Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 1737
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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto da AGEA e ADER avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di un'azienda agricola (SA GA) contro un'intimazione di pagamento per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, basata su un ruolo AGEA e una cartella di pagamento asseritamente notificata nel 2018. L'azienda agricola ricorrente aveva sollevato plurimi motivi di ricorso, tra cui la nullità degli atti per contrasto con normativa comunitaria, la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria, la duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, l'errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme già recuperate, la mancata notifica degli atti presupposti, la nullità per mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la nullità dell'intimazione per mancanza dei requisiti essenziali. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo assorbente la censura relativa alla mancata notifica dell'atto di accertamento del debito, presupposto necessario per l'emissione della cartella e dell'intimazione, e sottolineando l'importanza della notifica per l'esercizio del diritto di difesa.

Il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente l'appello, ha riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondato il secondo motivo di appello relativo alla produzione documentale, ammettendo la prova della notifica degli atti presupposti, già prodotta in primo grado ma non considerata dal TAR. Ha altresì ritenuto fondato, per quanto di ragione, il primo motivo di appello, relativo alla sussistenza di un giudicato favorevole all'Amministrazione formatosi su questioni analoghe. In esito all'esame dei motivi di primo grado riproposti, il Collegio ha rigettato la censura di prescrizione della pretesa creditoria per il capitale, confermando la prescrizione decennale e l'interruzione della stessa a causa dei giudizi pendenti, ma ha accolto la censura relativa alla prescrizione degli interessi maturati oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio del 2013. Sono stati rigettati i motivi relativi alla nullità per contrasto con il diritto UE, ritenendo che tale vizio configuri annullabilità e non nullità, e quelli relativi alla decadenza, alla duplicazione del ruolo, alla mancata notifica degli atti presupposti, alla mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e alla nullità dell'intimazione per mancanza di requisiti essenziali, ritenendo le doglianze generiche o infondate. Di conseguenza, il ricorso di primo grado è stato respinto, salvo per quanto concerne la prescrizione degli interessi. Le spese di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 1737
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1737
    Data del deposito : 28 febbraio 2025
    Fonte ufficiale :

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