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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3586/23 del R.G., avente quale oggetto condominio,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Leone, Parte_4
ATTORI
E
, in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Mazza,
CONVENUTO
Conclusioni per la difesa della parte attrice: precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione.
Conclusioni per la difesa della parte convenuta: si riporta alle proprie precedenti istanze.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
e , come rappresentati e difesi, premettendo di essere Parte_3 Parte_4
comproprietari di una unità immobiliare facente parte del condominio di Via Brodolini, 6 in
, riassumevano innanzi all'intestato Tribunale il giudizio principiato innanzi al Giudice di CP_1
Pace di , che aveva declinato la propria competenza, assumendo di non vantare accesso CP_1 veicolare alla rampa condominiale di ingresso al proprio immobile sottoposto rispetto alla sede stradale, né di avere diritto al parcheggio nell'area cortilizia condominiale, ma di avere unicamente accesso pedonale alle dette aree per l'ingresso alla propria proprietà esclusiva, lamentando che il impedisse loro il detto accesso pedonale attraverso il cancello posto sul varco carrabile, CP_1
limitando l'ingresso di essi attori al solo cancelletto pedonale, così impedendogli di avere accesso con oggetti ingombranti, inibendo peraltro l'ingresso a eventuali mezzi di soccorso. Per tali ragioni,
evocavano in giudizio l'ente di gestione convenuto chiedendo l'accertamento del loro diritto all'accesso pedonale anche attraverso il cancello carrabile e l'avversa condanna alla consegna delle relative chiavi, con vittoria delle spese.
Costituendosi, l'ente convenuto contestava l'avverso assunto affermando preliminarmente la inammissibilità della domanda per litispendenza, essendo la questione controversa stata decisa con precedente Sentenza definitiva, che aveva escluso la sussistenza in capo agli attori di una servitù di passaggio con veicoli. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per contraddittorietà con il contenuto dell'omologo atto che aveva dato avvio innanzi al GdP di
Grottaglie al giudizio, poi riassunto innanzi al Tribunale, ancora evidenziando come fosse carente anche il presupposto dell'interesse ad agire in capo agli attori, ai quali infatti non era impedito l'accesso pedonale, comunque ritenendo sussistente altresì la decadenza per non essere state impugnate tempestivamente le delibere condominiali del 1991 e 1993, assunte per munire il varco d'accesso al condominio di cancelli pedonale e carrabile con serrature, nonché l'ulteriore decadenza per il mancato uso ventennale dell'accesso odiernamente rivendicato, concludendo in termini di accoglimento delle proprie eccezioni sollevate, con istanza in ogni caso di rigetto della domanda attrice e vittoria delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia proseguiva mercè scambio di memorie difensive ex
art. 171 ter c.p.c. e, all'esito, veniva subitaneamente rinviata per la decisione all'udienza del 12
febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale interveniva introito a Sentenza. Seguiva rimessione della causa sul ruolo per la verifica della eventuale sussistenza di giudicato esterno, con contestuale invito alle parti a voler produrre le relative precedenti statuizioni giudiziali, con nuovo introito per la decisione intervenuto all'udienza del 6
giugno 2025.
Preliminarmente, deve negarsi fondatezza all'eccezione di inammissibilità per litispendenza,
sollevata dal convenuto, siccome basata sulle statuizioni di una precedente Sentenza, passata in giudicato, da ultimo prodotta nel presente giudizio, statuente la inesistenza del diritto in capo agli attori di accedere alle parti comuni del con veicoli, limitando l'ingresso di cui si parla CP_1
solo in modalità pedonale. Osserva infatti il Tribunale come proprio la dedotta circostanza del passaggio in giudicato della controversia precedentemente decisa sin dal 1997, come prospettato dallo stesso convenuto e confermato dalla relativa produzione documentale, escluda la sussistenza dell'indefettibile presupposto della contemporaneità della lite innanzi a Giudici differenti, per poter integrare la eccepita litispendenza. Peraltro anche ove si volesse ritenere di interpretare l'eccezione in parola quale inammissibilità per identità delle questioni sottoposte al vaglio giudiziale (c.d. ne bis
in idem) quanto invocato non potrebbe trovare accoglimento, posto che le questioni decise con la
Sentenza definitiva avevano riguardato l'accertamento della inesistenza in capo agli attori del diritto all'accesso veicolare e al parcheggio nelle aree condominiali, mentre la presente controversia,
fermo restando tali inibizioni riconosciute dagli attori, ha quale oggetto la modalità di esercizio dell'accesso pedonale, che essi invocano sia riconosciuto anche per il tramite del cancello carrabile e non solo, come già avviene, da quello pedonale.
Non accoglibile risulta poi anche l'ulteriore eccezione preliminare di nullità sollevata dalla parte convenuta per dedotta contraddittorietà dell'atto introduttivo in riassunzione, rispetto a quello che aveva dato avvio al giudizio innanzi al GdP di Grottaglie, stante l'inesistenza del dedotto profilo di invalidità del libello introduttivo, che al più potrebbe costituire elemento valutabile nel merito.
Anche l'eccepita carenza di interesse ad agire non coglie nel segno, a cagione, a prescindere dalla fondatezza nel merito, del concreto interesse sotteso alla domanda sottoposta al vaglio di giustizia avuto riguardo alle modalità di esercizio dell'accesso pedonale da parte degli attori attraverso il varco d'accesso condominiale per raggiungere la propria proprietà esclusiva.
Parimenti non fondata risulta l'eccezione di supposta decadenza riferita alla mancata impugnazione delle delibere condominiali del 1991 e 1993, genericamente enunciate e non prodotte in giudizio,
circostanza che non consente di verificare l'oggetto delle decisioni colà assunte dall'assise condominiale.
Infine medesima sorte in termini di infondatezza riveste l'ulteriore eccezione di parte convenuta riguardante la decadenza dal diritto di accesso pedonale attraverso il cancello carrabile per mancato uso ventennale, poiché a tutto voler concedere, difetta la dimostrazione del relativo presupposto fattuale, non potendosi ipotizzare sulla base degli elementi acquisiti al giudizio l'esistenza a beneficio degli attori di una originaria servitù di passaggio dal detto varco carrabile.
Venendo all'esame della domanda attrice, rileva il Tribunale come dall'esame delle evidenze documentali di cui alle Sentenze di primo e secondo grado, confermate da ultimo con pronunciamento della Suprema Corte, oramai consacrate in cosa giudicata dal lontano 1997, può
dirsi accertata, alla luce della pacifica circostanza che gli attori siano condomini della compagine convenuta (evidenza avvalorata dall'eccezione sollevata dall'ente di gestione circa la presunta omessa impugnazione da parte attrice delle delibere assembleari del 1991 e 1993, che evidentemente non sarebbe ipotizzabile ove gli stessi attori non rivestissero la qualità di condomini), la insussistenza del diritto in capo agli attori di transito e parcheggio veicolare nelle parti comuni oggetto di discussione (area cortilizia e rampa di accesso al seminterrato), transito infatti limitato alla sola modalità pedonale, senza alcuna indicazione sulla eventuale possibilità di utilizzo anche del varco carrabile, ferma restando la descritta limitata modalità.
Sul punto, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per accedere alla tesi attrice circa il proprio diritto di avere accesso pedonale anche dal varco carrabile, poiché il detto accesso è come ovvio deputato al transito veicolare e dunque pare irragionevole consentire anche ai pedoni l'utilizzo del detto spazio, ben potendo il varco pedonale consentire agli attori l'agevole accesso alla loro proprietà esclusiva. A tanto aggiungasi che nessun pregio riveste il rilievo dell'impedimento all'accesso con carichi ingombranti, posto che tale evenienza non può essere ritenuta alla stregua di un “ordinario” esercizio del diritto di passaggio in esame e che in ogni caso il CP_1
convenuto ha anche in corso di causa manifestato la propria ampia disponibilità a consentire saltuariamente ed in caso di effettiva necessità agli attori l'accesso pedonale dal varco carrabile,
così come pure evidentemente sarebbe consentito l'accesso con automezzi nella diversa evenienza che fosse necessario a fini di soccorso, come pure paventato dai medesimi attori a giustificazione delle proprie istanze.
La domanda attrice deve pertanto essere integralmente disattesa.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall'ente di gestione convenuto;
2) rigetta la domanda attrice;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre RSG (15%), Iva e CA, ove dovuti, come per legge.
Così deciso in Taranto il 7 luglio 2025
Il Giudice
(Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3586/23 del R.G., avente quale oggetto condominio,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Leone, Parte_4
ATTORI
E
, in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Mazza,
CONVENUTO
Conclusioni per la difesa della parte attrice: precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione.
Conclusioni per la difesa della parte convenuta: si riporta alle proprie precedenti istanze.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
e , come rappresentati e difesi, premettendo di essere Parte_3 Parte_4
comproprietari di una unità immobiliare facente parte del condominio di Via Brodolini, 6 in
, riassumevano innanzi all'intestato Tribunale il giudizio principiato innanzi al Giudice di CP_1
Pace di , che aveva declinato la propria competenza, assumendo di non vantare accesso CP_1 veicolare alla rampa condominiale di ingresso al proprio immobile sottoposto rispetto alla sede stradale, né di avere diritto al parcheggio nell'area cortilizia condominiale, ma di avere unicamente accesso pedonale alle dette aree per l'ingresso alla propria proprietà esclusiva, lamentando che il impedisse loro il detto accesso pedonale attraverso il cancello posto sul varco carrabile, CP_1
limitando l'ingresso di essi attori al solo cancelletto pedonale, così impedendogli di avere accesso con oggetti ingombranti, inibendo peraltro l'ingresso a eventuali mezzi di soccorso. Per tali ragioni,
evocavano in giudizio l'ente di gestione convenuto chiedendo l'accertamento del loro diritto all'accesso pedonale anche attraverso il cancello carrabile e l'avversa condanna alla consegna delle relative chiavi, con vittoria delle spese.
Costituendosi, l'ente convenuto contestava l'avverso assunto affermando preliminarmente la inammissibilità della domanda per litispendenza, essendo la questione controversa stata decisa con precedente Sentenza definitiva, che aveva escluso la sussistenza in capo agli attori di una servitù di passaggio con veicoli. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per contraddittorietà con il contenuto dell'omologo atto che aveva dato avvio innanzi al GdP di
Grottaglie al giudizio, poi riassunto innanzi al Tribunale, ancora evidenziando come fosse carente anche il presupposto dell'interesse ad agire in capo agli attori, ai quali infatti non era impedito l'accesso pedonale, comunque ritenendo sussistente altresì la decadenza per non essere state impugnate tempestivamente le delibere condominiali del 1991 e 1993, assunte per munire il varco d'accesso al condominio di cancelli pedonale e carrabile con serrature, nonché l'ulteriore decadenza per il mancato uso ventennale dell'accesso odiernamente rivendicato, concludendo in termini di accoglimento delle proprie eccezioni sollevate, con istanza in ogni caso di rigetto della domanda attrice e vittoria delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia proseguiva mercè scambio di memorie difensive ex
art. 171 ter c.p.c. e, all'esito, veniva subitaneamente rinviata per la decisione all'udienza del 12
febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale interveniva introito a Sentenza. Seguiva rimessione della causa sul ruolo per la verifica della eventuale sussistenza di giudicato esterno, con contestuale invito alle parti a voler produrre le relative precedenti statuizioni giudiziali, con nuovo introito per la decisione intervenuto all'udienza del 6
giugno 2025.
Preliminarmente, deve negarsi fondatezza all'eccezione di inammissibilità per litispendenza,
sollevata dal convenuto, siccome basata sulle statuizioni di una precedente Sentenza, passata in giudicato, da ultimo prodotta nel presente giudizio, statuente la inesistenza del diritto in capo agli attori di accedere alle parti comuni del con veicoli, limitando l'ingresso di cui si parla CP_1
solo in modalità pedonale. Osserva infatti il Tribunale come proprio la dedotta circostanza del passaggio in giudicato della controversia precedentemente decisa sin dal 1997, come prospettato dallo stesso convenuto e confermato dalla relativa produzione documentale, escluda la sussistenza dell'indefettibile presupposto della contemporaneità della lite innanzi a Giudici differenti, per poter integrare la eccepita litispendenza. Peraltro anche ove si volesse ritenere di interpretare l'eccezione in parola quale inammissibilità per identità delle questioni sottoposte al vaglio giudiziale (c.d. ne bis
in idem) quanto invocato non potrebbe trovare accoglimento, posto che le questioni decise con la
Sentenza definitiva avevano riguardato l'accertamento della inesistenza in capo agli attori del diritto all'accesso veicolare e al parcheggio nelle aree condominiali, mentre la presente controversia,
fermo restando tali inibizioni riconosciute dagli attori, ha quale oggetto la modalità di esercizio dell'accesso pedonale, che essi invocano sia riconosciuto anche per il tramite del cancello carrabile e non solo, come già avviene, da quello pedonale.
Non accoglibile risulta poi anche l'ulteriore eccezione preliminare di nullità sollevata dalla parte convenuta per dedotta contraddittorietà dell'atto introduttivo in riassunzione, rispetto a quello che aveva dato avvio al giudizio innanzi al GdP di Grottaglie, stante l'inesistenza del dedotto profilo di invalidità del libello introduttivo, che al più potrebbe costituire elemento valutabile nel merito.
Anche l'eccepita carenza di interesse ad agire non coglie nel segno, a cagione, a prescindere dalla fondatezza nel merito, del concreto interesse sotteso alla domanda sottoposta al vaglio di giustizia avuto riguardo alle modalità di esercizio dell'accesso pedonale da parte degli attori attraverso il varco d'accesso condominiale per raggiungere la propria proprietà esclusiva.
Parimenti non fondata risulta l'eccezione di supposta decadenza riferita alla mancata impugnazione delle delibere condominiali del 1991 e 1993, genericamente enunciate e non prodotte in giudizio,
circostanza che non consente di verificare l'oggetto delle decisioni colà assunte dall'assise condominiale.
Infine medesima sorte in termini di infondatezza riveste l'ulteriore eccezione di parte convenuta riguardante la decadenza dal diritto di accesso pedonale attraverso il cancello carrabile per mancato uso ventennale, poiché a tutto voler concedere, difetta la dimostrazione del relativo presupposto fattuale, non potendosi ipotizzare sulla base degli elementi acquisiti al giudizio l'esistenza a beneficio degli attori di una originaria servitù di passaggio dal detto varco carrabile.
Venendo all'esame della domanda attrice, rileva il Tribunale come dall'esame delle evidenze documentali di cui alle Sentenze di primo e secondo grado, confermate da ultimo con pronunciamento della Suprema Corte, oramai consacrate in cosa giudicata dal lontano 1997, può
dirsi accertata, alla luce della pacifica circostanza che gli attori siano condomini della compagine convenuta (evidenza avvalorata dall'eccezione sollevata dall'ente di gestione circa la presunta omessa impugnazione da parte attrice delle delibere assembleari del 1991 e 1993, che evidentemente non sarebbe ipotizzabile ove gli stessi attori non rivestissero la qualità di condomini), la insussistenza del diritto in capo agli attori di transito e parcheggio veicolare nelle parti comuni oggetto di discussione (area cortilizia e rampa di accesso al seminterrato), transito infatti limitato alla sola modalità pedonale, senza alcuna indicazione sulla eventuale possibilità di utilizzo anche del varco carrabile, ferma restando la descritta limitata modalità.
Sul punto, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per accedere alla tesi attrice circa il proprio diritto di avere accesso pedonale anche dal varco carrabile, poiché il detto accesso è come ovvio deputato al transito veicolare e dunque pare irragionevole consentire anche ai pedoni l'utilizzo del detto spazio, ben potendo il varco pedonale consentire agli attori l'agevole accesso alla loro proprietà esclusiva. A tanto aggiungasi che nessun pregio riveste il rilievo dell'impedimento all'accesso con carichi ingombranti, posto che tale evenienza non può essere ritenuta alla stregua di un “ordinario” esercizio del diritto di passaggio in esame e che in ogni caso il CP_1
convenuto ha anche in corso di causa manifestato la propria ampia disponibilità a consentire saltuariamente ed in caso di effettiva necessità agli attori l'accesso pedonale dal varco carrabile,
così come pure evidentemente sarebbe consentito l'accesso con automezzi nella diversa evenienza che fosse necessario a fini di soccorso, come pure paventato dai medesimi attori a giustificazione delle proprie istanze.
La domanda attrice deve pertanto essere integralmente disattesa.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall'ente di gestione convenuto;
2) rigetta la domanda attrice;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre RSG (15%), Iva e CA, ove dovuti, come per legge.
Così deciso in Taranto il 7 luglio 2025
Il Giudice
(Daniele Miccoli)