Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' abrogato.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.
Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado.
I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.
Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado.
I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi".