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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/10/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa RG JO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 2844/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to GENNARO LUCA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 17.09.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% (artt. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88), percentuale del 67% (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che, nella precedente fase di ATP, sussistono le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle relative spese di lite e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate CP_1 con separato decreto.
Rilevato, altresì, che, nella presente fase di opposizione, parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., atteso che il reddito indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso in opposizione risulta superiore ai limiti previsti dalla legge, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non in possesso Parte_1 del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite della fase di ATP;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione in favore dell' , che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese CP_1 generali come per legge;
pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate con CP_1 separato decreto;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 17.09.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
RG JO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa RG JO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 2844/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to GENNARO LUCA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 17.09.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% (artt. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88), percentuale del 67% (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che, nella precedente fase di ATP, sussistono le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle relative spese di lite e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate CP_1 con separato decreto.
Rilevato, altresì, che, nella presente fase di opposizione, parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., atteso che il reddito indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso in opposizione risulta superiore ai limiti previsti dalla legge, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non in possesso Parte_1 del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite della fase di ATP;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione in favore dell' , che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese CP_1 generali come per legge;
pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate con CP_1 separato decreto;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 17.09.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
RG JO