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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 833 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
4, elettivamente domiciliata in Via Valdinievole, 11, presso lo studio legale dell'Avvocato
Ester Ferrari Morandi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi
1 dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11.2.1980,
n. 18.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta.
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, parte ricorrente ha CP_1
adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La domanda non è fondata.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (indennità di accompagnamento).
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene
2 di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Invero, dall'esame del ricorso in opposizione, è emerso come il ricorrente si sia limitato ad esporre delle critiche alla c.t.u. consistenti in un mero dissenso diagnostico.
Invero, come recentemente affermato anche dal Tribunale di Roma, “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte” (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017).
In senso analogo, non assume rilievo decisivo la produzione documentale effettuata da parte ricorrente in data 22 marzo 2024, trattandosi di documenti sanitari che hanno confermato la sostanziale invarianza del quadro patologico della ricorrente rispetto a quanto emerso da precedenti controlli medici.
Parimenti, ritiene il Tribunale che non sia rilevante nemmeno l'ulteriore documentazione sanitaria depositata il 31 gennaio 2025.
A tal proposito, premesso che parte della documentazione non è nemmeno riferibile all'odierna ricorrente (riguardando, invece, tale ), va precisato, con Persona_1
riferimento ai soli documenti relativi alla che essi non appaiono di rilevanza tale da Pt_1
giustificare il rinnovo delle operazioni peritali.
A tal proposito, dal referto del 12 aprile 2024 redatto dalla dott.ssa risulta Persona_2
che la ricorrente è affetta da una tiroidite cronica autoimmune, gestibile attraverso semplici
“controlli endocrinologici annuali con esami ormonali, ecografia tiroidea ogni 24 mesi”, in assenza di più pregnanti urgenze sanitarie.
Parimenti, non assume particolare rilievo nemmeno il referto di Pronto Soccorso del 26 aprile
2024, recante una diagnosi di cardiopalmo (peraltro superato e risolto già nell'intervallo temporale del trasferimento in 118) e reflusso gastroesofageo, con note e prescrizioni comportamentali ordinarie e non peculiari.
3 La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese processuali ai sensi dell'art. 42, comma 11, del D.l. 30-9-2003,
n. 269 conv. con mod. nella L. 24-11-2003, n. 326, che ha sostituito l'art. 152 disp. att. c.p.c., in caso di soccombenza il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, quando risulti titolare nell'anno precedente a quello della pronuncia di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3 e 77 del T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R.
115/2002.
L'interessato che nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio si trovi nelle condizioni economiche menzionate deve formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni del ricorso e deve impegnarsi a comunicare le variazioni finché il processo non sia definito.
Nel caso di specie, difettando tale espressa dichiarazione e non potendo operare l'istituto di cui sopra (come peraltro dichiarato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio), le spese di lite, al pari di quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
Pt_1
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro in euro 1.315,00, per la fase di istruzione preventiva, e in euro 2.886,00, per la fase di merito, oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico della ricorrente.
Rieti, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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