Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2606
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte Tributaria rileva la propria carenza di giurisdizione in quanto le somme richieste derivano da atti aventi natura giurisdizionale (sentenza del Tribunale di Milano) e non sono qualificabili come crediti di natura tributaria.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte Tributaria rileva la propria carenza di giurisdizione in quanto le somme richieste derivano da atti aventi natura giurisdizionale (sentenza del Tribunale di Milano) e non sono qualificabili come crediti di natura tributaria.

  • Altro
    Prescrizione del diritto

    La Corte Tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo pronunciarsi nel merito sull'eccezione di prescrizione.

  • Altro
    Inesistenza/Nullità della notifica

    La Corte Tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo pronunciarsi nel merito sull'eccezione di nullità della notifica.

  • Altro
    Inesistenza del titolo esecutivo

    La Corte Tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo pronunciarsi nel merito sull'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo.

  • Altro
    Estraneità del soggetto

    La Corte Tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo pronunciarsi nel merito sull'estraneità del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2606
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2606
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo