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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14952/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Migliore Giuseppina, in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pizzo Laura, in virtù di procura speciale in atti Controparte_2
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore (di anni 13) è nata dalla relazione tra e Controparte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/06/2024 e Controparte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione famigliare in via Bonfante n. 5, a
Torino, che sarà di conseguenza assegnata alla madre, con tutti gli arredi;
DÀ ATTO che il padre si allontanerà dalla casa, portando con sé i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 settembre 2024 e nei successivi quindici giorni dall'allontanamento provvederà ad effettuare i necessari cambi di residenza;
DISPONE che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Per_1 secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina, quando la preleverà presso la casa della madre, alla domenica sera quando la riaccompagnerà;
- tutti i mercoledì, dall'uscita dall'attività sportiva a fine allenamento - indicativamente per le ore
19.00 - e sino al riaccompagnamento a scuola del mattino successivo;
- ad anni alterni durante i ponti del 25 aprile e 1° maggio;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando i seguenti periodi: dalle ore 20.00 del 23 dicembre al go dicembre ore 20.00 e dalle ore 20.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della minore;
- durante le vacanze estive potrà stare per due settimane con ciascun genitore anche consecutive Per_1 da concordare entro il 30 marzo di ogni anno, in caso di disaccordo negli anni pari deciderà il periodo la madre e in quelli dispari il padre;
resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che, in caso di malessere della figlia e di impegni lavorativi e/o malessere del padre o della madre, ciascun genitore - indipendentemente da quello con cui si trovano la minore - s'impegna fin d'ora a rivolgersi principalmente all'altro per l'accudimento della stessa, e solo in caso di impedimento dell'altro genitore, il genitore che al momento teneva con sé la figlia si rivolgerà ad una bambinaia, sostenendo le relative spese;
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé:
DISPONE che il sig. , quale concorso al mantenimento di versi alla sig.ra CP_2 Per_1 CP_1 a far data dal mese di settembre 2024 (o prima, qualora dovesse allontanarsi dalla casa coniugale nei mesi precedenti) la somma di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che, nel mese immediatamente successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre per tutto il tempo di fruizione del beneficio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto e che nulla hanno da pretendere l'una dall'altra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14952/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Migliore Giuseppina, in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pizzo Laura, in virtù di procura speciale in atti Controparte_2
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore (di anni 13) è nata dalla relazione tra e Controparte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/06/2024 e Controparte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione famigliare in via Bonfante n. 5, a
Torino, che sarà di conseguenza assegnata alla madre, con tutti gli arredi;
DÀ ATTO che il padre si allontanerà dalla casa, portando con sé i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 settembre 2024 e nei successivi quindici giorni dall'allontanamento provvederà ad effettuare i necessari cambi di residenza;
DISPONE che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Per_1 secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina, quando la preleverà presso la casa della madre, alla domenica sera quando la riaccompagnerà;
- tutti i mercoledì, dall'uscita dall'attività sportiva a fine allenamento - indicativamente per le ore
19.00 - e sino al riaccompagnamento a scuola del mattino successivo;
- ad anni alterni durante i ponti del 25 aprile e 1° maggio;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando i seguenti periodi: dalle ore 20.00 del 23 dicembre al go dicembre ore 20.00 e dalle ore 20.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della minore;
- durante le vacanze estive potrà stare per due settimane con ciascun genitore anche consecutive Per_1 da concordare entro il 30 marzo di ogni anno, in caso di disaccordo negli anni pari deciderà il periodo la madre e in quelli dispari il padre;
resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che, in caso di malessere della figlia e di impegni lavorativi e/o malessere del padre o della madre, ciascun genitore - indipendentemente da quello con cui si trovano la minore - s'impegna fin d'ora a rivolgersi principalmente all'altro per l'accudimento della stessa, e solo in caso di impedimento dell'altro genitore, il genitore che al momento teneva con sé la figlia si rivolgerà ad una bambinaia, sostenendo le relative spese;
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé:
DISPONE che il sig. , quale concorso al mantenimento di versi alla sig.ra CP_2 Per_1 CP_1 a far data dal mese di settembre 2024 (o prima, qualora dovesse allontanarsi dalla casa coniugale nei mesi precedenti) la somma di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che, nel mese immediatamente successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre per tutto il tempo di fruizione del beneficio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto e che nulla hanno da pretendere l'una dall'altra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.