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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2554/2021, avente ad oggetto lo
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCHINI ROCCA LOREDANA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti SARDO PATRIZIA e LO GIUDICE ALBERTO
RESISTENTE
e con l'intervento del Curatore speciale nominato nell'interesse della minore avv BELLINO MARIA, Persona_1
nonché del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 6.02.2012 (regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di Trapani, al n. 10, parte II, serie A, anno 2012), dal quale era nata un'unica figlia, (21.12.2014). Per_1
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 2393/2021 del 15.03.2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni dai medesimi indicate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava il mancato rispetto di svariate condizioni di separazione da parte della , con particolare riferimento all'esercizio del diritto P_
di visita e della responsabilità genitoriale, alla restituzione di effetti personali e alla vendita dell'immobile in comproprietà sito in Trapani.
Chiedeva l'affido della figlia minore in modalità alternata, con tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore e, conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento precedentemente stabilito a proprio carico nella misura di € 200,00 mensili, da sostituirsi con il mantenimento diretto per le esigenze ordinarie della minore. Si dichiarava disponibile a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio e contestando le ulteriori difese e istanze.
In particolare, si opponeva alla richiesta di affidamento paritetico della figlia evidenziando che una siffatta impostazione avrebbe Per_1
stravolto le abitudini della minore, impedendole di avere un riferimento pagina 2 di 9 abitativo stabile e un'organizzazione domestica coerente con le sue necessità.
Concludeva, pertanto, chiedendo la conferma dell'affido condiviso della figlia minorenne con collocazione presso di sé e dell'obbligo del padre di corrisponderle € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza del
21.01.2022, il Presidente non riteneva la sussistenza di elementi tali da richiedere l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. Nondimeno, ravvisata una forte conflittualità tra le parti, venivano incaricati i Servizi sociali e il Consultorio familiare territorialmente competenti, rispettivamente, di indagare sull'ambiente familiare e sui rapporti intrafamiliari e di attivare un percorso finalizzato al recupero dei rapporti tra i coniugi e tra costoro e la figlia.
Preso atto del consolidato contesto di conflittualità, veniva nominato un curatore speciale nell'interesse della minore e veniva disposta Per_1 consulenza tecnica psicologica d'ufficio su base familiare, allo scopo di accertare la condizione personale e familiare della minore e di prospettare il regime di affido e di visita più confacente al suo benessere psicofisico.
Nelle more, il Tribunale procedeva più volte all'interrogatorio libero delle parti, anche invitandole, senza successo, alla conciliazione.
Disponeva supplemento di C.T.U. ed all'esito la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che pagina 3 di 9 sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 2393/2021 del 15.03.2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite in udienza ai fini del tentativo di conciliazione.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa Per_1 prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Con riferimento, invece, alla tipologia di affidamento auspicata dal ricorrente, in senso matematicamente “paritetico”, va detto che nel caso di specie, per quanto auspicabile – anche dal CTU – una ampia declinazione del diritto di visita paterno, non si ritiene in linea generale la scarsa rispondenza all'interesse della minore (vieppiù alle soglie della Per_1 preadolescenza), dovendosi privilegiare nel caso di specie quantomeno la individuazione di un domicilio prevalente, senza procedere ad una formale duplicazione (si cfr. anche Cass. sent. n. 19323/2020).
Ogni sforzo organizzativo nella presente vicenda dovrà piuttosto essere teso a preservare l'equilibrio psicoemotivo della minore, allo stato ancora non inficiato dalla pure notevole e ripetitiva conflittualità tra le parti, come rilevato dal nominato perito.
TE ha chiarito anche che sebbene sia il che la Pt_1 P_
siano capaci di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlioletta, non può
pagina 4 di 9 trascurarsi l'impatto negativo che la mancanza di comunicazione tra i genitori alla lunga potrebbe avere sul suo benessere: “Sia durante i colloqui congiunti che sulla base di quanto riferito dai Servizi Sociali, le dinamiche relazionali sono caratterizzate da una conflittualità severa: i signori entrano in una escalation simmetrica francamente patologica, con continue
e reciproche recriminazioni. Fortunatamente, allo stato attuale, tale conflittualità non ha avuto ricadute importanti sul benessere della minore ma la coppia genitoriale è stata ammonita a riguardo, sottolineando che la perpetuazione di una conflittualità così accesa potrebbe portare in un secondo momento alla manifestazione di un sintomo” – cfr. pag. 64 della
C.T.U).
Gli esiti della consulenza tecnica restituiscono un quadro di esacerbata tensione che impone, da un lato - in linea con le conclusioni della
CTU, supportate dai rilievi di interesse specifico, anche in risposta alle osservazioni di parte - la conferma della modalità di affidamento già vigente
(l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre), e, dall'altro, una solida strutturazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Detto contenimento organizzativo si rende infatti necessario proprio in considerazione della ancora inadeguata capacità dei genitori di gestire spazi di discrezionalità organizzativa nel superiore interesse della minore.
Pertanto, per ciò che concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, va disposta l'operatività dell'assetto predisposto dal C.T.U., di seguito riportato:
“Dall'inizio alla fine dell'anno scolastico, per una settimana la minore starà con la figura paterna il lunedì, con pernotto, e il mercoledì, con pernotto;
per la settimana successiva, starà con la figura Per_1 paterna il lunedì, con pernotto, il mercoledì, con pernotto, e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì al rientro a scuola.
pagina 5 di 9 I giorni festivi del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11 e 08/12 seguono il calendario feriale.
Il calendario estivo verrà così suddiviso:
- per il mese di giugno, dal termine della scuola fino al 30/06,
passerà metà dei giorni con la figura paterna e metà dei giorni con Per_1
la figura materna;
- per il mese di luglio, la minore starà con un genitore dal 01/07 al
16/07, per passare all'altro genitore dal 16/07 al 31/07;
- per il mese di agosto, starà con un genitore dal 01/08 al Per_1
16/08, per passare all'altro genitore dal 16/08 al 31/08;
- per il mese di settembre, dall'inizio del mese fino al giorno di inizio dell'anno scolastico, passerà metà dei giorni con la figura materna Per_1
e metà dei giorni con la figura paterna.
In ogni caso, sarà il genitore che non ha la bambina ad andarla a prendere presso l'altro genitore e lo scambio avverrà tra le ore 9:30 e le 11
a seconda che i signori si trovino entrambi nella stessa Provincia (scambio alle ore 9:30) oppure in località differenti (scambio alle ore 11). Ciascun genitore comunicherà all'altro con congruo anticipo, ovvero almeno 7 giorni prima, dove trascorrerà le vacanze con la figlia e comunicherà con almeno 48 ore di anticipo dove avverrà lo scambio.
Per Natale e Pasqua vige la regola dell'alternanza: nello specifico, per le vacanze di Natale, starà con un genitore dal 24/12 alle ore Per_1
16 al 31/12 alle ore 16 e poi con l'altro genitore dal 31/12 al 06/01 alle ore
16. Poiché il compleanno di è il 24 dicembre, viene concordato che Per_1
trascorra il compleanno con un genitore dal 23/12 alle ore 19 fino Per_1 al 24/12 alle ore 16, per poi passare all'altro genitore fino al 31/12, come sopra indicato. Per le vacanze di Pasqua la minore starà con l'uno e con
l'altro genitore secondo una modalità 3+3, rispettando la regola dell'alternanza; quindi, starà con un genitore dal Venerdì Santo Per_1
pagina 6 di 9 alla domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal lunedì di Pasquetta al mercoledì.
Per il compleanno del IG. , starà con la figura Pt_1 Per_1
paterna e, analogamente, per il compleanno della IG.ra , P_ Per_1 starà con la figura materna;
stessa collocazione avverrà in occasione della
Festa del Papà e della Festa della Mamma.
In caso di malattia, la turnazione non cambia salvo indicazioni mediche o impossibilità documentata”.
Ritiene infine il Collegio non percorribile allo stato il coordinamento genitoriale, mancando integrale adesione, presupposto imprescindibile per la funzionalità dell'istituto.
*****
Quanto all'aspetto economico, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale si richiamano le rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma chiaramente nel caso di specie anche un ampio diritto di visita del padre, più articolato di fatto che rispetto al periodo della separazione.
Nel caso de quo, alla luce della situazione reddituale delle parti, sostanzialmente equivalente (entrambi architetti ed insegnanti) e delle presumibili esigenze economiche della prole (rapportate all'età e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore), si reputa equo fissare il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento di in € 150,00, da Per_1
versare mensilmente alla resistente.
Ancora sulle spese, si dichiarano ambedue i genitori tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche ed accademiche da sostenere in favore della figlia, secondo i criteri più
pagina 7 di 9 dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Trapani.
*****
Infine, le spese processuali e quelle occorse per l'espletamento dell'approfondimento peritale (quelle già liquidate ed il supplemento, liquidato con contestuale decreto), tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate e ripartite pariteticamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 P_
, contratto in data 6.02.2012 e regolarmente trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 10, parte II, serie A, anno 2012;
- affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre meglio specificata in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa tra le parti le spese di lite e ripartisce pariteticamente tra le parti quelle occorse per l'espletamento della C.T.U.;
pagina 8 di 9 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20.2.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2554/2021, avente ad oggetto lo
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCHINI ROCCA LOREDANA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti SARDO PATRIZIA e LO GIUDICE ALBERTO
RESISTENTE
e con l'intervento del Curatore speciale nominato nell'interesse della minore avv BELLINO MARIA, Persona_1
nonché del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 6.02.2012 (regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di Trapani, al n. 10, parte II, serie A, anno 2012), dal quale era nata un'unica figlia, (21.12.2014). Per_1
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 2393/2021 del 15.03.2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni dai medesimi indicate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava il mancato rispetto di svariate condizioni di separazione da parte della , con particolare riferimento all'esercizio del diritto P_
di visita e della responsabilità genitoriale, alla restituzione di effetti personali e alla vendita dell'immobile in comproprietà sito in Trapani.
Chiedeva l'affido della figlia minore in modalità alternata, con tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore e, conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento precedentemente stabilito a proprio carico nella misura di € 200,00 mensili, da sostituirsi con il mantenimento diretto per le esigenze ordinarie della minore. Si dichiarava disponibile a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio e contestando le ulteriori difese e istanze.
In particolare, si opponeva alla richiesta di affidamento paritetico della figlia evidenziando che una siffatta impostazione avrebbe Per_1
stravolto le abitudini della minore, impedendole di avere un riferimento pagina 2 di 9 abitativo stabile e un'organizzazione domestica coerente con le sue necessità.
Concludeva, pertanto, chiedendo la conferma dell'affido condiviso della figlia minorenne con collocazione presso di sé e dell'obbligo del padre di corrisponderle € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza del
21.01.2022, il Presidente non riteneva la sussistenza di elementi tali da richiedere l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. Nondimeno, ravvisata una forte conflittualità tra le parti, venivano incaricati i Servizi sociali e il Consultorio familiare territorialmente competenti, rispettivamente, di indagare sull'ambiente familiare e sui rapporti intrafamiliari e di attivare un percorso finalizzato al recupero dei rapporti tra i coniugi e tra costoro e la figlia.
Preso atto del consolidato contesto di conflittualità, veniva nominato un curatore speciale nell'interesse della minore e veniva disposta Per_1 consulenza tecnica psicologica d'ufficio su base familiare, allo scopo di accertare la condizione personale e familiare della minore e di prospettare il regime di affido e di visita più confacente al suo benessere psicofisico.
Nelle more, il Tribunale procedeva più volte all'interrogatorio libero delle parti, anche invitandole, senza successo, alla conciliazione.
Disponeva supplemento di C.T.U. ed all'esito la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che pagina 3 di 9 sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 2393/2021 del 15.03.2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite in udienza ai fini del tentativo di conciliazione.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa Per_1 prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Con riferimento, invece, alla tipologia di affidamento auspicata dal ricorrente, in senso matematicamente “paritetico”, va detto che nel caso di specie, per quanto auspicabile – anche dal CTU – una ampia declinazione del diritto di visita paterno, non si ritiene in linea generale la scarsa rispondenza all'interesse della minore (vieppiù alle soglie della Per_1 preadolescenza), dovendosi privilegiare nel caso di specie quantomeno la individuazione di un domicilio prevalente, senza procedere ad una formale duplicazione (si cfr. anche Cass. sent. n. 19323/2020).
Ogni sforzo organizzativo nella presente vicenda dovrà piuttosto essere teso a preservare l'equilibrio psicoemotivo della minore, allo stato ancora non inficiato dalla pure notevole e ripetitiva conflittualità tra le parti, come rilevato dal nominato perito.
TE ha chiarito anche che sebbene sia il che la Pt_1 P_
siano capaci di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlioletta, non può
pagina 4 di 9 trascurarsi l'impatto negativo che la mancanza di comunicazione tra i genitori alla lunga potrebbe avere sul suo benessere: “Sia durante i colloqui congiunti che sulla base di quanto riferito dai Servizi Sociali, le dinamiche relazionali sono caratterizzate da una conflittualità severa: i signori entrano in una escalation simmetrica francamente patologica, con continue
e reciproche recriminazioni. Fortunatamente, allo stato attuale, tale conflittualità non ha avuto ricadute importanti sul benessere della minore ma la coppia genitoriale è stata ammonita a riguardo, sottolineando che la perpetuazione di una conflittualità così accesa potrebbe portare in un secondo momento alla manifestazione di un sintomo” – cfr. pag. 64 della
C.T.U).
Gli esiti della consulenza tecnica restituiscono un quadro di esacerbata tensione che impone, da un lato - in linea con le conclusioni della
CTU, supportate dai rilievi di interesse specifico, anche in risposta alle osservazioni di parte - la conferma della modalità di affidamento già vigente
(l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre), e, dall'altro, una solida strutturazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Detto contenimento organizzativo si rende infatti necessario proprio in considerazione della ancora inadeguata capacità dei genitori di gestire spazi di discrezionalità organizzativa nel superiore interesse della minore.
Pertanto, per ciò che concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, va disposta l'operatività dell'assetto predisposto dal C.T.U., di seguito riportato:
“Dall'inizio alla fine dell'anno scolastico, per una settimana la minore starà con la figura paterna il lunedì, con pernotto, e il mercoledì, con pernotto;
per la settimana successiva, starà con la figura Per_1 paterna il lunedì, con pernotto, il mercoledì, con pernotto, e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì al rientro a scuola.
pagina 5 di 9 I giorni festivi del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11 e 08/12 seguono il calendario feriale.
Il calendario estivo verrà così suddiviso:
- per il mese di giugno, dal termine della scuola fino al 30/06,
passerà metà dei giorni con la figura paterna e metà dei giorni con Per_1
la figura materna;
- per il mese di luglio, la minore starà con un genitore dal 01/07 al
16/07, per passare all'altro genitore dal 16/07 al 31/07;
- per il mese di agosto, starà con un genitore dal 01/08 al Per_1
16/08, per passare all'altro genitore dal 16/08 al 31/08;
- per il mese di settembre, dall'inizio del mese fino al giorno di inizio dell'anno scolastico, passerà metà dei giorni con la figura materna Per_1
e metà dei giorni con la figura paterna.
In ogni caso, sarà il genitore che non ha la bambina ad andarla a prendere presso l'altro genitore e lo scambio avverrà tra le ore 9:30 e le 11
a seconda che i signori si trovino entrambi nella stessa Provincia (scambio alle ore 9:30) oppure in località differenti (scambio alle ore 11). Ciascun genitore comunicherà all'altro con congruo anticipo, ovvero almeno 7 giorni prima, dove trascorrerà le vacanze con la figlia e comunicherà con almeno 48 ore di anticipo dove avverrà lo scambio.
Per Natale e Pasqua vige la regola dell'alternanza: nello specifico, per le vacanze di Natale, starà con un genitore dal 24/12 alle ore Per_1
16 al 31/12 alle ore 16 e poi con l'altro genitore dal 31/12 al 06/01 alle ore
16. Poiché il compleanno di è il 24 dicembre, viene concordato che Per_1
trascorra il compleanno con un genitore dal 23/12 alle ore 19 fino Per_1 al 24/12 alle ore 16, per poi passare all'altro genitore fino al 31/12, come sopra indicato. Per le vacanze di Pasqua la minore starà con l'uno e con
l'altro genitore secondo una modalità 3+3, rispettando la regola dell'alternanza; quindi, starà con un genitore dal Venerdì Santo Per_1
pagina 6 di 9 alla domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal lunedì di Pasquetta al mercoledì.
Per il compleanno del IG. , starà con la figura Pt_1 Per_1
paterna e, analogamente, per il compleanno della IG.ra , P_ Per_1 starà con la figura materna;
stessa collocazione avverrà in occasione della
Festa del Papà e della Festa della Mamma.
In caso di malattia, la turnazione non cambia salvo indicazioni mediche o impossibilità documentata”.
Ritiene infine il Collegio non percorribile allo stato il coordinamento genitoriale, mancando integrale adesione, presupposto imprescindibile per la funzionalità dell'istituto.
*****
Quanto all'aspetto economico, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale si richiamano le rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma chiaramente nel caso di specie anche un ampio diritto di visita del padre, più articolato di fatto che rispetto al periodo della separazione.
Nel caso de quo, alla luce della situazione reddituale delle parti, sostanzialmente equivalente (entrambi architetti ed insegnanti) e delle presumibili esigenze economiche della prole (rapportate all'età e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore), si reputa equo fissare il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento di in € 150,00, da Per_1
versare mensilmente alla resistente.
Ancora sulle spese, si dichiarano ambedue i genitori tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche ed accademiche da sostenere in favore della figlia, secondo i criteri più
pagina 7 di 9 dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Trapani.
*****
Infine, le spese processuali e quelle occorse per l'espletamento dell'approfondimento peritale (quelle già liquidate ed il supplemento, liquidato con contestuale decreto), tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate e ripartite pariteticamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 P_
, contratto in data 6.02.2012 e regolarmente trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 10, parte II, serie A, anno 2012;
- affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre meglio specificata in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa tra le parti le spese di lite e ripartisce pariteticamente tra le parti quelle occorse per l'espletamento della C.T.U.;
pagina 8 di 9 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20.2.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9