Art. 1. Matricola di iscrizione
Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro e' tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.
Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresi', indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, e' effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.
In caso di ((mancata, infedele o incompleta)) indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. ((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attivita' delle imprese.
Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro e' tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.
Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresi', indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, e' effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.
In caso di ((mancata, infedele o incompleta)) indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. ((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attivita' delle imprese.