Hanno due figli: (26 novembre 2003) e Per_1
(24 luglio 2011). Per_2
L'11 giugno 2024 hanno presentato ricorso per separarsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di con collocazione prevalente Per_2 presso la madre e frequentazioni libere col padre;
2) obbligo per la sig.ra di provvedere al mantenimento di Pt_2
versando al padre 400 € al mese, oltre il 60% delle spese straor- Per_1 dinarie;
3) trasferimento della casa familiare, con cessione della quota della sig.ra al sig. per il prezzo di 125.000 €. Pt_2 Pt_1
Comparsi all'udienza del 5 febbraio 2025, i genitori, su invito del giudice delegato, hanno modificato l'accordo di trasferimento in un semplice obbligo di trasferire, in modo da evitare di avvalersi indebita- mente dei benefici fiscali, previsti per i trasferimenti finalizzati a risol- vere le questioni di mantenimento e non per i trasferimenti di cosa con- tro prezzo. La sig.ra è dirigente medico ospedaliero;
il sig. Pt_2 Pt_1
è infermiere. A causa della sproporzione di redditi tra le parti, nono- stante ciascun figlio conviva con un genitore diverso, i genitori hanno correttamente convenuto che la sig.ra versi un mantenimento Pt_2 al sig. nell'interesse di , che convive col padre. Pt_1 Per_1
È stato espunto ogni riferimento all'obbligo dei coniugi al rispetto e alla solidarietà, in quanto i loro rapporti personali sono regolati solo dalla legge. È stato espunto ogni riferimento alla provenienza dell'im- mobile da trasferire e al suo valore catastale, in quanto sovrabbondante nel contesto di un accordo preliminare;
è stato inoltre espunto ogni ri- ferimento al regime tributario, in quanto sarà oggetto di valutazione da parte del notaio rogante.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la separazione di e Parte_1 CP_1
, in relazione al matrimonio contratto il 23 agosto 2003 (Villa-
[...] grande Strisaili, atto 5 del 2003, parte 2 sere A). 2. Dispone che il figlio minore sia affidato con- Persona_3 giuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre.
3. Prende atto che il figlio è maggiorenne ma non econo- Per_1 micamente indipendente e coabiterà e manterrà la propria residenza presso il padre.
4. Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento del fi- glio con esso convivente e che la sig.ra versi al sig. a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma Per_1 mensile di € 400,00.
5. Dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, siano a carico della signora per il 60% e del signor per il Pt_2 Pt_1
40% relativamente alle spese, mediche e scolastiche;
per quanto con- cerne le spese scolastiche (tasse, libri e materiale didattico), e mediche
(visite e farmaci) non coperte dal S.S.N. - le stesse non dovranno essere concordate, ma solo documentate;
invece, per quanto riguarda le altre spese straordinarie - gite scolastiche a pagamento, attività ludiche e ri- creative, sportive, interventi medici non urgenti (non coperti dal S.S.N.) ed estetici, cure odontoiatriche, ecc. - le stesse dovranno essere previa- mente concordate e poi documentante.
6. Prende atto che l'assegno unico universale per i figli sarà da intendersi al 50% per ciascun genitore.
7. Dispone che il padre possa continuare a tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi del minore. In caso di disaccordi sui tempi e modalità di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio minore: il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,30 alle 21,30; un fine settimana alternato con la madre, dall'uscita di scuola del sabato (o, se non sono previste lezioni, dalle ore 16,30) alle ore 21,30 della domenica. Per quanto riguarda le festività, il minore trascorrerà col padre il 24 dicem- bre e con la madre il 25 dicembre, il 26 dicembre o il 6 gennaio alternati ogni anno, il 31 dicembre ed il primo gennaio, alternati ogni anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo alternati ogni anno. Nei mesi
— 3 — estivi, il minore trascorrerà col padre, ulteriori sette giorni (a scelta del genitore, consecutivi o non consecutivi), sia nel mese di luglio che nel mese di agosto.
8. Prende atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento, e che dichiarano di essere entrambi economica- mente indipendenti.
9. Prende atto che la signora si obbliga a trasfe- Parte_2 rire, mediante atto da stipulare davanti al notaio, a favore del signor
, che si obbliga ad accettare, la piena proprietà Persona_4 dell'immobile adibito a domicilio coniugale appresso meglio descritto: Casa di civile abitazione sita in Oristano, via Su Componidori n. 13-
13/A Piano S1-T- 1- 2, distinta in Catasto Fabbricati, foglio 22 parti- cella 2317 sub 13 (ex sub 9), Cat. A/2, classe 1, Vani 8, Rendita €
640,41. Il sig. si obbliga a versare come corrispettivo la somma Pt_1 di 90.000 €, in considerazione della somma da lui già versata -pari alla metà del prezzo- al momento dell'originario acquisto ed in costanza di matrimonio, da corrispondersi al momento dell'atto di trasferimento dell'immobile mediante assegno circolare. 10. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —