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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 6765 - 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6765 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 106, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Ferrillo, giusta procura in allegazione al proprio atto di citazione.
ATTORE
E nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico (CE) alla C.F._2
Via Nazionale n. 175, presso lo studio dell'avv. Claudio De Lucia, giusta procura in allegazione alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Umberto C.F._3
I° n.38, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Fedele e Antonino Del Cupolo, giusta procura in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Umberto C.F._4
I° n.38, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Fedele e Antonino Del Cupolo, giusta procura in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_4
OL DU (CE) alla Via Quasimodo n. 84 (C.F.: . C.F._5
CONVEUTA CONTUMACE
E
CONDOMINIO FRANZESE, in persona dell'amministratore p.t., domiciliato per la carica, non avendo alcun riferimento giuridicamente valido, alla Via
Edmondo De Amicis n. 9 (3^ strada a destra).
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., qui richiamate per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 15.12.2024.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21.06.2022 la sig.ra
[...]
citava in giudizio i sigg. , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
ed il Condominio FRANZESE, ove esistente nella CP_1 Controparte_3 realtà, in persona dell'amministratore p.t. e chiedeva:
- accertare e dichiarare la nullità della delibera di assemblea straordinaria del 19 novembre 2021 comunicata ad essa istante in data 19 maggio 2022 per i motivi di cui in citazione (mancanza ab origine degli elementi costitutivi essenziali - modifica dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge - impossibilità dell'oggetto);
- accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni di assemblea condominiale del Condominio FRANZESE, ove esistente, preordinate alla delibera impugnata con particolare riferimento alle delibere di costituzione del condominio e di nomina dell'amministratore perché in violazione di legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di agevole superamento delle eccezioni di nullità, annullare le deliberazioni di assemblea condominiale del famigerato Condominio FRANZESE, ove esistente, preordinate alla delibera impugnata con particolare riferimento alle delibere di costituzione del condominio e di nomina dell'amministratore perché la convocazione per le stesse non sono mai state comunicate ad essa istante così come mai sono state comunicate le auspicabili decisioni prese a verbale ed alle stesse riferite;
- ancora in via subordinata annullare la delibera impugnata perché la convocazione per la stessa non è mai stata comunicata ad essa istante;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
§§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. il quale, CP_1 associandosi integralmente alle doglianze formulate dalla sig.ra
[...]
, al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o annullabilità Parte_1 dell'impugnata delibera di assemblea del 19.11.2021, con effetti da dispiegarsi esclusivamente nei confronti dei soggetti sottoscriventi la delibera stessa, ovverosia i sig.ri , e . Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
Pertanto, chiedeva:
- In via preliminare, per i motivi esposti in comparsa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 19.11.2021 del cd. “Condominio Franzese” relativamente ai punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno;
- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità della delibera dell'assemblea del 19.11.2021 adottata dal cd. “Condominio Franzese”;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità delle deliberazioni di assemblea condominiale del cd. “Condominio
Franzese”, ove esistenti, preordinate alla delibera impugnata, con particolare riferimento alle delibere di costituzione del condominio e di nomina dell'amministratore;
- con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 18.01.2023 il G.I. concedeva termine per rinotifica, rinviando la causa al 07.06.2023.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale impugnava e Controparte_2 contestava le avverse domande, anche del convenuto sig. e chiedeva: CP_1
- Rigettare quanto richiesto da parte attrice e dal sig. CP_1 disponendo per le spese di lite come per legge.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 07.06.2023 il Giudice concedeva un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto di citazione e rinviva la causa al 17.11.2023.
§§§ §§ §§§
Si costituiva il sig. , il quale impugna e contestava le avverse Controparte_3 deduzioni di parte attrice e di parte convenuta sig. e chiedeva: CP_1
- Rigettare quanto richiesto da parte attrice e dal sig. CP_1 disponendo per le spese di lite come per legge.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice concedeva, su istanza di parte attrice, ulteriore termine per la notifica dell'atto di citazione nei confronti del Condominio
Franzese; quindi, la causa veniva rinviata al 29.03.2024.
A detta udienza, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto di trattative di bonario componimento, rinviva la causa all'08.05.2024.
Successivamente, all'udienza dell'11.09.2024 il procuratore di parte convenuta, rilevava e dichiarava la non esistenza del “Condominio CP_1
Franzese” così come documentato dall'Agenzia delle Entrate, per cui la notifica dell'atto di citazione, sebbene tentata, non si potrà mai perfezionare.
Il procuratore di parte convenuta, e , chiedeva Controparte_2 Controparte_3
l'estinzione del giudizio, in quanto la rinotifica, sebbene effettuata, non è andata a buon fine. Il G.I. quindi, rinviava la causa al 01.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, da tenersi in modalità cartolare.
A scioglimento della riserva assunta, in data 02.12.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione di udienza depositare dalle parti costituite, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc a far data dal 15.12.2024.
§§§ §§ §§§
Occorre preliminarmente evidenziare che il “Condominio Franzese”, sito in
AL (CE) alla Via E. De Amicis n.9, è esistente.
Invero trattasi, nella specie, di “piccolo condominio”, ossia di edificio composto da un numero non superiore a n. 8 condomini, dove la figura dell'amministratore non è obbligatoria, bensì facoltativa.
In tale tipo di condominio, in mancanza dell'amministratore, si seguono i principi generali in materia di comunione (artt. 1105 e 1106 c.c.), in virtù del rinvio ammesso dall'art. 1139 c.c. dove tutti i condomini hanno diritto a concorrere nell'amministrazione e le decisioni circa la gestione del condominio vengono prese dall'assemblea.
Nella prassi, sovente, tra i condomini viene individuato un “referente”, che si fa volontariamente e gratuitamente carico della gestione;
d'altro canto, lo stesso articolo 1129, al comma VI c.c. prescrive che “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe
a quelle dell'amministratore”.
Tuttavia, il referente – a differenza dell'amministratore – non è munito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, né del potere di rappresentanza del condominio, poteri che vengono invece normalmente conferiti con delibera all'amministratore condominiale. Difatti, per gli atti di ordinaria amministrazione è richiesta la deliberazione della maggioranza dei condomini, secondo il valore delle loro quote (art. 1105 c.c.), ritualmente convocati in assemblea.
Inoltre, qualora il piccolo condominio sia privo di amministratore, non deve neppure dotarsi necessariamente di un codice fiscale. Nel caso di contrasti, davanti all'autorità giudiziaria, la legittimazione passiva
è in capo a tutti i partecipanti al condominio ovvero ad un curatore di nomina giudiziaria.
§§§ §§ §§§
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della sig.ra Controparte_4 nata a [...] il [...] che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Date le premesse, parte attrice ha, correttamente, citato in giudizio gli altri condomini al fine della declaratoria di nullità/annullabilità della delibera condominiale straordinaria del 19.11.2021.
Nulla è, invece, da ritenersi la notifica nei confronti del “Condominio
Franzese” che, sebbene esistente, non è il soggetto giuridico legittimato passivo.
§§§ §§§ §§§
Passando alla disamina della res controversa, parte attrice,
[...]
, impugnava la delibera condominiale straordinaria del 19.11.2021, Parte_1 notificata in data 11.05.2022, giusta documentazione versata in atti.
Sul punto va chiarito che tale data è quella apposta sulla busta contenente il verbale di assemblea recapitato alla sig.ra , sebbene la Parte_1 stessa dichiari in citazione di aver ricevuto la missiva in data 19.05.2022, circostanza che però non trova alcun riscontro probatorio nella documentazione versata in atti.
Del pari, il convenuto costituendosi in giudizio, aderiva alle CP_1 medesime istante di parte attrice, facendole proprie.
Alla luce di quanto appena esposto, la domanda così proposta è da ritenersi improcedibile.
Infatti, parte attrice avrebbe dovuto impugnare il verbale di assemblea del
19.11.2021 entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Come detto, la sig.ra non documentando la data dell'effettiva CP_1 ricezione del plico postale, non è stato possibile, per questo Giudice, risalire al dies
a quo, termine ultimo per impugnare legittimamente il verbale oggetto di causa, considerato che l'unica data certa è quella del 11.05.2022 apposta sul plico postale.
§§§ §§ §§§ Come precedentemente detto, il piccolo condominio può non avere un suo amministratore di condominio (come nel caso di specie) e a tal fine, legittimati passivi sono i singoli condomini – comunisti in litisconsorzio necessario.
Sul punto, si rileva che parte attrice, nonostante abbia più volte fatto richiesta, non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari entro il termine a tal uopo fissato dall'ordinanza del
07.06.2023, come dalla stessa ammesso, giusta dichiarazione contenuta nel verbale di udienza del 17.11.2023, nel corso della quale rappresentava che alcune notifiche non erano andate a buon fine;
in particolare risultava non perfezionata la notifica dell'atto nei confronti di , sconosciuta all'indirizzo; né Controparte_4 parte attrice ha provato di avere completato il procedimento notificatorio secondo il paradigma dell'art. 143 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In tema di condominio, come è noto, l'art. 1136 c.c. disciplina la costituzione dell'assemblea di condominio e la validità delle deliberazioni stabilendo che "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati", talché il condominio ha l'obbligo di convocare regolarmente tutti i condomini secondo quanto prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c.; infatti, l'avviso di convocazione "deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza" attraverso mezzi specifici, ovverosia raccomandata, fax,
o consegna a mano.
Nel caso di specie, soccorre la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ovverosia che incombe sul Condominio l'onere di provare di aver convocato, nei termini di legge, il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa, quella, appunto, di non aver ricevuto la delibera (Cass. n. 24134/2009, Cass. n. 22685/2014) che di merito (Trib. di Milano
n. 4551/2019, Trib. di Roma n. 3631/2020).
Dalle pregiudiziali di rito, va rilevata la improcedibilità del procedimento per contraddittorio non integro, nei confronti della convenuta . Controparte_4
Orbene, rileva il Tribunale che nel caso in esame la notifica dell'atto di citazione non risulta completata tempestivamente nei riguardi della sig.ra P_
; è vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che nel caso
[...] di mancato perfezionamento del procedimento notificatorio per causa non imputabile al soggetto onerato il Giudice può concedere un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
Invero, all'udienza del 07.06.2023, parte attrice chiedeva un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto introduttivo ai sigg. e Controparte_3 P_
.
[...]
Al riguardo si evidenzia, richiamando la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, che dalla natura perentoria del termine concesso per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., discende che, omesso l'adempimento ovvero eseguito in modo non valido, non è possibile assegnare un nuovo termine
(Cass., 18.10.2001, n. 12740; Cass., 6.2.1998, n. 1205; n.7460/2015; Cass. n.
22866/2019), perché la mancata integrazione del contraddittorio delle parti litisconsorti necessarie, determinata dal mancato perfezionamento della notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice, determina l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione: "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291
c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del
18/10/1997; Cass., 2 n. 3497 del 10/4/1999; Cass., 5, n. - 15062 del 5/8/2004,
Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008 ; Cass., 2, n. 7460 del 14/4/2015).
Come evidenziato, nel caso in esame il termine è maturato senza che la parte abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio, da ciò ne discende la conseguente automatica estinzione del processo;
preclusa la riassunzione, la presente pronuncia è ricognitiva dell'impossibilità di continuare il processo in mancanza di una parte necessaria (cfr. tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021 del 28-05-2021)
In definitiva il termine assegnato alla parte per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come pure in appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha natura perentoria ed il giudice non ha il potere di prorogarlo, né prima né dopo la scadenza, sicché la sua inosservanza è causa di estinzione del processo (o di inammissibilità dell'impugnazione ); se la parte onerata dimostri la propria impossibilità all'osservanza del termine per fatto a lei non imputabile,
l'eventuale istanza di rimessione nei termini non può che intervenire prima della scadenza del termine. Solo la tempestiva istanza di rimessione potrebbe evitare l'effetto estintivo automatico, non potendo certo il processo rivivere, né la causa proseguire, dopo l'effetto estintivo verificatosi ipso iure.
Al riguardo si evidenzia che la sanzione processuale derivata dalla tardività della notifica impedisce l'operatività del rimedio della sanatoria dell'atto nullo;
l'incompletezza dell'atto introduttivo, che si riverbera sulla conoscenza effettiva e completa della vocatio in ius, ha generato una nullità non più sanabile. Per accedere ai rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) e non incorrere nella decadenza ex art. 307 c.p.c., l'attore avrebbe dovuto tempestivamente proporre l'istanza di rimessione in termini, al fine di rinnovare la notifica nei confronti di tutti i litisconsorti, in funzione della sanatoria della nullità. Anche la notifica di un atto nullo, in definitiva, equivale ad inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ed il rimedio della rinnovazione, nel caso in esame, non avrebbe potuto operare in ragione della intempestività della richiesta, essendosi il termine perentorio consumato e l'effetto estintivo verificato ipso iure quale conseguenza immediata all'omissione dell'attività di impulso processuale.
§§§ §§ §§§
Le spese di giudizio, in caso di estinzione del giudizio, in ragione della controversia in ordine ai presupposti dell'estinzione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 55/2014, nei valori minimi per cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere, limitato alla questione di rito, ridotti alla metà ai sensi dell'art. 9 comma 4 DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 6765 -2022 proposta da nata a [...] il Parte_1
09.02.1974 (C.F.: ) contro nato a C.F._1 CP_1
AL (CE) il 01.06.1960 (C.F.: ), , C.F._2 Controparte_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ), , C.F._3 Controparte_3 nato a [...] il [...] (C.F.: ), C.F._4 P_
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
(CE) alla Via Quasimodo n. 84 (C.F.: e CONDOMINIO C.F._6
FRANZESE, in persona dell'amministratore p.t., domiciliato per la carica, non avendo alcun riferimento giuridicamente valido, alla Via Edmondo De Amicis n. 9
(3^ strada a destra), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il procedimento così come in parte motiva;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute,
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), delle spese del giudizio che si quantificano in € 2.480,00 C.F._4 per compensi, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Compensa le spese tra e Parte_1 CP_1
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_4
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 6765 - 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6765 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 106, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Ferrillo, giusta procura in allegazione al proprio atto di citazione.
ATTORE
E nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico (CE) alla C.F._2
Via Nazionale n. 175, presso lo studio dell'avv. Claudio De Lucia, giusta procura in allegazione alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Umberto C.F._3
I° n.38, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Fedele e Antonino Del Cupolo, giusta procura in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Umberto C.F._4
I° n.38, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Fedele e Antonino Del Cupolo, giusta procura in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_4
OL DU (CE) alla Via Quasimodo n. 84 (C.F.: . C.F._5
CONVEUTA CONTUMACE
E
CONDOMINIO FRANZESE, in persona dell'amministratore p.t., domiciliato per la carica, non avendo alcun riferimento giuridicamente valido, alla Via
Edmondo De Amicis n. 9 (3^ strada a destra).
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., qui richiamate per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 15.12.2024.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21.06.2022 la sig.ra
[...]
citava in giudizio i sigg. , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
ed il Condominio FRANZESE, ove esistente nella CP_1 Controparte_3 realtà, in persona dell'amministratore p.t. e chiedeva:
- accertare e dichiarare la nullità della delibera di assemblea straordinaria del 19 novembre 2021 comunicata ad essa istante in data 19 maggio 2022 per i motivi di cui in citazione (mancanza ab origine degli elementi costitutivi essenziali - modifica dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge - impossibilità dell'oggetto);
- accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni di assemblea condominiale del Condominio FRANZESE, ove esistente, preordinate alla delibera impugnata con particolare riferimento alle delibere di costituzione del condominio e di nomina dell'amministratore perché in violazione di legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di agevole superamento delle eccezioni di nullità, annullare le deliberazioni di assemblea condominiale del famigerato Condominio FRANZESE, ove esistente, preordinate alla delibera impugnata con particolare riferimento alle delibere di costituzione del condominio e di nomina dell'amministratore perché la convocazione per le stesse non sono mai state comunicate ad essa istante così come mai sono state comunicate le auspicabili decisioni prese a verbale ed alle stesse riferite;
- ancora in via subordinata annullare la delibera impugnata perché la convocazione per la stessa non è mai stata comunicata ad essa istante;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
§§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. il quale, CP_1 associandosi integralmente alle doglianze formulate dalla sig.ra
[...]
, al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o annullabilità Parte_1 dell'impugnata delibera di assemblea del 19.11.2021, con effetti da dispiegarsi esclusivamente nei confronti dei soggetti sottoscriventi la delibera stessa, ovverosia i sig.ri , e . Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
Pertanto, chiedeva:
- In via preliminare, per i motivi esposti in comparsa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 19.11.2021 del cd. “Condominio Franzese” relativamente ai punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno;
- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità della delibera dell'assemblea del 19.11.2021 adottata dal cd. “Condominio Franzese”;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità delle deliberazioni di assemblea condominiale del cd. “Condominio
Franzese”, ove esistenti, preordinate alla delibera impugnata, con particolare riferimento alle delibere di costituzione del condominio e di nomina dell'amministratore;
- con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 18.01.2023 il G.I. concedeva termine per rinotifica, rinviando la causa al 07.06.2023.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale impugnava e Controparte_2 contestava le avverse domande, anche del convenuto sig. e chiedeva: CP_1
- Rigettare quanto richiesto da parte attrice e dal sig. CP_1 disponendo per le spese di lite come per legge.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 07.06.2023 il Giudice concedeva un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto di citazione e rinviva la causa al 17.11.2023.
§§§ §§ §§§
Si costituiva il sig. , il quale impugna e contestava le avverse Controparte_3 deduzioni di parte attrice e di parte convenuta sig. e chiedeva: CP_1
- Rigettare quanto richiesto da parte attrice e dal sig. CP_1 disponendo per le spese di lite come per legge.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice concedeva, su istanza di parte attrice, ulteriore termine per la notifica dell'atto di citazione nei confronti del Condominio
Franzese; quindi, la causa veniva rinviata al 29.03.2024.
A detta udienza, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto di trattative di bonario componimento, rinviva la causa all'08.05.2024.
Successivamente, all'udienza dell'11.09.2024 il procuratore di parte convenuta, rilevava e dichiarava la non esistenza del “Condominio CP_1
Franzese” così come documentato dall'Agenzia delle Entrate, per cui la notifica dell'atto di citazione, sebbene tentata, non si potrà mai perfezionare.
Il procuratore di parte convenuta, e , chiedeva Controparte_2 Controparte_3
l'estinzione del giudizio, in quanto la rinotifica, sebbene effettuata, non è andata a buon fine. Il G.I. quindi, rinviava la causa al 01.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, da tenersi in modalità cartolare.
A scioglimento della riserva assunta, in data 02.12.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione di udienza depositare dalle parti costituite, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc a far data dal 15.12.2024.
§§§ §§ §§§
Occorre preliminarmente evidenziare che il “Condominio Franzese”, sito in
AL (CE) alla Via E. De Amicis n.9, è esistente.
Invero trattasi, nella specie, di “piccolo condominio”, ossia di edificio composto da un numero non superiore a n. 8 condomini, dove la figura dell'amministratore non è obbligatoria, bensì facoltativa.
In tale tipo di condominio, in mancanza dell'amministratore, si seguono i principi generali in materia di comunione (artt. 1105 e 1106 c.c.), in virtù del rinvio ammesso dall'art. 1139 c.c. dove tutti i condomini hanno diritto a concorrere nell'amministrazione e le decisioni circa la gestione del condominio vengono prese dall'assemblea.
Nella prassi, sovente, tra i condomini viene individuato un “referente”, che si fa volontariamente e gratuitamente carico della gestione;
d'altro canto, lo stesso articolo 1129, al comma VI c.c. prescrive che “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe
a quelle dell'amministratore”.
Tuttavia, il referente – a differenza dell'amministratore – non è munito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, né del potere di rappresentanza del condominio, poteri che vengono invece normalmente conferiti con delibera all'amministratore condominiale. Difatti, per gli atti di ordinaria amministrazione è richiesta la deliberazione della maggioranza dei condomini, secondo il valore delle loro quote (art. 1105 c.c.), ritualmente convocati in assemblea.
Inoltre, qualora il piccolo condominio sia privo di amministratore, non deve neppure dotarsi necessariamente di un codice fiscale. Nel caso di contrasti, davanti all'autorità giudiziaria, la legittimazione passiva
è in capo a tutti i partecipanti al condominio ovvero ad un curatore di nomina giudiziaria.
§§§ §§ §§§
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della sig.ra Controparte_4 nata a [...] il [...] che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Date le premesse, parte attrice ha, correttamente, citato in giudizio gli altri condomini al fine della declaratoria di nullità/annullabilità della delibera condominiale straordinaria del 19.11.2021.
Nulla è, invece, da ritenersi la notifica nei confronti del “Condominio
Franzese” che, sebbene esistente, non è il soggetto giuridico legittimato passivo.
§§§ §§§ §§§
Passando alla disamina della res controversa, parte attrice,
[...]
, impugnava la delibera condominiale straordinaria del 19.11.2021, Parte_1 notificata in data 11.05.2022, giusta documentazione versata in atti.
Sul punto va chiarito che tale data è quella apposta sulla busta contenente il verbale di assemblea recapitato alla sig.ra , sebbene la Parte_1 stessa dichiari in citazione di aver ricevuto la missiva in data 19.05.2022, circostanza che però non trova alcun riscontro probatorio nella documentazione versata in atti.
Del pari, il convenuto costituendosi in giudizio, aderiva alle CP_1 medesime istante di parte attrice, facendole proprie.
Alla luce di quanto appena esposto, la domanda così proposta è da ritenersi improcedibile.
Infatti, parte attrice avrebbe dovuto impugnare il verbale di assemblea del
19.11.2021 entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Come detto, la sig.ra non documentando la data dell'effettiva CP_1 ricezione del plico postale, non è stato possibile, per questo Giudice, risalire al dies
a quo, termine ultimo per impugnare legittimamente il verbale oggetto di causa, considerato che l'unica data certa è quella del 11.05.2022 apposta sul plico postale.
§§§ §§ §§§ Come precedentemente detto, il piccolo condominio può non avere un suo amministratore di condominio (come nel caso di specie) e a tal fine, legittimati passivi sono i singoli condomini – comunisti in litisconsorzio necessario.
Sul punto, si rileva che parte attrice, nonostante abbia più volte fatto richiesta, non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari entro il termine a tal uopo fissato dall'ordinanza del
07.06.2023, come dalla stessa ammesso, giusta dichiarazione contenuta nel verbale di udienza del 17.11.2023, nel corso della quale rappresentava che alcune notifiche non erano andate a buon fine;
in particolare risultava non perfezionata la notifica dell'atto nei confronti di , sconosciuta all'indirizzo; né Controparte_4 parte attrice ha provato di avere completato il procedimento notificatorio secondo il paradigma dell'art. 143 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In tema di condominio, come è noto, l'art. 1136 c.c. disciplina la costituzione dell'assemblea di condominio e la validità delle deliberazioni stabilendo che "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati", talché il condominio ha l'obbligo di convocare regolarmente tutti i condomini secondo quanto prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c.; infatti, l'avviso di convocazione "deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza" attraverso mezzi specifici, ovverosia raccomandata, fax,
o consegna a mano.
Nel caso di specie, soccorre la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ovverosia che incombe sul Condominio l'onere di provare di aver convocato, nei termini di legge, il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa, quella, appunto, di non aver ricevuto la delibera (Cass. n. 24134/2009, Cass. n. 22685/2014) che di merito (Trib. di Milano
n. 4551/2019, Trib. di Roma n. 3631/2020).
Dalle pregiudiziali di rito, va rilevata la improcedibilità del procedimento per contraddittorio non integro, nei confronti della convenuta . Controparte_4
Orbene, rileva il Tribunale che nel caso in esame la notifica dell'atto di citazione non risulta completata tempestivamente nei riguardi della sig.ra P_
; è vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che nel caso
[...] di mancato perfezionamento del procedimento notificatorio per causa non imputabile al soggetto onerato il Giudice può concedere un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
Invero, all'udienza del 07.06.2023, parte attrice chiedeva un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto introduttivo ai sigg. e Controparte_3 P_
.
[...]
Al riguardo si evidenzia, richiamando la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, che dalla natura perentoria del termine concesso per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., discende che, omesso l'adempimento ovvero eseguito in modo non valido, non è possibile assegnare un nuovo termine
(Cass., 18.10.2001, n. 12740; Cass., 6.2.1998, n. 1205; n.7460/2015; Cass. n.
22866/2019), perché la mancata integrazione del contraddittorio delle parti litisconsorti necessarie, determinata dal mancato perfezionamento della notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice, determina l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione: "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291
c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del
18/10/1997; Cass., 2 n. 3497 del 10/4/1999; Cass., 5, n. - 15062 del 5/8/2004,
Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008 ; Cass., 2, n. 7460 del 14/4/2015).
Come evidenziato, nel caso in esame il termine è maturato senza che la parte abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio, da ciò ne discende la conseguente automatica estinzione del processo;
preclusa la riassunzione, la presente pronuncia è ricognitiva dell'impossibilità di continuare il processo in mancanza di una parte necessaria (cfr. tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021 del 28-05-2021)
In definitiva il termine assegnato alla parte per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come pure in appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha natura perentoria ed il giudice non ha il potere di prorogarlo, né prima né dopo la scadenza, sicché la sua inosservanza è causa di estinzione del processo (o di inammissibilità dell'impugnazione ); se la parte onerata dimostri la propria impossibilità all'osservanza del termine per fatto a lei non imputabile,
l'eventuale istanza di rimessione nei termini non può che intervenire prima della scadenza del termine. Solo la tempestiva istanza di rimessione potrebbe evitare l'effetto estintivo automatico, non potendo certo il processo rivivere, né la causa proseguire, dopo l'effetto estintivo verificatosi ipso iure.
Al riguardo si evidenzia che la sanzione processuale derivata dalla tardività della notifica impedisce l'operatività del rimedio della sanatoria dell'atto nullo;
l'incompletezza dell'atto introduttivo, che si riverbera sulla conoscenza effettiva e completa della vocatio in ius, ha generato una nullità non più sanabile. Per accedere ai rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) e non incorrere nella decadenza ex art. 307 c.p.c., l'attore avrebbe dovuto tempestivamente proporre l'istanza di rimessione in termini, al fine di rinnovare la notifica nei confronti di tutti i litisconsorti, in funzione della sanatoria della nullità. Anche la notifica di un atto nullo, in definitiva, equivale ad inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ed il rimedio della rinnovazione, nel caso in esame, non avrebbe potuto operare in ragione della intempestività della richiesta, essendosi il termine perentorio consumato e l'effetto estintivo verificato ipso iure quale conseguenza immediata all'omissione dell'attività di impulso processuale.
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Le spese di giudizio, in caso di estinzione del giudizio, in ragione della controversia in ordine ai presupposti dell'estinzione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 55/2014, nei valori minimi per cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere, limitato alla questione di rito, ridotti alla metà ai sensi dell'art. 9 comma 4 DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 6765 -2022 proposta da nata a [...] il Parte_1
09.02.1974 (C.F.: ) contro nato a C.F._1 CP_1
AL (CE) il 01.06.1960 (C.F.: ), , C.F._2 Controparte_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ), , C.F._3 Controparte_3 nato a [...] il [...] (C.F.: ), C.F._4 P_
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
(CE) alla Via Quasimodo n. 84 (C.F.: e CONDOMINIO C.F._6
FRANZESE, in persona dell'amministratore p.t., domiciliato per la carica, non avendo alcun riferimento giuridicamente valido, alla Via Edmondo De Amicis n. 9
(3^ strada a destra), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il procedimento così come in parte motiva;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute,
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), delle spese del giudizio che si quantificano in € 2.480,00 C.F._4 per compensi, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Compensa le spese tra e Parte_1 CP_1
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_4
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo