Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 7 agosto 2023
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
Parere definitivo 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01737/2025REG.PROV.COLL.
N. 00821/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2024, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
SA GA, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1163/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SA GA in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Maddalena Aldegheri e dello Stato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 SA GA, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
(i) della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 077 2021 90007076 84/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 26 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 265.367,54 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000011904000 asseritamente notificata il 10 dicembre 2018 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998 e 1998/1999;
(ii) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compresi:
(ii-a) l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. 30020180000011904000 - non conosciuta;
(ii-b) il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
(ii-c) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova inviato il 07.12.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva 077/2021/0001824 nella parte in cui è stato eseguito in conseguenza anche del mancato pagamento delle somme di cui all’Intimazione di pagamento descritta sopra sub (i);
(ii-d) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova inviato il 07.12.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva 077/2021/0001826 nella parte in cui è stato eseguito in conseguenza anche del mancato pagamento delle somme di cui all’Intimazione di pagamento descritta sopra sub (i).
2. Con il ricorso introduttivo il signor GA svolgeva le seguenti censure:
I. Nullità e comunque illegittimità derivata degli atti impugnati siccome formati sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia e degli atti conseguenti (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e, per i prelievi indicati nell’intimazione impugnata, anche le sentenze interpretative della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.21 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19, ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’Amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia: - sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27.06.19 in causa C-348/18 e 11.09.19 in causa C-46/18 - v. motivo I -1; - sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’UE DEL 02.12.2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione), e, addirittura, che in sede penale) sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - v. motivo I -2.
II. Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73 (pagg. 14/15 ricorso).
III. Intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di AGEA, sia in punto di capitale sia in punto di interessi: in via principale, ai sensi dell’art. 3, Reg. (CEE) 2988/1995, in subordine, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., ovvero, in estremo subordine, anche ai sensi dell’art. 2946 c.c., fermi per gli interessi la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
IV. Illegittima duplicazione del ruolo – Illegittima duplicazione delle procedure di recupero – Illegittimità della procedura di recupero.
V. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC; - contestazione dell’ an e del quantum della pretesa per recupero per compensazione di prelievi, gravati di interessi, non esigibili e non dovuti.
VI. Mancata indicazione e comunque mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - Conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – Mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero.
VII. Nullità per violazione dell’art. 25, comma 2- bis , d.p.r. n. 602/73 per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” AGEA è stato reso esecutivo.
VIII. Nullità dell’intimazione per mancanza dei requisiti essenziali (art. 21- septies , l. n. 241/90) - Contestazione della procedura di recupero – Contestazione dell’ an e del quantum della pretesa – Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione.
3. Nel giudizio di primo grado si costituivano ADER e AGEA, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 1163/2023 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar ha considerato assorbente la censura con cui il ricorrente lamentava la mancata notifica dell’atto presupposto (atto di accertamento del debito) al provvedimento impugnato sostenendo che:
- gli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare a carico degli interessati costituiscono un presupposto necessario rispetto all’emissione della cartella di pagamento- presupposta all’intimazione qui gravata - in caso di mancato versamento della somma dovuta e come in tali atti accertata;
- trattandosi di provvedimenti amministrativi lesivi della posizione giuridica soggettiva dei destinatari, essi, per poter produrre effetti, devono essere portati a diretta conoscenza dei destinatari medesimi, restando, in mancanza, privi di efficacia;
- in mancanza di notificazione dei relativi atti di accertamento, i debiti per “prelievo latte” indicati nella cartella di pagamento posta a base dell’atto in questa sede impugnato si basano e sono riferiti ad atti (ove esistenti) privi di efficacia, perché non debitamente comunicati;
- atteso che, nel caso in esame, non è stata fornita la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di accertamento, non può che concludersi per l’illegittimità dell’intimazione di pagamento della cartella di pagamento ivi indicata.
4.2 Sotto distinto profilo, il Tar ha ritenuto condivisibile l’ulteriore censura articolata dalla ricorrente in ordine alla impossibilità di iscrivere nel Registro Nazionale debiti per “prelievo latte” che non siano stati “accertati come dovuti”, ex art. 8- ter , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito con modificazione dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, atteso che non possono ritenersi tali quelli il cui accertamento non è stato notificato alla parte interessata.
4.3 Infine, il Tar ha ritenuto che la mancata notifica dell’atto di accertamento presupposto rileva anche in relazione all’esercizio del diritto di difesa della parte interessata, la quale non solo non è in grado di verificare la corrispondenza degli importi intimati con quelli indicati nell’accertamento (eventualmente assunto), ma, soprattutto, non può svolgere le contestazioni che avrebbe potuto (e dovuto) svolgere nei confronti dei presupposti atti di imputazione del prelievo supplementare.
5. Avverso la sentenza n. 1163/2023 del Tar per il Veneto hanno proposto appello AGEA e ADER per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Si è costituito il signor SA GA chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar e qui riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
7. Con ordinanza n. 634/2024 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar, presentata in via incidentale dalla parte appellante
8. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione dell’art. 2909 c.c. Erroneità della sentenza che omette di rilevare l’inammissibilità del ricorso che solleva questioni non più proponibili, anche alla luce dell’intervenuto giudicato tra le parti sulle questioni in discussione. Violazione del principio costituzionale, eurounionale e convenzionale di certezza del diritto (cfr. sent. CdS nn.4538/2014, 5041/2021, 2580/22, 3910/2022, 6335/2022, 3123-3124-3125-3126/23) ».
Parte appellante sostiene che la sentenza è censurabile per non aver rilevato l’inammissibilità del ricorso, in quanto, non solo con esso vengono proposte questioni suscettibili di essere fatte valere soltanto nei confronti dell’atto precedente o presupposto (c.d. atto a monte) di cui quello impugnato (c.d. atto a valle) costituisce esecuzione, ma alla luce della sussistenza di un giudicato favorevole all’Amministrazione, formatosi a seguito del giudizio proposto avverso le imputazioni di prelievo.
In particolare si sostiene che:
- con sentenza n. 8396/2013 il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna 1997/98 e 1998/99 (provvedimento passato in giudicato, in quanto non impugnato dal produttore), accogliendolo unicamente con riferimento alla data di decorrenza degli interessi;
- di conseguenza i prelievi supplementari relativi alla campagna lattiera 1997/98 e 1998/99, oggetto dell’atto impugnato sono a norma dell’art. 8- quinques , primo comma, l. 33/09, perfettamente esigibili, in quanto, su di essi si è ormai formato un giudicato favorevole all’Amministrazione;
- è evidente l’erroneità della pronuncia che annulla l’intimazione, pur a fronte di un rapporto giuridico ormai esaurito;
- il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per la preesistenza di un giudicato sulla questione che ne preclude ogni ulteriore esame, anche ogni eventuale verifica della rituale notifica della imputazione di prelievo al destinatario;
- è incontestabile che l’effetto delle sentenze della Corte di Giustizia Europea trovi il proprio limite anche nella formazione del giudicato interno, giudicato che è corollario del principio di certezza del diritto, a sua volta innegabilmente principio generale del diritto UE (viene richiamata la sentenza della CGE n. 424/19);
- il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto;
- nel caso di specie, non sussiste dubbio alcuno che i provvedimenti sottesi alla intimazione impugnata siano divenuti definitivi e non più annullabili e quindi inoppugnabili.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. – Richiesta di autorizzazione a produrre nuovi documenti in ragione dell’erroneità e ingiustizia della pronuncia resa in prime cure, e/o siccome indispensabili ai fini della decisione ex art. 104, co. 2, c.p.a. - Sussistenza di atti inoppugnabili a monte dell’intimazione oggetto del presente e, di riflesso, erroneità della sentenza che anziché rilevare l’inammissibilità del ricorso che solleva questioni non più proponibili, lo accoglie. Violazione del principio costituzionale, eurounionale e convenzionale di certezza del diritto (cfr. sent. CdS nn. 4538/2014, 5041/2021, 2580/22, 3910/2022, 6335/2022, 3123-3124-3125-3126/23) ».
Parte appellante sostiene che:
- pure in mancanza del provvedimento definitivo sopra indicato ed allegato sulle questioni oggetto del ricorso introduttivo, rileva, comunque, l’inammissibilità dello stesso, in quanto, con esso vengono proposte questioni suscettibili di essere fatte valere soltanto nei confronti dell’atto precedente o presupposto (c.d. atto a valle) di cui quello impugnato (c.d. atto a monte) costituisce esecuzione;
- prima della cartella di pagamento in questa sede impugnata è stata ritualmente notificata al produttore la seguente intimazione ex art. 8- quinques, comma 1, l. 33/09, documento di cui si chiede l’autorizzazione alla produzione, in quanto indispensabile ai fini della decisione ex art. 104 co 2 c.p.a.: n. AGEA.AGA.2014.0038806 del 01 luglio 2014 relativa alla campagna lattiera 1997/98 e 1998/99, alla quale non è seguita da parte del produttore alcuna richiesta di rateizzazione;
- eventuali vizi (se anche risultanti dall’inosservanza del diritto UE) avrebbero potuto - e quindi dovuto - essere fatti valere gravando gli atti a monte nei cui confronti già potevano essere fatti valere e non possono certo essere oggi agitati nuovamente nell’impugnazione del provvedimento, a valle, per cui è odierno giudizio, in quanto ciò, in buona sostanza, altro non vorrebbe dire che vanificare la perentorietà dei termini di impugnazione dei provvedimenti illegittimi (e non nulli);
- la pendenza del predetto giudizio nonché la notifica della suddetta intimazione ex l. 33/09, la notifica di quella oggi impugnata e della sottesa cartella di pagamento AGEA hanno impedito il decorrere di alcun termine prescrizionale (che è decennale).
2.1 Parte appellante propone specifica istanza di produzione documentale.
3. La difesa di parte appellata:
(i) si oppone all’istanza ex art. 104 c.p.a. e quindi all’ammissione della documentazione dimessa solo in grado di appello;
sostiene che: (ii) la documentazione comunque non è rilevante ai fini della decisione; (iii) i documenti non dimostrano l’infondatezza del motivo VI del ricorso introduttivo; (iv) la cartella presupposta è stata notificata a mezzo PEC da un indirizzo di posta non inserito nei pubblici registri; (v) il primo motivo di appello è infondato; (vi) il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellata (vii) ripropone tutti i motivi di ricorso già proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio, anche di quelli ritenuti assorbiti.
4. Il Collegio ritiene utile esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello che si rivela fondato.
AGEA produce in giudizio i documenti che comprovano l’avvenuta notifica alla parte privata degli atti presupposti all’atto impugnato.
In realtà tali documenti attestanti la notifica erano già stati prodotti in primo grado, in adempimento dell’ordinanza del Tar n. 67/2021, ma il Tar non ne ha tenuto conto, molto probabilmente perché in quella sede depositati tardivamente. Nella specie, pertanto, non siamo di fronte ad una produzione del tutto nuova.
Con questa precisazione, ammettendo la produzione documentale, può dirsi raggiunta la prova della notifica dell’atto presupposto (atto di accertamento del debito) al provvedimento impugnato e, dunque, la sentenza va riformata sul punto.
4.1 Priva di pregio è l’eccezione di parte appellata secondo cui la cartella presupposta è stata notificata a mezzo PEC da un indirizzo di posta non inserito nei pubblici registri.
Il Collegio aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della validità della notifica è sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell’indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell’atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo P.E.C. dal quale sia evincibile il mittente. Spetta comunque al ricorrente dimostrare eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri. La notificazione non è, infatti, un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto che si porta a conoscenza, ma una sua condizione integrativa dell’efficacia, sicché la inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto quando ne risulti, inequivocabilmente, la piena conoscenza da parte del destinatario (da ultimo, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025 n. 385).
5. Anche il primo motivo di appello è fondato, per quanto di ragione, come si dirà più specificamente analizzando i motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello.
6. Si rende necessario, a questo punto, la disamina dei motivi di primo grado, ritualmente riproposti dall’appellato.
Tali motivi, peraltro, ripropongono in maniera pedissequa censure già più volte affrontate e rigettate dalla Sezione.
7. La parte appellata, in via preliminare ed assorbente, insiste per l’accoglimento del motivo III di ricorso, con il quale è stata eccepita la prescrizione della pretesa creditoria di AGEA, sia con riferimento alle somme capitali (prelievi 1997/98 e 1998/99), che agli interessi (se veramente dovuti, cosa che si contesta per il chiaro disposto dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03).
La pretesa creditoria di AGEA sarebbe prescritta:
- in via principale, per il decorso del termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 1, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995;
- in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., fermo comunque per gli interessi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
7.1 Il motivo è infondato.
Il Collegio, in primo luogo, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato, sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1316/2024).
7.1.1 Deve escludersi che nella specie il termine decennale sia decorso.
Come affermato da AGEA nel primo motivo di appello, con sentenza n. 8396/2013 il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna 1997/98 e 1998/99 (provvedimento passato in giudicato, in quanto non impugnato dal produttore), accogliendolo unicamente con riferimento alla data di decorrenza degli interessi.
I prelievi supplementari relativi alla campagna lattiera 1997/98 e 1998/99, oggetto dell’atto impugnato sono, dunque, a norma dell’art. 8- quinques , primo comma, l. 33/09, perfettamente esigibili, in quanto, su di essi si è ormai formato un giudicato favorevole all’Amministrazione.
Erroneamente il Tar ha annullato l’intimazione, pur a fronte di un rapporto giuridico ormai esaurito.
La prescrizione è interrotta e non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore. Per AGEA la proposizione di una domanda da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto. Non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Di talché, l’AGEA, all’esito dei giudicati o, comunque, al termine dei relativi giudizi, può far valere la propria pretesa nel termine dell’ actio iudicati (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023 n. 9772).
La pendenza di un giudizio determina comunque incertezza del diritto, e non permette di considerare definitivo l’accertamento intervenuto in sede amministrativa: l’Amministrazione convenuta si trova di fronte a un impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto e l’avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi.
Alla luce di detti principi, si deve ritenere che la prescrizione sia cominciata a decorrere dall’esito del giudizio conclusosi nel 2013: gli atti impugnati, pertanto, sono stati emessi nel termine decennale.
Le somme indicate negli atti impugnati (esclusa la decorrenza degli interessi, ex giudicato formatosi sulla) sono dovute.
Quanto agli interessi – si intende quelli maturati successivamente rispetto alla sentenza del Tar per il Lazio n. 8396/2013, che aveva riconosciuto illegittimi gli interessi calcolati con l’originario atto di prelievo – applicando ad essi il termine prescrizionale di cinque anni, debbono dichiararsi prescritti quelli maturati dopo il quinquennio dal passaggio in giudicato della citata sentenza 8396/2013.
7.1.2 Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del documento rappresentato dalla pronuncia del Tar per il Lazio n. 8396/2013 sollevata dal privato perché prodotta solo in appello.
L’articolo 104 del c.p.a. ammette la possibilità di produrre nuovi mezzi di prova o documenti in appello se indispensabili ai fini della decisione della causa.
La sentenza Tar per il Lazio n. 8396/2013 ha queste caratteristiche. Peraltro essa deve essere necessariamente tenuta presente al fine di evitare l’insorgenza di conflitti di giudicato.
7.1.3 Le considerazioni esposte tolgono fondamento alla tesi esposta dalla parte appellata secondo cui la sentenza del Tar per il Lazio n. 8396/2013 non avrebbe interrotto la prescrizione.
8. Viene riproposto il primo motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari (pagg. 6/14 ricorso introduttivo) ».
Con il primo motivo è stata eccepita la nullità o comunque l’illegittimità comunitaria derivata dell’atto impugnato per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e anche la sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’Amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia sia per effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà dal diritto comunitario, sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 02.12.14 in causa T-661/11 – Repubblica italiana/Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE.
8.1 Il motivo è infondato. Esso, muovendo da alcune note pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ripropone interpretazioni già respinte in precedenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez.VI, 09/02/2024 n. 1316).
La giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, VI, 29dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale osi manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr . ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n.2580; id. 25marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai)rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr.sentenza KU & IT del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21dicembre2021 e FF Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
8.2.2 La parte appellata, nel caso si nutrano dubbi sulla possibilità, anzi sul dovere, da parte dei giudici interni e dell’Amministrazione, di non mettere in esecuzione atti formati sulla base di norme contrarie al diritto comunitario, fa istanza di sottoporre le seguenti questioni interpretative alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 276 TFUE:
« se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna »;
« se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti ».
8.2.2.1 Devono escludersi i presupposti per rimettere le questioni prospettate dalla parte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Infatti, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr.: sentenza KU & IT del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e FF Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori..
9. Viene riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione (pagg. 14/15 ricorso introduttivo) ».
L’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73, prevede espressamente che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio e tale norma si applicherebbe anche per il recupero dei prelievi latte, per gli espressi richiami contenuti nell’art. 8- quinquies , comma 10, l. n. 33/09 (anche all’art.18, del d.lgs. n. 46/99 che, a sua volta, richiama le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del d.p.r. 602/73) sia nella precedente che nell’attuale formulazione.
Trattandosi dei prelievi 1997/98 e 1998/99, risulta evidente che l’iscrizione a ruolo, e quindi la notifica dell’intimazione impugnata, è avvenuta oltre il termine di decadenza sopra indicato.
9.1 Il motivo è infondato.
A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n.5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.p.r. 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina (art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698).
Con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.p.r. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art.36-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua).
In altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772).
Il rinvio all’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8- quinquies , comma 10- bis , del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.p.r. n.602/1973 (due anni dall’accertamento del debito).
10. Vengono riproposti il quarto e il quinto motivo del ricorso di primo grado rubricati:
« IV. Illegittima duplicazione del ruolo – Illegittima duplicazione delle procedure di recupero – Illegittimità della procedura di recupero (pagg. 17/19 ricorso introduttivo) ».
V. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa (pagg. 19/21 ricorso introduttivo) ».
Con il quarto motivo di ricorso, è stato eccepito che il “residuo ruolo” di cui all’impugnata intimazione deriva da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8- ter l. n. 33/09 - ruolo, quest’ultimo, utilizzato da AGEA per operare (illegittimamente) il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC.
Con il quinto motivo è stata altresì eccepita l’illegittimità dell’intimazione, sia con riferimento all’ an che al quantum debeatur , anche perché nella medesima risultano esposte a debito somme non dovute, già (illegittimamente) recuperate per compensazione da AGEA con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, senza riconoscimento delle stesse a credito del ricorrente.
10.1 Il Collegio non intende discostarsi da quanto statuito dalla Sezione, su identiche censure, nella sentenza n. 6127/2024.
Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8- ter e 8- quinquies , della l. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori.
In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AGEA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8- ter , 2° comma, l. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
Né può predicarsi, con riferimento alle annualità in contestazione, il venir meno dei corrispondenti titoli legittimanti l’iscrizione a ruolo atteso che, come ampliamento illustrato in precedenza, gli atti presupposti hanno conservato efficacia rispetto ad esse.
11. Viene riproposto il sesto motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – Mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - Violazione delle procedure di recupero (pagg. 21/24 ricorso introduttivo) ».
11.1 Il motivo è infondato come già dimostrato in precedenza.
12. Viene riproposto il settimo motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50, D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. (pagg. 24/25 ricorso introduttivo) ».
Con il motivo VII di ricorso è stata eccepita l’illegittimità ovvero la nullità degli atti impugnati, per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è stato reso esecutivo.
Poiché ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , d.p.r. 602/73 è espressamente previsto che “La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui è ruolo è stato reso esecutivo”, poiché nel caso di specie la riattivazione è avvenuta sulla base di un ruolo diverso da quello indicato nella presupposta cartella AGEA, l’ADER, avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto quantomeno indicare nell’intimazione de quo, quando il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. 27/2019 è stato reso esecutivo.
12.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento.
Il motivo è infondato atteso che la cartella indica, chiaramente, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo in conformità con quanto previsto dall’art. 25, comma 2- bis , del d.p.r. n. 602/1973, che, per l’appunto, si riferisce alla cartella di pagamento.
13. Viene riproposto l’ottavo motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – Contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione (pagg. 25/29) ».
Si contestava in ogni caso la nullità (per mancanza dei requisiti essenziali, in punto di motivazione dell’atto ex art. 21- septies , l. n. 241/90) e/o comunque l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere (per quanto indicato in rubrica) dell’intimazione di pagamento impugnata, per assoluta carenza di motivazione anche in ordine agli importi esposti a residuo debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi. In particolare: (i) Con riferimento all’illegittimità della procedura di recupero. (ii) Con riferimento agli importi capitale ed agli interessi. (iii) Con riferimento agli interessi - anche di mora. (iv) Con riferimento agli oneri di riscossione. (v) Con riferimento al residuo ruolo indicato nell’intimazione impugnata. Illegittimità della pretesa per difetto di motivazione.
13.1 Le doglianze in parola andavano tempestivamente mosse avverso gli atti presupposti a monte che la sentenza del Tar per il Lazio ha ritenuto legittimi salvo che per quel che riguarda la decorrenza degli interessi.
In ogni caso si rileva quanto segue
Infondata è la censura relativa agli interessi di mora, avendo la Sezione chiarito la loro debenza e sottolineato come la previsione di cui all’art.30 del d.p.r. n. 602/1973, ne indichi decorrenza e ammontare; circostanza che esclude la necessità di una apposita motivazione sul punto (v.: Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2021, n. 5281).
La censura relativa agli oneri di riscossione è inammissibile, in quanto riferita propriamente alla cartella che non è oggetto del giudizio.
La deduzione relativa alla motivazione dell’intimazione è, poi, del tutto generica e, in ogni caso, infondata, considerato che: i) la legittimità della procedura è stata riconosciuta dal Collegio esaminando gli ulteriori motivi di ricorso in appello, che sono, in sostanza, ripresi anche in parte qua; ii) in relazione alla motivazione degli interessi, deve osservarsi come, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, le previsioni contenute nei Regolamenti CE n. 536/93, n. 1392/2001 e n. 1468/2006 hanno introdotto ipotesi di mora ex lege, nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all’accordo delle parti, è connessa al momento dell’inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intercorse quando ancora perdura l’omesso pagamento del debito (cfr.:Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Id., Sez. III, 15 giugno2023 n. 5899; Id., Sez. III, 2 novembre 2019 n. 7480); in sostanza, gli interessi sono determinati secondo i criteri stabiliti direttamente dal dato normativo e la parte non ha formulato alcuna contestazione analitica in ordine al computo eseguito da Agea; iii) non è condivisibile l’assoluto relativo al difetto di motivazione della pretesa, considerato che si tratta di somme il cui titolo era, chiaramente, noto al produttore che ha impugnato l’imputazione di prelievo e, anche accedendo al registro debitori, era assolutamente in grado di comprendere l’ an e il quantum delle somme dovute.
14. I motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a sono tutti da disattendere, ad eccezione di quanto rilevato con riguardo agli interessi.
15. Alla luce delle motivazioni esposte:
- va accolto l’appello principale;
- vanno rigettati i motivi di primo grado riproposti in appello, fatta salva la prescrizione degli interessi, nei termini sopra indicati al punto 7.1.1;
- per l’effetto, e con la precisazione appena veduta, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previo rigetto dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello ad eccezione di quanto rilevato in ordine agli interessi al punto 7.1.1, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei soli limiti degli interessi in parte prescritti, respingendolo per tutto il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO