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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Il Collegio ABF di Milano, con decisione n. 2298/2025 si è pronunciato sul diritto alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e SIC, con efficacia retroattiva, a fronte di vizi formali nella comunicazione dell'intermediario. Con sentenza del 07/02/2025 la Corte d'Appello di Torino si è espressa sulla validità delle clausole che, all'interno dei contratti di fideiussione specifica, derogano all'art 1957 c.c. ritenendole nulle in quanto vessatorie. Il Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2297 del 28 febbraio 2025, si è pronunciato in tema di segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF). La Cassazione, con ordinanza n. 14269/2025, sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 349/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino, Sezione I Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 50 CCII iscritto al n. r.g. 349/2024 promosso da: avv. MAURIZIO (C.F. ), in proprio, domiciliato presso il suo Pt_1 C.F._1
studio, in Torino, corso Francia n. 111 parte reclamante nei confronti di
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale Settimo Controparte_1
Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché di (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
anche personalmente, quale socio illimitatamente responsabile, non costituiti parte reclamata
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“In via principale: accertare lo stato di insolvenza della società Controparte_1
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] P.IVA_1
CP_
, con sede legale in Settimo Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché del Sig. Controparte_1
pagina 1 di 6 (c.f. ) personalmente, residente in [...] CP_1 C.F._2
e, per l'effetto, accogliere il reclamo e dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi del D.Lgsn. 14/2019 e ss.mm., con ogni consequenziale provvedimento.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare lo stato di insolvenza della società (c.f. e p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede P.IVA_1 Controparte_1
legale in con sede in Settimo Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché del Sig. (c.f. Controparte_1
) personalmente, residente in [...] e, per l'effetto, C.F._2
accogliere il reclamo e dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dell'art.268 D .Lgs n. 14/2019 e ss.mm.
Con vittoria di spese e compensi tutti oltre accessori IVA e CPA, anche per la fase dinnanzi al
Tribunale di Ivrea.”
Procura Generale: rigettarsi il reclamo
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, l'avv. proponeva reclamo Controparte_2
avverso il decreto del Tribunale di Ivrea del 3.10.2024, comunicato il 7.10.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
e del socio accomandatario . Controparte_1 Controparte_1
Il reclamante esponeva di essere creditore della società per l'importo di € 5.866,12, in forza di decreto ingiuntivo n. 10754/2023 emesso dal Giudice di Pace di Torino, divenuto definitivo per mancata opposizione e munito di formula esecutiva in data 7.2.2024. Riferiva che il successivo tentativo di esecuzione forzata era risultato infruttuoso, come documentato dal verbale di pignoramento negativo effettuato presso la residenza del socio accomandatario.
A sostegno della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il ricorrente evidenziava che la società risultava gravata da ulteriori debiti, in particolare: un credito di € 34.945,43 vantato da
CA Franchising S.p.A., come risultante dal decreto ingiuntivo n. 8146/2021 del Tribunale di
Milano, oltre a un'esposizione debitoria verso l'AR di circa € 9.000,00, emersa dall'istruttoria prefallimentare svolta dal Tribunale.
Il reclamante sottolineava inoltre che la società, pur non formalmente cancellata dal registro imprese, risultava di fatto inattiva, come dimostrato dall'assenza di protocolli al Registro Imprese dal
2018 e dalla circostanza che il socio accomandatario aveva costituito nel marzo 2017 una nuova società, la Studio Industriale S.r.l., esercente la medesima attività di intermediazione mobiliare.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Ivrea, con il decreto reclamato, aveva rigettato l'istanza ritenendo non superata la soglia minima di € 30.000,00 prevista dall'art. 49, ultimo comma, del Codice della Crisi d'Impresa per l'apertura della liquidazione giudiziale, considerando unicamente il credito dell'istante (€ 5.866,12) e l'esposizione verso l'AR (circa € 9.000,00), senza valutare il credito di CA Franchising S.p.A.
Con ordinanza del 17.12.2024, questa Corte rilevava l'irregolarità della notifica del reclamo alla società debitrice e assegnava termine al reclamante per la rinotifica, che veniva tempestivamente eseguita presso la Casa Comunale.
All'udienza del 18.2.2025, nessuno si costituiva per la società reclamata e per il socio accomandatario.
La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il procedimento è stato correttamente instaurato, essendo state sanate le irregolarità relative alla notifica del reclamo alla società debitrice mediante la rinotifica disposta da questa Corte. La costituzione del contraddittorio risulta pertanto perfezionata nei confronti di entrambi i reclamati.
Il reclamo merita parziale accoglimento, limitatamente alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.
La questione centrale attiene alla corretta qualificazione dimensionale dell'impresa, presupposto essenziale per determinare l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale piuttosto che alla liquidazione controllata. Va al riguardo osservato che sebbene l'onere della prova circa il possesso dei requisiti di non assoggettabilità gravi sul debitore, tale principio non può essere interpretato in modo assoluto e formalistico, dovendo invece coordinarsi con gli obblighi istruttori officiosi del tribunale e con il principio di acquisizione processuale (sulla piena vigenza di quest'ultimo tanto più in procedimenti informati ad un impulso istruttorio officioso, ancora Cass. Sez. Lav. 23286/2024).
Nel caso di specie, nonostante la mancata costituzione della società debitrice, gli elementi acquisiti in via officiosa dal Tribunale di Ivrea forniscono significativi indici della natura di impresa minore. In particolare, dalla visura camerale emerge un oggetto sociale che non presuppone una significativa patrimonializzazione né l'impiego di dipendenti, mentre l'assenza di bilanci depositati è pienamente giustificata dalla forma di società in accomandita semplice. L'inattività della società dal
2018, documentata dall'assenza di protocolli al Registro Imprese, rende altamente improbabile il superamento della soglia di ricavi di € 200.000 prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCI.
Quanto all'indebitamento complessivo, esso appare significativamente inferiore alla soglia di € 500.000 prevista per la qualifica di impresa minore, ammontando a circa € 50.000 (somma del credito del reclamante di € 5.866,12, dell'esposizione verso l'AR di € 9.000 circa e del credito di CA di €
pagina 3 di 6 34.945,43). Ne segue allora che, in presenza di elementi che depongono univocamente per la natura di impresa minore ed in assenza di alcun tema d'indagine conducente alla prospettazione di una diversa e maggiore complessione economica dell'impresa, la mancata costituzione del debitore non può automaticamente condurre all'apertura della liquidazione giudiziale.
Sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, essendo superata la soglia di € 50.000 di indebitamento prevista dall'art. 268 CCI per l'iniziativa del creditore. Lo stato di insolvenza emerge con evidenza dall'infruttuosità dei tentativi di esecuzione forzata e dall'inattività della società, mentre la prosecuzione dell'attività attraverso una nuova struttura societaria (Studio
Industriale s.r.l.) conferma l'irreversibilità della crisi.
Con specifico riferimento ai presupposti della liquidazione controllata, l'art. 268 CCI richiede la verifica di due elementi fondamentali: lo stato di sovraindebitamento e il superamento della soglia minima di indebitamento di € 50.000 quando la domanda è proposta dal creditore.
Nel caso in esame, lo stato di sovraindebitamento emerge con evidenza dalla documentata impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) CCI, il sovraindebitamento configura lo stato di crisi o di insolvenza dell'imprenditore minore, situazione che nel caso di specie è comprovata non solo dall'infruttuosità delle procedure esecutive, ma anche dalla prolungata inattività della società e dalla prosecuzione dell'attività attraverso una diversa struttura societaria. Va al riguardo osservato che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure
(“osservato altresì che la stessa istante nemmeno deduce in maniera specifica la esistenza di debiti scaduti della resistente, in uno al proprio, per importo superiore alla cennata somma di cui all'art. 49
u.c. CCI, necessaria per l'apertura della liquidazione giudiziale, né di quella di cui all'art. 268, II co.
CCI, prevista per l'apertura della liquidazione controllata”), l'odierno reclamante, sin dal ricorso introduttivo in primo grado, aveva dato atto di “avere a proprie mani” un altro decreto ingiuntivo,
d'importo superiore a 34.000 euro, emesso dal Tribunale di Milano.
Quanto al requisito dell'ammontare minimo dei debiti, la somma del credito del reclamante (€
5.866,12), dell'esposizione verso l'AR (€ 9.000 circa) e del credito di CA (€ 34.945,43) raggiunge un totale di € 49.811,55 in linea capitale. A tale importo devono necessariamente aggiungersi gli interessi maturati e le spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi, con conseguente superamento della soglia di € 50.000 prevista dall'art. 268, comma 2, CCI.
Va inoltre considerato che la liquidazione controllata, nel caso di società di persone come si estende automaticamente anche al socio illimitatamente responsabile, in Controparte_1
applicazione del principio di attrazione previsto dall'art. 271 CCI. Tale estensione assicura una gestione pagina 4 di 6 unitaria della crisi, coinvolgendo tanto il patrimonio sociale quanto quello personale del socio accomandatario.
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata e dovendosi escludere, per le ragioni sopra esposte, l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, il reclamo va accolto limitatamente alla domanda subordinata, con conseguente dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della società Controparte_1
e del socio accomandatario . La mancata costituzione del debitore,
[...] Controparte_1
tanto in primo grado che in sede di reclamo preclude – ovviamente – la concessione di alcun termine perché questi possa rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei compensi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55 (e succ. mod.), applicabile ratione temporis, parametrati in relazione alla tabella relativa alla materia della volontaria giurisdizione, considerato il credito vantato dal ricorrente, applicato il minimo, tanto con riferimento al primo che al presente grado, al riguardo considerata la concreta attività difensiva spesa (in proprio), in ragione dell'assenza di peculiari questioni in fatto o in diritto, la contumacia dei reclamati, l'assenza di prove costituende e memorie intermedie, l'oralità della fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto:
- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] P.IVA_1
, con sede legale Settimo Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché di Controparte_1 CP_1
(C.F. ), anche personalmente, quale socio illimitatamente
[...] C.F._2
responsabile
- condanna parte reclamata a rimborsare a parte reclamante le spese del reclamo, che si liquidano
• per il primo grado in complessivi € 213,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
• per il presente grado in complessivi € 213,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
pagina 5 di 6 - rimette gli atti al Tribunale di Ivrea per i provvedimenti di cui all'art. 270, 2° co, CCII.
- manda alla cancelleria di provvedere alla notifica della presente sentenza e all'iscrizione presso il
Registro delle Imprese
Così deciso in Torino, in camera di consiglio, il 18/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino, Sezione I Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 50 CCII iscritto al n. r.g. 349/2024 promosso da: avv. MAURIZIO (C.F. ), in proprio, domiciliato presso il suo Pt_1 C.F._1
studio, in Torino, corso Francia n. 111 parte reclamante nei confronti di
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale Settimo Controparte_1
Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché di (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
anche personalmente, quale socio illimitatamente responsabile, non costituiti parte reclamata
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“In via principale: accertare lo stato di insolvenza della società Controparte_1
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] P.IVA_1
CP_
, con sede legale in Settimo Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché del Sig. Controparte_1
pagina 1 di 6 (c.f. ) personalmente, residente in [...] CP_1 C.F._2
e, per l'effetto, accogliere il reclamo e dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi del D.Lgsn. 14/2019 e ss.mm., con ogni consequenziale provvedimento.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare lo stato di insolvenza della società (c.f. e p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede P.IVA_1 Controparte_1
legale in con sede in Settimo Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché del Sig. (c.f. Controparte_1
) personalmente, residente in [...] e, per l'effetto, C.F._2
accogliere il reclamo e dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dell'art.268 D .Lgs n. 14/2019 e ss.mm.
Con vittoria di spese e compensi tutti oltre accessori IVA e CPA, anche per la fase dinnanzi al
Tribunale di Ivrea.”
Procura Generale: rigettarsi il reclamo
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, l'avv. proponeva reclamo Controparte_2
avverso il decreto del Tribunale di Ivrea del 3.10.2024, comunicato il 7.10.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
e del socio accomandatario . Controparte_1 Controparte_1
Il reclamante esponeva di essere creditore della società per l'importo di € 5.866,12, in forza di decreto ingiuntivo n. 10754/2023 emesso dal Giudice di Pace di Torino, divenuto definitivo per mancata opposizione e munito di formula esecutiva in data 7.2.2024. Riferiva che il successivo tentativo di esecuzione forzata era risultato infruttuoso, come documentato dal verbale di pignoramento negativo effettuato presso la residenza del socio accomandatario.
A sostegno della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il ricorrente evidenziava che la società risultava gravata da ulteriori debiti, in particolare: un credito di € 34.945,43 vantato da
CA Franchising S.p.A., come risultante dal decreto ingiuntivo n. 8146/2021 del Tribunale di
Milano, oltre a un'esposizione debitoria verso l'AR di circa € 9.000,00, emersa dall'istruttoria prefallimentare svolta dal Tribunale.
Il reclamante sottolineava inoltre che la società, pur non formalmente cancellata dal registro imprese, risultava di fatto inattiva, come dimostrato dall'assenza di protocolli al Registro Imprese dal
2018 e dalla circostanza che il socio accomandatario aveva costituito nel marzo 2017 una nuova società, la Studio Industriale S.r.l., esercente la medesima attività di intermediazione mobiliare.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Ivrea, con il decreto reclamato, aveva rigettato l'istanza ritenendo non superata la soglia minima di € 30.000,00 prevista dall'art. 49, ultimo comma, del Codice della Crisi d'Impresa per l'apertura della liquidazione giudiziale, considerando unicamente il credito dell'istante (€ 5.866,12) e l'esposizione verso l'AR (circa € 9.000,00), senza valutare il credito di CA Franchising S.p.A.
Con ordinanza del 17.12.2024, questa Corte rilevava l'irregolarità della notifica del reclamo alla società debitrice e assegnava termine al reclamante per la rinotifica, che veniva tempestivamente eseguita presso la Casa Comunale.
All'udienza del 18.2.2025, nessuno si costituiva per la società reclamata e per il socio accomandatario.
La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il procedimento è stato correttamente instaurato, essendo state sanate le irregolarità relative alla notifica del reclamo alla società debitrice mediante la rinotifica disposta da questa Corte. La costituzione del contraddittorio risulta pertanto perfezionata nei confronti di entrambi i reclamati.
Il reclamo merita parziale accoglimento, limitatamente alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.
La questione centrale attiene alla corretta qualificazione dimensionale dell'impresa, presupposto essenziale per determinare l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale piuttosto che alla liquidazione controllata. Va al riguardo osservato che sebbene l'onere della prova circa il possesso dei requisiti di non assoggettabilità gravi sul debitore, tale principio non può essere interpretato in modo assoluto e formalistico, dovendo invece coordinarsi con gli obblighi istruttori officiosi del tribunale e con il principio di acquisizione processuale (sulla piena vigenza di quest'ultimo tanto più in procedimenti informati ad un impulso istruttorio officioso, ancora Cass. Sez. Lav. 23286/2024).
Nel caso di specie, nonostante la mancata costituzione della società debitrice, gli elementi acquisiti in via officiosa dal Tribunale di Ivrea forniscono significativi indici della natura di impresa minore. In particolare, dalla visura camerale emerge un oggetto sociale che non presuppone una significativa patrimonializzazione né l'impiego di dipendenti, mentre l'assenza di bilanci depositati è pienamente giustificata dalla forma di società in accomandita semplice. L'inattività della società dal
2018, documentata dall'assenza di protocolli al Registro Imprese, rende altamente improbabile il superamento della soglia di ricavi di € 200.000 prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCI.
Quanto all'indebitamento complessivo, esso appare significativamente inferiore alla soglia di € 500.000 prevista per la qualifica di impresa minore, ammontando a circa € 50.000 (somma del credito del reclamante di € 5.866,12, dell'esposizione verso l'AR di € 9.000 circa e del credito di CA di €
pagina 3 di 6 34.945,43). Ne segue allora che, in presenza di elementi che depongono univocamente per la natura di impresa minore ed in assenza di alcun tema d'indagine conducente alla prospettazione di una diversa e maggiore complessione economica dell'impresa, la mancata costituzione del debitore non può automaticamente condurre all'apertura della liquidazione giudiziale.
Sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, essendo superata la soglia di € 50.000 di indebitamento prevista dall'art. 268 CCI per l'iniziativa del creditore. Lo stato di insolvenza emerge con evidenza dall'infruttuosità dei tentativi di esecuzione forzata e dall'inattività della società, mentre la prosecuzione dell'attività attraverso una nuova struttura societaria (Studio
Industriale s.r.l.) conferma l'irreversibilità della crisi.
Con specifico riferimento ai presupposti della liquidazione controllata, l'art. 268 CCI richiede la verifica di due elementi fondamentali: lo stato di sovraindebitamento e il superamento della soglia minima di indebitamento di € 50.000 quando la domanda è proposta dal creditore.
Nel caso in esame, lo stato di sovraindebitamento emerge con evidenza dalla documentata impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) CCI, il sovraindebitamento configura lo stato di crisi o di insolvenza dell'imprenditore minore, situazione che nel caso di specie è comprovata non solo dall'infruttuosità delle procedure esecutive, ma anche dalla prolungata inattività della società e dalla prosecuzione dell'attività attraverso una diversa struttura societaria. Va al riguardo osservato che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure
(“osservato altresì che la stessa istante nemmeno deduce in maniera specifica la esistenza di debiti scaduti della resistente, in uno al proprio, per importo superiore alla cennata somma di cui all'art. 49
u.c. CCI, necessaria per l'apertura della liquidazione giudiziale, né di quella di cui all'art. 268, II co.
CCI, prevista per l'apertura della liquidazione controllata”), l'odierno reclamante, sin dal ricorso introduttivo in primo grado, aveva dato atto di “avere a proprie mani” un altro decreto ingiuntivo,
d'importo superiore a 34.000 euro, emesso dal Tribunale di Milano.
Quanto al requisito dell'ammontare minimo dei debiti, la somma del credito del reclamante (€
5.866,12), dell'esposizione verso l'AR (€ 9.000 circa) e del credito di CA (€ 34.945,43) raggiunge un totale di € 49.811,55 in linea capitale. A tale importo devono necessariamente aggiungersi gli interessi maturati e le spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi, con conseguente superamento della soglia di € 50.000 prevista dall'art. 268, comma 2, CCI.
Va inoltre considerato che la liquidazione controllata, nel caso di società di persone come si estende automaticamente anche al socio illimitatamente responsabile, in Controparte_1
applicazione del principio di attrazione previsto dall'art. 271 CCI. Tale estensione assicura una gestione pagina 4 di 6 unitaria della crisi, coinvolgendo tanto il patrimonio sociale quanto quello personale del socio accomandatario.
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata e dovendosi escludere, per le ragioni sopra esposte, l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, il reclamo va accolto limitatamente alla domanda subordinata, con conseguente dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della società Controparte_1
e del socio accomandatario . La mancata costituzione del debitore,
[...] Controparte_1
tanto in primo grado che in sede di reclamo preclude – ovviamente – la concessione di alcun termine perché questi possa rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei compensi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55 (e succ. mod.), applicabile ratione temporis, parametrati in relazione alla tabella relativa alla materia della volontaria giurisdizione, considerato il credito vantato dal ricorrente, applicato il minimo, tanto con riferimento al primo che al presente grado, al riguardo considerata la concreta attività difensiva spesa (in proprio), in ragione dell'assenza di peculiari questioni in fatto o in diritto, la contumacia dei reclamati, l'assenza di prove costituende e memorie intermedie, l'oralità della fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto:
- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] P.IVA_1
, con sede legale Settimo Torinese (TO), via Leinì n 47, nonché di Controparte_1 CP_1
(C.F. ), anche personalmente, quale socio illimitatamente
[...] C.F._2
responsabile
- condanna parte reclamata a rimborsare a parte reclamante le spese del reclamo, che si liquidano
• per il primo grado in complessivi € 213,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
• per il presente grado in complessivi € 213,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
pagina 5 di 6 - rimette gli atti al Tribunale di Ivrea per i provvedimenti di cui all'art. 270, 2° co, CCII.
- manda alla cancelleria di provvedere alla notifica della presente sentenza e all'iscrizione presso il
Registro delle Imprese
Così deciso in Torino, in camera di consiglio, il 18/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6