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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2817 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Zonfrilli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile ex art. 473-bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.10.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, Parte_1 premesso che il 18.10.2021 aveva contratto matrimonio civile in Mombasa
(Kenya) con e che dalla loro unione non erano nati figli, venuta CP_1 meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento del matrimonio contratto.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che da quando la moglie aveva ottenuto la cittadinanza italiana nel 2023 aveva iniziato a disinteressarsi del marito e della casa;
- di essere pensionato e di percepire euro 1.300,00 mensili e di versare euro
500,00 per l'affitto della casa coniugale ed euro 240,00 per cessione del quinto;
- che la resistente lavorava quale collaboratrice domestica.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi e in seguito, al maturare dei presupposti previsti dalla legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti dichiarando le stesse economicamente autonome e indipendenti
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con decreto del 23.06.2025 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore del ricorrente in data 23.06.2025 di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 01.10.2025.
All'udienza del 01.10.2025 è comparso il ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della resistente e ha rimesso la causa in decisione al Collegio. Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle eventuali statuizioni economiche non essendosi la esistente costituita ed avanzato domande di mantenimento.
Con separato ordinanza è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott. Gianluca Gelso per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese irripetibili in ragione della natura della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Bracciano il 20.07.1943 e , nata a [...] il [...], CP_1 aventi contratto matrimonio in Mombasa (Kenya) il 18.10.2021 e registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Fiumicino al n. 20, parte II, Serie
C, Vol. 5, anno 2021;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Spese irripetibili.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2817 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Zonfrilli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile ex art. 473-bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.10.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, Parte_1 premesso che il 18.10.2021 aveva contratto matrimonio civile in Mombasa
(Kenya) con e che dalla loro unione non erano nati figli, venuta CP_1 meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento del matrimonio contratto.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che da quando la moglie aveva ottenuto la cittadinanza italiana nel 2023 aveva iniziato a disinteressarsi del marito e della casa;
- di essere pensionato e di percepire euro 1.300,00 mensili e di versare euro
500,00 per l'affitto della casa coniugale ed euro 240,00 per cessione del quinto;
- che la resistente lavorava quale collaboratrice domestica.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi e in seguito, al maturare dei presupposti previsti dalla legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti dichiarando le stesse economicamente autonome e indipendenti
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con decreto del 23.06.2025 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore del ricorrente in data 23.06.2025 di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 01.10.2025.
All'udienza del 01.10.2025 è comparso il ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della resistente e ha rimesso la causa in decisione al Collegio. Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle eventuali statuizioni economiche non essendosi la esistente costituita ed avanzato domande di mantenimento.
Con separato ordinanza è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott. Gianluca Gelso per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese irripetibili in ragione della natura della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Bracciano il 20.07.1943 e , nata a [...] il [...], CP_1 aventi contratto matrimonio in Mombasa (Kenya) il 18.10.2021 e registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Fiumicino al n. 20, parte II, Serie
C, Vol. 5, anno 2021;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Spese irripetibili.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso