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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2606/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON CRISTIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3944/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF ric.1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Arenula 70 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Tribunale Ordinario Di Milano - 80151430156
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240103369215000 ATTI GIUDIZIARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato solo nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0103369215000 notificata a in data 3-1-25 con contestuale istanza di sospensione degli atti esecutivi, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intimava all'odierna istante il pagamento della somma complessiva di € 2.415,88, presuntivamente dovuta dalla ricorrente, a titolo di omesso o ritardato versamento/pagamento di una cassa delle ammende di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 6050 del 13-6-17 anno 2017.
La ricorrente, previa istanza di sospensione, sostiene la non debenza di quanto preteso in quanto l'atto che oggi si impugna riguarda un altro soggetto, estraneo alla sig.ra Ricorrente_1, non avendo la stessa avuto nessun procedimento presso il Tribunale di Milano;
quindi, disconosce la sentenza richiamata nell'atto n. 6050 del 13-6-17, attribuibile e riguardante ad altro soggetto con probabilmente identico codice fiscale. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto;
il difetto di notifica e/o inesistenza-nullità della notifica dei predetti atti;
l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle entrate riscossione ha rilevato come dalla disamina dei crediti indicati nell'atto opposto emerge come questi attengano a pretese che non hanno natura tributaria ma appartengono alla giurisdizione ordinaria.
Tale è il caso delle sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura ex L. 689/81 ovvero le somme dovute ai Comuni ai sensi della L. 689/81, ovvero quelle iscritte a ruolo da parte dell'Inps o dall'Inail o altri Enti.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 09720240103369215000 è relativa ad importi iscritti a ruolo da parte del Tribunale di Milano - Ufficio Recupero Crediti.
Ai sensi dell'art 2 del d.lgs. 546/92 eccepisce, quindi, la carenza di giurisdizione di questa Corte, quanto alle entrate non aventi natura tributaria e pure opposte nel presente procedimento.
La medesima eccezione di difetto di giurisdizione viene fatta dal Ministero della Giustizia nell'atto di costituzione in giudizio.
Con memoria in data 18 dicembre 2025 la ricorrente contesta le eccezioni sollevate dalle difese avversarie perché infondate. Entrambe le parti resistenti eccepiscono il difetto di giurisdizione di questa
Corte in favore del Tribunale Ordinario per quanto riguarda il merito della pretesa (cioè sull'omocodia del codice fiscale della ricorrente con altro soggetto, confessata ed ammessa dal Ministero come da memoria difensiva), tuttavia tra i vari motivi della presente opposizione a cartella vi è anche l'eccezione di prescrizione dalla sanzione elevata (2017) alla notifica della cartella opposta (3-1-2025), per decorso del quinquennio, pertanto si chiede dichiararsi competente la Corte in ordine quantomeno all'eccezione di prescrizione maturata.
In subordine, si aderisce alla eccezione, ma solo in via residuale, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in accordo con quanto dedotto anche dall'amministrazione resistente, rileva la propria carenza di giurisdizione sulle materie oggetto di ricorso, per cui declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Non rientrano, infatti, nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario le controversie riferibili al Registro Multe- Ammende-Sanzioni amm.ve e Registro recuperi Spese Giustizia.
In sostanza, poiché i crediti in esame scaturiscono da atti aventi natura giurisdizionale, risulta evidente come non possano essere qualificati come crediti di natura tributaria.
Ne consegue il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, per tutti i crediti azionati nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulle materie oggetto del presente ricorso in favore del Giudice ordinario.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Il RE Estensore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON CRISTIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3944/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF ric.1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Arenula 70 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Tribunale Ordinario Di Milano - 80151430156
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240103369215000 ATTI GIUDIZIARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato solo nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0103369215000 notificata a in data 3-1-25 con contestuale istanza di sospensione degli atti esecutivi, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intimava all'odierna istante il pagamento della somma complessiva di € 2.415,88, presuntivamente dovuta dalla ricorrente, a titolo di omesso o ritardato versamento/pagamento di una cassa delle ammende di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 6050 del 13-6-17 anno 2017.
La ricorrente, previa istanza di sospensione, sostiene la non debenza di quanto preteso in quanto l'atto che oggi si impugna riguarda un altro soggetto, estraneo alla sig.ra Ricorrente_1, non avendo la stessa avuto nessun procedimento presso il Tribunale di Milano;
quindi, disconosce la sentenza richiamata nell'atto n. 6050 del 13-6-17, attribuibile e riguardante ad altro soggetto con probabilmente identico codice fiscale. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto;
il difetto di notifica e/o inesistenza-nullità della notifica dei predetti atti;
l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle entrate riscossione ha rilevato come dalla disamina dei crediti indicati nell'atto opposto emerge come questi attengano a pretese che non hanno natura tributaria ma appartengono alla giurisdizione ordinaria.
Tale è il caso delle sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura ex L. 689/81 ovvero le somme dovute ai Comuni ai sensi della L. 689/81, ovvero quelle iscritte a ruolo da parte dell'Inps o dall'Inail o altri Enti.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 09720240103369215000 è relativa ad importi iscritti a ruolo da parte del Tribunale di Milano - Ufficio Recupero Crediti.
Ai sensi dell'art 2 del d.lgs. 546/92 eccepisce, quindi, la carenza di giurisdizione di questa Corte, quanto alle entrate non aventi natura tributaria e pure opposte nel presente procedimento.
La medesima eccezione di difetto di giurisdizione viene fatta dal Ministero della Giustizia nell'atto di costituzione in giudizio.
Con memoria in data 18 dicembre 2025 la ricorrente contesta le eccezioni sollevate dalle difese avversarie perché infondate. Entrambe le parti resistenti eccepiscono il difetto di giurisdizione di questa
Corte in favore del Tribunale Ordinario per quanto riguarda il merito della pretesa (cioè sull'omocodia del codice fiscale della ricorrente con altro soggetto, confessata ed ammessa dal Ministero come da memoria difensiva), tuttavia tra i vari motivi della presente opposizione a cartella vi è anche l'eccezione di prescrizione dalla sanzione elevata (2017) alla notifica della cartella opposta (3-1-2025), per decorso del quinquennio, pertanto si chiede dichiararsi competente la Corte in ordine quantomeno all'eccezione di prescrizione maturata.
In subordine, si aderisce alla eccezione, ma solo in via residuale, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in accordo con quanto dedotto anche dall'amministrazione resistente, rileva la propria carenza di giurisdizione sulle materie oggetto di ricorso, per cui declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Non rientrano, infatti, nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario le controversie riferibili al Registro Multe- Ammende-Sanzioni amm.ve e Registro recuperi Spese Giustizia.
In sostanza, poiché i crediti in esame scaturiscono da atti aventi natura giurisdizionale, risulta evidente come non possano essere qualificati come crediti di natura tributaria.
Ne consegue il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, per tutti i crediti azionati nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulle materie oggetto del presente ricorso in favore del Giudice ordinario.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Il RE Estensore
(Cristiana Rondoni)