Sentenza 13 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2019, n. 26083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26083 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2019 |
Testo completo
ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO NN nato a [...] il [...] SO AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2018 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. E' presente l'avvocato LANGMANN LUIGI del foro di BARI in difesa di TO NN in sostituzione dell'avvocato MARCHIANO' LUCIANO del foro di BARI come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che si riporta al ricorso insistendo per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 28 febbraio 2018, la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari con la quale TO AN, IS AR e IS TE erano state ritenute responsabili del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, comma 1, e 625 comma 1, numeri 5) e 7), cod. pen. per aver tentato, in concorso fra loro, di impossessarsi di tre bottiglie di liquore Jegermaster, CA OR e RN BR e di dodici confezioni di deodorante marca Borotalco, al fine di trarne profitto, con l'aggravante di aver commesso il fatto in un numero pari a tre persone e su cose esposte alla pubblica fede, e quindi condannate alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 80,00 di multa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Dall'accertamento dei fatti operato dai giudici di merito è emerso che le imputate sono state colte in flagranza di furto, riconosciuto nella forma del tentativo, avvenuto in un supermercato, dal titolare dell'attività commerciale, al quale hanno restituito la refurtiva prima di darsi alla fuga. La responsabilità delle predette è stata ritenuta sulla scorta delle immagini filmate dalle telecamere a circuito chiuso installate all'interno del supermercato, dalle quali si è tratto il convincimento che le tre donne avessero operato con azione congiunta.
3. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione TO AN, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luciano Marchianò. Con un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Inoltre, lamenta la violazione dell'art. 625, comma 1, numero 7), cod. pen., per non essere configurabile l'aggravante dell'esposizione delle cose a pubblica fede con riferimento a cose oggetto di sorveglianza, come la refurtiva in questione.
4. Propone, altresì, ricorso per cassazione IS TE per mezzo del difensore di fiducia Di Ronzo Rubio. Con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte d'Appello omesso di valutare adeguatamente e non aver escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, numero 7), cod. pen., che si applica solo alle cose incustodite e, dunque, non si attaglia al caso di beni posti in vendita nei supermercati qualora sia presente il sistema di videosorveglianza che consente il costante e sicuro controllo della merce in esposizione. Con un secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono parzialmente fondati, nei termini di seguito precisati.
4.1. Per il carattere pregiudiziale occorre muovere dalla comune censura concernente il giudizio che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Censura manifestamente infondata. La consolidata giurisprudenza di legittimità insegna che Nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (ex multis, Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, dep. 11/11/2015, Cacopardi e altri, Rv. 265681; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 03/03/2015, Felici, Rv. 263258).
4.2. Il motivo elevato dalla IS a riguardo del diniego delle attenuanti generico è manifestamente infondato. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione). Nel caso di specie la Corte di Appello ha fatto riferimento ai motivi del delinquere e ai precedenti penali gravanti sulle imputate come ai fattori che rimarcavano l'inesistenza di elementi positivi deponenti per una attenuazione della pena.
4.3. Secondo la previsione dell'art. 131-bis cod. pen., nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Lo stesso legislatore si è preoccupato di precisare che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Del pari, è stato espressamente formulata la definizione di comportamento abituale;
tal'è quello dell'autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; ed è comportamento abituale anche quello di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. La peculiare fattispecie risulta integrata solo nella congiunta presenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta. Per il primo profilo vengono in considerazione, come si è già scritto, le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, che vanno valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma cod. pen. Si rammenterà che tale disposizione elenca la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione (n.1); la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato (n. 2); la intensità del dolo o il grado della colpa (n. 3). Orbene, la Corte di Appello ha fatto menzione, per giustificare la valutazione in merito alla gravità del fatto, unicamente ai motivi del delinquere, indirettamente indicati con la sottolineatura che, a riguardo delle imputate "in alcun modo può dirsi che le stesse operavano perché spinte dallo stato di bisogno". Questo solo riferimento alla dimensione soggettiva del reato non vale a rappresentare una valutazione dell'intensità del dolo, giacché, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità, i motivi a delinquere non si identificano con il dolo. Quanto al versante della non occasionalità del comportamento illecito, va rilevato che le stesse Sezioni Unite hanno avvertito la necessità di soffermare l'attenzione sulla categoria dei reati della stessa indole, precisando che "l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto". Nel caso che occupa la Corte di Appello ha fatto menzione di generici precedenti penali per la TO e di un precedente specifico per la Belsito. Tali indicazioni evidenziano una errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nell'interpretazione datane dalle S.U.
4.4. La motivazione resa a riguardo della richiesta di riconoscere la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. presenta quindi rilevanti errori di diritto, che determinano l'annullamento della sentenza, limitatamente alla relativa statuizione. In applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., tale annullamento va pronunciato anche nei confronti della IS, ancorché la stessa non abbia formulato uno specifico motivo di ricorso a riguardo della menzionata statuizione, giacché il motivo che determina l'annullamento in accoglimento del ricorso della Losano ha natura oggettiva.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto;
il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto. Così deciso