TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 17/12/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Marra PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 335/ 2025 avente ad oggetto: interdizione promossa da ), elettivamente dom.to in Parte_1 C.F._1
Piazza Narbonne, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PALMAS DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
nata ad [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 29/09/2025 a insistito Parte_1 come nel ricorso “e pertanto che venga dichiarata l'interdizione della madre del ricorrente
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), cittadina Controparte_1 C.F._2
italiana, residente in [...]”.
Il PM in data 21/11/2025 ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 hiedeva l'interdizione della Parte_1
1 madre e la nomina di un tutore provvisorio, rappresentando che “La Controparte_1
signora a causa delle sue condizioni di salute è totalmente incapace di provvedere ai CP_1 propri interessi”.
Nello specifico, il ricorrente evidenziava che la resistente “ad oggi non è in grado di comprendere quanto le viene detto e comunica verbalmente in modo incoerente […] Le condizioni di salute della signora purtroppo in progressivo aggravamento Controparte_1
e irreversibili la rendono totalmente incapace di provvedere ai propri interessi e si rende necessaria la sua interdizione ai sensi dell'art 414 c.c. al fine di assicurare la sua adeguata protezione, anche in ragione del patrimonio di cui è titolare”.
Sotto l'aspetto patrimoniale il ricorrente così deduceva: “Reddito. La signora CP_1
percepisce una pensione mensile INPS (ex INPDAP) di € 1.292,00 circa lordi e €
[...]
1.055,00 circa netti (doc 9). Patrimonio mobiliare. La signora è cointestataria, con il CP_1
marito e con il figlio presso la Banca Popolare Controparte_2 Parte_1
di Sondrio di un conto corrente, di un conto deposito a tempo e di un conto titoli su cui sono appoggiati titoli mobiliari (Bot e quote fondi di investimento) come risulta dal prospetto valorizzazione portafoglio cliente rilasciato dalla Banca alla data del 25.02.2025. (doc 10).
Inoltre è cointestataria con il marito e con il figlio di un conto corrente presso la
[...]
, filiale di Saint Christophe che alla data del 11.04.2025 presenta il saldo Controparte_3 attivo risultante dall'estratto conto che si allega.(doc 11). Patrimonio immobiliare. La signora
è proprietaria degli immobili indicati nel prospetto allegato (doc 12)”. Controparte_1
All'udienza del 18/06/2025 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza
è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53 c.p.c. – non compariva e il giudice istruttore, recatosi presso il Nucleo Controparte_4
Domus Pacis, luogo di ricovero dell'interdicenda, procedeva all'esame di
[...] quest'ultima.
All'esito di tale udienza era disposto rinvio al 03/07/2025, onde consentire al ricorrente di depositare le notifiche ex art. 473 bis. 53 c.p.c. non ancora prodotte;
veniva poi disposto altro rinvio dell'udienza per il deposito della CAD della notifica alla resistente (v. docc. depositati in data 17/06/2025, 01/07/2025 e 24/07/2025).
Con provvedimento del 20/10/2025 il giudice nominava tutore provvisorio Parte_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
[...]
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolarità della notifica
2 del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata costituzione nel procedimento.
Il ricorso era stato altresì notificato a , Controparte_2 CP_5
, che non sono comparsi all'udienza né si sono costituiti. CP_6
Dalla documentazione in atti risulta che:
i) in data 26/02/2024 il dott. dirigente medico presso S.C. Geriatria - USL Persona_1
Valle d'Aosta, ha diagnosticato nella resistente un “Disturbo Neuro Cognitivo Maggiore su base prevalentemente neurodegenerativa da verosimile M. di Alzheimer, di grado lieve- moderato (CDR 1-2) complicato da disturbi del comportamento”, rilevando che “la produzione verbale è incoerente ed è sovente il deragliamento del pensiero” (doc. 6 del ricorrente);
ii) in data 29/03/2024 la dott.ssa dirigente medico presso S.C. Persona_2
Neurologia – USL Valle d'Aosta, ha accertato che la resistente “è affetta da demenza di
Alzheimer con disturbo comportamentale (CDR 3)”, riscontrando in particolare, quanto al
“SISTEMA NERVOSO E PSICHE: disorientata nei 3 assi, memoria deficitaria, ideazione alterazione della forma e del contenuto del pensiero, linguaggio intellegibile anche se sono presenti anomie e talora parafasie fonemiche, povero confuso, ecofalica, aprassia, affacendamento e wandering, non deficit stenici di lato, MMSE non somministrabile” (doc. 7 del ricorrente);
iii) la diagnosi di cui al punto che precede ha trovato conferma nella visita del 04/11/2024, all'esito della quale la dott.ssa dirigente medico S.C. Geriatria – USL Valle Persona_3
d'Aosta ha diagnosticato nei confronti di una “Demenza Parte_2 degenerativa tipo Alzheimer di grado severo. CDR 3” (doc. 8 del ricorrente).
Il quadro cognitivo della resistente risulta gravemente compromesso anche dall'esame dell'interdicenda, che - unitamente alle citate risultanze documentali - rivela la sua incapacità di provvedere ai propri interessi.
All'udienza del 18/06/2025 l'interdicenda ha infatti così risposto:
“D. come si chiama?
R. ALGA NATA.
D: non si chiama di cognome? CP_1
R: è il cognome, cerchiamo di capirci meglio. CP_1
D: di cognome NATA?
R: se vogliamo possiamo dire così
3 D. Quando e dove è nato?
R. 21 dicembre
D: in che anno?
R: niente, sugli sci.
D. Sa dove siamo adesso?
R. va bene basta saperlo, siamo ad Aosta.
D: ma qui in questa casa?
R: NO
D. E' proprietario di beni immobili (case, terreni)? Ha dei soldi?
R. Si, niente di particolare. Non lo so. Controlla.
D: chi gestisce i suoi soldi?
R: mio marito.
D. percepisce una pensione?
R. non lo so
D. cosa può comprare con 10 € ? Part R. cose per la casa, quello e per oggi per la prima volta.
D. sa quanto costa un caffè?
R. non lo so perché la parola stessa mi sembra calda”.
È certo, pertanto, che la resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare (v. documentazione in atti).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dalla resistente senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, considerato che l'interdicenda non risulta capace di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che, tutto quanto sopra considerato, la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come nel caso di specie non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, anche tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi
4 all'amministrata nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, che giustifica l'applicazione dei minimi tabellari vigenti, sono liquidate come da dispositivo e poste a carico dell'interdicenda nel cui esclusivo interesse è stato promosso il giudizio (Cass. civ., Sez. 1, 09/11/2005, n. 21718).
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di CP_1
nata ad [...] il [...] (c.f. );
[...] C.F._2
b) conferma ella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) pone a carico di le spese processuali sostenute dal ricorrente, Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Marra PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 335/ 2025 avente ad oggetto: interdizione promossa da ), elettivamente dom.to in Parte_1 C.F._1
Piazza Narbonne, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PALMAS DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
nata ad [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 29/09/2025 a insistito Parte_1 come nel ricorso “e pertanto che venga dichiarata l'interdizione della madre del ricorrente
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), cittadina Controparte_1 C.F._2
italiana, residente in [...]”.
Il PM in data 21/11/2025 ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 hiedeva l'interdizione della Parte_1
1 madre e la nomina di un tutore provvisorio, rappresentando che “La Controparte_1
signora a causa delle sue condizioni di salute è totalmente incapace di provvedere ai CP_1 propri interessi”.
Nello specifico, il ricorrente evidenziava che la resistente “ad oggi non è in grado di comprendere quanto le viene detto e comunica verbalmente in modo incoerente […] Le condizioni di salute della signora purtroppo in progressivo aggravamento Controparte_1
e irreversibili la rendono totalmente incapace di provvedere ai propri interessi e si rende necessaria la sua interdizione ai sensi dell'art 414 c.c. al fine di assicurare la sua adeguata protezione, anche in ragione del patrimonio di cui è titolare”.
Sotto l'aspetto patrimoniale il ricorrente così deduceva: “Reddito. La signora CP_1
percepisce una pensione mensile INPS (ex INPDAP) di € 1.292,00 circa lordi e €
[...]
1.055,00 circa netti (doc 9). Patrimonio mobiliare. La signora è cointestataria, con il CP_1
marito e con il figlio presso la Banca Popolare Controparte_2 Parte_1
di Sondrio di un conto corrente, di un conto deposito a tempo e di un conto titoli su cui sono appoggiati titoli mobiliari (Bot e quote fondi di investimento) come risulta dal prospetto valorizzazione portafoglio cliente rilasciato dalla Banca alla data del 25.02.2025. (doc 10).
Inoltre è cointestataria con il marito e con il figlio di un conto corrente presso la
[...]
, filiale di Saint Christophe che alla data del 11.04.2025 presenta il saldo Controparte_3 attivo risultante dall'estratto conto che si allega.(doc 11). Patrimonio immobiliare. La signora
è proprietaria degli immobili indicati nel prospetto allegato (doc 12)”. Controparte_1
All'udienza del 18/06/2025 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza
è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53 c.p.c. – non compariva e il giudice istruttore, recatosi presso il Nucleo Controparte_4
Domus Pacis, luogo di ricovero dell'interdicenda, procedeva all'esame di
[...] quest'ultima.
All'esito di tale udienza era disposto rinvio al 03/07/2025, onde consentire al ricorrente di depositare le notifiche ex art. 473 bis. 53 c.p.c. non ancora prodotte;
veniva poi disposto altro rinvio dell'udienza per il deposito della CAD della notifica alla resistente (v. docc. depositati in data 17/06/2025, 01/07/2025 e 24/07/2025).
Con provvedimento del 20/10/2025 il giudice nominava tutore provvisorio Parte_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
[...]
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolarità della notifica
2 del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata costituzione nel procedimento.
Il ricorso era stato altresì notificato a , Controparte_2 CP_5
, che non sono comparsi all'udienza né si sono costituiti. CP_6
Dalla documentazione in atti risulta che:
i) in data 26/02/2024 il dott. dirigente medico presso S.C. Geriatria - USL Persona_1
Valle d'Aosta, ha diagnosticato nella resistente un “Disturbo Neuro Cognitivo Maggiore su base prevalentemente neurodegenerativa da verosimile M. di Alzheimer, di grado lieve- moderato (CDR 1-2) complicato da disturbi del comportamento”, rilevando che “la produzione verbale è incoerente ed è sovente il deragliamento del pensiero” (doc. 6 del ricorrente);
ii) in data 29/03/2024 la dott.ssa dirigente medico presso S.C. Persona_2
Neurologia – USL Valle d'Aosta, ha accertato che la resistente “è affetta da demenza di
Alzheimer con disturbo comportamentale (CDR 3)”, riscontrando in particolare, quanto al
“SISTEMA NERVOSO E PSICHE: disorientata nei 3 assi, memoria deficitaria, ideazione alterazione della forma e del contenuto del pensiero, linguaggio intellegibile anche se sono presenti anomie e talora parafasie fonemiche, povero confuso, ecofalica, aprassia, affacendamento e wandering, non deficit stenici di lato, MMSE non somministrabile” (doc. 7 del ricorrente);
iii) la diagnosi di cui al punto che precede ha trovato conferma nella visita del 04/11/2024, all'esito della quale la dott.ssa dirigente medico S.C. Geriatria – USL Valle Persona_3
d'Aosta ha diagnosticato nei confronti di una “Demenza Parte_2 degenerativa tipo Alzheimer di grado severo. CDR 3” (doc. 8 del ricorrente).
Il quadro cognitivo della resistente risulta gravemente compromesso anche dall'esame dell'interdicenda, che - unitamente alle citate risultanze documentali - rivela la sua incapacità di provvedere ai propri interessi.
All'udienza del 18/06/2025 l'interdicenda ha infatti così risposto:
“D. come si chiama?
R. ALGA NATA.
D: non si chiama di cognome? CP_1
R: è il cognome, cerchiamo di capirci meglio. CP_1
D: di cognome NATA?
R: se vogliamo possiamo dire così
3 D. Quando e dove è nato?
R. 21 dicembre
D: in che anno?
R: niente, sugli sci.
D. Sa dove siamo adesso?
R. va bene basta saperlo, siamo ad Aosta.
D: ma qui in questa casa?
R: NO
D. E' proprietario di beni immobili (case, terreni)? Ha dei soldi?
R. Si, niente di particolare. Non lo so. Controlla.
D: chi gestisce i suoi soldi?
R: mio marito.
D. percepisce una pensione?
R. non lo so
D. cosa può comprare con 10 € ? Part R. cose per la casa, quello e per oggi per la prima volta.
D. sa quanto costa un caffè?
R. non lo so perché la parola stessa mi sembra calda”.
È certo, pertanto, che la resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare (v. documentazione in atti).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dalla resistente senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, considerato che l'interdicenda non risulta capace di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che, tutto quanto sopra considerato, la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come nel caso di specie non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, anche tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi
4 all'amministrata nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, che giustifica l'applicazione dei minimi tabellari vigenti, sono liquidate come da dispositivo e poste a carico dell'interdicenda nel cui esclusivo interesse è stato promosso il giudizio (Cass. civ., Sez. 1, 09/11/2005, n. 21718).
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di CP_1
nata ad [...] il [...] (c.f. );
[...] C.F._2
b) conferma ella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) pone a carico di le spese processuali sostenute dal ricorrente, Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
5